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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 09394/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2016 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; u9i{o il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] c' ha concluso chiedendo

4. ti cimr.

Nutv-i2gf4 4 7-6 i 49, udito il di nsore [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Brescia ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Bergamo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dichiarato colpevole del reato continuato di tentato furto in abitazione - aggravato ai sensi dell'art. 625 n. 2 cod. pen. - e simulazione di reato - aggravato ai sensi dell'art. 61 n. 2 cod. pen. - e per l'effetto condannato, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza alle aggravanti e alla recidiva, alla pena di anni uno e mesi due di reclusione, con confisca e distruzione del bene oggetto di sequestro.

2. Avverso la predetta sentenza ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi.

2.1. Con il primo motivo deduce il vizio di cui all'art. 606, c. 1, lett. c) cod. proc. pen. rilevando la nullità di tutte le notifiche, comprese quelle relative alla citazione in giudizio dell'imputato, poiché effettuate presso il difensore asseritamente domiciliatario, senza che nel fascicolo del dibattimento sia rinvenibile il verbale di elezione di domicilio.

2.2. Con il secondo motivo deduce il vizio di cui all'art. 606, c. 1, lett. e) cod. proc. pen. con riferimento ad entrambi i reati contestati, sostenendo anzitutto come non possa escludersi che il veicolo dell'imputato sia stato effettivamente oggetto di furto, posto che la mancanza di segni di effrazione sullo stesso si spiega con il fatto che il veicolo era stato lasciato aperto dall'imputato; non sono state acquisite le immagini di videosorveglianza poste in corrispondenza dell'ampio parcheggio, né potrebbe rilevare sul punto la testimonianza dell'appuntato dei [OSCURATO:PERSONA]; questi infatti non ha affermato di avere personalmente guardato le immagini, né riferisce quale collega lo abbia eventualmente fatto.

Con riferimento al tentato furto del materiale ferroso, rileva l'assenza di una prova riconducibile all'imputato, non potendo ciò desumersi dal fatto che l'imputato abbia segnalato il furto del furgone e tentato in tal modo di sviare le indagini o dalla circostanza che nei giorni precedenti fosse stato avvistato un furgone simile nelle vicinanze, non essendo affatto certo che si trattasse del veicolo dell'imputato né che lo stesso vi fosse a bordo.

3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile.

Esso presenta motivi meramente ripetitivi rispetto alle deduzioni d'appello, alle quali, come si dirà, la Corte territoriale aveva già dato risposte concrete ed esaurienti, o, comunque, motivi diversi da quelli consentiti, laddove versati sostanzialmente in fatto.

1.1. Manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la nullità di tutte le notifiche, comprese quelle relative alla citazione in giudizio dell'imputato in primo grado e in appello, poiché, a differenza di quanto si assume in ricorso, le notificazione sono state ritualmente effettuate presso il difensore che risulta designato quale domiciliatario, come si evince chiaramente dal verbale di elezione di domicilio presente agli atti.

Dall'esame degli atti, accessibile a questa Corte essendo stato dedotto un "error in procedendo", risulta, infatti, il verbale di elezione di domicilio in cui è correttamente individuato, quale domiciliatario, il difensore.

Le censure sono, pertanto, prive di alcun pregio.

E' solo il caso di rammentare che, peraltro, questa Corte di cassazione ha in più occasioni affermato che è inammissibile, per difetto di specificità del motivo, l'impugnazione (nella specie, il ricorso per cassazione) con cui si deduca la nullità della notifica di un atto in ragione della sua effettuazione presso il difensore e non al domicilio dichiarato dall'imputato, ove il ricorrente, come nella specie, non indichi il concreto pregiudizio derivato in ordine alla conoscenza dell'atto stesso e all'esercizio del diritto di difesa (Sez. 6, Sentenza n. 24741 del 04/01/2018, Micci e altro, Rv. 273101 - 01; Sez. 2, n. 1668 del 09/09/2016, dep. 2017, Bardasu, Rv. 268785; Sez. 6, n. 28971 del 21/05/2013, Fanciullo, Rv. 255629; Sez. 6, n. 34558 del 10/05/2012, P., Rv. 253276).

