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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 marzo 2022

Cassazione n. 10228/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 18715-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 212, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 569/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 19/2/2020; F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 18715/2020 Numero sezionale 2322/2022 Numero di raccolta generale 10228/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 11337/2017, in accoglimento della domanda proposta dal fallimento di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione dichiarava l’inefficacia, ex art. 67, comma 2, l. fall., dei pagamenti eseguiti dalla società in bonis nei sei mesi antecedenti la dichiarazione di fallimento in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. mediante la consegna di tre assegni bancari, per la complessiva somma di € 210.482,32.

2. La Corte d’appello di Milano, una volta constatato che l’appellante si era limitato a contestare la sussistenza del presupposto soggettivo dell’azione revocatoria proposta, riteneva che il Tribunale avesse fatto corretta applicazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., individuando nel consistente ritardo dei versamenti, nella modifica delle modalità di pagamento in precedenza seguite e nella corresponsione di una parte del debito ad opera dei soci elementi gravi, precisi e concordanti che deponevano per la conoscenza dello stato di insolvenza.

3. Per la cassazione della sentenza di rigetto dell’appello, pubblicata in data 19 febbraio 2020, ha proposto ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. prospettando un unico, articolato, motivo di doglianza, al quale ha resistito con controricorso il fallimento di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione.

Considerato che:

4. L’Avv. [OSCURATO:PERSONA], quale difensore di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione (già [OSCURATO:SOCIETA].), ha depositato in data 28 febbraio 2022 atto di rinuncia al ricorso da lui stesso sottoscritto in virtù del Ric. 2020 n. 18715 sez.

M1 - ud. 01-03-2022 -2- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 18715/2020 Numero sezionale 2322/2022 Numero di raccolta generale 10228/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 mandato conferito all’interno della procura alle liti; tale atto è stato ritualmente notificato alla controparte costituita.

Ricorrono pertanto le condizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio di cassazione.

Non vi è luogo ad alcuna pronuncia in ordine alle spese, ex art. 391, comma 2, cod. proc. civ., tenuto conto del tenore dell’accordo transattivo intervenuto fra le parti a integrale definizione della controversia.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo di cassazione per rinuncia.

Così deciso in Roma in data 1° marzo 2022.

Il Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 18715 sez.

M1 - ud. 01-03-2022 -3- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 18715-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 212, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 569/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 19/2/2020; F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 18715/2020 Numero sezionale 2322/2022 Numero di raccolta generale 10228/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 11337/2017, in accoglimento della domanda proposta dal fallimento di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione dichiarava l’inefficacia, ex art. 67, comma 2, l. fall., dei pagamenti eseguiti dalla società in bonis nei sei mesi antecedenti la dichiarazione di fallimento in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. mediante la consegna di tre assegni bancari, per la complessiva somma di € 210.482,32. 2. La Corte d’appello di Milano, una volta constatato che l’appellante si era limitato a contestare la sussistenza del presupposto soggettivo dell’azione revocatoria proposta, riteneva che il Tribunale avesse fatto corretta applicazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., individuando nel consistente ritardo dei versamenti, nella modifica delle modalità di pagamento in precedenza seguite e nella corresponsione di una parte del debito ad opera dei soci elementi gravi, precisi e concordanti che deponevano per la conoscenza dello stato di insolvenza. 3. Per la cassazione della sentenza di rigetto dell’appello, pubblicata in data 19 febbraio 2020, ha proposto ricorso [OSCURATO:SOCIETA]. prospettando un unico, articolato, motivo di doglianza, al quale ha resistito con controricorso il fallimento di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione. Considerato che: 4. L’Avv. [OSCURATO:PERSONA], quale difensore di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione (già [OSCURATO:SOCIETA].), ha depositato in data 28 febbraio 2022 atto di rinuncia al ricorso da lui stesso sottoscritto in virtù del Ric. 2020 n. 18715 sez. M1 - ud. 01-03-2022 -2- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 18715/2020 Numero sezionale 2322/2022 Numero di raccolta generale 10228/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 mandato conferito all’interno della procura alle liti; tale atto è stato ritualmente notificato alla controparte costituita. Ricorrono pertanto le condizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio di cassazione. Non vi è luogo ad alcuna pronuncia in ordine alle spese, ex art. 391, comma 2, cod. proc. civ., tenuto conto del tenore dell’accordo transattivo intervenuto fra le parti a integrale definizione della controversia. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il processo di cassazione per rinuncia. Così deciso in Roma in data 1° marzo 2022. Il Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 18715 sez. M1 - ud. 01-03-2022 -3- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C
Sentenza Cassazione n. 10228/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris