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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2026

Cassazione n. 26878/2026

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1/2026 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all' art. 648 cod.pen.;che il primo motivo proposto tende ad ottenere una inammissibile ricostruzionedei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice dimerito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato leragioni del suo convincimento;che secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteridella Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti afondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata algiudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la meraprospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione dellerisultanze processuali (per tutte: Sez.

Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone,riv. 207944; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369);che la corte di appello ha esposto le ragioni del proprio convincimento alle pagine5-6 della sentenza senza incorrere in alcuna illogicità;che in relazione al secondo e terzo motivo la graduazione della pena, anche inrelazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravantied attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita,così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudiziodi cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cuideterminazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5,n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel casodi specie - non ricorre;che analoghe considerazioni devono essere svolte quanto alla richiesta di penesostitutive avendo il giudice di appello fatto riferimento nella pronuncia a diversecircostanze della personalità cui collegava la propria discrezionale valutazione;che alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati iprofili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dalricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, cheritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIGNAZIO [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1/2026 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTOLetto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all' art. 648 cod.pen.;che il primo motivo proposto tende ad ottenere una inammissibile ricostruzionedei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice dimerito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato leragioni del suo convincimento;che secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteridella Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti afondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata algiudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la meraprospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione dellerisultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone,riv. 207944; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369);che la corte di appello ha esposto le ragioni del proprio convincimento alle pagine5-6 della sentenza senza incorrere in alcuna illogicità;che in relazione al secondo e terzo motivo la graduazione della pena, anche inrelazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravantied attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita,così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudiziodi cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cuideterminazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5,n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel casodi specie - non ricorre;che analoghe considerazioni devono essere svolte quanto alla richiesta di penesostitutive avendo il giudice di appello fatto riferimento nella pronuncia a diversecircostanze della personalità cui collegava la propria discrezionale valutazione;che alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati iprofili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dalricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, cheritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIGNAZIO [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI