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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 16622/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD.

SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Rilevato che - il Magistrato di sorveglianza in data 25.03.2022 ha emesso un decreto di inammissibilità di reclamo disciplinare; - Pecorelli, con il ricorso, sostiene che il giudice ha errato, in quanto con l'atto citato nel provvedimento di inammissibilità non si era inteso presentare nuovo reclamo; - lo stesso ricorrente sostiene che il procedimento relativo al reclamo avverso l'unico provvedimento disciplinare che lo riguardava era stato già fissato per data successiva, senza indicare se il procedimento si sia poi regolarmente tenuto e completato, per cui dal decreto di inammissibilità di questo atto considerato reclamo, Pecorelli fin dall'origine ha dedotto di non aver ricevuto alcun pregiudizio specifico e di conseguenza non ha evidenziato alcun interesse concreto e attuale alla sua caducazione.

2. Considerato che il difetto di interesse alla riforma del provvedimento comporta l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591, lett. a), cod. proc. pen. 2.

Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. t , liro. birs estt uv! (i, ltri..tnto urìNt (3,,. 'm; 3.cc i 7 Agì • P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Rilevato che - il Magistrato di sorveglianza in data 25.03.2022 ha emesso un decreto di inammissibilità di reclamo disciplinare; - Pecorelli, con il ricorso, sostiene che il giudice ha errato, in quanto con l'atto citato nel provvedimento di inammissibilità non si era inteso presentare nuovo reclamo; - lo stesso ricorrente sostiene che il procedimento relativo al reclamo avverso l'unico provvedimento disciplinare che lo riguardava era stato già fissato per data successiva, senza indicare se il procedimento si sia poi regolarmente tenuto e completato, per cui dal decreto di inammissibilità di questo atto considerato reclamo, Pecorelli fin dall'origine ha dedotto di non aver ricevuto alcun pregiudizio specifico e di conseguenza non ha evidenziato alcun interesse concreto e attuale alla sua caducazione. 2. Considerato che il difetto di interesse alla riforma del provvedimento comporta l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 591, lett. a), cod. proc. pen. 2. Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. t , liro. birs estt uv! (i, ltri..tnto urìNt (3,,. 'm; 3.cc i 7 Agì • P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il
Decreto Cassazione n. 16622/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris