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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 aprile 1969

Cassazione n. 22041/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BARInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/04/1969 avverso la sentenza del 14/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la decisione richiamata in epigrafe la Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza di primo grado, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di furto con destrezza in concorso, con la formula per non avere commesso il fatto.

2. Contro tale sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale distrettuale, adducendo violazione di legge e difetto di motivazione, da travisamento del fatto, in relazione alla esclusa partecipazione dell'imputato al reato contestato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Le doglianze prospettate si legano ad una indicazione fattuale (la mancata visione da parte della Corte di appello di un primo video che avrebbe ripreso l'imputato immediatamente prima che avvenisse l'azione predatoria in danno della vittima, elemento, questo, osteso senza alcuna specifica illustrazione della sua inopinabile ed immediatamente evidente decisività) che non trova riscontro nella decisione impugnata, né può essere altrimenti accertata in questa sede, sostanziandosi nella denuncia di un travisamento del fatto tramite il quale, nel tentativo di pervenire ad una ricostruzione alternativa della vicenda a giudizio, si sollecita inammissibilmente la Corte a sovrapporre la propria valutazione delle risultanze probatorie a quella svolta dai giudici del merito di merito.

2. Va, pertanto, dichiara l'inammissibilità del ricorso del Procuratore Generale.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore Generale.

Così deciso il 25 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Palla, PkwAA DEPOSITATO !N CA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BARInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/04/1969 avverso la sentenza del 14/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la decisione richiamata in epigrafe la Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza di primo grado, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di furto con destrezza in concorso, con la formula per non avere commesso il fatto. 2. Contro tale sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale distrettuale, adducendo violazione di legge e difetto di motivazione, da travisamento del fatto, in relazione alla esclusa partecipazione dell'imputato al reato contestato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Le doglianze prospettate si legano ad una indicazione fattuale (la mancata visione da parte della Corte di appello di un primo video che avrebbe ripreso l'imputato immediatamente prima che avvenisse l'azione predatoria in danno della vittima, elemento, questo, osteso senza alcuna specifica illustrazione della sua inopinabile ed immediatamente evidente decisività) che non trova riscontro nella decisione impugnata, né può essere altrimenti accertata in questa sede, sostanziandosi nella denuncia di un travisamento del fatto tramite il quale, nel tentativo di pervenire ad una ricostruzione alternativa della vicenda a giudizio, si sollecita inammissibilmente la Corte a sovrapporre la propria valutazione delle risultanze probatorie a quella svolta dai giudici del merito di merito. 2. Va, pertanto, dichiara l'inammissibilità del ricorso del Procuratore Generale. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore Generale. Così deciso il 25 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Palla, PkwAA DEPOSITATO !N CA
Sentenza Cassazione n. 22041/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris