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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 43359/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 3/2/2022 della Corte di appello di Catanzaro visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità; Considerato che, in particolare, i motivi di ricorso in punto di responsabilità per il reato di resistenza sono generici e manifestamente infondati sulla scorta della compiuta argomentazione dei giudici del merito in punto di attendibilità della prova a carico costituita dalle dichiarazioni dei verbalizzanti; che la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. non era stata dedotta in appello sicché la sentenza impugnata non è censurabile per vizio di motivazione sul punto né l'applicazione della stessa, ,p involgendo una ricostruzione in fatto, può essere esaminata direttamente dalla Corte; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna delta ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 4 nov

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 3/2/2022 della Corte di appello di Catanzaro visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità; Considerato che, in particolare, i motivi di ricorso in punto di responsabilità per il reato di resistenza sono generici e manifestamente infondati sulla scorta della compiuta argomentazione dei giudici del merito in punto di attendibilità della prova a carico costituita dalle dichiarazioni dei verbalizzanti; che la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. non era stata dedotta in appello sicché la sentenza impugnata non è censurabile per vizio di motivazione sul punto né l'applicazione della stessa, ,p involgendo una ricostruzione in fatto, può essere esaminata direttamente dalla Corte; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna delta ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 nov
Sentenza Cassazione n. 43359/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris