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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25486/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deduce violazione di legge in ordine alla mancata sospensione condizionale della pena risulta riproduttivo di identico motivo a cui la Corte di appello ha fornito corretta risposta rilevando come la molteplicità dei reati commessi deponesse per una prognosi negativa in ordine alla possibile astensione dal compimento di ulteriori reati; che, infatti, nel valutare la concedibilità della sospensione condizionale della pena, il giudice di merito non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen., ma può limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti (Sez. 3, n. 6641 del 17/11/2009, dep. 2010, Miranda, Rv. 246184); rilevato, pertanto, che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si considera conforme a giustizia fissare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 05/0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deduce violazione di legge in ordine alla mancata sospensione condizionale della pena risulta riproduttivo di identico motivo a cui la Corte di appello ha fornito corretta risposta rilevando come la molteplicità dei reati commessi deponesse per una prognosi negativa in ordine alla possibile astensione dal compimento di ulteriori reati; che, infatti, nel valutare la concedibilità della sospensione condizionale della pena, il giudice di merito non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen., ma può limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti (Sez. 3, n. 6641 del 17/11/2009, dep. 2010, Miranda, Rv. 246184); rilevato, pertanto, che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si considera conforme a giustizia fissare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05/0
Sentenza Cassazione n. 25486/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris