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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 giugno 2024

Cassazione n. 34714/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 16843/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73 co. 5 D.P.R. 309/1990); Esaminato il motivo di ricorso; Considerato che l'unico motivo di ricorso si compone di due diverse censure con le quali si contesta il vizio di motivazione in ordine all'inutilizzabilità della relazione tecnica depositata dal pubblico ministero il 29 giugno 2024, dopo la intervenuta richiesta di giudizio abbreviato da parte dell'imputato (25 giugno 2024) e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; Ritenuto che la prima censura è manifestamente infondata in quanto il giudice di merito ha adeguatamente motivato dando atto di come l'istanza di accertamenti tecnici del pubblico ministero sia anteriore alla richiesta di giudizio abbreviato (30 maggio 2024), ancorché la relazione sia stata depositata successivamente alla richiesta di rito speciale (v. p. 2 della sentenza impugnata); Rilevato che la seconda censura è manifestamente infondata dal momento che la Corte ha argomentato nel corpo della motivazione circa la mancanza dei presupposti per la concessione delle circostanze attenuanti generiche, là dove dà conto che, avuto riguardo alle modalità del fatto e alla personalità del reo, non possa ritenersi il fatto di lieve entità (v. p. 3 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 16843/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73 co. 5 D.P.R. 309/1990); Esaminato il motivo di ricorso; Considerato che l'unico motivo di ricorso si compone di due diverse censure con le quali si contesta il vizio di motivazione in ordine all'inutilizzabilità della relazione tecnica depositata dal pubblico ministero il 29 giugno 2024, dopo la intervenuta richiesta di giudizio abbreviato da parte dell'imputato (25 giugno 2024) e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; Ritenuto che la prima censura è manifestamente infondata in quanto il giudice di merito ha adeguatamente motivato dando atto di come l'istanza di accertamenti tecnici del pubblico ministero sia anteriore alla richiesta di giudizio abbreviato (30 maggio 2024), ancorché la relazione sia stata depositata successivamente alla richiesta di rito speciale (v. p. 2 della sentenza impugnata); Rilevato che la seconda censura è manifestamente infondata dal momento che la Corte ha argomentato nel corpo della motivazione circa la mancanza dei presupposti per la concessione delle circostanze attenuanti generiche, là dove dà conto che, avuto riguardo alle modalità del fatto e alla personalità del reo, non possa ritenersi il fatto di lieve entità (v. p. 3 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos
Sentenza Cassazione n. 34714/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris