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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 16316/2026

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NZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], CUI 056T024; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto rigettarsi il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 5 gennaio 2025, il Tribunale di Genova, in funzione di giudice del riesame ha respinto l'istanza di riesame avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova del 15 novembre 2025, che aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere a [OSCURATO:PERSONA].

2. L'indagato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo a due motivi di impugnazione.

2.1. Con il primo motivo, deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), e), cod. proc. pen., rilevando, sotto un primo profilo, l'erronea applicazionedell'art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., con riferimento alla dedotta insussistenza di un'autonoma valutazione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che, in concreto, giustificano la misura genetica, tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione del fatto.

Si duole altresì che il Tribunale del riesame non abbia preso in esame la dedotta questione circa l'assenza di autonoma valutazione delle esigenze cautelari poste a base della misura, denunciando il difetto e la illogicità della motivazione del provvedimento impugnato; che, invero, il pericolo di fuga non può essere desunto dalla condizione di straniero, dovendo sussistere elementi specifici ed individualizzanti; che, inoltre, risulta violato anche il disposto di cui all'art. 275 cod. proc. pen. e il principio di extrema ratio della custodia cautelare in carcere, atteso che il giudice del riesame ha omesso una reale valutazione in ordine alla idoneità di altre misure meno afflittive; che, peraltro, non è stato affrontato il tema della distanza temporale dalla commissione dei fatti, che risalgono a maggio del 2022.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso, lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., adducendo la nullità dell'ordinanza ex art. 292, comma 3-bis, cod. proc. pen., con specifico riguardo al mancato svolgimento dell'interrogatorio preventivo e, sotto altro profilo, la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per illogicità e carenza della motivazione in relazione alla sussistenza di concreto e attuale pericolo di fuga, posto a fondamento del mancato espletamento dell'interrogatorio.

Si duole che il provvedimento impugnato abbia condiviso la valutazione del giudice delle indagini preliminari, escludendo la denunziata nullità dell'ordinanza custodiale emessa senza svolgere l'interrogatorio preventivo, nonostante non ricorresse alcun pericolo di fuga ed evidenzia che l'interrogatorio preventivo costituisce presidio essenziale del contraddittorio, sicché, a tale fine, il pericolo di fuga deve essere concreto, cioè, oggettivo ed effettivo, dovendo presentarsi in stretto legame con la realtà fattuale ed essere ancorato a elementi reali, non già eventuali ed ipotetici.

Aggiunge, infine, che il quantum di pena irrogabile all'esito del giudizio costituisce uno solo dei parametri da tenersi a tale fine in considerazione.

La difesa censura la scelta del Tribunale di non valorizzare che [OSCURATO:PERSONA] non avesse mai lasciato la città di Genova, in cui dimora stabilmente da anni, nonostante, a causa dell'improvvisa perdita della libertà, non sia stato in grado di fornire di tale circostanza la prova che, per converso, sarebbe emersa ove fosse stato espletato l'interrogatorio preventivo. 2CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, nel complesso, risulta infondato atteso phe i motivi_Adedottl àori7 sono fondati.

Per un verso, l'impugnazione reitera pedissequamente le doglianze proposte con i motivi di riesame, che sono state affrontate in termini precisi e concludenti dal Tribunale, il quale ha valutato gli elementi addotti dalla difesa e ha dato atto dei motivi per cui ha ritenuto sussistente il pericolo di fuga; per altro verso, pone questioni in punto di esigenze cautelari che si appalesano destituite di fondamento, alla luce della puntuale motivazione del provvedimento impugnato.

1.1. Il primo motivo, relativo al tema dell'adeguatezza della misura e all'attualità delle esigenze cautelari, è infondato, atteso che il Tribunale del riesame ha puntualmente affrontato la questione ed incentrato la prognosi negativa in ordine al futuro comportamento dell'indagato sulla reiterazione delle condotte criminose, protrattesi per un consistente arco temporale e con elevata ripetitività, tanto da risultare, nel suo avviso e secondo valutazione non manifestamente illogica, caratterizzate da abitualità.

Ha inoltre evidenziato la professionalità manifestata nello svolgimento della illecita attività di spaccio, caratterizzata da uno schema attuativo che vedeva, non solo la prolungata azione nel tempo, ma anche la vendita della sostanza in prossimità di un locale pubblico, presso il quale i venditori si davano il cambio, al fine di garantire costantemente l'illecito servizio - in replica al rilievo difensivo che opponeva il dato numerico, ritenuto modesto, di ventidue cessioni ponendo altresì l'accento sulla qualità e quantità della sostanza stupefacente trattata e sulla disponibilità di un consistente quantitativo di denaro, pari ad oltre Euro 2.000,00, reperito nell'abitazione dell'indagato.

Il Tribunale ha altresì rimarcato, (pag. 11) che pur avendo ammesso gli addebiti, l'indagato non ha indicato i suoi fornitori, sicché l'attività poteva essere reiterata anche soltanto con l'intermediazione dei contatti che la sola misura custodiale più grave è in grado di impedire, osservando, diversamente da quanto opina il ricorrente, che la qualificazione della condotta, alla luce dei fatti emersi e contestati, e la connessa gravità degli stessi, imponeva di ipotizzare una pena superiore a due anni di reclusione.

1.2. Alla luce di tutto quanto esposto, deve pertanto ritenersi che il Tribunale abbia provveduto all'implicita valutazione che lo iato temporale esistente rispetto alla commissione dei fatti, tenuto conto del pieno inserimento dell'odierno ricorrente in circuiti delinquenziali dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti, della condizione di irregolare sul territorio, dell'assenza di lecita 3attività lavorativa, di una stabile dimora, non abbia inciso significativamente sulla concretezza e sulla attualità del pericolo di reiterazione di analoghe condotte delittuose.

In proposito, va rammentato che la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che non è censurabile, in sede di legittimità, il provvedimento che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della decisione (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Lakrafy, Rv. 284096-01).

In altri termini, in tema di motivazione della sentenza, è necessario che il giudice indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del proprio convincimento che consentano l'individuazione del percorso logico-giuridico sfociante nella soluzione adottata, non essendo rilevante il silenzio su una specifica deduzione prospettata dalla parte, ove essa sia disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, a tale fine risultando sufficiente una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale deduzione, senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 3, n. 3239 del 04/10/2022, dep. 2023, T., Rv. 284061-01).

Ne deriva, in conclusione, l'infondatezza del motivo di ricorso.

2. Il secondo motivo di doglianza è aspecifico, atteso che non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato, che, quanto alla sussistenza del pericolo di fuga, ha valorizzato la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] è soggetto sedicente, privo di una fissa dimora e di un lecito e stabile legame con il territorio nazionale, mentre, nonostante la sua giovane età, risulta pienamente inserito negli ambienti delinquenziali dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti, ritenendo, dunque, che si trattO di persona che, ove non sottoposta alla cautela più rigorosa, avrebbe potuto rendersi irreperibile, anche solamente spostandosi sul territorio nazionale per proseguire altrove la sua attività illecita.

Genericità che si connette anche all'apodittica affermazione secondo cui la persona indagata, ancorché radicata nella città di Genova, dalla quale non si sarebbe spostato dopo i fatti, «non è stato in grado di documentare [tale radicamento, n.d.e.] vista l'improvvisa perdita della libertà».

Ebbene, rispetto alla trama motivazionale del provvedimento impugnato, che si sviluppa in maniera piana, esaustiva e convincente, il motivo reitera pedissequamente le stesse doglianze già avanzate in sede di riesame, senza argomentare criticamente in ordine ad eventuali illogicità del percorso argomentativo seguito nel provvedimento impugnato, per cui risulta del tutto aspecifico.

Deve essere peraltro precisato che la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nel ritenere che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per 4vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza e, per quel che qui interessa, alla sussistenza delle esigenze cautelari, consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio e ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828-01) e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01).

In altri termini, l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen. è rilevabile in sede di legittimità soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, con la conseguenza che il controllo in tale sede svolto non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti, e neppure la rilevanza e concludenza dei dati probatori: sono, dunque, inammissibili quelle censure che, come nel caso di specie, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito, atteso che trattasi di censure non riconducibili alle tipologie di vizi della motivazione tassativamente indicate dalla legge (cfr., Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628-01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884 - 01; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244-01; Sez. 7, ord. n. 12406 del 19/02/2015, Miccichè, Rv. 262948-01; Sez.

F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01).

Invero, nel momento del controllo della motivazione, non si deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, né si deve condividerne la giustificazione, dovendosi, invece, limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento: l'art. 606, comma 1, lett. e), del cod. proc. pen. non consente alla Corte una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260-01; Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074-01).

Nel caso in esame l'ordinanza risulta avere analizzato adeguatamente tutti gli elementi dai quali ha desunto la sussistenza del pericolo di fuga in termini di 5concretezza e di attualità, per cui ne discende l'infondatezza del motivo di censura, risultando tale affermazione coerente anche con la giurisprudenza pronunciatasi in riferimento alla nuova disciplina di cui all'art. 291, comma 1- quater, 292, comma 3-bis, cod. proc. pen., alla luce del principio secondo cui «In tema di misure cautelari personali, l'insussistenza e, correlativamente, la sussistenza di esigenze cautelari ostative all'espletamento dell'interrogatorio preventivo ex art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. è rilevabile in cassazione solo se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge ovvero nella mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure il provvedimento del Tribunale del riesame che aveva escluso, con congrua motivazione, l'esistenza dei pericoli di fuga e di inquinamento probatorio, con conseguente obbligo di procedere all'interrogatorio anticipato)» (Sez. 5, n. 40709 del 17/09/2025, Cambareri, Rv. 289036-01).

3. Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P. Q. M P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], CUI 056T024; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto rigettarsi il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 5 gennaio 2025, il Tribunale di Genova, in funzione di giudice del riesame ha respinto l'istanza di riesame avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova del 15 novembre 2025, che aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere a [OSCURATO:PERSONA]. 2. L'indagato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo a due motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), e), cod. proc. pen., rilevando, sotto un primo profilo, l'erronea applicazionedell'art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., con riferimento alla dedotta insussistenza di un'autonoma valutazione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che, in concreto, giustificano la misura genetica, tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione del fatto. Si duole altresì che il Tribunale del riesame non abbia preso in esame la dedotta questione circa l'assenza di autonoma valutazione delle esigenze cautelari poste a base della misura, denunciando il difetto e la illogicità della motivazione del provvedimento impugnato; che, invero, il pericolo di fuga non può essere desunto dalla condizione di straniero, dovendo sussistere elementi specifici ed individualizzanti; che, inoltre, risulta violato anche il disposto di cui all'art. 275 cod. proc. pen. e il principio di extrema ratio della custodia cautelare in carcere, atteso che il giudice del riesame ha omesso una reale valutazione in ordine alla idoneità di altre misure meno afflittive; che, peraltro, non è stato affrontato il tema della distanza temporale dalla commissione dei fatti, che risalgono a maggio del 2022. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., adducendo la nullità dell'ordinanza ex art. 292, comma 3-bis, cod. proc. pen., con specifico riguardo al mancato svolgimento dell'interrogatorio preventivo e, sotto altro profilo, la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per illogicità e carenza della motivazione in relazione alla sussistenza di concreto e attuale pericolo di fuga, posto a fondamento del mancato espletamento dell'interrogatorio. Si duole che il provvedimento impugnato abbia condiviso la valutazione del giudice delle indagini preliminari, escludendo la denunziata nullità dell'ordinanza custodiale emessa senza svolgere l'interrogatorio preventivo, nonostante non ricorresse alcun pericolo di fuga ed evidenzia che l'interrogatorio preventivo costituisce presidio essenziale del contraddittorio, sicché, a tale fine, il pericolo di fuga deve essere concreto, cioè, oggettivo ed effettivo, dovendo presentarsi in stretto legame con la realtà fattuale ed essere ancorato a elementi reali, non già eventuali ed ipotetici. Aggiunge, infine, che il quantum di pena irrogabile all'esito del giudizio costituisce uno solo dei parametri da tenersi a tale fine in considerazione. La difesa censura la scelta del Tribunale di non valorizzare che [OSCURATO:PERSONA] non avesse mai lasciato la città di Genova, in cui dimora stabilmente da anni, nonostante, a causa dell'improvvisa perdita della libertà, non sia stato in grado di fornire di tale circostanza la prova che, per converso, sarebbe emersa ove fosse stato espletato l'interrogatorio preventivo. 2CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, nel complesso, risulta infondato atteso phe i motivi_Adedottl àori7 sono fondati. Per un verso, l'impugnazione reitera pedissequamente le doglianze proposte con i motivi di riesame, che sono state affrontate in termini precisi e concludenti dal Tribunale, il quale ha valutato gli elementi addotti dalla difesa e ha dato atto dei motivi per cui ha ritenuto sussistente il pericolo di fuga; per altro verso, pone questioni in punto di esigenze cautelari che si appalesano destituite di fondamento, alla luce della puntuale motivazione del provvedimento impugnato. 1.1. Il primo motivo, relativo al tema dell'adeguatezza della misura e all'attualità delle esigenze cautelari, è infondato, atteso che il Tribunale del riesame ha puntualmente affrontato la questione ed incentrato la prognosi negativa in ordine al futuro comportamento dell'indagato sulla reiterazione delle condotte criminose, protrattesi per un consistente arco temporale e con elevata ripetitività, tanto da risultare, nel suo avviso e secondo valutazione non manifestamente illogica, caratterizzate da abitualità. Ha inoltre evidenziato la professionalità manifestata nello svolgimento della illecita attività di spaccio, caratterizzata da uno schema attuativo che vedeva, non solo la prolungata azione nel tempo, ma anche la vendita della sostanza in prossimità di un locale pubblico, presso il quale i venditori si davano il cambio, al fine di garantire costantemente l'illecito servizio - in replica al rilievo difensivo che opponeva il dato numerico, ritenuto modesto, di ventidue cessioni ponendo altresì l'accento sulla qualità e quantità della sostanza stupefacente trattata e sulla disponibilità di un consistente quantitativo di denaro, pari ad oltre Euro 2.000,00, reperito nell'abitazione dell'indagato. Il Tribunale ha altresì rimarcato, (pag. 11) che pur avendo ammesso gli addebiti, l'indagato non ha indicato i suoi fornitori, sicché l'attività poteva essere reiterata anche soltanto con l'intermediazione dei contatti che la sola misura custodiale più grave è in grado di impedire, osservando, diversamente da quanto opina il ricorrente, che la qualificazione della condotta, alla luce dei fatti emersi e contestati, e la connessa gravità degli stessi, imponeva di ipotizzare una pena superiore a due anni di reclusione. 1.2. Alla luce di tutto quanto esposto, deve pertanto ritenersi che il Tribunale abbia provveduto all'implicita valutazione che lo iato temporale esistente rispetto alla commissione dei fatti, tenuto conto del pieno inserimento dell'odierno ricorrente in circuiti delinquenziali dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti, della condizione di irregolare sul territorio, dell'assenza di lecita 3attività lavorativa, di una stabile dimora, non abbia inciso significativamente sulla concretezza e sulla attualità del pericolo di reiterazione di analoghe condotte delittuose. In proposito, va rammentato che la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che non è censurabile, in sede di legittimità, il provvedimento che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della decisione (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Lakrafy, Rv. 284096-01). In altri termini, in tema di motivazione della sentenza, è necessario che il giudice indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del proprio convincimento che consentano l'individuazione del percorso logico-giuridico sfociante nella soluzione adottata, non essendo rilevante il silenzio su una specifica deduzione prospettata dalla parte, ove essa sia disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, a tale fine risultando sufficiente una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale deduzione, senza lasciare spazio ad una valida alternativa (Sez. 3, n. 3239 del 04/10/2022, dep. 2023, T., Rv. 284061-01). Ne deriva, in conclusione, l'infondatezza del motivo di ricorso. 2. Il secondo motivo di doglianza è aspecifico, atteso che non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato, che, quanto alla sussistenza del pericolo di fuga, ha valorizzato la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] è soggetto sedicente, privo di una fissa dimora e di un lecito e stabile legame con il territorio nazionale, mentre, nonostante la sua giovane età, risulta pienamente inserito negli ambienti delinquenziali dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti, ritenendo, dunque, che si trattO di persona che, ove non sottoposta alla cautela più rigorosa, avrebbe potuto rendersi irreperibile, anche solamente spostandosi sul territorio nazionale per proseguire altrove la sua attività illecita. Genericità che si connette anche all'apodittica affermazione secondo cui la persona indagata, ancorché radicata nella città di Genova, dalla quale non si sarebbe spostato dopo i fatti, «non è stato in grado di documentare [tale radicamento, n.d.e.] vista l'improvvisa perdita della libertà». Ebbene, rispetto alla trama motivazionale del provvedimento impugnato, che si sviluppa in maniera piana, esaustiva e convincente, il motivo reitera pedissequamente le stesse doglianze già avanzate in sede di riesame, senza argomentare criticamente in ordine ad eventuali illogicità del percorso argomentativo seguito nel provvedimento impugnato, per cui risulta del tutto aspecifico. Deve essere peraltro precisato che la giurisprudenza di legittimità è ormai consolidata nel ritenere che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per 4vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza e, per quel che qui interessa, alla sussistenza delle esigenze cautelari, consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio e ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828-01) e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01). In altri termini, l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen. è rilevabile in sede di legittimità soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, con la conseguenza che il controllo in tale sede svolto non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti, e neppure la rilevanza e concludenza dei dati probatori: sono, dunque, inammissibili quelle censure che, come nel caso di specie, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito, atteso che trattasi di censure non riconducibili alle tipologie di vizi della motivazione tassativamente indicate dalla legge (cfr., Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628-01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884 - 01; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244-01; Sez. 7, ord. n. 12406 del 19/02/2015, Miccichè, Rv. 262948-01; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01). Invero, nel momento del controllo della motivazione, non si deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, né si deve condividerne la giustificazione, dovendosi, invece, limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento: l'art. 606, comma 1, lett. e), del cod. proc. pen. non consente alla Corte una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260-01; Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074-01). Nel caso in esame l'ordinanza risulta avere analizzato adeguatamente tutti gli elementi dai quali ha desunto la sussistenza del pericolo di fuga in termini di 5concretezza e di attualità, per cui ne discende l'infondatezza del motivo di censura, risultando tale affermazione coerente anche con la giurisprudenza pronunciatasi in riferimento alla nuova disciplina di cui all'art. 291, comma 1- quater, 292, comma 3-bis, cod. proc. pen., alla luce del principio secondo cui «In tema di misure cautelari personali, l'insussistenza e, correlativamente, la sussistenza di esigenze cautelari ostative all'espletamento dell'interrogatorio preventivo ex art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. è rilevabile in cassazione solo se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge ovvero nella mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure il provvedimento del Tribunale del riesame che aveva escluso, con congrua motivazione, l'esistenza dei pericoli di fuga e di inquinamento probatorio, con conseguente obbligo di procedere all'interrogatorio anticipato)» (Sez. 5, n. 40709 del 17/09/2025, Cambareri, Rv. 289036-01). 3. Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P. Q. M P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 16316/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris