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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 22125/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

'appello di Bolognavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale CinziaPARASPORO,che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e latrasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna per l'ulteriore corso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per l’annullamento della sentenza del 9 gennaio 2025 dellaCorte di appello di Bologna che, in accoglimento dell’appello del Pubblico ministero ed inriforma della pronuncia assolutoria del 13 maggio 2024, lo ha dichiarato penalmenteresponsabile del delitto di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 e, applicate le circostanzedi reclusione (oltre pene accessorie).

Si imputa al ricorrente di non aver presentato ladichiarazione annuale relativa all’imposta sul valore aggiunto dovuta per l’anno 2016 al finedi evadere la relativa imposta quantificata nella misura di euro 68.243,36.1.1.Con il primo motivo deduce l’inosservanza dell’art. 178, lett. c), cod. proc. pen. inrelazione alla richiesta di trattazione orale tempestivamente trasmessa alle ore 14.07 dell’11ottobre 2024 ai sensi dell’art. 598-bis cod. proc. pen. ed invece disattesa dalla Corte diappello che ha trattato il processo in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti.La richiesta di trattazione orale era stata ribadita con memoria del 3 gennaio 2025 di replicaalla richiesta del PG di accoglimento dell’appello.1.2.Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione apparente in ordine allaritenuta responsabilità penale affermata dalla Corte territoriale sulla sola base delloscostamento dell’importo dell’imposta evasa rispetto alla soglia di punibilità, nonostante sifosse trattato di un’unica e isolata violazione finanziaria commessa in un arco temporale ditrenta anni di attività (come peraltro riferito da tutti i testimoni di accusa) e non fossero stateconstatate irregolarità ulteriori.

Non si è tenuto conto che il ricorrente ha dichiarato di averconcordato la rateizzazione del debito tributario come peraltro riconosce lo stesso Giudice diprimo grado.2.Il PG ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnataritenendo fondato e assorbente il primo motivo.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.ricorso è fondato.2.È fondato e assorbente il primo motivo.2.1.Trattandosi di appello proposto dopo il 30 giugno 2024, trova piena applicazionel’art. 598-bis, commi 1 e 2,cod. proc. pen. secondo cui:(i) «[l]a corte provvede sull'appello in camera di consiglio.

Se non è diversamentestabilito e in deroga a quanto previsto dall'articolo 127, essa giudica sui motivi, sulle richiestee sulle memorie senza la partecipazione delle parti.

Fino a quindici giorni prima dell'udienza,il procuratore generale presenta le sue richieste e tutte le parti possono presentare motivinuovi, memorie e, fino a cinque giorni prima, memorie di replica.

Il provvedimento emesso inseguito alla camera di consiglio è depositato in cancelleria al termine dell'udienza.

Il depositoequivale alla lettura in udienza ai fini di cui all'articolo 545 (…)(ii) «L’appellante e, in ogni caso, l'imputato o il suo difensore possono chiedere dipartecipare all'udienza.

In caso di appello del pubblico ministero, la richiesta di partecipareall'udienza è formulata dal procuratore generale.

La richiesta è irrevocabile ed è presentata,a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione dicui all'articolo 601 o dell'avviso della data fissata per il giudizio di appello.

La parte privatapuò presentare la richiesta esclusivamente a mezzo del difensore.

Quando la richiesta èammissibile, la corte dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione delle parti eindica se l'appello sarà deciso a seguito di udienza pubblica o in camera di consiglio, con leforme previste dall'articolo

127. Il provvedimento è comunicato al procuratore generale enotificato ai difensori».2.2.Nel caso di specie, dall’esame del fascicolo trasmesso dalla Corte di appello, risultache: (i) il decreto di citazione a giudizio di cui all’art. 601 cod. proc. pen. è stato emesso il 30settembre 2024 e notificato all’imputato il 1 ottobre 2024 presso il difensore domiciliatario; (ii)con memoria trasmessa il 3 gennaio 2025 il difensore aveva rappresentato che l’11 ottobre2024 aveva chiesto di partecipare all’udienza e aveva in ogni caso concluso chiedendo chel’appello del Pubblico ministero venisse dichiarato inammissibile o, in ogni caso, rigettato.2.3.Dall’esame degli atti non risulta la domanda di partecipare all’udienza che, invece, èstata allegata al ricorso per cassazione.

La domanda, firmata digitalmente l’8 ottobre 2024, èstata effettivamente trasmessa alla Corte di appello l’11 ottobre successivo, via pec,all’indirizzo: [OSCURATO:EMAIL], indirizzo indicato nell’allegato alProvvedimento del Direttore Generale dei sistemi [OSCURATO:PERSONA] del Ministerodella Giustizia recante gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari dei depositi di cuiall’art. 24, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.2.4.E’ bene precisare, al riguardo, che il deposito telematico di atti, documenti, memoriee richieste di cui all’art. 111-bis cod. proc. pen. (aggiunto dall’art. 6, comma 1, lett. c, d.lgs. n.150 del 2022), compresa, dunque, la richiesta di trattazione orale del processo in appello, èobbligatorio a partire dal 1 gennaio 2027 e che, sino al 31 dicembre 2026, nelle corti diappello il deposito da parte dei soggetti abilitati esterni di atti, documenti, richieste ememorie può avere luogo anche con modalità telematiche (art. 3, commi 5 e 6, d.m. 29dicembre 2023, n. 217, adottato in attuazione dell’art. 87, commi 1 e 3, d.lgs. n. 150 del2022).2.5.Ai sensi dell’art. 87-bis d.lgs. n. 150 del 2022, «(…) per tutti gli atti, i documenti e leistanze comunque denominati (…) è consentito il deposito con valore legale mediante inviodall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel registro generale degli indirizzielettronici di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21febbraio 2011, n. 44.

Il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essereeffettuato presso gli indirizzi di posta elettronica certificata degli uffici giudiziari destinatari,indicati in apposito provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativiautomatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia (…) 2.Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti dei difensori inviati tramite posta elettronicacertificata ai sensi del comma 1, il personale di segreteria e di cancelleria degli ufficigiudiziari provvede ad annotare nel registro la data di ricezione e ad inserire l'atto nelfascicolo telematico.

Ai fini della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo, il medesimopersonale provvede altresì all'inserimento nel predetto fascicolo di copia analogica dell'attoricevuto con l'attestazione della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificatadell'ufficio e dell'intestazione della casella di posta elettronica certificata di provenienza».2.6.Il mancato inserimento, da parte della cancelleria, della copia analogica dell’attoritualmente trasmesso (nel caso di specie la richiesta di partecipare all’udienza) nel fascicolocartaceo e la conseguente mancata attestazione della data di ricezione dell’atto, nonpregiudica la validità e tempestività dell’atto trasmesso ma mai sottoposto all’attenzione delgiudice nella forma (necessariamente) cartacea.2.7.Il processo, dunque, avrebbe dovuto essere celebrato in pubblica udienza allapresenza delle parti, pubblica e privata.2.8.Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, in tema di giudizio di appello,nel vigore del regime di ordinaria trattazione cartolare introdotto dall'art. 598-bis cod. proc.pen., ove il difensore dell'imputato abbia inoltrato rituale e tempestiva richiesta di trattazioneorale, lo svolgimento del processo con rito camerale non partecipato ha luogo secondo unmodello procedimentale del tutto difforme da quello prescelto, con assenza del difensore inun caso in cui ne è obbligatoria la presenza, così determinandosi una nullità assoluta einsanabile agli effetti dell'art. 179, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 35803 del09/10/2025, G., Rv. 288681 - 01; Sez. 6, n. 30069 del 23/05/2025, Barakah, Rv. 288439 -01; Sez. 6, n. 15098 del 17/03/2025, Lupoli, Rv. 287928 - 01; Sez. 6, n. 44361 del24/10/2024, V., Rv. 287370 - 01; Sez. 3, n. 29348 del 04/04/2024, Tornincasa, Rv. 286619 -01; Sez. 6, n. 16080 del 20/03/2024, Buonavita, Rv. 286336 - 01).2.9.Secondo questo indirizzo, la richiesta di trattazione orale costituisce esercizio di unautonomo e insindacabile diritto di natura potestativa di ciascuna parte processuale, chedetermina il ripristino del modello procedurale di partecipazione, implicante la presenza fisicadelle parti e dei loro difensori o sostituti.

Per effetto della richiesta, il difensore ha diritto adun'interlocuzione orale e diretta con il giudice, del quale viene, invece, privato in caso ditrattazione cartolare.

Ancor prima della lesione del contraddittorio, che attiene all'intervento,all'assistenza e alla rappresentanza dell'imputato agli effetti dell’art. 178, comma 1, lett. c), sirealizza dunque una nullità assoluta ed insanabile dovuta all'assenza del difensore in uncaso in cui è obbligatoria la presenza.2.10.Secondo un diverso, minoritario indirizzo, ove il difensore dell'imputato abbiainoltrato rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale, lo svolgimento del processo conrito camerale non partecipato determina una nullità generale a regime intermedio perviolazione del contraddittorio, deducibile con ricorso per cassazione (Sez. 5, n. 44646 del14/10/2021, Giaconi, Rv. 282172 - 01; Sez. 3, n. 38164 del 15/06/2022, T., Rv. 283706 - 01).2.11.Il caso di specie si caratterizza per il fatto che il difensore ha comunquerassegnato le proprie conclusioni deducendo, sì, di aver chiesto la trattazione orale delprocesso ma concludendo nel merito.2.12.Ora, anche a voler seguire l’indirizzo minoritario, è un dato di fatto che il ricorrenteha impugnato la sentenza deducendone la nullità per violazione del diritto di interventopersonale del difensore che pure, come detto, aveva rappresentato alla Corte di appello diaver chiesto la trattazione orale del processo.2.13.Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio e gliudienza.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte diappello di Bologna per l'ulteriore corso.Così è deciso, 27/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
'appello di Bolognavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale CinziaPARASPORO,che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e latrasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna per l'ulteriore corso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per l’annullamento della sentenza del 9 gennaio 2025 dellaCorte di appello di Bologna che, in accoglimento dell’appello del Pubblico ministero ed inriforma della pronuncia assolutoria del 13 maggio 2024, lo ha dichiarato penalmenteresponsabile del delitto di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 e, applicate le circostanzedi reclusione (oltre pene accessorie). Si imputa al ricorrente di non aver presentato ladichiarazione annuale relativa all’imposta sul valore aggiunto dovuta per l’anno 2016 al finedi evadere la relativa imposta quantificata nella misura di euro 68.243,36.1.1.Con il primo motivo deduce l’inosservanza dell’art. 178, lett. c), cod. proc. pen. inrelazione alla richiesta di trattazione orale tempestivamente trasmessa alle ore 14.07 dell’11ottobre 2024 ai sensi dell’art. 598-bis cod. proc. pen. ed invece disattesa dalla Corte diappello che ha trattato il processo in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti.La richiesta di trattazione orale era stata ribadita con memoria del 3 gennaio 2025 di replicaalla richiesta del PG di accoglimento dell’appello.1.2.Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione apparente in ordine allaritenuta responsabilità penale affermata dalla Corte territoriale sulla sola base delloscostamento dell’importo dell’imposta evasa rispetto alla soglia di punibilità, nonostante sifosse trattato di un’unica e isolata violazione finanziaria commessa in un arco temporale ditrenta anni di attività (come peraltro riferito da tutti i testimoni di accusa) e non fossero stateconstatate irregolarità ulteriori. Non si è tenuto conto che il ricorrente ha dichiarato di averconcordato la rateizzazione del debito tributario come peraltro riconosce lo stesso Giudice diprimo grado.2.Il PG ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnataritenendo fondato e assorbente il primo motivo.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.ricorso è fondato.2.È fondato e assorbente il primo motivo.2.1.Trattandosi di appello proposto dopo il 30 giugno 2024, trova piena applicazionel’art. 598-bis, commi 1 e 2,cod. proc. pen. secondo cui:(i) «[l]a corte provvede sull'appello in camera di consiglio. Se non è diversamentestabilito e in deroga a quanto previsto dall'articolo 127, essa giudica sui motivi, sulle richiestee sulle memorie senza la partecipazione delle parti. Fino a quindici giorni prima dell'udienza,il procuratore generale presenta le sue richieste e tutte le parti possono presentare motivinuovi, memorie e, fino a cinque giorni prima, memorie di replica. Il provvedimento emesso inseguito alla camera di consiglio è depositato in cancelleria al termine dell'udienza. Il depositoequivale alla lettura in udienza ai fini di cui all'articolo 545 (…)(ii) «L’appellante e, in ogni caso, l'imputato o il suo difensore possono chiedere dipartecipare all'udienza. In caso di appello del pubblico ministero, la richiesta di partecipareall'udienza è formulata dal procuratore generale. La richiesta è irrevocabile ed è presentata,a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione dicui all'articolo 601 o dell'avviso della data fissata per il giudizio di appello. La parte privatapuò presentare la richiesta esclusivamente a mezzo del difensore. Quando la richiesta èammissibile, la corte dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione delle parti eindica se l'appello sarà deciso a seguito di udienza pubblica o in camera di consiglio, con leforme previste dall'articolo 127. Il provvedimento è comunicato al procuratore generale enotificato ai difensori».2.2.Nel caso di specie, dall’esame del fascicolo trasmesso dalla Corte di appello, risultache: (i) il decreto di citazione a giudizio di cui all’art. 601 cod. proc. pen. è stato emesso il 30settembre 2024 e notificato all’imputato il 1 ottobre 2024 presso il difensore domiciliatario; (ii)con memoria trasmessa il 3 gennaio 2025 il difensore aveva rappresentato che l’11 ottobre2024 aveva chiesto di partecipare all’udienza e aveva in ogni caso concluso chiedendo chel’appello del Pubblico ministero venisse dichiarato inammissibile o, in ogni caso, rigettato.2.3.Dall’esame degli atti non risulta la domanda di partecipare all’udienza che, invece, èstata allegata al ricorso per cassazione. La domanda, firmata digitalmente l’8 ottobre 2024, èstata effettivamente trasmessa alla Corte di appello l’11 ottobre successivo, via pec,all’indirizzo: [OSCURATO:EMAIL], indirizzo indicato nell’allegato alProvvedimento del Direttore Generale dei sistemi [OSCURATO:PERSONA] del Ministerodella Giustizia recante gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari dei depositi di cuiall’art. 24, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.2.4.E’ bene precisare, al riguardo, che il deposito telematico di atti, documenti, memoriee richieste di cui all’art. 111-bis cod. proc. pen. (aggiunto dall’art. 6, comma 1, lett. c, d.lgs. n.150 del 2022), compresa, dunque, la richiesta di trattazione orale del processo in appello, èobbligatorio a partire dal 1 gennaio 2027 e che, sino al 31 dicembre 2026, nelle corti diappello il deposito da parte dei soggetti abilitati esterni di atti, documenti, richieste ememorie può avere luogo anche con modalità telematiche (art. 3, commi 5 e 6, d.m. 29dicembre 2023, n. 217, adottato in attuazione dell’art. 87, commi 1 e 3, d.lgs. n. 150 del2022).2.5.Ai sensi dell’art. 87-bis d.lgs. n. 150 del 2022, «(…) per tutti gli atti, i documenti e leistanze comunque denominati (…) è consentito il deposito con valore legale mediante inviodall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel registro generale degli indirizzielettronici di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21febbraio 2011, n. 44. Il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essereeffettuato presso gli indirizzi di posta elettronica certificata degli uffici giudiziari destinatari,indicati in apposito provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativiautomatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia (…) 2.Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti dei difensori inviati tramite posta elettronicacertificata ai sensi del comma 1, il personale di segreteria e di cancelleria degli ufficigiudiziari provvede ad annotare nel registro la data di ricezione e ad inserire l'atto nelfascicolo telematico. Ai fini della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo, il medesimopersonale provvede altresì all'inserimento nel predetto fascicolo di copia analogica dell'attoricevuto con l'attestazione della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificatadell'ufficio e dell'intestazione della casella di posta elettronica certificata di provenienza».2.6.Il mancato inserimento, da parte della cancelleria, della copia analogica dell’attoritualmente trasmesso (nel caso di specie la richiesta di partecipare all’udienza) nel fascicolocartaceo e la conseguente mancata attestazione della data di ricezione dell’atto, nonpregiudica la validità e tempestività dell’atto trasmesso ma mai sottoposto all’attenzione delgiudice nella forma (necessariamente) cartacea.2.7.Il processo, dunque, avrebbe dovuto essere celebrato in pubblica udienza allapresenza delle parti, pubblica e privata.2.8.Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, in tema di giudizio di appello,nel vigore del regime di ordinaria trattazione cartolare introdotto dall'art. 598-bis cod. proc.pen., ove il difensore dell'imputato abbia inoltrato rituale e tempestiva richiesta di trattazioneorale, lo svolgimento del processo con rito camerale non partecipato ha luogo secondo unmodello procedimentale del tutto difforme da quello prescelto, con assenza del difensore inun caso in cui ne è obbligatoria la presenza, così determinandosi una nullità assoluta einsanabile agli effetti dell'art. 179, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 35803 del09/10/2025, G., Rv. 288681 - 01; Sez. 6, n. 30069 del 23/05/2025, Barakah, Rv. 288439 -01; Sez. 6, n. 15098 del 17/03/2025, Lupoli, Rv. 287928 - 01; Sez. 6, n. 44361 del24/10/2024, V., Rv. 287370 - 01; Sez. 3, n. 29348 del 04/04/2024, Tornincasa, Rv. 286619 -01; Sez. 6, n. 16080 del 20/03/2024, Buonavita, Rv. 286336 - 01).2.9.Secondo questo indirizzo, la richiesta di trattazione orale costituisce esercizio di unautonomo e insindacabile diritto di natura potestativa di ciascuna parte processuale, chedetermina il ripristino del modello procedurale di partecipazione, implicante la presenza fisicadelle parti e dei loro difensori o sostituti. Per effetto della richiesta, il difensore ha diritto adun'interlocuzione orale e diretta con il giudice, del quale viene, invece, privato in caso ditrattazione cartolare. Ancor prima della lesione del contraddittorio, che attiene all'intervento,all'assistenza e alla rappresentanza dell'imputato agli effetti dell’art. 178, comma 1, lett. c), sirealizza dunque una nullità assoluta ed insanabile dovuta all'assenza del difensore in uncaso in cui è obbligatoria la presenza.2.10.Secondo un diverso, minoritario indirizzo, ove il difensore dell'imputato abbiainoltrato rituale e tempestiva richiesta di trattazione orale, lo svolgimento del processo conrito camerale non partecipato determina una nullità generale a regime intermedio perviolazione del contraddittorio, deducibile con ricorso per cassazione (Sez. 5, n. 44646 del14/10/2021, Giaconi, Rv. 282172 - 01; Sez. 3, n. 38164 del 15/06/2022, T., Rv. 283706 - 01).2.11.Il caso di specie si caratterizza per il fatto che il difensore ha comunquerassegnato le proprie conclusioni deducendo, sì, di aver chiesto la trattazione orale delprocesso ma concludendo nel merito.2.12.Ora, anche a voler seguire l’indirizzo minoritario, è un dato di fatto che il ricorrenteha impugnato la sentenza deducendone la nullità per violazione del diritto di interventopersonale del difensore che pure, come detto, aveva rappresentato alla Corte di appello diaver chiesto la trattazione orale del processo.2.13.Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio e gliudienza. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte diappello di Bologna per l'ulteriore corso.Così è deciso, 27/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA]
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