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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 marzo 2022

Cassazione n. 14931/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD.

SORVEGLIANZA di CALTANISSETTAdato avvi9,4lle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con il provvedimento in epigrafe il Magistrato di sorveglianza di Caltanissetta dichiarava inammissibile il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] ex 35 -ter legge 26 luglio 1975, n. 354, avverso le condizioni detentive alle quali risultava sottoposto.

Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA] dichiarava di volere proporre ricorso per cassazione, mediante dichiarazione depositata presso la struttura penitenziaria dove si trovava detenuto, riservando il deposito dei relativi motivi al suo difensore, contestualmente nominato, che non vi provvedeva. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

Tale inammissibilità discende dal combinato disposto degli artt. 581, comma 1, lett. c), e 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., atteso che a sostegno della dichiarazione depositata presso l'istituto penitenziario dove si trovava detenuto, né Sciacca, né il suo difensore, hanno fatto seguire la presentazione di motivi di ricorso; el9 ) eivurrout CM-21-13J-, (Y, Aitp r4 Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in cinquecento euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento alla cassa delle ammende.

Così deciso il 24/03/2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] siden e nO-o [OSCURATO:PERSONA] enz ani v-1-2-YA2------,\ / LA AlesÀA [OSCURATO:PERSONA] E RIA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD. SORVEGLIANZA di CALTANISSETTAdato avvi9,4lle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con il provvedimento in epigrafe il Magistrato di sorveglianza di Caltanissetta dichiarava inammissibile il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] ex 35 -ter legge 26 luglio 1975, n. 354, avverso le condizioni detentive alle quali risultava sottoposto. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA] dichiarava di volere proporre ricorso per cassazione, mediante dichiarazione depositata presso la struttura penitenziaria dove si trovava detenuto, riservando il deposito dei relativi motivi al suo difensore, contestualmente nominato, che non vi provvedeva. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Tale inammissibilità discende dal combinato disposto degli artt. 581, comma 1, lett. c), e 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., atteso che a sostegno della dichiarazione depositata presso l'istituto penitenziario dove si trovava detenuto, né Sciacca, né il suo difensore, hanno fatto seguire la presentazione di motivi di ricorso; el9 ) eivurrout CM-21-13J-, (Y, Aitp r4 Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in cinquecento euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento alla cassa delle ammende. Così deciso il 24/03/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] siden e nO-o [OSCURATO:PERSONA] enz ani v-1-2-YA2------,\ / LA AlesÀA [OSCURATO:PERSONA] E RIA