Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2006
ECLI:EU:C:2006:614
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]150/05
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] der Nederlanden (Stato dei [OSCURATO:PERSONA])
e
Repubblica italiana
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] ’s-Hertogenbosch)
«Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen — Principio del ne bis in idem — Nozioni di “medesimi fatti” e di “giudicato” — Esportazione da uno Stato ed importazione verso un altro Stato — Assoluzione dell’imputato»
Conclusioni dell’avvocato generale D. Ruiz‑[OSCURATO:PERSONA], presentate l’8 giugno 2006
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 28 settembre 2006
Massime della sentenza
1.
Questioni pregiudiziali — [OSCURATO:PERSONA] della Corte — Limiti
(Art. 234 CE)
2.
Questioni pregiudiziali — [OSCURATO:PERSONA] della Corte — Limiti
(Art. 234 CE)
3.
Unione europea — Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale — Protocollo che integra l’acquis di Schengen — Convenzione
di applicazione dell’Accordo di Schengen — Principio del ne bis in idem
(Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, art. 54)
4.
Unione europea — Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale — Protocollo che integra l’acquis di Schengen — Convenzione
di applicazione dell’Accordo di Schengen — Principio del ne bis in idem
(Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, art. 54)
1. Nell’ambito della cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali istituita dall’art. 234 CE, spetta esclusivamente al giudice
nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale,
valutare, alla luce delle particolari circostanze della causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale ai fini della
pronuncia della propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, quando le questioni
pregiudiziali sollevate vertono sull’interpretazione del diritto comunitario, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire.
La Corte può rifiutare di pronunciarsi su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale solo quando risulta
manifestamente che l’interpretazione del diritto comunitario richiesta non ha alcuna relazione con la realtà o con l’oggetto
della causa principale, quando il problema è di natura teorica o quando la Corte non dispone degli elementi di fatto e di
diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le vengono sottoposte.
(v. punti 33-34)
2. Sebbene la Corte non sia competente, a norma dell’art. 234 CE, ad applicare la norma comunitaria ad una determinata fattispecie
e pertanto a qualificare una disposizione di diritto nazionale alla luce di tale norma, tuttavia, nell’ambito della collaborazione
giudiziaria instaurata dal detto articolo e in base al contenuto del fascicolo, può fornire al giudice nazionale gli elementi
d’interpretazione del diritto comunitario che possono essergli utili per la valutazione degli effetti di detta disposizione.
(v. punto 37)
3. L’art 54 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen deve essere interpretato nel senso che il criterio pertinente
ai fini della sua applicazione è quello dell’identità dei fatti materiali, intesi come esistenza di un insieme di circostanze
concrete inscindibilmente collegate tra loro indipendentemente dalla qualificazione giuridica di tali fatti o dall’interesse
giuridico tutelato.
Per quanto riguarda i reati relativi agli stupefacenti, da un lato, non viene richiesto che siano identici i quantitativi
di droga di cui trattasi nei due Stati contraenti interessati né i soggetti che si presume abbiano partecipato alla fattispecie
nei due Stati. Non è quindi escluso che una situazione in cui manchi una siffatta identità costituisca un insieme di fatti
che, per la loro stessa natura, sono inscindibilmente collegati. D’altra parte, i fatti punibili consistenti nell’esportazione
e nell’importazione degli stessi stupefacenti e perseguiti in diversi Stati contraenti della detta Convenzione devono in via
di principio essere considerati come «i medesimi fatti» ai sensi dell’art. 54, spettando alle autorità nazionali competenti
la valutazione definitiva a questo riguardo.
(v. punt 48-51, 53, dispositivo 1)
4. Il principio del ne bis in idem, sancito all’art. 54 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen (CAAS) che
ha lo scopo di evitare che una persona, per il fatto di esercitare il suo diritto alla libera circolazione, sia sottoposta
a procedimento penale per i medesimi fatti sul territorio di più Stati contraenti, trova applicazione nei confronti di una
decisione dell’autorità giudiziaria di uno Stato contraente con cui un imputato è definitivamente assolto per insufficienza
di prove.
La proposizione principale contenuta nell’unica frase che costituisce l’art. 54 della CAAS non fa, infatti, alcun riferimento
al contenuto della sentenza passata in giudicato. È solo nella proposizione subordinata che l’art. 54 menziona l’ipotesi di
una condanna disponendo che, in tal caso, il divieto di procedimento penale è sottoposto a una condizione specifica. Qualora
la regola generale enunciata nella proposizione principale fosse applicabile solo alle sentenze di condanna, sarebbe superflua
la precisazione secondo cui la regola speciale è applicabile in caso di condanna.
Inoltre, non applicare tale articolo ad una decisione definitiva di assoluzione per insufficienza di prove avrebbe l’effetto
di pregiudicare l’esercizio del diritto alla libera circolazione.
Infine, l’avvio di un procedimento penale in un altro Stato contraente per i medesimi fatti comprometterebbe, nel caso di
un’assoluzione definitiva per insufficienza di prove, i principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento. L’imputato
dovrebbe, infatti, temere nuovi procedimenti penali in un altro Stato contraente, sebbene gli stessi fatti siano già stati
definitivamente giudicati.
(v. punti 56-59, 61, dispositivo 2)
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
28 settembre 2006 (
*
)
«Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen – Principio del ne bis in idem – Nozioni di “medesimi fatti” e di “giudicato” – Esportazione da uno Stato ed importazione verso un altro Stato – Assoluzione dell’imputato»
Nel procedimento C-150/05,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 35 UE, dal [OSCURATO:PERSONA] ’s-Hertogenbosch
([OSCURATO:PERSONA]), con ordinanza 23 marzo 2005, pervenuta in cancelleria il 4 aprile 2005, nella causa tra
[OSCURATO:PERSONA]
e
[OSCURATO:PERSONA] der Nederlanden,
Repubblica italiana,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dal sig. K. Schiemann, presidente della Quarta Sezione, facente funzione di presidente della Prima Sezione, dalla
sig.ra N. Colneric (relatore), dai sigg. J.N. [OSCURATO:PERSONA], M. Ilešič e E. Levits, giudici,
avvocato generale: sig. D. Ruiz-[OSCURATO:PERSONA]
cancelliere: sig. H. von Holstein
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 4 maggio 2006,
considerate le osservazioni presentate:
– per il governo dei [OSCURATO:PERSONA], dalla sig.ra H.G. Sevenster e dal sig. D.J.M. de Grave, in qualità di agenti;
– per il governo italiano, dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. G. Aiello, avvocato dello Stato;
– per il governo ceco, dal sig. T. Boček, in qualità di agente;
– per il governo spagnolo, dal sig. M. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente;
– per il governo francese, dal sig. G. de Bergues e dal sig. J.-C. Niollet, in qualità di agenti;
– per il governo austriaco, dal sig. E. Riedl, in qualità di agente;
– per il governo polacco, dal sig. T. Nowakowski, in qualità di agente;
– per il governo svedese, dalla sig.ra K. Wistrand, in qualità di agente;
– per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. W. Bogensberger e R. Troosters, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’8 giugno 2006,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 54 della convenzione di applicazione dell’Accordo
di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania
e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (GU 2000, L 239, pag. 19;
in prosieguo: la «CAAS»), firmata a Schengen (Lussemburgo) il 19 giugno 1990.
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia pendente tra il sig. [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e lo [OSCURATO:PERSONA]
der Nederlanden e la Repubblica italiana, dall’altro, in merito alla segnalazione nel Sistema d’informazione Schengen (in
prosieguo: il «SIS»), effettuato dalle autorità italiane, della condanna penale irrogata nei suoi confronti in Italia per
traffico di stupefacenti, ai fini della sua estradizione.
Contesto normativo
La normativa comunitaria
3 A norma dell’art. 1 del protocollo sull’integrazione dell’acquis di Schengen nell’ambito dell’Unione europea, allegato al
Trattato sull’Unione europea e al Trattato che istituisce la Comunità europea in forza del Trattato di Amsterdam (in prosieguo:
il «protocollo»), tredici Stati membri dell’Unione europea, tra i quali la Repubblica italiana ed il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA],
sono autorizzati ad instaurare tra loro una cooperazione rafforzata nell’ambito di applicazione dell’acquis di Schengen, quale
definito nell’allegato al detto protocollo.
4 Fanno parte dell’acquis di Schengen così definito, in particolare, l’Accordo tra i governi degli Stati dell’Unione economica
Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli
alle frontiere comuni, firmato a Schengen il 14 giugno 1985 (GU 2000, L 239, pag. 13; in prosieguo: l’«Accordo di Schengen»),
nonché la CAAS. La Repubblica italiana ha stipulato un accordo di adesione alla CAAS il 27 novembre 1990 (GU 2000, L 239,
pag. 63), entrato in vigore il 26 ottobre 1997.
5 In forza dell’art. 2, n. 1, primo comma, del protocollo, a decorrere dall’entrata in vigore del Trattato di Amsterdam, l’acquis
di Schengen si applica immediatamente ai tredici Stati membri elencati nell’art. 1 del protocollo medesimo.
6 In applicazione dell’art. 2, n. 1, secondo comma, seconda frase, del protocollo, il Consiglio dell’Unione europea ha adottato
la decisione 20 maggio 1999, 1999/436/CE, che determina, in conformità delle pertinenti disposizioni del Trattato che istituisce
la Comunità europea e del Trattato sull’Unione europea, la base giuridica per ciascuna delle disposizioni o decisioni che
costituiscono l’acquis di Schengen (GU L 176, pag. 17). Dall’art. 2 di questa decisione, in combinato disposto con l’allegato
A della medesima, risulta che il Consiglio ha indicato gli artt. 34 UE e 31 UE, che fanno parte del titolo VI del Trattato
sull’Unione europea, intitolato «Disposizioni sulla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale», quali fondamenti
normativi degli artt. 54-58 della CAAS.
