CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 aprile 2026
Cassazione n. 11183/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Vellucci-controricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]- controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 617/2020depositata il 11/02/2020.Numero registro generale 29235/2020Numero sezionale 2611/2025Numero di raccolta generale 11183/2026Data pubblicazione 26/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/10/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Gli ingegneri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ottennero un decretoingiuntivo emesso dal Tribunale di Rimini nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. per l’importo complessivo di euro 421.899,59, oltreaccessori, di cui euro 318.608,21 a titolo di compensi professionali edeuro 103.291,38 per somme dovute a causa dell’interruzione dell’incaricoprofessionale.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propose opposizione, contestando l’entità dellasomma ingiunta e chiedendo la chiamata in causa di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - a titolo di effettividebitori, in forza dell’art. 2 del contratto di cessione delle quote sociali del09/06/2004 – dai quali pretese di essere manlevata.Il Tribunale rigettò l’istanza di chiamata in causa poiché, a seguito difusione societaria, l’obbligo di manleva era stato assunto dalla Rencos.p.a., già [OSCURATO:SOCIETA]Contestualmente, la [OSCURATO:SOCIETA] propose altro giudizio perché siaccertasse che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eManfroni Paolo erano obbligati a manlevarla da ogni pagamento in favoredegli ingegneri in quanto trattavasi di debiti sorti precedentemente allacessione delle quote societarie avvenuta in data 09/06/2004.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] contestarono larichiesta di pagamento del compenso, ritenendo che nulla fosse dovuto aidue professionisti.Riuniti i due giudizi, il Tribunale, con sentenza n. 151/2012, revocò ildecreto ingiuntivo n. 2269/07, condannò la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alpagamento della somma rideterminata in euro 309.506,36, oltre agliinteressi, in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 29235/2020Numero sezionale 2611/2025Numero di raccolta generale 11183/2026Data pubblicazione 26/04/2026Maccori Giuseppa, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la sentenza di primo grado; [OSCURATO:PERSONA] e TamburiniLoris si costituirono chiedendo il rigetto del gravame e la [OSCURATO:SOCIETA]., nel resistere, propose appello incidentale.La Corte d’appello di Bologna, con sentenza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], in riformadella sentenza impugnata, revocò il decreto ingiuntivo e condannò laResidence [OSCURATO:SOCIETA]. a pagare in favore degli ingegneri Perazzini eTamburini la somma di euro 99.395,40, oltre accessori ed interessi legalidalla domanda al saldo; condannò i due ingegneri alla restituzione dellesomme eventualmente ricevute in eccedenza – rispetto alla sommarideterminata in appello - in esecuzione della sentenza di primo grado.Per quel che rileva in questa sede, la Corte d’appello affermò che l’accordodel [OSCURATO:DATA_NASCITA] riguardava una variante al progetto originario e che eradistinto dall’originario incarico conferito in data 22/04/1998; in relazioneal secondo incarico, era stato raggiunto un accordo sulla base di uncompenso omnicomprensivo dell’attività da svolgere, stimatoindicativamente in lire 80/100 milioni oltre accessori di legge. [OSCURATO:PERSONA] ha quindi sommato tale importo a quello fatturato per il primoincarico, rilevando che le fatture furono emesse per importo inferiore aquello preventivato; ha quindi detratto dal totale l’importo degli accontigià ricevuti.Essa ha osservato che nessuno dei due contratti prevedeva alcunamaggiorazione per la particolare difficoltà dell’incarico, voce che, peraltro,in sede di ricorso monitorio non era stata richiesta dai ricorrenti.Alla luce di tali argomentazioni, la Corte territoriale stabilì che il residuocredito professionale, da considerarsi solidale poiché discendente da unincarico attribuito ad entrambi gli ingegneri collegialmente, ammontassead euro 99.395,40.2.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla basedi tre motivi.Numero registro generale 29235/2020Numero sezionale 2611/2025Numero di raccolta generale 11183/2026Data pubblicazione 26/04/2026Residence [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistitocon controricorso.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rimangono intimati.In seguito alla fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, RossiMarco, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] GianCarlo, hanno depositato comparsa di intervento insistendo nel rigetto delricorso.In prossimità dell’udienza, i controricorrenti hanno depositato memorieillustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo di ricorso si denunzia, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazionedell’art. 2230 e ss., cod. civ., delle norme relative alle tariffe professionalidegli ingegneri ed erronea interpretazione della lettera d’incaricoprofessionale del 22/04/1998. Il ricorrente sostiene che l’art.2 delcontratto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] si dovesse applicare anche alle varianti, sicchéavrebbe errato la Corte di merito nel ritenere che durante l’assemblea del[OSCURATO:DATA_NASCITA] fosse stato conferito un altro incarico. L’importo indicato inassemblea, in effetti, si riferiva solo alle spese.Il motivo è infondato. Le Corte d’appello, con interpretazione plausibile, haritenuto che, dopo la conclusione del contratto del 22.4.1998, i tecniciavessero rielaborato la variante disposta dal Comune di Rimini relativa alPiano particolareggiato, in relazione alla quale l’assemblea condominiale,in data 26/01/2000, raggiunse un accordo con gli ingegneri Tamburini ePerazzini, in forza del quale era dovuto ai professionisti un compensoomnicomprensivo per l’ulteriore attività da svolgere. Tale accordo,secondo la Corte d’appello, era distinto ed ulteriore rispetto a quello del22/4/1998. Al fine di pervenire a tale conclusione, la Corte d’appello haconsiderato sia il dato letterale dell’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] riportato nelverbale d’assemblea, sia la circostanza che sulla somma determinataNumero registro generale 29235/2020Numero sezionale 2611/2025Numero di raccolta generale 11183/2026Data pubblicazione 26/04/2026dall’assemblea i tecnici avessero calcolato imposte e contributi di legge, iquali si computano sul compenso e non sulle spese, oltre alla circostanzache, in data 31.1.2000, la [OSCURATO:PERSONA] aveva formalizzato con unamissiva i termini dell’accorso, “senza che i destinatari abbiano sollevatocontestazioni di sorta”. La Corte di merito ha ancora aggiunto che, purriguardando la modifica la sola area relativa alla proprietà del [OSCURATO:SOCIETA]., le fatture poi emesse comporterebbe compensi per unasomma persino superiore a quella del progetto originario.A fronte di tale plausibile interpretazione, il ricorrente non ha censurato laviolazione delle norme che disciplinano l’interpretazione del contratto, maha sottoposto a questa Corte un’interpretazione alternativa dei duecontratti (ex multis Cass. n. 28319/2017; Cass. n. 22536/2007).Il sindacato di legittimità non può vertere sul risultato interpretativo in sé,che appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito,ma afferisce alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica, conconseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontànegoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversavalutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (Cass., n.2465/2015).2.Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione, aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., in relazione alletariffe professionali degli ingegneri ed alla lettera d’incarico professionaledel 22/04/1998. Lamenta il ricorrente che erroneamente non sia statariconosciuta la maggiorazione tariffaria prevista per la particolare difficoltàdell’incarico, nonostante il CTU avesse ritenuto che sussistessero i requisitiper applicare la maggiorazione e la tariffa fossa stata richiamata nell’art. 7dell’incarico del 22 aprile 1998.Il motivo è infondato.Il compenso per prestazioni professionali va determinato in base allatariffa ed adeguato all'importanza dell'opera solo nel caso in cui esso nonNumero registro generale 29235/2020Numero sezionale 2611/2025Numero di raccolta generale 11183/2026Data pubblicazione 26/04/2026sia stato liberamente pattuito, in quanto l'art. 2233 c.c. pone una garanziadi carattere preferenziale tra i vari criteri di determinazione del compenso,fra le parti e poi, solo in mancanza di quest'ultima, e in ordine successivo,alle tariffe e agli usi e, infine, alla determinazione del giudice (Cass.21235/2009).Nel caso di specie, la Corte ha osservato che “né il 22 aprile 1998, né il 26gennaio 2000, le parti hanno convenuto maggiorazioni per particolaridifficoltà dell’incarico e nel ricorso monitorio una tale maggiorazioneneppure è stata richiesta: le affermazioni e valutazioni effettuate inproposito dal CTU sono estranee agli accordi ed anche al themadecidendi”.In rapporto a tali considerazioni, il motivo si esaurisce nel proporre inquesta sede una inammissibile ripetizione del giudizio di fatto, senzaconfrontarsi con il complessivo contenuto della decisione, nella parte in cuila Corte d’appello pone l’accento sull’ampiezza della iniziale domandaproposta dai professionisti.3.Con il terzo motivo si denuncia l’erronea determinazione del creditoresiduo spettante ai tecnici, in quanto la Corte d’appello, in relazione alprimo incarico, avrebbe determinato il compenso sulla base delle fattureemesse dai professionisti, pari ad € 146.173,97, mentre avrebbe dovutoconsiderare il maggiore importo preventivato, pari ad € 190.572,59.Il motivo è infondato.In questa sede il ricorrente sostiene che la base di calcolo, da utilizzareper la determinazione del credito residuo, rimaneva il preventivo e non lafatturazione, fatta per importo inferiore solo in ragione del fatto che iprofessionisti, non avendo ricevuto neanche l’acconto, erano stati costrettiad agire in sede monitoria per il pagamento. In quanto [OSCURATO:SOCIETA],opponendosi al decreto ingiuntivo, aveva eccepito di non dovere più nullaNumero registro generale 29235/2020Numero sezionale 2611/2025Numero di raccolta generale 11183/2026Data pubblicazione 26/04/2026ai due tecnici, non avrebbe avuto alcun senso emettere ulteriori fattureper importo oggetto di contestazione.L’assunto esprime una soggettiva riflessione logica del ricorrente, dallaquale non emerge alcun errore, di calcolo o di giudizio, commesso dallaCorte d’appello nella determinazione del credito residuo, calcolato sullabase delle fatture emesse dagli stessi professionisti, confrontate inrapporto alle conclusioni del CTU.E’ altresì infondata l’ulteriore censura, proposta con il motivo in esame,relativa all’omesso calcolo di alcune voci riconosciute dal CTU aiprofessionisti in relazione al secondo incarico del 26.1.2000, dal momentoche, secondo la ricostruzione della sentenza impugnata, il compenso erastato determinato in modo omnicomprensivo in lire 80/100 milioni e nonin relazione alle singole attività svolte.Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore didei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida,quanto alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in € 4.000,00 per compensi, oltre allespese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro200,00 ed agli accessori di legge; e quanto ai controricorrenti [OSCURATO:PERSONA]Giancarlo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nell’identico importo di €4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delNumero registro generale 29235/2020Numero sezionale 2611/2025Numero di raccolta generale 11183/2026Data pubblicazione 26/04/2026ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis,se dovuto.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda SezioneCivile della Corte di cassazione, in data 30 ottobre 2025.Il PresidenteGiuseppe Tedesco