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo chiarito, con particolare riferimento al tema della notificazione della citazione in giudizio - unico atto al quale, nella specie, il ricorrente fa specifico riferimento - che l'imputato, anche nel caso in cui vuole far valere la nullità assoluta stabilita dall'art. 179 cod. proc. pen. non può limitarsi a denunciare l'inosservanza della norma processuale, ma deve anche rappresentare al giudice di non avere comunque avuto conoscenza dell'atto e deve eventualmente avvalorare l'affermazione con elementi che la rendano credibile.

In altri termini, la nullità assoluta e insanabile, prevista dall'art.179 cod. proc. pen., ricorre solo nel caso in cui la notificazione sia stata omessa ovvero, se eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato (Sez.

U, n. 7697 del 24/11/2016, dep. 2017, Amato, Rv. 269028; Sez. 5, n. 48916 del 01/10/2018, 0., Rv. 274183), essendo pertanto onere dell'imputato, nell'eccepire la nullità, non solo denunciare l'inosservanza della norma processuale, ma anche rappresentare la mancata cognizione dell'atto (Sez.

U, n. 119 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2005, Palumbo, Rv. 229541; Sez. 6, n. 24741 del 04/01/2018, Micci, Rv. 273101).1.2.

Il secondo motivo di ricorso è anch'esso inammissibile.

Anche a voler prescindere dal fatto che le censure ivi prospettate costituiscano una mera reiterazione di quanto già dedotto con l'atto di appello, si osserva che la stessa formulazione del motivo, che testualmente censura la motivazione della sentenza di appello, sotto il profilo della sua mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, tradisce l'inammissibilità del suo oggetto, pretendendo esso, attraverso il vizio di motivazione dedotto, un sostanziale accertamento in fatto che, come noto, è precluso a questa Corte di legittimità, implicante peraltro una parimenti inammissibile rivalutazione probatoria.

Ed invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali.

L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794).

Inoltre, la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez.

U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205621), pertanto, una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano a una diversa lettura o interpretazione, munite di eguale crisma di logicità (Sez.

U, n. 30 del 27/09/1995, Mannino, Rv. 202903).

In questa cornice di principi, deve rilevarsi che la Corte di Appello, condividendo il giudizio di responsabilità espresso dal giudice di primo grado, ha offerto argomentazioni non manifestamente illogiche per disattendere i rilievi difensivi, evidenziando tutti gli elementi idonei a ricondurre all'imputato sia il tentato furto del materiale ferroso presso il cascinale della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. sia la falsità della denuncia di furto sporta dal medesimo (cfr. pagg. 4-5 del provvedimento impugnato).

Lungi dal dimostrare manifeste carenze e/o illogicità motivazionali, il motivo di ricorso oppone, piuttosto, alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, inammissibile non solo e non tanto perché implicante valutazione in fatto, ma anzitutto perché, a tratti, affidata a mere congetture alla stregua delle quali si pretende per di più di rivalutare il materiale probatorio già esaurientemente affrontato dalla disamina contenuta nelle conformi pronunce di merito.

A tal proposito, a compendio degli insegnamenti di legittimità già riportati, stima utile il collegio altresì evidenziare che affinché sia ravvisabile il vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è necessario che la ricostruzione dei fatti prospettata dall'imputato che intenda far valere l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, contrastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice, non sia rappresentativa soltanto di un'ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili (v. ex multis, Sez. 2 , Sentenza n. 3817 del 09/10/2019, Mannile, Rv. 278237 - 01).

Lungi dall'addentrarsi in valutazioni di merito non ammesse in questa sede, si limita il collegio a rilevare che, riguardo alla falsità della denuncia di furto sporta dall'imputato, e all'assenza di segni di effrazione sul furgone, il ricorso si limita ad affermare, ribadendo quanto già ritenuto inverosimile dalla corte territoriale alla stregua di elementi non solo di tipo logico ma anche fattuale, che tale circostanza debba spiegarsi con il fatto che il veicolo fosse stato lasqiato, nel parcheggio del centro commerciale, aperto e con le chiavi inserite, e Qko ciò peraltró\-senza neppure fornire alcun elemento giustificativo in tal senso.

Ancora, sulla mancata acquisizione delle immagini del sistema di sorveglianza posto in corrispondenza del suddetto parcheggio, dedotta dal ricorrente poiché potenzialmente idonea ad escludere la certezza in ordine alla di lui responsabilità, basti qui osservare che la Corte di Appello ha compiutamente dimostrato di ritenere sufficienti gli elementi probatori dalla stessa indicati "anche senza tener conto delle immagini di videosorveglianza"(pag. 4), sicchè in parte qua il motivo si appalesa inutilmente reiterativo ed aspecifico; e tale è anche nella parte in cui si appunta sulla testimonianza dell'[OSCURATO:PERSONA], stante la testè indicata precisazione operata dalla corte territoriale riguardo alle riprese di videosorveglianza.

Riassume ed è sintomatico del giudizio di inammissibilità fin qui tratteggiato, il fatto che il ricorrente ritenga che non si possa escludere che il veicolo dell'imputato sia stato effettivamente oggetto di furto poiché "non affatto inverosimile" che l'imputato avesse lasciato il furgone posteggiato senza chiuderlo, laddove la corte territoriale ha esplicitato le ragioni che escludono che quanto si prospetta sia accaduto.

Ad identiche conclusioni deve addivenirsi rispetto alle censure relative alla ritenuta commissione, da parte dell'imputato, del delitto di tentato furto, con le quali ci si limita ad assumere genericamente l'assenza di prove in tal senso, o, comunque, l'irrilevanza degli indizi valorizzati dalla corte territoriale, laddove questa nel confermare il provvedimento di primo grado ha posto a fondamento della ritenuta sussistenza di entrambi i reati contestati il medesimo percorso argomentativo, col quale, come detto, in definitiva non mostra di confrontarsi il ricorso in scrutinio.

2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto innpugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2016 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; u9i{o il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] c' ha concluso chiedendo 4. ti cimr. Nutv-i2gf4 4 7-6 i 49, udito il di nsore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Brescia ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Bergamo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dichiarato colpevole del reato continuato di tentato furto in abitazione - aggravato ai sensi dell'art. 625 n. 2 cod. pen. - e simulazione di reato - aggravato ai sensi dell'art. 61 n. 2 cod. pen. - e per l'effetto condannato, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza alle aggravanti e alla recidiva, alla pena di anni uno e mesi due di reclusione, con confisca e distruzione del bene oggetto di sequestro. 2. Avverso la predetta sentenza ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce il vizio di cui all'art. 606, c. 1, lett. c) cod. proc. pen. rilevando la nullità di tutte le notifiche, comprese quelle relative alla citazione in giudizio dell'imputato, poiché effettuate presso il difensore asseritamente domiciliatario, senza che nel fascicolo del dibattimento sia rinvenibile il verbale di elezione di domicilio. 2.2. Con il secondo motivo deduce il vizio di cui all'art. 606, c. 1, lett. e) cod. proc. pen. con riferimento ad entrambi i reati contestati, sostenendo anzitutto come non possa escludersi che il veicolo dell'imputato sia stato effettivamente oggetto di furto, posto che la mancanza di segni di effrazione sullo stesso si spiega con il fatto che il veicolo era stato lasciato aperto dall'imputato; non sono state acquisite le immagini di videosorveglianza poste in corrispondenza dell'ampio parcheggio, né potrebbe rilevare sul punto la testimonianza dell'appuntato dei [OSCURATO:PERSONA]; questi infatti non ha affermato di avere personalmente guardato le immagini, né riferisce quale collega lo abbia eventualmente fatto. Con riferimento al tentato furto del materiale ferroso, rileva l'assenza di una prova riconducibile all'imputato, non potendo ciò desumersi dal fatto che l'imputato abbia segnalato il furto del furgone e tentato in tal modo di sviare le indagini o dalla circostanza che nei giorni precedenti fosse stato avvistato un furgone simile nelle vicinanze, non essendo affatto certo che si trattasse del veicolo dell'imputato né che lo stesso vi fosse a bordo. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. Esso presenta motivi meramente ripetitivi rispetto alle deduzioni d'appello, alle quali, come si dirà, la Corte territoriale aveva già dato risposte concrete ed esaurienti, o, comunque, motivi diversi da quelli consentiti, laddove versati sostanzialmente in fatto. 1.1. Manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la nullità di tutte le notifiche, comprese quelle relative alla citazione in giudizio dell'imputato in primo grado e in appello, poiché, a differenza di quanto si assume in ricorso, le notificazione sono state ritualmente effettuate presso il difensore che risulta designato quale domiciliatario, come si evince chiaramente dal verbale di elezione di domicilio presente agli atti. Dall'esame degli atti, accessibile a questa Corte essendo stato dedotto un "error in procedendo", risulta, infatti, il verbale di elezione di domicilio in cui è correttamente individuato, quale domiciliatario, il difensore. Le censure sono, pertanto, prive di alcun pregio. E' solo il caso di rammentare che, peraltro, questa Corte di cassazione ha in più occasioni affermato che è inammissibile, per difetto di specificità del motivo, l'impugnazione (nella specie, il ricorso per cassazione) con cui si deduca la nullità della notifica di un atto in ragione della sua effettuazione presso il difensore e non al domicilio dichiarato dall'imputato, ove il ricorrente, come nella specie, non indichi il concreto pregiudizio derivato in ordine alla conoscenza dell'atto stesso e all'esercizio del diritto di difesa (Sez. 6, Sentenza n. 24741 del 04/01/2018, Micci e altro, Rv. 273101 - 01; Sez. 2, n. 1668 del 09/09/2016, dep. 2017, Bardasu, Rv. 268785; Sez. 6, n. 28971 del 21/05/2013, Fanciullo, Rv. 255629; Sez. 6, n. 34558 del 10/05/2012, P., Rv. 253276). Le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo chiarito, con particolare riferimento al tema della notificazione della citazione in giudizio - unico atto al quale, nella specie, il ricorrente fa specifico riferimento - che l'imputato, anche nel caso in cui vuole far valere la nullità assoluta stabilita dall'art. 179 cod. proc. pen. non può limitarsi a denunciare l'inosservanza della norma processuale, ma deve anche rappresentare al giudice di non avere comunque avuto conoscenza dell'atto e deve eventualmente avvalorare l'affermazione con elementi che la rendano credibile. In altri termini, la nullità assoluta e insanabile, prevista dall'art.179 cod. proc. pen., ricorre solo nel caso in cui la notificazione sia stata omessa ovvero, se eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato (Sez. U, n. 7697 del 24/11/2016, dep. 2017, Amato, Rv. 269028; Sez. 5, n. 48916 del 01/10/2018, 0., Rv. 274183), essendo pertanto onere dell'imputato, nell'eccepire la nullità, non solo denunciare l'inosservanza della norma processuale, ma anche rappresentare la mancata cognizione dell'atto (Sez. U, n. 119 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2005, Palumbo, Rv. 229541; Sez. 6, n. 24741 del 04/01/2018, Micci, Rv. 273101).1.2. Il secondo motivo di ricorso è anch'esso inammissibile. Anche a voler prescindere dal fatto che le censure ivi prospettate costituiscano una mera reiterazione di quanto già dedotto con l'atto di appello, si osserva che la stessa formulazione del motivo, che testualmente censura la motivazione della sentenza di appello, sotto il profilo della sua mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, tradisce l'inammissibilità del suo oggetto, pretendendo esso, attraverso il vizio di motivazione dedotto, un sostanziale accertamento in fatto che, come noto, è precluso a questa Corte di legittimità, implicante peraltro una parimenti inammissibile rivalutazione probatoria. Ed invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). Inoltre, la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205621), pertanto, una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano a una diversa lettura o interpretazione, munite di eguale crisma di logicità (Sez. U, n. 30 del 27/09/1995, Mannino, Rv. 202903). In questa cornice di principi, deve rilevarsi che la Corte di Appello, condividendo il giudizio di responsabilità espresso dal giudice di primo grado, ha offerto argomentazioni non manifestamente illogiche per disattendere i rilievi difensivi, evidenziando tutti gli elementi idonei a ricondurre all'imputato sia il tentato furto del materiale ferroso presso il cascinale della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. sia la falsità della denuncia di furto sporta dal medesimo (cfr. pagg. 4-5 del provvedimento impugnato). Lungi dal dimostrare manifeste carenze e/o illogicità motivazionali, il motivo di ricorso oppone, piuttosto, alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, inammissibile non solo e non tanto perché implicante valutazione in fatto, ma anzitutto perché, a tratti, affidata a mere congetture alla stregua delle quali si pretende per di più di rivalutare il materiale probatorio già esaurientemente affrontato dalla disamina contenuta nelle conformi pronunce di merito. A tal proposito, a compendio degli insegnamenti di legittimità già riportati, stima utile il collegio altresì evidenziare che affinché sia ravvisabile il vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è necessario che la ricostruzione dei fatti prospettata dall'imputato che intenda far valere l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, contrastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice, non sia rappresentativa soltanto di un'ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili (v. ex multis, Sez. 2 , Sentenza n. 3817 del 09/10/2019, Mannile, Rv. 278237 - 01). Lungi dall'addentrarsi in valutazioni di merito non ammesse in questa sede, si limita il collegio a rilevare che, riguardo alla falsità della denuncia di furto sporta dall'imputato, e all'assenza di segni di effrazione sul furgone, il ricorso si limita ad affermare, ribadendo quanto già ritenuto inverosimile dalla corte territoriale alla stregua di elementi non solo di tipo logico ma anche fattuale, che tale circostanza debba spiegarsi con il fatto che il veicolo fosse stato lasqiato, nel parcheggio del centro commerciale, aperto e con le chiavi inserite, e Qko ciò peraltró\-senza neppure fornire alcun elemento giustificativo in tal senso. Ancora, sulla mancata acquisizione delle immagini del sistema di sorveglianza posto in corrispondenza del suddetto parcheggio, dedotta dal ricorrente poiché potenzialmente idonea ad escludere la certezza in ordine alla di lui responsabilità, basti qui osservare che la Corte di Appello ha compiutamente dimostrato di ritenere sufficienti gli elementi probatori dalla stessa indicati "anche senza tener conto delle immagini di videosorveglianza"(pag. 4), sicchè in parte qua il motivo si appalesa inutilmente reiterativo ed aspecifico; e tale è anche nella parte in cui si appunta sulla testimonianza dell'[OSCURATO:PERSONA], stante la testè indicata precisazione operata dalla corte territoriale riguardo alle riprese di videosorveglianza. Riassume ed è sintomatico del giudizio di inammissibilità fin qui tratteggiato, il fatto che il ricorrente ritenga che non si possa escludere che il veicolo dell'imputato sia stato effettivamente oggetto di furto poiché "non affatto inverosimile" che l'imputato avesse lasciato il furgone posteggiato senza chiuderlo, laddove la corte territoriale ha esplicitato le ragioni che escludono che quanto si prospetta sia accaduto. Ad identiche conclusioni deve addivenirsi rispetto alle censure relative alla ritenuta commissione, da parte dell'imputato, del delitto di tentato furto, con le quali ci si limita ad assumere genericamente l'assenza di prove in tal senso, o, comunque, l'irrilevanza degli indizi valorizzati dalla corte territoriale, laddove questa nel confermare il provvedimento di primo grado ha posto a fondamento della ritenuta sussistenza di entrambi i reati contestati il medesimo percorso argomentativo, col quale, come detto, in definitiva non mostra di confrontarsi il ricorso in scrutinio. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto innpugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa de
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