7 Questi ultimi costituiscono il capitolo 3, intitolato «Applicazione del principio ne bis in idem», del titolo III della CAAS,
a sua volta intitolato «Polizia e sicurezza».
8 L’art. 54 della CAAS dispone:
«Una persona che sia stata giudicata con sentenza definitiva in una [OSCURATO:PERSONA] contraente non può essere sottoposta ad un procedimento
penale per i medesimi fatti in un’altra [OSCURATO:PERSONA] contraente a condizione che, in caso di condanna, la pena sia stata eseguita
o sia effettivamente in corso di esecuzione attualmente o, secondo la legge dello Stato contraente di condanna, non possa
più essere eseguita».
9 Ai sensi dell’art. 55, n. 1, della CAAS:
«1. [OSCURATO:PERSONA] contraente può, al momento della ratifica, dell’accettazione o dell’approvazione della presente convenzione dichiarare
di non essere vincolata dall’articolo 54 in uno o più dei seguenti casi:
a) quando i fatti oggetto della sentenza straniera sono avvenuti sul suo territorio in tutto o in parte. In quest’ultimo caso
questa eccezione non si applica se i fatti sono avvenuti in parte sul territorio della [OSCURATO:PERSONA] contraente nel quale la sentenza
è stata pronunciata.
(...)».
10 L’art. 71, n. 1, della CAAS, per il quale sono stati designati come fondamento normativo l’art. 34 UE nonché gli artt. 30
UE e 31 UE, prevede quanto segue:
«1. [OSCURATO:PERSONA] contraenti si impegnano, relativamente alla cessione diretta o indiretta di stupefacenti e di sostanze psicotrope
di qualsiasi natura, compresa la cannabis, nonché alla detenzione di detti prodotti e sostanze allo scopo di cederli o di
esportarli, ad adottare, conformemente alle vigenti convenzioni delle Nazioni Unite […], tutte le misure necessarie a prevenire
ed a reprimere il traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope».
11 L’art. 95, nn. 1 e 3, della CAAS recita:
«1. I dati relativi alle persone ricercate per l’arresto ai fini di estradizione sono inseriti a richiesta dell’autorità giudiziaria
della [OSCURATO:PERSONA] contraente richiedente.
3. [OSCURATO:PERSONA] contraente richiesta può aggiungere alla segnalazione nell’archivio della sezione nazionale del Sistema d’informazione
Schengen un’indicazione tesa a vietare, fino alla cancellazione di detta indicazione, l’arresto in seguito alla segnalazione.
L’indicazione deve essere cancellata al massimo entro ventiquattro ore dall’inserimento della segnalazione, a meno che detta
[OSCURATO:PERSONA] contraente per ragioni giuridiche o per speciali ragioni di opportunità rifiuti l’arresto richiesto. Qualora, in casi
del tutto eccezionali, la complessità dei fatti all’origine della segnalazione lo giustifichi, il termine predetto può essere
prorogato fino ad una settimana. Fatta salva un’indicazione o una decisione di rifiuto, le altre [OSCURATO:PERSONA] contraenti possono
procedere all’arresto richiesto mediante la segnalazione».
12 L’art. 106, n. 1, della CAAS dispone quanto segue:
«Soltanto la [OSCURATO:PERSONA] contraente che ha effettuato la segnalazione è autorizzata a modificare, completare, rettificare o cancellare
i dati da essa introdotti».
13 L’art. 111 della CAAS ha il seguente tenore letterale:
«1. Chiunque può adire, nel territorio di ciascuna [OSCURATO:PERSONA] contraente, la giurisdizione o l’autorità competente in base al diritto
nazionale, con un'azione, in particolare, di rettifica, di cancellazione, di informazione o di indennizzo, relativamente ad
una segnalazione che lo riguarda.
2. [OSCURATO:PERSONA] contraenti si impegnano reciprocamente ad eseguire le decisioni definitive prese dalle giurisdizioni o dalle autorità
di cui al paragrafo 1, fatte salve le disposizioni dell’articolo 116».
14 [OSCURATO:PERSONA] della Corte a pronunciarsi in via pregiudiziale sulla materia è regolata dall’art. 35 UE, il cui n. 3, lett. b),
prevede quanto segue:
«Lo Stato membro che effettui una dichiarazione a norma del paragrafo 2 precisa che:
(…)
b) ogni giurisdizione di tale Stato può chiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi in via pregiudiziale su una questione
sollevata in un giudizio pendente davanti a tale giurisdizione e concernente la validità o l’interpretazione di un atto di
cui al paragrafo 1, se detta giurisdizione reputi necessaria una decisione su tale punto per emanare la sua sentenza».
15 [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di accettare la competenza della Corte secondo le modalità previste dall’art. 35, nn. 2,
e 3, lett. b), UE (GU 1997, C 340, pag. 308).
La normativa internazionale
16 L’art. 4 del protocollo n. 7 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali,
firmata a Roma il 4 novembre 1950, prevede quanto segue:
«1. Nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dai giudici dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato
assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva conformemente alla legge ed alla procedura penale di tale Stato.
2. Le disposizioni del paragrafo precedente non impediscono la riapertura del processo, conformemente alla legge ed alla procedura
penale dello Stato interessato, se fatti sopravvenuti o nuove rivelazioni o un vizio fondamentale nella procedura antecedente
sono in grado di inficiare la sentenza intervenuta.
3. Non è autorizzata alcuna deroga al presente articolo ai sensi dell’articolo 15 della Convenzione».
17 L’art. 14, n. 7, del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato il 16 dicembre 1966 e entrato in
vigore il 23 marzo 1976, recita:
«Nessuno può essere sottoposto a nuovo giudizio o a nuova pena, per un reato per il quale sia stato già assolto o condannato
con sentenza definitiva in conformità al diritto e alla procedura penale di ciascun Paese».
18 L’art. 36 della convenzione unica sugli stupefacenti, stipulata a [OSCURATO:PERSONA] il 30 marzo 1961 nell’ambito delle Nazioni Unite,
ha il seguente tenore letterale:
«1. a) Compatibilmente con le proprie norme costituzionali, ciascuna [OSCURATO:PERSONA] adotterà le misure necessarie affinché la coltivazione
e la produzione, la fabbricazione, l’estrazione, la preparazione, la detenzione, l’offerta, la messa in vendita, la distribuzione,
l’acquisto, la vendita, la consegna per qualunque scopo, la mediazione, l’invio, la spedizione in transito, il trasporto,
l’importazione e l’esportazione di stupefacenti non conformi alle disposizioni della presente Convenzione o qualunque atto
reputato dalla detta [OSCURATO:PERSONA] contrario alle disposizioni della presente Convenzione, siano considerati infrazioni punibili qualora
siano commessi intenzionalmente e affinché le infrazioni gravi siano passibili di una pena adeguata, in particolare di pene
che prevedono la reclusione o altre pene detentive.
b) (…)
2. Compatibilmente con le norme costituzionali di ciascuna [OSCURATO:PERSONA], con il suo ordinamento giuridico e con la sua legislazione
interna:
a) i) ognuna delle infrazioni enumerate al paragrafo 1) verrà considerata come una distinta infrazione, se le infrazioni sono commesse
in [OSCURATO:PERSONA] diversi;
(…)».
Controversia principale e questioni pregiudiziali
19 Dall’ordinanza di rinvio risulta che il sig. [OSCURATO:PERSONA], nel periodo intorno al 27 marzo 1983, è stato trovato in possesso
di una partita di circa 5 chilogrammi di eroina, che tale eroina era diretta dall’Italia ai [OSCURATO:PERSONA] e che il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha disposto, tra il 27 ed il 30 marzo 1983, di una quantità pari a 1 000 grammi di tale partita di eroina.
20 L’interessato è stato perseguito nei [OSCURATO:PERSONA], in primo luogo, per aver importato dall’Italia, con il sig. A. Yilmaz, il
26 marzo 1983 o comunque in tale periodo, un quantitativo di circa 5 500 grammi di eroina, in secondo luogo per aver disposto
di una quantità di circa 1 000 grammi di eroina nei [OSCURATO:PERSONA] nel periodo tra il 27 ed il 30 marzo 1983 circa, e, in terzo
luogo, per aver detenuto armi da fuoco e munizioni nei [OSCURATO:PERSONA] durante il mese di marzo 1983. Con sentenza 23 giugno 1983,
l’Arrondissementsrechtbank te’ s-Hertogenbosch ([OSCURATO:PERSONA]) ha assolto il sig. [OSCURATO:PERSONA] dal capo di accusa relativo all’importazione
di eroina, ritenendo tale fattispecie non provata in modo legale e convincente, e lo ha condannato per gli altri due capi
ad una pena detentiva di 20 mesi.
21 In Italia, il sig. [OSCURATO:PERSONA] è stato giudicato, insieme ad altri, per essere stato in possesso, intorno al 27 marzo 1983,
ed aver esportato nei [OSCURATO:PERSONA] a più riprese, con il sig. [OSCURATO:PERSONA], un rilevante quantitativo di eroina, per un peso
complessivo di circa 5 chilogrammi. Con sentenza pronunciata in contumacia il 22 novembre 1999 dal Tribunale ordinario di
Milano, il sig. [OSCURATO:PERSONA] e altri due imputati sono stati condannati per tali reati ad una pena detentiva di dieci anni,
ad un’ammenda di 50 milioni di lire italiane ed alle spese del procedimento.
22 La causa principale oppone il sig. [OSCURATO:PERSONA] allo [OSCURATO:PERSONA] der Nederlanden e alla Repubblica italiana. Il giudice del rinvio
attesta una segnalazione relativa al sig. [OSCURATO:PERSONA] la cui regolarità è al centro della controversia e che deve essere
esaminata alla luce della CAAS. Con ordinanza 16 luglio 2004, la Repubblica italiana è stata chiamata in causa nella controversia
principale.
23 Dinanzi al giudice del rinvio, la Repubblica italiana ha respinto gli argomenti del sig. [OSCURATO:PERSONA] secondo cui, ai sensi
dell’art. 54 della CAAS, egli non avrebbe dovuto essere giudicato dallo o in nome dello Stato italiano e tutti gli atti collegati
a tale giudizio sarebbero illegali. Secondo la Repubblica italiana, con la sentenza 23 giugno 1983, per quanto riguarda il
capo d’accusa relativo all’importazione di eroina, non si è giudicata la colpevolezza del sig. [OSCURATO:PERSONA], in quanto l’interessato
è stato assolto dal detto capo d’accusa. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe stato giudicato per tale reato ai sensi dell’art. 54
della CAAS. Inoltre, la Repubblica italiana ha fatto valere di non essere vincolata dall’art. 54 della CAAS, considerata la
sua dichiarazione ai sensi dell’art. 55, n. 1, initio e lett. a), della stessa convenzione. Quest’ultimo motivo è stato respinto
dal giudice del rinvio.
24 La decisione di rinvio non presenta alcun altro elemento di informazione sulla natura del procedimento.
25 Secondo il governo olandese, la sentenza dell’Arrondissementsrechtbank te’ s-Hertogenbosch 23 giugno 1983 è stata confermata
da una sentenza del Gerechtshof te ’s‑Hertogenbosch 3 gennaio 1984, che avrebbe modificato la qualificazione del secondo capo
d’accusa ascritto al sig. [OSCURATO:PERSONA]. Tale ultimo giudice avrebbe qualificato i fatti come «possesso volontario di un quantitativo
di circa 1 000 grammi di eroina nei [OSCURATO:PERSONA] nel periodo intorno al 27-30 marzo 1983». Il ricorso per cassazione proposto
dal sig. [OSCURATO:PERSONA] è stato respinto con sentenza dello [OSCURATO:PERSONA] 26 febbraio 1985. Tale sentenza sarebbe passata in giudicato
ed il sig. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe scontato la pena inflittagli.
26 Secondo lo stesso governo, dietro richiesta dell’autorità giudiziaria italiana, nel 2002 è stata inserita nel SIS una segnalazione
diretta all’arresto del sig. [OSCURATO:PERSONA] ai fini della sua estradizione, sulla base di un mandato di cattura della Procura
di Milano dell’11 settembre 2001. [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] ha aggiunto alla segnalazione l’indicazione prevista dall’art. 95,
n. 3, della CAAS, di modo che l’arresto di cui trattasi non può essere eseguito nei [OSCURATO:PERSONA].
27 Dopo essere stato informato della segnalazione nel 2003, e pertanto della sua condanna in Italia, il sig. [OSCURATO:PERSONA] si
è innanzitutto rivolto, invano, all’autorità giudiziaria italiana per ottenere la cancellazione dei dati che lo riguardano
riportati nel SIS. [OSCURATO:PERSONA] (ufficio della polizia nazionale olandese, in prosieguo: il «KLPD»)
avrebbe segnalato al sig. [OSCURATO:PERSONA], con lettera 16 aprile 2004, che, non essendo l’autorità segnalante, ai sensi dell’art. 106
della CAAS, non era autorizzato a cancellare le segnalazione dal SIS.
28 Il sig. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe poi rivolto al giudice del rinvio una domanda diretta ad obbligare il ministero competente e/o
il KLPD a cancellare i suoi dati personali dal registro di polizia. Il detto giudice ha constatato in un’ordinanza del 16
luglio 2004 che, ai sensi dell’art. 106, n. 1, della CAAS, solo la Repubblica italiana era autorizzata a procedere alla cancellazione
dei dati richiesta dal sig. [OSCURATO:PERSONA]. Alla luce di ciò, il giudice del rinvio avrebbe classificato la domanda come diretta
ad obbligare Repubblica italiana alla cancellazione dei dati di cui trattasi. Quest’ultima sarebbe quindi stata chiamata in
causa nella controversia principale.
29 Il giudice del rinvio avrebbe poi constatato che, ai sensi dell’art. 111, n. 1, della CAAS, il sig. [OSCURATO:PERSONA] può investire
il giudice competente nell’ordinamento olandese di un ricorso contro l’inserimento nel SIS, da parte della Repubblica italiana,
di dati che lo riguardano. In applicazione del n. 2 di tale articolo, la Repubblica italiana sarebbe tenuta ad eseguire una
decisione definitiva del giudice olandese su un ricorso del genere.
30 [OSCURATO:PERSONA] ‘s-Hertogenbosch ha pertanto deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni
pregiudiziali:
«1) Che cosa debba intendersi per “medesimi fatti” ai sensi dell’art. 54 della [CAAS]. (Se la disponibilità di circa 1 000 grammi
di eroina nei [OSCURATO:PERSONA] nel periodo 27-30 marzo 1983 o intorno ad esso equivalga al possesso di circa 5 chilogrammi di eroina
in Italia alla data del 27 marzo 1983 o intorno alla medesima, tenendo conto del fatto che la partita di eroina nei [OSCURATO:PERSONA] faceva parte della partita di eroina in Italia. Se l’esportazione di una partita di eroina dall’Italia nei [OSCURATO:PERSONA]
equivalga all’importazione della medesima partita di eroina dall’Italia nei [OSCURATO:PERSONA], tenendo conto anche del fatto che
i coimputati del sig. [OSCURATO:PERSONA] non sono affatto gli stessi nei [OSCURATO:PERSONA] ed in Italia. Se, dato l’insieme degli atti
consistenti nel possesso in Italia, esportazione dall’Italia, importazione nei [OSCURATO:PERSONA], disponibilità nei [OSCURATO:PERSONA]
della menzionata eroina, si tratti dei «medesimi fatti»).
2) Se si tratti di giudizio di una persona ai sensi dell’art. 54 della [CAAS] quando l’accusa mossa contro tale persona viene
dichiarata non provata in maniera legale e convincente e la stessa viene quindi assolta con sentenza».
Sulla ricevibilità del rinvio pregiudiziale
31 In via preliminare, si deve constatare che, nel caso di specie, la Corte è competente a pronunciarsi sull’interpretazione
dell’art. 54 della CAAS, dato che il regime previsto dall’art. 234 CE può essere applicato al rinvio pregiudiziale ai sensi
dell’art. 35 UE, salve le condizioni previste da tale articolo (v., in tal senso, la sentenza 16 giugno 2005, causa C‑105/03,
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5285, punto 28), e che i [OSCURATO:PERSONA] hanno rilasciato una dichiarazione ai sensi dell’art. 35, n. 3,
lett. b), UE, con effetto al 1° maggio 1999, data di entrata in vigore del Trattato di Amsterdam.
32 Il governo francese solleva dubbi sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale, dato il carattere laconico
delle informazioni fornite dal giudice del rinvio, che non consentirebbero di capire quale sia l’oggetto della controversia
e per quale ragione siano necessarie le soluzioni delle due questioni proposte.
33 A questo proposito occorre ricordare che spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia
e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze
della causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale ai fini della pronuncia della propria sentenza, sia la rilevanza
delle questioni che sottopone alla Corte (v. sentenze 9 marzo 2000, causa C‑437/97, EKW e Wein & Co, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1157, punto 52,
e 4 dicembre 2003, causa C‑448/01, EVN e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑14527, punto 74). Di conseguenza, quando le questioni pregiudiziali
sollevate vertono sull’interpretazione del diritto comunitario, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire.
34 La Corte può rifiutare di pronunciarsi su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale solo quando risulta
manifestamente che la richiesta interpretazione del diritto comunitario non ha alcuna relazione con la realtà o con l’oggetto
della causa principale, quando il problema è di natura teorica o quando la Corte non dispone degli elementi di fatto e di
diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le vengono sottoposte (v., segnatamente, sentenze 13
marzo 2001, causa C‑379/98, PreussenElektra, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-2099, punto 39, 19 febbraio 2002, causa C‑35/99, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].
pag. I‑1529, punto 25, e 11 luglio 2006, causa C‑13/05, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6467, punto 33).
35 Nel caso di specie, si deve constatare che, malgrado il loro carattere succinto e poco strutturato, i motivi della decisione
di rinvio comprendono elementi sufficienti, da un lato, per escludere che le questioni proposte non abbiano alcun rapporto
con la realtà e con l’oggetto della controversia principale o che il problema sia di natura teorica e, dall’altro, perché
la Corte possa fornire una soluzione utile alle dette questioni. Risulta infatti dal contesto della decisione di rinvio che
il ricorso del sig. [OSCURATO:PERSONA] è diretto all’annullamento della segnalazione che lo riguarda, iscritta nel SIS, e che, secondo
il giudice del rinvio, l’interessato può vincere la causa solo qualora, in applicazione del principio del ne bis in idem,
ai sensi dell’art. 54 della CAAS, la condanna pronunciata nei [OSCURATO:PERSONA] osti a che egli sia soggetto in Italia a giudizi
all’origine della detta segnalazione.
36 Il governo spagnolo ritiene irricevibile la prima questione. A suo avviso, tale questione riguarda solo i fatti di cui trattasi
nella causa principale e il giudice del rinvio chiede in realtà alla Corte di applicare l’art. 54 della CAAS ai fatti all’origine
del procedimento nazionale.
37 A tale riguardo, si deve rammentare che, sebbene la Corte non sia competente, a norma dell’art. 234 CE, ad applicare la norma
comunitaria ad una determinata fattispecie, tuttavia, nell’ambito della collaborazione giudiziaria instaurata dal detto articolo
e in base al contenuto del fascicolo, può fornire al giudice nazionale gli elementi d’interpretazione del diritto comunitario
che possono essergli utili per la valutazione degli effetti di detta disposizione (sentenza 5 marzo 2002, cause riunite C‑515/99,
da C‑519/99 a C‑524/99 e da C‑526/99 a C‑540/99, Reisch e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2157, punto 22).
38 Ora, con la prima questione, il giudice del rinvio chiede l’interpretazione dell’art. 54 della CAAS alla luce degli elementi
di fatto da essa precisati tra parentesi. Al contrario, non viene chiesto alla Corte di applicare il detto articolo ai fatti
riportati.
39 Ne consegue che la domanda di pronuncia pregiudiziale è ricevibile.
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
40 Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente quali siano i criteri rilevanti ai fini dell’applicazione
della nozione di «medesimi fatti» ai sensi dell’art. 54 della CAAS, alla luce degli elementi da essa precisati tra parentesi.
41 A tale riguardo, la Corte al punto 27 della sentenza 9 marzo 2006, causa C‑436/04, [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I-2333), ha constatato
che dal testo dell’art. 54 della CAAS, che ricorre alla locuzione «i medesimi fatti», risulta che tale disposizione si riferisce
all’aspetto materiale dei fatti in causa, restando esclusa la loro qualificazione giuridica.
42 I termini utilizzati nel detto articolo si distinguono da quelli rinvenibili in altri strumenti internazionali che accolgono
il principio del ne bis in idem (sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 28).
43 Il principio «ne bis in idem», sancito dall’art. 54 della CAAS, implica necessariamente che esista una fiducia reciproca degli
Stati contraenti nei confronti dei loro rispettivi sistemi di giustizia penale e che ciascuno di essi accetti l’applicazione
del diritto penale vigente negli altri Stati contraenti, anche quando il ricorso al proprio diritto nazionale condurrebbe
a soluzioni diverse (sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 30).
44 Ne deriva che l’eventualità di qualificazioni giuridiche divergenti dei medesimi fatti in due Stati contraenti diversi non
può ostare all’applicazione dell’art. 54 della CAAS (sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 31).
45 Tali constatazioni sono ulteriormente corroborate dalla finalità dell’art. 54, consistente nell’evitare che una persona, per
il fatto di aver esercitato il suo diritto alla libera circolazione, sia sottoposta a procedimento penale per i medesimi fatti
sul territorio di più Stati contraenti (sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 33 e giurisprudenza ivi citata).
46 Tale diritto alla libera circolazione è efficacemente tutelato soltanto qualora l’autore di un atto sappia che, una volta
condannato e scontata la pena – o, se del caso, una volta definitivamente assolto in uno Stato membro –, può circolare all’interno
dello spazio Schengen senza dover temere di essere perseguito in un altro Stato membro nel cui ordinamento giuridico tale
atto integri una distinta infrazione (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 34).
47 Orbene, data l’assenza di armonizzazione delle legislazioni penali nazionali, un criterio fondato sulla qualificazione giuridica
dei fatti o sull’interesse giuridico tutelato sarebbe tale da creare altrettanti ostacoli alla libertà di circolazione nello
spazio Schengen quanti sono i sistemi penali esistenti negli Stati contraenti (sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 35).
48 Stando così le cose, l’unico criterio pertinente ai fini dell’applicazione dell’art. 54 della CAAS è quello dell’identità
dei fatti materiali, intesi come esistenza di un insieme di circostanze concrete inscindibilmente collegate tra loro (sentenza
[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 36).
49 Per quanto riguarda i reati relativi agli stupefacenti, non viene richiesto che siano identici i quantitativi di droga di
cui trattasi nei due Stati contraenti interessati né i soggetti che si presume abbiano partecipato alla fattispecie nei due
Stati.
50 Non è quindi escluso che una situazione in cui manchi una siffatta identità costituisca un insieme di fatti che, per la loro
stessa natura, sono inscindibilmente collegati.
51 D’altra parte, la Corte ha già dichiarato che i fatti punibili consistenti nell’esportazione e nell’importazione degli stessi
stupefacenti e perseguiti in diversi Stati contraenti della CAAS devono in via di principio essere considerati come «i medesimi
fatti» ai sensi dell’art. 54 (sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 42).
52 Tuttavia, la valutazione definitiva in proposito spetta, come giustamente rileva il governo dei [OSCURATO:PERSONA], ai giudici nazionali
competenti, che debbono accertare se i fatti materiali di cui trattasi costituiscano un insieme di fatti inscindibilmente
collegati nel tempo, nello spazio nonché per oggetto (sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 38).
53 Alla luce delle suesposte considerazioni, la seconda questione dev’essere pertanto risolta dichiarando che l’art. 54 della
CAAS dev’essere interpretato nel senso che:
– il criterio pertinente ai fini dell’applicazione del citato articolo è quello dell’identità dei fatti materiali, inteso come
esistenza di un insieme di fatti inscindibilmente collegati tra loro, indipendentemente dalla qualificazione giuridica di
tali fatti o dall’interesse giuridico tutelato;
– per quanto riguarda i reati relativi agli stupefacenti, non viene richiesto che siano identici i quantitativi di droga di
cui trattasi nei due Stati contraenti interessati né i soggetti che si presume abbiano partecipato alla fattispecie nei due
Stati;
– i fatti punibili consistenti nell’esportazione e nell’importazione degli stessi stupefacenti e perseguiti in diversi Stati
contraenti della detta convenzione devono in via di principio essere considerati come «i medesimi fatti» ai sensi di tale
art. 54, sebbene la valutazione definitiva in proposito spetti ai giudici nazionali competenti.
