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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 01484/2025

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato a i alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] o, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili perché proposti per motivi non cons( ntiti, atteso che la rinuncia ai motivi di merito con concordato sulla pena ex art. 599 bis cod. proc. pen. per l'effetto devolutivo dell'appello, limita la cognizione del giudice di appello ai motivi non rinunciati, sicché il Marchese non può dedurre il vizio di motivazione e l'insussister za del reato associativo; considerato che in tema di concordato in appello, è inammissibile il ricorso it cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi rele tivi a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 12) cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano t 'a sfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovverc diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170; rilevato che anche la misura di sicurezza della libertà vigilata, applicabile ex rt. 229 cod. pen. in caso di condanna a pena della reclusione superiore ad 1 anno, non presenta prof li censurabili; ritenuto che va, quindi, dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi senza forme I tà ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con conseguente condanna de -icon-enti 31 pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle an mende, cl-e si stima equo determinare in euro tremila ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato a i alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] o, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili perché proposti per motivi non cons( ntiti, atteso che la rinuncia ai motivi di merito con concordato sulla pena ex art. 599 bis cod. proc. pen. per l'effetto devolutivo dell'appello, limita la cognizione del giudice di appello ai motivi non rinunciati, sicché il Marchese non può dedurre il vizio di motivazione e l'insussister za del reato associativo; considerato che in tema di concordato in appello, è inammissibile il ricorso it cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi rele tivi a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 12) cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano t 'a sfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovverc diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170; rilevato che anche la misura di sicurezza della libertà vigilata, applicabile ex rt. 229 cod. pen. in caso di condanna a pena della reclusione superiore ad 1 anno, non presenta prof li censurabili; ritenuto che va, quindi, dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi senza forme I tà ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con conseguente condanna de -icon-enti 31 pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle an mende, cl-e si stima equo determinare in euro tremila ciascuno. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle a
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