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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 02716/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2020 del TRIBUNALE di VITERBOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'annullamento senza rinvio udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Viterbo con sentenza del 26.5.2020, in riforma della sentenza del locale Giudice di Pace - di assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] dal reato di minaccia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] perché il fatto non sussiste- dichiarava la responsabilità civile dell'Antonelli per il fatto di minaccia di cui in imputazione e per l'effetto lo condannava a corrispondere al Proietti, parte civile, la somma di C 300,00, a titolo di integrale risarcimento del danno non patrimoniale.

2. Avverso tale sentenza l'Antonelli ha proposto ricorso, a mezzo del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], affidato a tre motivi, con i quali lamenta: -con il primo motivo, il vizio di motivazione in relazione agli artt. 190 e 192 c.p.p., laddove le dichiarazioni della p.o. sono state ritenute attendibili intrinsecamente ed estrinsecamente; - con il secondo motivo, i vizi di motivazione, in relazione alla pronuncia di condanna oltre ogni ragionevole dubbio e di violazione di legge in relazione alla mancata rinnovazione dell' istruttoria dibattimentale all'esito della reformatio in peius; -con il terzo motivo, il vizio di violazione di legge, per avere il Tribunale escluso che la parte offesa dovesse essere ritenuta imputata in un procedimento probatoriamente collegato, con ogni conseguenza in termini di attendibilità e di riscontri esterni.

3. Il procuratore generale in sede, in persona del sostituto procuratore dr.[OSCURATO:PERSONA] ai fini della decisione del ricorso, ha fatto pervenire le sue richieste scritte, ai sensi del comma 8 dell'art. 23 del d.l. n. 137/2020, conv. con modificazioni nella L. 176/2020, concludendo per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato in relazione al secondo e terzo motivo di ricorso.

1. Va premesso che la sentenza impugnata è stata emessa in data 26.5.2020 nella vigenza del comma 2- bis c.p.p. dell'art. 606 cod. proc. pen. e dell'art.39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d.

Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrati in vigore il 6 marzo 2018), a termini dei quali, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per i motivi di cui al comma 1 lettere a), b) e c) dello stesso art. 606 c.p.p., e non per mero vizio della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen..

Ne consegue, pertanto, che le censure mosse dal ricorrente afferenti il vizio di motivazione (cfr. primo motivo di ricorso e parte del secondo) non sono proponibili in questa sede e, comunque, restano assorbite dalla preliminare fondatezza delle censure svolte in relazione al secondo e terzo motivo di ricorso per quanto si dirà.

2. Ed invero, fondato è il terzo motivo di ricorso, con il quale l'Antonelli ha dedotto il vizio di violazione di legge, laddove le dichiarazioni della p.o. sono state valutate nella sentenza impugnata in violazione degli artt. 197 bis e 192 secondo e terzo comma c.p.p..

2.1. In proposito, il ricorrente evidenzia come dagli atti risulti, senza dubbio alcuno, che [OSCURATO:PERSONA] per la vicenda oggetto del presente giudizio, è stato indagato per il reato di lesioni nei confronti del deducente (proc. N. 6918/2012), come dichiarato ed ammesso dallo stesso Proietti.Infatti, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] innanzi al Giudice di Pace, quest'ultimo ha interrotto l'esame della p.o., avvertendola della facoltà di farsi assistere da un difensore, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 197 bis c.p.p..

2.2. Ne consegue che erronea risulta essere la valutazione del giudice d'appello che ha ritenuto inapplicabile nella fattispecie il disposto dell'art. 197 bis c.p.p., non potendo il Proietti esser considerato un imputato in un procedimento connesso, ai sensi dell'art. 12 c.p. in quanto, anche a voler ritenere la pendenza di un altro procedimento che lo vede imputato del reato di lesioni, commesso confronti dell'Antonelli dopo esser stato da lui afferrato per il collo o contestualmente a tale presa (come sembrerebbe dichiarato in sede di esame, dallo stesso Proietti), non si configurerebbe una connessione tra tale reato e quello oggetto del presente giudizio, come intesa dall'art. 12 c.p.p..

In proposito, come correttamente evidenziato, invece, dal ricorrente, il Proietti doveva essere considerato quale persona indagata in procedimento collegato ex art. 371 comma 2 lettera b) c.p.p. ed in quanto tale le sue dichiarazioni dovevano essere valutate ai sensi del terzo e quarto dell'art. 192 c.p.p., unitamente ad altri elementi di prova a conferma dell'attendibilità di esse.

Costantemente questa Corte, invero, ha evidenziato come la persona offesa di un reato che sia anche imputata di altro reato commesso in danno dell'offensore da considerare, quindi collegato ai sensi dell'art. 371 comma secondo lett. b) cod. proc. pen. debba essere sentita non come teste, ma nelle forme di cui all'art. 210 comma sesto cod. proc. pen. e le dichiarazioni rese vanno valutate secondo la regola dettata dall'art. 192 comma terzo cod. proc. pen.; ne consegue che deve essere annullata la sentenza che affermi la responsabilità dell'imputato - senza alcun altro riscontro - sulla base delle sole dichiarazioni della persona offesa, imputata di reato "reciproco" commesso in unità di tempo e di luogo ai danni del ricorrente (Sez. 5, n. 47363 del 13/11/2008, Rv. 242305).

Tale situazione si è verificata anche nella fattispecie in esame, sicchè la sentenza impugnata va annullata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

3. Fondato si presenta, altresì, il secondo motivo di ricorso in merito alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in dipendenza della reformatio in peius della sentenza di primo grado ai limitati effetti civili.

Invero - al di là dell'affermazione del giudice di appello (cfr. pg . 5), circa la mancata rivalutazione dell'attendibilità della p.o. venendo in questione solo la non necessità di riscontri di fatto alle dichiarazioni rese- nella sentenza impugnata di fatto, poi, tali dichiarazioni sono state nuovamente analizzate e, quindi, rivalutate (cfr. pg . 7, laddove il giudice ha evidenziato che "tali dichiarazioni appaiono intrinsecamente coerenti, lineari, ricche di dettagli e di particolari....").

3.1. In tale contesto opera il principio affermato dalle S.U. di questa Corte, secondo cui, ove il giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado emessa all'esito di giudizio abbreviato, sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è obbligato a rinnovare l'istruzione dibattimentale, anche d'ufficio (S.U., n. 18620 del 19/01/2017).

Peraltro, la necessità sopra evidenziata di rilevare riscontri alle dichiarazioni della p.o. comporterà che il giudice in sede di rinvio dovrà rinnovare l'istruttoria anche relativamente agli ulteriori testimoni escussi in primo grado.

4. La sentenza impugnata va, dunque, annullata limitatamente, agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

P.Q.M. annulla la sentenza impugnata limitatamente, agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

Così deciso il 25.11.2021 Il Consigliere esensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2020 del TRIBUNALE di VITERBOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'annullamento senza rinvio udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Viterbo con sentenza del 26.5.2020, in riforma della sentenza del locale Giudice di Pace - di assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] dal reato di minaccia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] perché il fatto non sussiste- dichiarava la responsabilità civile dell'Antonelli per il fatto di minaccia di cui in imputazione e per l'effetto lo condannava a corrispondere al Proietti, parte civile, la somma di C 300,00, a titolo di integrale risarcimento del danno non patrimoniale. 2. Avverso tale sentenza l'Antonelli ha proposto ricorso, a mezzo del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], affidato a tre motivi, con i quali lamenta: -con il primo motivo, il vizio di motivazione in relazione agli artt. 190 e 192 c.p.p., laddove le dichiarazioni della p.o. sono state ritenute attendibili intrinsecamente ed estrinsecamente; - con il secondo motivo, i vizi di motivazione, in relazione alla pronuncia di condanna oltre ogni ragionevole dubbio e di violazione di legge in relazione alla mancata rinnovazione dell' istruttoria dibattimentale all'esito della reformatio in peius; -con il terzo motivo, il vizio di violazione di legge, per avere il Tribunale escluso che la parte offesa dovesse essere ritenuta imputata in un procedimento probatoriamente collegato, con ogni conseguenza in termini di attendibilità e di riscontri esterni. 3. Il procuratore generale in sede, in persona del sostituto procuratore dr.[OSCURATO:PERSONA] ai fini della decisione del ricorso, ha fatto pervenire le sue richieste scritte, ai sensi del comma 8 dell'art. 23 del d.l. n. 137/2020, conv. con modificazioni nella L. 176/2020, concludendo per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato in relazione al secondo e terzo motivo di ricorso. 1. Va premesso che la sentenza impugnata è stata emessa in data 26.5.2020 nella vigenza del comma 2- bis c.p.p. dell'art. 606 cod. proc. pen. e dell'art.39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrati in vigore il 6 marzo 2018), a termini dei quali, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per i motivi di cui al comma 1 lettere a), b) e c) dello stesso art. 606 c.p.p., e non per mero vizio della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.. Ne consegue, pertanto, che le censure mosse dal ricorrente afferenti il vizio di motivazione (cfr. primo motivo di ricorso e parte del secondo) non sono proponibili in questa sede e, comunque, restano assorbite dalla preliminare fondatezza delle censure svolte in relazione al secondo e terzo motivo di ricorso per quanto si dirà. 2. Ed invero, fondato è il terzo motivo di ricorso, con il quale l'Antonelli ha dedotto il vizio di violazione di legge, laddove le dichiarazioni della p.o. sono state valutate nella sentenza impugnata in violazione degli artt. 197 bis e 192 secondo e terzo comma c.p.p.. 2.1. In proposito, il ricorrente evidenzia come dagli atti risulti, senza dubbio alcuno, che [OSCURATO:PERSONA] per la vicenda oggetto del presente giudizio, è stato indagato per il reato di lesioni nei confronti del deducente (proc. N. 6918/2012), come dichiarato ed ammesso dallo stesso Proietti.Infatti, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] innanzi al Giudice di Pace, quest'ultimo ha interrotto l'esame della p.o., avvertendola della facoltà di farsi assistere da un difensore, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 197 bis c.p.p.. 2.2. Ne consegue che erronea risulta essere la valutazione del giudice d'appello che ha ritenuto inapplicabile nella fattispecie il disposto dell'art. 197 bis c.p.p., non potendo il Proietti esser considerato un imputato in un procedimento connesso, ai sensi dell'art. 12 c.p. in quanto, anche a voler ritenere la pendenza di un altro procedimento che lo vede imputato del reato di lesioni, commesso confronti dell'Antonelli dopo esser stato da lui afferrato per il collo o contestualmente a tale presa (come sembrerebbe dichiarato in sede di esame, dallo stesso Proietti), non si configurerebbe una connessione tra tale reato e quello oggetto del presente giudizio, come intesa dall'art. 12 c.p.p.. In proposito, come correttamente evidenziato, invece, dal ricorrente, il Proietti doveva essere considerato quale persona indagata in procedimento collegato ex art. 371 comma 2 lettera b) c.p.p. ed in quanto tale le sue dichiarazioni dovevano essere valutate ai sensi del terzo e quarto dell'art. 192 c.p.p., unitamente ad altri elementi di prova a conferma dell'attendibilità di esse. Costantemente questa Corte, invero, ha evidenziato come la persona offesa di un reato che sia anche imputata di altro reato commesso in danno dell'offensore da considerare, quindi collegato ai sensi dell'art. 371 comma secondo lett. b) cod. proc. pen. debba essere sentita non come teste, ma nelle forme di cui all'art. 210 comma sesto cod. proc. pen. e le dichiarazioni rese vanno valutate secondo la regola dettata dall'art. 192 comma terzo cod. proc. pen.; ne consegue che deve essere annullata la sentenza che affermi la responsabilità dell'imputato - senza alcun altro riscontro - sulla base delle sole dichiarazioni della persona offesa, imputata di reato "reciproco" commesso in unità di tempo e di luogo ai danni del ricorrente (Sez. 5, n. 47363 del 13/11/2008, Rv. 242305). Tale situazione si è verificata anche nella fattispecie in esame, sicchè la sentenza impugnata va annullata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello. 3. Fondato si presenta, altresì, il secondo motivo di ricorso in merito alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in dipendenza della reformatio in peius della sentenza di primo grado ai limitati effetti civili. Invero - al di là dell'affermazione del giudice di appello (cfr. pg . 5), circa la mancata rivalutazione dell'attendibilità della p.o. venendo in questione solo la non necessità di riscontri di fatto alle dichiarazioni rese- nella sentenza impugnata di fatto, poi, tali dichiarazioni sono state nuovamente analizzate e, quindi, rivalutate (cfr. pg . 7, laddove il giudice ha evidenziato che "tali dichiarazioni appaiono intrinsecamente coerenti, lineari, ricche di dettagli e di particolari...."). 3.1. In tale contesto opera il principio affermato dalle S.U. di questa Corte, secondo cui, ove il giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado emessa all'esito di giudizio abbreviato, sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è obbligato a rinnovare l'istruzione dibattimentale, anche d'ufficio (S.U., n. 18620 del 19/01/2017). Peraltro, la necessità sopra evidenziata di rilevare riscontri alle dichiarazioni della p.o. comporterà che il giudice in sede di rinvio dovrà rinnovare l'istruttoria anche relativamente agli ulteriori testimoni escussi in primo grado. 4. La sentenza impugnata va, dunque, annullata limitatamente, agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata limitatamente, agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Così deciso il 25.11.2021 Il Consigliere esensore [OSCURATO:PERSONA]
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