CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 aprile 1993
Cassazione n. 39355/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/04/1993 avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza, pronunciata in data 14 dicembre 2017, con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lvo n. 159/11, commesso il 23 aprile 2015, condannandolo alla pena di mesi sei di reclusione; rilevato che il ricorrente, con l'unico motivo, ha denunciato difetto di motivazione del giudizio di colpevolezza; ritenuto che il motivo proposto è generico, privo di alcun rilievo specifico in riferimento alla sentenza impugnata; ritenuto che, pertanto, vada dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 giugno 2022