Sulla seconda questione
54 Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se il principio del ne bis in idem, sancito all’art. 54
della CAAS, sia applicabile ad una decisione dell’autorità giudiziaria di uno Stato contraente che assolve un imputato per
insufficienza di prove.
55 Conformemente all’art. 54 della CAAS, nessuno può essere sottoposto a procedimento penale in uno Stato contraente per i medesimi
fatti per i quali è stato già «giudicat[o] con sentenza definitiva» in un altro Stato contraente, a condizione che, in caso
di condanna, la pena sia stata eseguita o sia effettivamente in corso di esecuzione attualmente o non possa più essere eseguita.
56 La proposizione principale contenuta nell’unica frase che costituisce l’art. 54 della CAAS non fa alcun riferimento al contenuto
della sentenza passata in giudicato. È solo nella proposizione subordinata che l’art. 54 della CAAS menziona l’ipotesi di
una condanna disponendo che, in tal caso, il divieto di procedimento penale è sottoposto a una condizione specifica. Qualora
la regola generale enunciata nella proposizione principale fosse applicabile solo alle sentenze di condanna, sarebbe superflua
la precisazione secondo cui la regola speciale è applicabile in caso di condanna.
57 È pacifico che l’art. 54 della CAAS ha lo scopo di evitare che una persona, per il fatto di esercitare il suo diritto alla
libera circolazione, sia sottoposta a procedimento penale per i medesimi fatti sul territorio di più Stati contraenti (v.
sentenza 11 febbraio 2003, cause riunite C‑187/01 e C‑385/01, Gözütok e Brügge, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1345, punto 38).
58 Ora, non applicare tale articolo ad una decisione definitiva di assoluzione per insufficienza di prove avrebbe l’effetto di
pregiudicare l’esercizio del diritto alla libera circolazione (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 34).
59 Inoltre, l’avvio di un procedimento penale in un altro Stato contraente per i medesimi fatti comprometterebbe, nel caso di
un’assoluzione definitiva per insufficienza di prove, i principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento. Infatti,
l’imputato dovrebbe temere nuovi procedimenti penali in un altro Stato contraente, sebbene gli stessi fatti siano già stati
definitivamente giudicati.
60 Occorre aggiungere che, nella sua sentenza 10 marzo 2005, causa C‑469/03, Miraglia ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2009, punto 35), la Corte
ha dichiarato che il principio del ne bis in idem, sancito dall’art. 54 della CAAS, non si applica a una decisione delle autorità
giudiziarie di uno Stato membro che dichiara chiusa una causa dopo che il Pubblico Ministero ha deciso di non proseguire l’azione
penale per il solo motivo che è stato avviato un procedimento penale in un altro Stato membro a carico dello stesso imputato
e per gli stessi fatti, senza alcuna valutazione nel merito. Ora, senza che sia necessario pronunciarsi, nel procedimento
in esame, sul problema se un’assoluzione non fondata su una valutazione del merito possa rientrare nell’ambito di applicazione
di tale articolo, si deve constatare che un’assoluzione per insufficienza di prove si fonda su una siffatta valutazione.
61 Occorre quindi risolvere la seconda questione dichiarando che il principio del ne bis in idem, sancito all’art. 54 della CAAS,
trova applicazione ad una decisione dell’autorità giudiziaria di uno Stato contraente con cui un imputato è definitivamente
assolto per insufficienza di prove.
Sulle spese
62 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte
non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:
1)
L’art. 54 della convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, del 14 giugno 1985, tra i governi degli Stati dell’Unione
economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei
controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, dev’essere interpretato nel senso che:
–
il criterio pertinente ai fini dell’applicazione del citato articolo è quello dell’identità dei fatti materiali, inteso come
esistenza di un insieme di fatti inscindibilmente collegati tra loro, indipendentemente dalla qualificazione giuridica di
tali fatti o dall’interesse giuridico tutelato;
–
per quanto riguarda i reati relativi agli stupefacenti, non viene richiesto che siano identici i quantitativi di droga di
cui trattasi nei due Stati contraenti interessati né i soggetti che si presume abbiano partecipato alla fattispecie nei due
Stati;
–
i fatti punibili consistenti nell’esportazione e nell’importazione degli stessi stupefacenti e perseguiti in diversi Stati
contraenti della detta convenzione devono, in via di principio, essere considerati come «i medesimi fatti» ai sensi di tale
art. 54, sebbene la valutazione definitiva in proposito spetti ai giudici nazionali competenti.
2)
Il principio del ne bis in idem, sancito all’art. 54 della detta convenzione, trova applicazione a una decisione dell’autorità
giudiziaria di uno Stato contraente con cui un imputato è definitivamente assolto per insufficienza di prove.
Firme
*
Lingua processuale: l'olandese.