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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 39019/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2023 della Corte di appello di Palermo visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 sono generici, in punto di responsabilità, e manifestamente infondati perché la sentenza appello, facendo corretta applicazione dell'indirizzo di questa Corte, ha escluso, in presenza della detenzione di varie sostanze stupefacenti, fra cui cocaina e delle concrete circostanze di fatto - lo spaccio presso un mercato rionale- l'applicazione della circostanza di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e la particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., confermando, con motivazione implicita, anche la determinazione della pena, in misura non coincidente con il minimo edittale ma ben lontana anche dalla misura media; Considerato, altresì, che il motivo che denuncia vizio di motivazione sulla sussistenza del reato per mancato accertamento sulla sostanza, essendo inidoneo il narcotest è stato esaminato dalla Corte di merito che ha evidenziato come le concrete modalità della condotta, fossero esaustive sulla natura stupefacente di quanto trovato in possesso dell'imputato in ragione della tipologia della sostanza (tipo marijuana) già confezionata in dosi; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15 settemb

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2023 della Corte di appello di Palermo visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 sono generici, in punto di responsabilità, e manifestamente infondati perché la sentenza appello, facendo corretta applicazione dell'indirizzo di questa Corte, ha escluso, in presenza della detenzione di varie sostanze stupefacenti, fra cui cocaina e delle concrete circostanze di fatto - lo spaccio presso un mercato rionale- l'applicazione della circostanza di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e la particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., confermando, con motivazione implicita, anche la determinazione della pena, in misura non coincidente con il minimo edittale ma ben lontana anche dalla misura media; Considerato, altresì, che il motivo che denuncia vizio di motivazione sulla sussistenza del reato per mancato accertamento sulla sostanza, essendo inidoneo il narcotest è stato esaminato dalla Corte di merito che ha evidenziato come le concrete modalità della condotta, fossero esaustive sulla natura stupefacente di quanto trovato in possesso dell'imputato in ragione della tipologia della sostanza (tipo marijuana) già confezionata in dosi; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settemb
Sentenza Cassazione n. 39019/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris