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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 giugno 2024

Cassazione n. 20151/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.728/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA V.[OSCURATO:PERSONA] 79H, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] E PROVINCIA, domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]-intimato- avverso DECISIONE di COMM.CENTR.ESERC.[OSCURATO:PERSONA] ROMAn. 5/2017 depositata i l 10/11/2020 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Premesso che: 1.il dottor [OSCURATO:PERSONA] ricorre con sei motivi per la cassazione della decisione della [OSCURATO:PERSONA] per gli Esercenti le [OSCURATO:PERSONA] n.26 del 1 gennaio 2020, reiettiva dell’impugnazione che egli aveva proposto contro la decisione con cui la Commissione disciplinare dell’Ordine dei [OSCURATO:PERSONA] e degli Odontoiatri della Provincia di Cosenza lo aveva sanzionato con la sospensione per un mese dall’esercizio della professione, per avere violato gli artt. 1, 2, 24, 25 e 64 del codice deontologico rifiutando ad una paziente la consegna della documentazione clinica dalla stessa richiesta e omettendo di presentarsi alle convocazioni davanti alla stessa Commissione disciplinare, così tenendo una condotta non collaborativa rispetto all’espletamento del procedimento disciplinare; 2.l’Ordine dei [OSCURATO:PERSONA] e degli Odontoiatri della Provincia di Cosenza resiste con controricorso;

3. il Ministero della [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso;

4. il Procuratore della Repubblica di Cosenza non ha svolto attività difensiva;

5. il ricorrente e l’Ordine dei [OSCURATO:PERSONA] e degli Odontoiatri della Provincia di Cosenza hanno depositato memoria illustrativa; considerato che: 1.con il primo motivo di ricorso si lamenta, da un lato, in relazione all’art. art. 360, primo comma, n.4, c.p.c., la violazione dell’art.112 c.p.c. per avere la Commissione omesso di pronunciarsi sul motivo di impugnazione del provvedimento sanzionatorio con cui era stata eccepita la nullità del provvedimento stesso, perché recante come data di decisione il 5.9.2017, incompatibile con la data del 22.9.2017 in cui era stato emesso il parere della [OSCURATO:PERSONA] dei Medici e degli Odontoiatri richiamato nel provvedimento.

Si lamenta, da un altro lato, in relazione all’art. art. 360, primo comma, n.5, c.p.c., l’omesso esame del fatto decisivo e discusso tra le parti, della posteriorità rispetto alla data della decisione della data della richiesta e della emissione del parere; 2.con il secondo motivo di ricorso viene lamentata, in relazione all’art. art. 360, primo comma, n.4, c.p.c., la violazione dell’art.112 c.p.c. per avere la Commissione omesso di pronunciarsi sul motivo di impugnazione del provvedimento sanzionatorio con cui era stata eccepita la nullità del provvedimento stesso perché basato sul già citato parere acquisito dopo la chiusura dell’istruttoria; 3.con il terzo motivo di ricorso viene lamentata, in relazione all’art. 360, primo comma, n.4 c.p.c., la violazione dell’art. 132 c.p.c. per avere la Commissione illogicamente motivato il rigetto del motivo di impugnazione del provvedimento sanzionatorio con cui era stata eccepita la nullità del provvedimento stesso perché basato sul ridetto parere acquisito e utilizzato in difetto di contraddittorio;

4. con il quarto motivo di ricorso viene lamentata, in relazione all’art. 360, primo comma, n.4 c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la Commissione omesso di pronunciarsi sul motivo di impugnazione del provvedimento sanzionatorio con cui era stata eccepita la nullità del provvedimento stesso per difetto di contraddittorio in ordine alla condanna per violazione dell’art. 24 del codice deontologico.

La questione viene proposta anche in relazione all’art. 360, primo comma, n.5 c.p.c.; 5.con il quinto motivo di ricorso viene lamentata, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3 c.p.c., la falsa applicazione degli artt. 24, 25 e 26 del codice deontologico, “e in subordine” l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n.5 c.p.c., per avere la Commissione errato nel ritenere applicabile i tre articoli del codice deontologico nei confronti di un odontoiatra libero professionista - quale il ricorrente- e trascurato di tener conto del fatto - incontestato- che il ricorrente non aveva eseguito alcun esame diagnostico né radiografico sulla paziente e non aveva quindi alcuna documentazione clinica da conservare e da mettere a disposizione della paziente stessa; 6.con il sesto motivo di ricorso viene lamentata, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3 c.p.c., la falsa applicazione dell’art. 64 del codice deontologico per avere la Commissione ritenuto l’articolo applicabile anche nel procedimento disciplinare e, in particolare, in riferimento alla mancata presentazione dell’incolpato alle convocazioni davanti all’Ordine ai sensi dell’art. 39 del d.P.R. 221/1950; 7.il primo motivo e il secondo motivo di ricorso sono infondati.

7.1. [OSCURATO:PERSONA] non ha omesso di pronunciarsi sul motivo di impugnazione del provvedimento sanzionatorio con cui era stata eccepita la nullità del provvedimento stesso perché recante come data di decisione il 5.9.2017, incompatibile con la data del 22.9.2017 in cui era stato emesso il parere della [OSCURATO:PERSONA] dei Medici e degli Odontoiatri richiamato nel provvedimento.

Né ha trascurato il fatto che il parere aveva una data posteriore a quella della deliberazione.

Né, infine, ha omesso di pronunciarsi sul motivo di impugnazione del provvedimento sanzionatorio con cui era stata eccepita la nullità del provvedimento stesso perché basato sul parere acquisito dopo la chiusura dell’istruttoria. [OSCURATO:PERSONA], a pagina 2 della decisione impugnata, ha dato conto del fatto che l’Ordine aveva chiesto alla Federazione e, il 21 aprile 2017, aveva ottenuto un primo parere “in materia di tenuta della documentazione clinica” e del fatto che l’Ordine, “in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], terminata la fase dibattimentale”, aveva chiesto alla Federazione un secondo parere “in merito all’applicabilità dell’art. 25 del Codice deontologico alla fattispecie concreta”.

A pagina 3 della decisione ha poi affermato che la posteriorità della richiesta e dall’acquisizione del secondo parere, rispetto alla data di chiusura della fase dibattimentale, non giustificava le eccezioni di nullità del provvedimento sanzionatorio sollevate, in quanto, per un verso, il provvedimento era basato sul primo parere - sottoposto al contraddittorio del ricorrente- e, per altro verso, il parere chiesto alla Federazione dopo la chiusura della “fase dibattimentale”, aveva riguardato solo l’impossibilità “di negare l’esistenza di un obbligo a carico degli iscritti agli Albi di tenere e porre a disposizione di chi ne abbia titolo la documentazione clinica della persona assistita”;

8. il terzo motivo è fondato.

La motivazione con cui la Commissione ha respinto il motivo di impugnazione del provvedimento sanzionatorio a mezzo del quale era stata eccepita la nullità del provvedimento stesso perché basato sul parere acquisito dopo la chiusura del dibattimento e utilizzato in difetto di contraddittorio è viziata da intrinseca e insanabile contraddittorietà.

Si legge nella decisione che il “parere acquisito successivamente alla conclusione del procedimento disciplinare” -ossia l’acquisizione del parere dopo “la chiusura della fase dibattimentale”- non ha comportato la violazione del contraddittorio dato che “il parere in parola è stato chiesto con nota del 12.4.2017” e riguardava la questione della sussistenza dell’obbligo di “conservare la documentazione medica dei pazienti” anche per i medici in regime di libera professione e che su tale questione il ricorrente aveva avuto modo di interloquire “in sede dibattimentale”.

È evidente che sul contenuto del parere richiesto dopo la chiusura della fase dibattimentale il ricorrente non può aver avuto modo di argomentare in sede dibattimentale.

Né la contraddizione può essere superata ipotizzando che la Commissione abbia voluto affermare che già il primo parere riguardava la questione della sottoposizione dei medici liberi professionisti all’obbligo di conservazione della documentazione medica, posto che a pagina 2 della decisione si legge che il primo parere era “in materia di tenuta della documentazione medica” mentre il secondo parere riguardava specificamente “l’applicabilità dell’art. 25 del codice deontologico alla fattispecie concreta”.

Va osservato, inoltre , che il ricorrente trascrive, in ricorso, la richiesta del secondo parere e il testo del secondo parere sottolineando che nella prima è scritto che “il rinvio a giudizio per violazione degli artt. 1,2, 25 e 64 del codice deontologico” era stato “emesso sulla scorta” del primo parere pervenuto il 21 aprile 2017 e che “nella seduta di rinvio a giudizio (…) l’iscritto si è difeso affermando che non esiste una norma che obblighi l’odontoiatra titolare di studio libero professionale a detenere la documentazione clinica dei pazienti”, e che, nel testo del parere, si legge che “non appare possibile negare l’obbligo a carico dei medici e degli odontoiatri di tenere una documentazione clinica da porre a disposizione della persona assistita.

Tale obbligo deriva dal combinato disposto degli artt. 24, 25 e 26 del codice deontologico”.

La decisione della Commissione centrale, giudice disciplinare, è soggetta all’obbligo di motivazione ai sensi dell’art. 111 Cost.

La motivazione della decisione impugnata non consente di comprendere come la Commissione sia pervenuta a rigettare l’eccezione di difetto di contraddittorio sollevata dal ricorrente;

9. in ragione dell’accoglimento del terzo motivo di ricorso, la decisione impugnata deve essere cassata restando gli altri motivi assorbiti.

La causa deve essere rinviata alla [OSCURATO:PERSONA] per gli Esercenti le [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione;

13. i controricorrenti devono essere condannati a rifondere al ricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 385, terzo comma, prima ipotesi, c.p.c.; PQM la Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo e il secondo motivo, dichiara assorbiti gli altri motivi, cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla [OSCURATO:PERSONA] per gli Esercenti le [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione; condanna i controricorrenti al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente g

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.728/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA V.[OSCURATO:PERSONA] 79H, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] E PROVINCIA, domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]-intimato- avverso DECISIONE di COMM.CENTR.ESERC.[OSCURATO:PERSONA] ROMAn. 5/2017 depositata i l 10/11/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Premesso che: 1.il dottor [OSCURATO:PERSONA] ricorre con sei motivi per la cassazione della decisione della [OSCURATO:PERSONA] per gli Esercenti le [OSCURATO:PERSONA] n.26 del 1 gennaio 2020, reiettiva dell’impugnazione che egli aveva proposto contro la decisione con cui la Commissione disciplinare dell’Ordine dei [OSCURATO:PERSONA] e degli Odontoiatri della Provincia di Cosenza lo aveva sanzionato con la sospensione per un mese dall’esercizio della professione, per avere violato gli artt. 1, 2, 24, 25 e 64 del codice deontologico rifiutando ad una paziente la consegna della documentazione clinica dalla stessa richiesta e omettendo di presentarsi alle convocazioni davanti alla stessa Commissione disciplinare, così tenendo una condotta non collaborativa rispetto all’espletamento del procedimento disciplinare; 2.l’Ordine dei [OSCURATO:PERSONA] e degli Odontoiatri della Provincia di Cosenza resiste con controricorso; 3. il Ministero della [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso; 4. il Procuratore della Repubblica di Cosenza non ha svolto attività difensiva; 5. il ricorrente e l’Ordine dei [OSCURATO:PERSONA] e degli Odontoiatri della Provincia di Cosenza hanno depositato memoria illustrativa; considerato che: 1.con il primo motivo di ricorso si lamenta, da un lato, in relazione all’art. art. 360, primo comma, n.4, c.p.c., la violazione dell’art.112 c.p.c. per avere la Commissione omesso di pronunciarsi sul motivo di impugnazione del provvedimento sanzionatorio con cui era stata eccepita la nullità del provvedimento stesso, perché recante come data di decisione il 5.9.2017, incompatibile con la data del 22.9.2017 in cui era stato emesso il parere della [OSCURATO:PERSONA] dei Medici e degli Odontoiatri richiamato nel provvedimento. Si lamenta, da un altro lato, in relazione all’art. art. 360, primo comma, n.5, c.p.c., l’omesso esame del fatto decisivo e discusso tra le parti, della posteriorità rispetto alla data della decisione della data della richiesta e della emissione del parere; 2.con il secondo motivo di ricorso viene lamentata, in relazione all’art. art. 360, primo comma, n.4, c.p.c., la violazione dell’art.112 c.p.c. per avere la Commissione omesso di pronunciarsi sul motivo di impugnazione del provvedimento sanzionatorio con cui era stata eccepita la nullità del provvedimento stesso perché basato sul già citato parere acquisito dopo la chiusura dell’istruttoria; 3.con il terzo motivo di ricorso viene lamentata, in relazione all’art. 360, primo comma, n.4 c.p.c., la violazione dell’art. 132 c.p.c. per avere la Commissione illogicamente motivato il rigetto del motivo di impugnazione del provvedimento sanzionatorio con cui era stata eccepita la nullità del provvedimento stesso perché basato sul ridetto parere acquisito e utilizzato in difetto di contraddittorio; 4. con il quarto motivo di ricorso viene lamentata, in relazione all’art. 360, primo comma, n.4 c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la Commissione omesso di pronunciarsi sul motivo di impugnazione del provvedimento sanzionatorio con cui era stata eccepita la nullità del provvedimento stesso per difetto di contraddittorio in ordine alla condanna per violazione dell’art. 24 del codice deontologico. La questione viene proposta anche in relazione all’art. 360, primo comma, n.5 c.p.c.; 5.con il quinto motivo di ricorso viene lamentata, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3 c.p.c., la falsa applicazione degli artt. 24, 25 e 26 del codice deontologico, “e in subordine” l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n.5 c.p.c., per avere la Commissione errato nel ritenere applicabile i tre articoli del codice deontologico nei confronti di un odontoiatra libero professionista - quale il ricorrente- e trascurato di tener conto del fatto - incontestato- che il ricorrente non aveva eseguito alcun esame diagnostico né radiografico sulla paziente e non aveva quindi alcuna documentazione clinica da conservare e da mettere a disposizione della paziente stessa; 6.con il sesto motivo di ricorso viene lamentata, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3 c.p.c., la falsa applicazione dell’art. 64 del codice deontologico per avere la Commissione ritenuto l’articolo applicabile anche nel procedimento disciplinare e, in particolare, in riferimento alla mancata presentazione dell’incolpato alle convocazioni davanti all’Ordine ai sensi dell’art. 39 del d.P.R. 221/1950; 7.il primo motivo e il secondo motivo di ricorso sono infondati. 7.1. [OSCURATO:PERSONA] non ha omesso di pronunciarsi sul motivo di impugnazione del provvedimento sanzionatorio con cui era stata eccepita la nullità del provvedimento stesso perché recante come data di decisione il 5.9.2017, incompatibile con la data del 22.9.2017 in cui era stato emesso il parere della [OSCURATO:PERSONA] dei Medici e degli Odontoiatri richiamato nel provvedimento. Né ha trascurato il fatto che il parere aveva una data posteriore a quella della deliberazione. Né, infine, ha omesso di pronunciarsi sul motivo di impugnazione del provvedimento sanzionatorio con cui era stata eccepita la nullità del provvedimento stesso perché basato sul parere acquisito dopo la chiusura dell’istruttoria. [OSCURATO:PERSONA], a pagina 2 della decisione impugnata, ha dato conto del fatto che l’Ordine aveva chiesto alla Federazione e, il 21 aprile 2017, aveva ottenuto un primo parere “in materia di tenuta della documentazione clinica” e del fatto che l’Ordine, “in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], terminata la fase dibattimentale”, aveva chiesto alla Federazione un secondo parere “in merito all’applicabilità dell’art. 25 del Codice deontologico alla fattispecie concreta”. A pagina 3 della decisione ha poi affermato che la posteriorità della richiesta e dall’acquisizione del secondo parere, rispetto alla data di chiusura della fase dibattimentale, non giustificava le eccezioni di nullità del provvedimento sanzionatorio sollevate, in quanto, per un verso, il provvedimento era basato sul primo parere - sottoposto al contraddittorio del ricorrente- e, per altro verso, il parere chiesto alla Federazione dopo la chiusura della “fase dibattimentale”, aveva riguardato solo l’impossibilità “di negare l’esistenza di un obbligo a carico degli iscritti agli Albi di tenere e porre a disposizione di chi ne abbia titolo la documentazione clinica della persona assistita”; 8. il terzo motivo è fondato. La motivazione con cui la Commissione ha respinto il motivo di impugnazione del provvedimento sanzionatorio a mezzo del quale era stata eccepita la nullità del provvedimento stesso perché basato sul parere acquisito dopo la chiusura del dibattimento e utilizzato in difetto di contraddittorio è viziata da intrinseca e insanabile contraddittorietà. Si legge nella decisione che il “parere acquisito successivamente alla conclusione del procedimento disciplinare” -ossia l’acquisizione del parere dopo “la chiusura della fase dibattimentale”- non ha comportato la violazione del contraddittorio dato che “il parere in parola è stato chiesto con nota del 12.4.2017” e riguardava la questione della sussistenza dell’obbligo di “conservare la documentazione medica dei pazienti” anche per i medici in regime di libera professione e che su tale questione il ricorrente aveva avuto modo di interloquire “in sede dibattimentale”. È evidente che sul contenuto del parere richiesto dopo la chiusura della fase dibattimentale il ricorrente non può aver avuto modo di argomentare in sede dibattimentale. Né la contraddizione può essere superata ipotizzando che la Commissione abbia voluto affermare che già il primo parere riguardava la questione della sottoposizione dei medici liberi professionisti all’obbligo di conservazione della documentazione medica, posto che a pagina 2 della decisione si legge che il primo parere era “in materia di tenuta della documentazione medica” mentre il secondo parere riguardava specificamente “l’applicabilità dell’art. 25 del codice deontologico alla fattispecie concreta”. Va osservato, inoltre , che il ricorrente trascrive, in ricorso, la richiesta del secondo parere e il testo del secondo parere sottolineando che nella prima è scritto che “il rinvio a giudizio per violazione degli artt. 1,2, 25 e 64 del codice deontologico” era stato “emesso sulla scorta” del primo parere pervenuto il 21 aprile 2017 e che “nella seduta di rinvio a giudizio (…) l’iscritto si è difeso affermando che non esiste una norma che obblighi l’odontoiatra titolare di studio libero professionale a detenere la documentazione clinica dei pazienti”, e che, nel testo del parere, si legge che “non appare possibile negare l’obbligo a carico dei medici e degli odontoiatri di tenere una documentazione clinica da porre a disposizione della persona assistita. Tale obbligo deriva dal combinato disposto degli artt. 24, 25 e 26 del codice deontologico”. La decisione della Commissione centrale, giudice disciplinare, è soggetta all’obbligo di motivazione ai sensi dell’art. 111 Cost. La motivazione della decisione impugnata non consente di comprendere come la Commissione sia pervenuta a rigettare l’eccezione di difetto di contraddittorio sollevata dal ricorrente; 9. in ragione dell’accoglimento del terzo motivo di ricorso, la decisione impugnata deve essere cassata restando gli altri motivi assorbiti. La causa deve essere rinviata alla [OSCURATO:PERSONA] per gli Esercenti le [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione; 13. i controricorrenti devono essere condannati a rifondere al ricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 385, terzo comma, prima ipotesi, c.p.c.; PQM la Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo e il secondo motivo, dichiara assorbiti gli altri motivi, cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla [OSCURATO:PERSONA] per gli Esercenti le [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione; condanna i controricorrenti al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente g
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