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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 27 gennaio 2021

Cassazione n. 25292/2022

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nunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 15162-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di dipendenti dell'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 90, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]', rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] 8/2015 [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 819/2021 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 27/01/2021.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che le Sezioni Unite accolgano il ricorso e dichiarino la giurisdizione del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 [OSCURATO:PERSONA] di Cosenza intimava alla Regione [OSCURATO:PERSONA] di provvedere alla erogazione del contributo costante annuo di lire 300.000.000,00, come previsto dalle leggi regionali, deducendo Ric. 2021 n. 15162 sez.

SU - ud. 12-04-2022 -2- l'impossibilità per l'ente di svolgere la propria attività e di pagare il personale dipendente.

2. Stante il mancato seguito alle richieste da parte della Regione, l'[OSCURATO:PERSONA] e i dipendenti in epigrafe adivano ex art. 117 codice processo amministrativo il TAR [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che venisse ordinato alla Regione di provvedere sull'istanza.

3. In pendenza del ricorso la Regione, con nota del 6/9/2012, rigettava le richieste; la nota veniva impugnata con motivi aggiunti e, all'esito, il TAR [OSCURATO:PERSONA], con sentenza 651/2013, passata in giudicato, accoglieva i suddetti motivi, affermando che la Regione era tenuta ad esercitare i propri poteri- doveri ai fini del corretto funzionamento dell'[OSCURATO:PERSONA] di Cosenza.

4. Stante l'inerzia della Regione, gli attuali ricorrenti adivano il TAR [OSCURATO:PERSONA] in ottemperanza, lamentando la mancata esecuzione della sentenza.

5. Nelle more di tale giudizio, la Regione [OSCURATO:PERSONA] emanava il decreto dirigenziale n. 15676/2013, contenente la presa d'atto del mancato verificarsi delle condizioni necessarie per l'erogazione del contributo straordinario di C 150.000,00 a favore dell'ente di Cosenza.

6. All'esito della proposizione di motivi aggiunti nel giudizio di ottemperanza, il Tribunale adito, con sentenza n. 879/2014 del 6/6/2014, non impugnata nei termini di legge, disponeva la conversione del rito in giudizio di legittimità.

Seguiva riassunzione a seguito del dichiarato fallimento dell'ente fiere.

7. Con sentenza 12 luglio 2016 n. 1511 il [OSCURATO:PERSONA] rilevava, pur rigettando i motivi aggiunti, che il disposto della sentenza 651/2013 era stato violato e accertava la violazione del giudicato amministrativo nella parte in cui tale sentenza aveva riconosciuto l'obbligo di contribuzione annuale nei confronti dell'ente fieristico. 8.

Con la sentenza impugnata (n. 819/2021) il Consiglio di Stato, in accoglimento dell'appello proposto dalla Regione [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che la controversia investisse il contributo annuale dovuto all'[OSCURATO:PERSONA] finalizzato alla corresponsione degli emolumenti al personale in servizio presso detto ente, di natura privatistica, e che, pertanto, la controversia consistesse nel pagamento indiretto dei dipendenti e rispetto ad essa sussistesse la Ric. 2021 n. 15162 sez.

SU - ud. 12-04-2022 -3- giurisdizione del giudice ordinario, dichiarava l'inammissibilità del ricorso di primo grado per difetto di giurisdizione.

10. Avverso quest'ultima sentenza i dipendenti dell'ente fiere in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione con unico articolato motivo, illustrato con memoria.

11. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, mentre la Curatela fallimentare è rimasta intimata.

12. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha fatto pervenire propria requisitoria scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1.Va dichiarata inammissibile, preliminarmente, l'istanza di discussione orale perché tardivamente formulata.

2. Il ricorso si articola in un unico motivo con il quale i ricorrenti in epigrafe deducono violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2909 cod. civ., dell'art.324 cod. proc. civ., degli artt. 7, 9, 29, 32, 36, 39, 103, 112, 113, 114, 117 e 133 c. 1 lett.

A nn. 3 e 5 del codice del processo amministrativo, nonché dell'art. 63 c. 1 D.Igs. n. 165/2001 in relazione all'art. 360 c. 1 n. 1 e 362 c.1 cod. proc. civ., eccesso di potere giurisdizionale e violazione dei limiti esterni della giurisdizione.

3. Osservano che la statuizione della sentenza impugnata che declina la giurisdizione in favore del giudice ordinario è erronea poiché sussiste giudicato sulla giurisdizione e comunque il petitum sostanziale fatto valere dai ricorrenti davanti al TAR non concerne il diritto soggettivo alla corresponsione di somme di denaro.

Osservano che con la sentenza 651/2013 era stato affrontata ex professo l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla regione [OSCURATO:PERSONA], sul rilievo che l'[OSCURATO:PERSONA] non potesse essere qualificato quale ente pubblico e che i ricorrenti agirebbero per far valere posizioni riconducibili alla materia dei rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni, devolute al giudice ordinario ex art. 63 d.lgs. n. 165 del 2001.

Tale eccezione era stata rigettata in forza della considerazione che, alla stregua del petitum sostanziale, assumeva rilevanza la richiesta nei confronti Ric. 2021 n. 15162 sez.

SU - ud. 12-04-2022 -4- della Regione di esercitare le proprie attribuzioni funzionali discendenti da leggi regionali al fine di consentire il corretto funzionamento dell'ente, nell'esercizio di un potere-dovere riconducibile all'art. 97 della Costituzione.

La citata decisione osservava, inoltre, che non valeva invocare l'art. 63 d.lgs. n. 165 del 2001, poiché la domanda non era inquadrabile nella materia del c.d. impiego privatizzato, investendo l'emanazione di atti di macro- organizzazione attinenti alla gestione del personale, rispetto ai quali il dipendente potrebbe vantare solo una posizione di interesse legittimo. 3.Rilevano che con la sentenza n. 879/2014 era stata disposta la conversione in rito di legittimità, ex art. 112 codice processo amministrativo, per l'esame delle questioni poste con i motivi aggiunti nella "competente sede di legittimità", con ciò formandosi implicito giudicato interno sulla giurisdizione.

4. In relazione alla duplice violazione del giudicato riscontrata invocano l'orientamento di legittimità (Cass.

SSUU 22 febbraio 2007 n. 4109) secondo cui l'inosservanza della preclusione del giudicato sulla giurisdizione da parte del Consiglio di Stato costituisce "violazione attinente ai limiti esterni della potestas decidendi".

5. Rilevano che, anche ove non si riscontrasse il giudicato sulla questione di giurisdizione, non potrebbe affermarsi che la controversia concerne il pagamento indiretto dei dipendenti dell'Ente: poiché costoro non avevano allegato alcun rapporto, nascente dalla legge o contrattuale, con la Regione [OSCURATO:PERSONA], potevano chiedere soltanto che la Regione adempisse ai propri obblighi istituzionali per garantire all'[OSCURATO:PERSONA] la dotazione finanziaria necessaria per il pagamento, da parte di quest'ultimo ente, delle retribuzioni al proprio personale (manca un rapporto di lavoro inter partes che costituisce presupposto per l'affermazione della giurisdizione ex art. 63 c. 1 D.Igs. n. 163/2001).

6. Il motivo di ricorso è fondato.

Sono da condividere, infatti, i rilievi dei ricorrenti riguardo al giudicato esterno, formatosi a seguito della decisione 651/2013, rilievi rispetto ai quali il motivo di ricorso risulta corredato di allegazioni in termini di autosufficienza, essendo stati trascritti i passi della sentenza in questione, relativi alla esplicita pronuncia di rigetto dell'eccezione di giurisdizione.

Ric. 2021 n. 15162 sez.

SU - ud. 12-04-2022 -5-

7. La citata decisione del TAR aveva rilevato, quanto alla questione di giurisdizione sollevata dalla Regione [OSCURATO:PERSONA], che al riguardo non assumeva importanza la natura giuridica dell'[OSCURATO:PERSONA] ma l'esercizio corretto da parte della Regione del potere-dovere, riconducibile all'art. 97 della Costituzione, di consentire il funzionamento di detto ente.

Aveva evidenziato, inoltre, che la domanda non atteneva al rapporto di pubblico impiego, quanto al corretto esercizio dei poteri di macro-organizzazione relativi alla gestione del personale, rispetto al quale il pubblico dipendente non poteva che vantare una posizione di interesse legittimo, con conseguente riconducibilità della controversia nell'ambito della giurisdizione del giudice amministrativo.

8. La presente controversia delinea il tema già oggetto del giudizio in cui è stata resa la sentenza dei 2013, essendo il "fondo" delle questioni sottese il medesimo e facendosi valere lo stesso bene della vita.

Essa, riguarda, infatti, la sussistenza o meno degli obblighi di finanziamento da parte della Regione [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'ente fieristico di Cosenza.

Non è corretto, pertanto, affermare che la corresponsione di cui si discute consista nel pagamento indiretto dei dipendenti dell'Ente cosentino, non trattandosi di una controversia di lavoro quanto, piuttosto, di una controversia finalizzata all'accertamento del potere -dovere della regione [OSCURATO:PERSONA] di esercitare le proprie attribuzioni funzionali come prescritto nelle leggi regionali, anche al fine di consentire il coretto funzionamento dell'ente.

La richiesta dei ricorrenti, ora come allora, è sempre stata quella di ottenere che la Regione provvedesse ex 97 Cost, sulla base della normativa regionale, e non di riconoscere in loro favore il diritto soggettivo al pagamento di somme di denaro.

Il primo giudizio, infatti, prendeva le mosse dall'impugnativa, ex art. 117 codice processo amministrativo, del silenzio serbato dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] in merito all'atto di significazione e istanza di contribuzione ai sensi della normativa regionale; a fronte del sopravvenuto diniego, poi, i ricorrenti avevano agito per la tutela del loro interesse legittimo a ottenere l'annullamento del reso provvedimento.

Sulla base delle richieste in parola la decisione 651/2013, con statuizione passata in giudicato anche con riguardo alla qualificazione giuridica della controversia, non individuava il petitum sostanziale nell'obbligo della regione [OSCURATO:PERSONA] di pagamento indiretto dei dipendenti dell'ente fiere, p Ric. 2021 n. 15162 sez.

SU - ud. 12-04-2022 -6- ma, piuttosto, nell'accertamento dell'esistenza di una obbligazione contributiva alla luce della legge regionale, imponendosi alla regione [OSCURATO:PERSONA] di provvedere al funzionamento dell'ente sulla base dell'art. 28 c. 4 l.r. 9/2007 e della deliberazione del [OSCURATO:PERSONA] regionale n. 21/2008.

La stretta correlazione tra il giudizio originario e i giudizi successivi non consente di rimettere in discussione, nei termini di cui alla sentenza qui impugnata, aspetti già definiti con valenza di cosa giudicata, quali la qualificazione della pretesa.

Nella sentenza oggetto di impugnazione il Consiglio di Stato afferma che la pretesa, per come prospettata dalle Regione, "investe l'obbligo della corresponsione di un contributo annuale di £300.000.000" ma, pur escludendo che la stessa si collochi nell'ambito del rapporto di lavoro dei dipendenti, la ritiene, in contrasto con la qualificazione operata dalla sentenza 651/2013 passata in giudicato, come attinente a diritti soggettivi.

9. La decisione, pertanto, si pone in contrasto con il giudicato esterno inerente alla giurisdizione (per tutte Cass. n. 16458 del 30/07/2020) contenuto nella richiamata pronuncia 651/2013 e deve essere cassata, con dichiarazione della giurisdizione del giudice amministrativo, dinanzi al quale devono essere rimesse le parti, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.

PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo, dinanzi al qu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 15162-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di dipendenti dell'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 90, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]', rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] 8/2015 [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 819/2021 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 27/01/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che le Sezioni Unite accolgano il ricorso e dichiarino la giurisdizione del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 [OSCURATO:PERSONA] di Cosenza intimava alla Regione [OSCURATO:PERSONA] di provvedere alla erogazione del contributo costante annuo di lire 300.000.000,00, come previsto dalle leggi regionali, deducendo Ric. 2021 n. 15162 sez. SU - ud. 12-04-2022 -2- l'impossibilità per l'ente di svolgere la propria attività e di pagare il personale dipendente. 2. Stante il mancato seguito alle richieste da parte della Regione, l'[OSCURATO:PERSONA] e i dipendenti in epigrafe adivano ex art. 117 codice processo amministrativo il TAR [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che venisse ordinato alla Regione di provvedere sull'istanza. 3. In pendenza del ricorso la Regione, con nota del 6/9/2012, rigettava le richieste; la nota veniva impugnata con motivi aggiunti e, all'esito, il TAR [OSCURATO:PERSONA], con sentenza 651/2013, passata in giudicato, accoglieva i suddetti motivi, affermando che la Regione era tenuta ad esercitare i propri poteri- doveri ai fini del corretto funzionamento dell'[OSCURATO:PERSONA] di Cosenza. 4. Stante l'inerzia della Regione, gli attuali ricorrenti adivano il TAR [OSCURATO:PERSONA] in ottemperanza, lamentando la mancata esecuzione della sentenza. 5. Nelle more di tale giudizio, la Regione [OSCURATO:PERSONA] emanava il decreto dirigenziale n. 15676/2013, contenente la presa d'atto del mancato verificarsi delle condizioni necessarie per l'erogazione del contributo straordinario di C 150.000,00 a favore dell'ente di Cosenza. 6. All'esito della proposizione di motivi aggiunti nel giudizio di ottemperanza, il Tribunale adito, con sentenza n. 879/2014 del 6/6/2014, non impugnata nei termini di legge, disponeva la conversione del rito in giudizio di legittimità. Seguiva riassunzione a seguito del dichiarato fallimento dell'ente fiere. 7. Con sentenza 12 luglio 2016 n. 1511 il [OSCURATO:PERSONA] rilevava, pur rigettando i motivi aggiunti, che il disposto della sentenza 651/2013 era stato violato e accertava la violazione del giudicato amministrativo nella parte in cui tale sentenza aveva riconosciuto l'obbligo di contribuzione annuale nei confronti dell'ente fieristico. 8. Con la sentenza impugnata (n. 819/2021) il Consiglio di Stato, in accoglimento dell'appello proposto dalla Regione [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che la controversia investisse il contributo annuale dovuto all'[OSCURATO:PERSONA] finalizzato alla corresponsione degli emolumenti al personale in servizio presso detto ente, di natura privatistica, e che, pertanto, la controversia consistesse nel pagamento indiretto dei dipendenti e rispetto ad essa sussistesse la Ric. 2021 n. 15162 sez. SU - ud. 12-04-2022 -3- giurisdizione del giudice ordinario, dichiarava l'inammissibilità del ricorso di primo grado per difetto di giurisdizione. 10. Avverso quest'ultima sentenza i dipendenti dell'ente fiere in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione con unico articolato motivo, illustrato con memoria. 11. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, mentre la Curatela fallimentare è rimasta intimata. 12. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha fatto pervenire propria requisitoria scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1.Va dichiarata inammissibile, preliminarmente, l'istanza di discussione orale perché tardivamente formulata. 2. Il ricorso si articola in un unico motivo con il quale i ricorrenti in epigrafe deducono violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2909 cod. civ., dell'art.324 cod. proc. civ., degli artt. 7, 9, 29, 32, 36, 39, 103, 112, 113, 114, 117 e 133 c. 1 lett. A nn. 3 e 5 del codice del processo amministrativo, nonché dell'art. 63 c. 1 D.Igs. n. 165/2001 in relazione all'art. 360 c. 1 n. 1 e 362 c.1 cod. proc. civ., eccesso di potere giurisdizionale e violazione dei limiti esterni della giurisdizione. 3. Osservano che la statuizione della sentenza impugnata che declina la giurisdizione in favore del giudice ordinario è erronea poiché sussiste giudicato sulla giurisdizione e comunque il petitum sostanziale fatto valere dai ricorrenti davanti al TAR non concerne il diritto soggettivo alla corresponsione di somme di denaro. Osservano che con la sentenza 651/2013 era stato affrontata ex professo l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla regione [OSCURATO:PERSONA], sul rilievo che l'[OSCURATO:PERSONA] non potesse essere qualificato quale ente pubblico e che i ricorrenti agirebbero per far valere posizioni riconducibili alla materia dei rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni, devolute al giudice ordinario ex art. 63 d.lgs. n. 165 del 2001. Tale eccezione era stata rigettata in forza della considerazione che, alla stregua del petitum sostanziale, assumeva rilevanza la richiesta nei confronti Ric. 2021 n. 15162 sez. SU - ud. 12-04-2022 -4- della Regione di esercitare le proprie attribuzioni funzionali discendenti da leggi regionali al fine di consentire il corretto funzionamento dell'ente, nell'esercizio di un potere-dovere riconducibile all'art. 97 della Costituzione. La citata decisione osservava, inoltre, che non valeva invocare l'art. 63 d.lgs. n. 165 del 2001, poiché la domanda non era inquadrabile nella materia del c.d. impiego privatizzato, investendo l'emanazione di atti di macro- organizzazione attinenti alla gestione del personale, rispetto ai quali il dipendente potrebbe vantare solo una posizione di interesse legittimo. 3.Rilevano che con la sentenza n. 879/2014 era stata disposta la conversione in rito di legittimità, ex art. 112 codice processo amministrativo, per l'esame delle questioni poste con i motivi aggiunti nella "competente sede di legittimità", con ciò formandosi implicito giudicato interno sulla giurisdizione. 4. In relazione alla duplice violazione del giudicato riscontrata invocano l'orientamento di legittimità (Cass. SSUU 22 febbraio 2007 n. 4109) secondo cui l'inosservanza della preclusione del giudicato sulla giurisdizione da parte del Consiglio di Stato costituisce "violazione attinente ai limiti esterni della potestas decidendi". 5. Rilevano che, anche ove non si riscontrasse il giudicato sulla questione di giurisdizione, non potrebbe affermarsi che la controversia concerne il pagamento indiretto dei dipendenti dell'Ente: poiché costoro non avevano allegato alcun rapporto, nascente dalla legge o contrattuale, con la Regione [OSCURATO:PERSONA], potevano chiedere soltanto che la Regione adempisse ai propri obblighi istituzionali per garantire all'[OSCURATO:PERSONA] la dotazione finanziaria necessaria per il pagamento, da parte di quest'ultimo ente, delle retribuzioni al proprio personale (manca un rapporto di lavoro inter partes che costituisce presupposto per l'affermazione della giurisdizione ex art. 63 c. 1 D.Igs. n. 163/2001). 6. Il motivo di ricorso è fondato. Sono da condividere, infatti, i rilievi dei ricorrenti riguardo al giudicato esterno, formatosi a seguito della decisione 651/2013, rilievi rispetto ai quali il motivo di ricorso risulta corredato di allegazioni in termini di autosufficienza, essendo stati trascritti i passi della sentenza in questione, relativi alla esplicita pronuncia di rigetto dell'eccezione di giurisdizione. Ric. 2021 n. 15162 sez. SU - ud. 12-04-2022 -5- 7. La citata decisione del TAR aveva rilevato, quanto alla questione di giurisdizione sollevata dalla Regione [OSCURATO:PERSONA], che al riguardo non assumeva importanza la natura giuridica dell'[OSCURATO:PERSONA] ma l'esercizio corretto da parte della Regione del potere-dovere, riconducibile all'art. 97 della Costituzione, di consentire il funzionamento di detto ente. Aveva evidenziato, inoltre, che la domanda non atteneva al rapporto di pubblico impiego, quanto al corretto esercizio dei poteri di macro-organizzazione relativi alla gestione del personale, rispetto al quale il pubblico dipendente non poteva che vantare una posizione di interesse legittimo, con conseguente riconducibilità della controversia nell'ambito della giurisdizione del giudice amministrativo. 8. La presente controversia delinea il tema già oggetto del giudizio in cui è stata resa la sentenza dei 2013, essendo il "fondo" delle questioni sottese il medesimo e facendosi valere lo stesso bene della vita. Essa, riguarda, infatti, la sussistenza o meno degli obblighi di finanziamento da parte della Regione [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'ente fieristico di Cosenza. Non è corretto, pertanto, affermare che la corresponsione di cui si discute consista nel pagamento indiretto dei dipendenti dell'Ente cosentino, non trattandosi di una controversia di lavoro quanto, piuttosto, di una controversia finalizzata all'accertamento del potere -dovere della regione [OSCURATO:PERSONA] di esercitare le proprie attribuzioni funzionali come prescritto nelle leggi regionali, anche al fine di consentire il coretto funzionamento dell'ente. La richiesta dei ricorrenti, ora come allora, è sempre stata quella di ottenere che la Regione provvedesse ex 97 Cost, sulla base della normativa regionale, e non di riconoscere in loro favore il diritto soggettivo al pagamento di somme di denaro. Il primo giudizio, infatti, prendeva le mosse dall'impugnativa, ex art. 117 codice processo amministrativo, del silenzio serbato dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] in merito all'atto di significazione e istanza di contribuzione ai sensi della normativa regionale; a fronte del sopravvenuto diniego, poi, i ricorrenti avevano agito per la tutela del loro interesse legittimo a ottenere l'annullamento del reso provvedimento. Sulla base delle richieste in parola la decisione 651/2013, con statuizione passata in giudicato anche con riguardo alla qualificazione giuridica della controversia, non individuava il petitum sostanziale nell'obbligo della regione [OSCURATO:PERSONA] di pagamento indiretto dei dipendenti dell'ente fiere, p Ric. 2021 n. 15162 sez. SU - ud. 12-04-2022 -6- ma, piuttosto, nell'accertamento dell'esistenza di una obbligazione contributiva alla luce della legge regionale, imponendosi alla regione [OSCURATO:PERSONA] di provvedere al funzionamento dell'ente sulla base dell'art. 28 c. 4 l.r. 9/2007 e della deliberazione del [OSCURATO:PERSONA] regionale n. 21/2008. La stretta correlazione tra il giudizio originario e i giudizi successivi non consente di rimettere in discussione, nei termini di cui alla sentenza qui impugnata, aspetti già definiti con valenza di cosa giudicata, quali la qualificazione della pretesa. Nella sentenza oggetto di impugnazione il Consiglio di Stato afferma che la pretesa, per come prospettata dalle Regione, "investe l'obbligo della corresponsione di un contributo annuale di £300.000.000" ma, pur escludendo che la stessa si collochi nell'ambito del rapporto di lavoro dei dipendenti, la ritiene, in contrasto con la qualificazione operata dalla sentenza 651/2013 passata in giudicato, come attinente a diritti soggettivi. 9. La decisione, pertanto, si pone in contrasto con il giudicato esterno inerente alla giurisdizione (per tutte Cass. n. 16458 del 30/07/2020) contenuto nella richiamata pronuncia 651/2013 e deve essere cassata, con dichiarazione della giurisdizione del giudice amministrativo, dinanzi al quale devono essere rimesse le parti, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio. PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo, dinanzi al qu
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