CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 20775/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., d.ssa Marilia di Nardo, che ha chiesto il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 22 settembre 2021, il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava le richieste di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale ovvero di detenzione domiciliare, formulate nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla pena di anni due, mesi dieci di reclusione di cui alla sentenza della Corte di appello di Roma del 23.10.2017, attribuendo valore decisivo alla circostanza che nella relativa istanza non fosse stato "indicato un domicilio utile per l'istruttoria" e che il condannato non fosse comparso in udienza, sicché non era stato possibile "accertare il suo modus vivendi". 2. Avverso detta ordinanza i difensori di fiducia del condannato, avvocati [OSCURATO:PERSONA] de las Heras e [OSCURATO:PERSONA], hanno proposto ricorso per cassazione, formulando due distinti motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, la difesa ha dedotto inosservanza delle norme di cui agli artt. 420-ter comma 5, 178, comma 1, lett. c) e 179 comma 1, cod, proc. pen., nonché vizio di motivazione per "contraddittorietà e manifesta illogicità" della motivazione dell'ordinanza impugnata nella parte in cui ha rigettato la richiesta di rinvio della trattazione del procedimento per legittimo impedimento dei difensori per concomitante impegno professionale dinnanzi al Tribunale di Treviso in difesa, entrambi, di [OSCURATO:PERSONA] e l'avv. [OSCURATO:PERSONA] anche di [OSCURATO:PERSONA], soggetti detenuti. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per "contraddittorietà e manifesta" della stessa. Ha, in proposito, osservato che l'Jimenez, nell'istanza rivolta al Tribunale di sorveglianza per ottenere la concessione delle misure alternative alla detenzione, aveva eletto domicilio presso lo studio dei suoi difensori in Roma, via Machiavelli n. 25, e che presso detto domicilio il condannato sarebbe stato reperibile; che, inoltre, l'assenza del condannato, cittadino spagnolo residente all'estero, all'udienza dinnanzi al Tribunale di sorveglianza sarebbe stata determinata dal fatto che neppure i suoi difensori quel giorno avrebbero potuto presenziare, con la conseguenza che il mancato accertamento del suo modus vivendi sarebbe dipeso unicamente da una errata valutazione dell'istanza di legittimo impedimento presentata dai difensori. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa Marilia di Nardo, ha chiesto il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni ch seguito illustrate. Quanto al primo motivo di impugnazione, occorre rilevare che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, "l'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell'art. 420-ter, comma quinto, cod. proc. pen., a condizione che il difensore: a) prospetti l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni; b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo; c) rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato; d) rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio" (Sez. Un., sentenza n. 4909 del 18/12/2014 - dep. 2015 - Rv. 262912 - 01; conformi, tra le tante, Cass. Sez. 5, n. 78 del 30/10/2019 - dep. 2020 - Rv. 278549 - 01; Cass. Sez. 5, n. 2083 del 12/11/2018 - dep. 2019 - Rv. 27530:3 - 01). Ebbene, l'ordinanza impugnata ha correttamente applicato il superiore principio di diritto, compiutamente evidenziando che il condannato risultava assistito da due difensori e che si trattava degli stessi legali impegnati anche nel processo pendente dinnanzi al Tribunale di Treviso; nulla era stato, invece, dedotto circa l'impossibilità per i medesimi difensori di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen., sia nel processo a cui intendevano partecipare, sia nel procedimento di cui avevano chiesto il rinvio della trattazione. E in relazione a tale profilo, il ricorso appare assolutamente generico, limitandosi a sostenere che la disciplina di cui all'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen. debba trovare applicazione anche nel procedimento di sorveglianza e che la causa dell'impedimento dei difensori del condannato fosse nota al Tribunale di sorveglianza di Roma, che avrebbe dovuto rinviare la trattazione del procedimento in considerazione della tipologia del processo pendente dinnanzi al Tribunale di Treviso a carico di soggetti detenuti. 2. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di impugnazione, Con il quale il ricorrente deduce che nell'istanza rivolta al Tribunale di sorveglianza per ottenere la concessione delle misure alternative alla detenzione vi fosse l'elezione di domicilio presso lo studio dei difensori, in Roma via Machiavelli n. 25. Tuttavia, come osservato dal Procuratore generale nella sua requisitoria, l'elezione di domicilio effettuata dal condannato ai sensi dell'art. 677, comma 2 -bis, cod. proc. pen. presso lo studio dei suoi difensori, non inficia la valutazione dell'ordinanza impugnata che ha correttamente rilevato la mancanza, nel caso di specie, di un riferimento territoriale non tanto sotto il profilo strettamente processuale (al fine di instaurare il contraddittorio ed effettuare le notifiche), quanto ai fini della possibilità di svolgere un'utile istruttoria per verificare il modus vivendi del ricorrente e, quindi, di valutare i presupposti di affidabilità dello stesso (prospettive di rieducazione e garanzie dal pericolo di recidiva). 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - non escludendosi profili di colpa nella proposizione della impugnazione (cfr. Corte Cost. sent. n. 186 del 2000) - al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma che la Corte determina nella misura congrua ed equa di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 18 marzo