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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32776/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con cui il 21 settembre 2021 la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Modena l'11 maggio 2011, ha dichiarato non doversi procedere in relazione alla contravvenzione di cui all'art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (per avere l'imputato contravvenuto al foglio di via obbligatorio emesso dal Questore), per essere estinta per prescrizione, confermando la condanna in ordine al delitto di cui agli artt. 624 e 625, num. 2 e 7, cod. pen. (per essersi impossessato a fine di profitto di due biciclette ricoverate all'interno di un pubblico deposito, il 19 aprile 2011), in conseguenza rideterminando, riducendola, la pena, esclusa la valenza della contestata recidiva e concesse le circostanze attenuanti generiche ritenute prevalenti rispetto alle aggravanti residue.

Il ricorso si affida ad un solo motivo con cui il ricorrente denuncia vizio di motivazione in ordine al ritenuto travisamento della prova relativa ad un fatto decisivo in relazione alla contestata aggravante dell'esposizione delle cose alla pubblica fede: sostiene cioè la non configurabilità di tale aggravante, in quanto le circostanze che le biciclette non fossero dotate di dispositivi antifurto e che fossero ricoverate all'interno di un deposito custodito o quanto meno protetto sono elementi da cui si evincerebbe la non sussistenza dell'aggravante contestata.

Il ricorso è manifestamente infondato poiché relativo a una dedotta illogicità della motivazione che la lettura del provvedimento impugnato consente di ritenere connotata da lineare coerenza.

La Corte di appello ha adeguatamente motivato, richiamando peraltro pertinente orientamento di legittimità consolidato sul punto, circa la configurabilità nel caso di specie dell'aggravante dell'esposizione dei beni a pubblica fede: in particolare, occorre tenere presente che, secondo le risultanze istruttorie riferite dai Giudici di merito, nessun sistema di monitoraggio era operante sui beni oggetto del fatto contestato ed il deposito non era custodito, potendo essere facilmente accessibile dall'esterno da chiunque.

A ciò si aggiunga anche che il ricorrente non ha fornito riakun elemento conoscitivo atto a dimostrare il contrario, cioè che il parcheggio fosse sottoposto a controllo o accessibile previa identificazione.

Al proposito è opportuno ribadire il consolidato indirizzo ermeneutico della Corte di legittimità, anche recentemente affermato, secondo cui «In tema di furto, l'aggravante della esposizione alla pubblica fede è configurabile anche quando l'area in cui si trovi il bene sia privata ma liberamente accessibile e, non potendo essere assicurata dal proprietario una custodia continua, si determini un affidamento del bene alla altrui buona fede» (Sez. 4, n. 5778 del 12/11/2020, dep. 2021, Pellegrini, Rv. 280913).

Alla luce di tali rilievi, non risulta viziata la motivazione della Corte territoriale, che, appunto in linea con il riferito indirizzo consolidato, ha ritenuto configurabile l'aggravante dell'esposizione dei beni alla pubblica fede.

Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte.

Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna al pagamento delle spese processuali segue quella al pagamento di una sanzione pecuniaria nella misura, che si stima equa e conforme a diritto, in dispositivo.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con cui il 21 settembre 2021 la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Modena l'11 maggio 2011, ha dichiarato non doversi procedere in relazione alla contravvenzione di cui all'art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (per avere l'imputato contravvenuto al foglio di via obbligatorio emesso dal Questore), per essere estinta per prescrizione, confermando la condanna in ordine al delitto di cui agli artt. 624 e 625, num. 2 e 7, cod. pen. (per essersi impossessato a fine di profitto di due biciclette ricoverate all'interno di un pubblico deposito, il 19 aprile 2011), in conseguenza rideterminando, riducendola, la pena, esclusa la valenza della contestata recidiva e concesse le circostanze attenuanti generiche ritenute prevalenti rispetto alle aggravanti residue. Il ricorso si affida ad un solo motivo con cui il ricorrente denuncia vizio di motivazione in ordine al ritenuto travisamento della prova relativa ad un fatto decisivo in relazione alla contestata aggravante dell'esposizione delle cose alla pubblica fede: sostiene cioè la non configurabilità di tale aggravante, in quanto le circostanze che le biciclette non fossero dotate di dispositivi antifurto e che fossero ricoverate all'interno di un deposito custodito o quanto meno protetto sono elementi da cui si evincerebbe la non sussistenza dell'aggravante contestata. Il ricorso è manifestamente infondato poiché relativo a una dedotta illogicità della motivazione che la lettura del provvedimento impugnato consente di ritenere connotata da lineare coerenza. La Corte di appello ha adeguatamente motivato, richiamando peraltro pertinente orientamento di legittimità consolidato sul punto, circa la configurabilità nel caso di specie dell'aggravante dell'esposizione dei beni a pubblica fede: in particolare, occorre tenere presente che, secondo le risultanze istruttorie riferite dai Giudici di merito, nessun sistema di monitoraggio era operante sui beni oggetto del fatto contestato ed il deposito non era custodito, potendo essere facilmente accessibile dall'esterno da chiunque. A ciò si aggiunga anche che il ricorrente non ha fornito riakun elemento conoscitivo atto a dimostrare il contrario, cioè che il parcheggio fosse sottoposto a controllo o accessibile previa identificazione. Al proposito è opportuno ribadire il consolidato indirizzo ermeneutico della Corte di legittimità, anche recentemente affermato, secondo cui «In tema di furto, l'aggravante della esposizione alla pubblica fede è configurabile anche quando l'area in cui si trovi il bene sia privata ma liberamente accessibile e, non potendo essere assicurata dal proprietario una custodia continua, si determini un affidamento del bene alla altrui buona fede» (Sez. 4, n. 5778 del 12/11/2020, dep. 2021, Pellegrini, Rv. 280913). Alla luce di tali rilievi, non risulta viziata la motivazione della Corte territoriale, che, appunto in linea con il riferito indirizzo consolidato, ha ritenuto configurabile l'aggravante dell'esposizione dei beni alla pubblica fede. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte. Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna al pagamento delle spese processuali segue quella al pagamento di una sanzione pecuniaria nella misura, che si stima equa e conforme a diritto, in dispositivo. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in
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