CassazionedecretoSezione 1Decisione del 24 settembre 2025
Cassazione n. 27765/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n.1024/2023 r.g. proposto da: "[OSCURATO:PERSONA]' COOPERATIVA” [OSCURATO:PERSONA]”, con sede in Bari ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo commissario liquidatore dottoressa [OSCURATO:PERSONA], difesa e rappresentata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] con studio in Baria via Putignani 118 ed ivi elettivamente domiciliata, giusta procura speciale in calce al ricorso. -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] n. 267/2017 del [OSCURATO:PERSONA] (C.F. 004881101002), in persona dei suoi curatori avv. [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] nel cui studio sito in Roma, viale G. Mazzini n. 6, eleggedomicilio, giusta procura in atti. -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso il decreto del 7 dicembre 2022, pubblicato in data 9 dicembre 2022, del Tribunale di Roma; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/9/2025 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il decreto impugnat o il Tribunale di Roma - pronunciando sull'opposizione allo stato passivo proposta da [OSCURATO:PERSONA],nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] - ha respin to la proposta impugnazione, confermando il decreto emesso dal giudice delegato. 2. La società [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] AMMINISTRATIVAaveva infatti chiesto di essere ammessa in via privilegiata ex art. 2705bis n. 5 c.c. al passivo del fallimento Miles per il proprio credito di € 4.016.144,57. 3. Il giudice delegato aveva dichiaratoesecutivo lo stato passivo, con il quale disponeva il parziale rigetto della domanda, con la seguente motivazione: “….[OSCURATO:PERSONA], condivise le ragioni esposte dai Curatori, dispone che l'istante sia ammesso al passivo per euro 3.738.932,00= nella categoria chirografari, escluso per euro 277.212,57= Cronologico n. 00397”. 4. Proposta dunque opposizione nei termini sopra riferiti, il Tribunale, con il decreto qui impugnato, ha osservato e rilevato che : (i) nella fattispecie in esame non sussistevano i presupposti sostanziali necessari per il riconoscimento del privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 5 c.c., posto che, ai fini del riconoscimento del suddetto privilegio, occorre che sussista il duplice requisito dell'inerenza del credito rispetto al lavoro dei soci e della prevalenza del lavoro di questi ultimi rispetto a quello dei lavoratori non soci, cui si aggiunge il requisito formale del positivo superamento o richiesta della revisione di cui al d.lgs. 220/2002, che non esclude ma integra i predetti elementi della pertinenza e della prevalenza, come richiesti dalla citata normativa in materia; (ii) la documentazione allegata in atti da parte opponente non risultavasufficiente al riconoscimento dell'invocato privilegio in quanto, sebbene ottenuto il certificato di revisione ex art. 82, comma 3 bis DL 69/2013 per il biennio 2011/2012 e richiesto successivamente quello relativo al biennio 2013 /2014 (ancorché nell'anno 2015), non risulta va tuttaviavalidamente integrato l'ulteriore requisito sostanziale richiesto dalla normativa, ed in particolare , quello che attiene alla prevalenza dell’apporto lavorativo dei lavoratori soci rispetto a quello degliestranei alla compagine societaria, elemento quest'ultimo che non risultavasussistente, proprio sulla base delle note di bilancio prodotte in atti dalla parte opponente, relativamente agli anni 2013 e 2014 , periodo temporale in cui eranosorti i crediti rispetto ai quali si richiedeva il riconoscimento del privilegio di cui all'art. 2751 bis, n.5, c.c.; (iii) sebbene il credito oggetto di giudizio fosse risultato, infatti, pertinente ed effettivamente correlato al lavoro dei soci, attese le prestazioni svolte in ossequio al contratto di affidamento stipulato tra l'opponente ed il Consorzio, non poteva dirsi lo stesso in ordine alla prevalenza dell'impiego dei soci rispetto agli altri lavoratori; (iv) contrariamente a quanto previsto dalla normativa in esame affinché fossero risultatiintegrati i presupposti richiesti, parte opponente aveva giustificato la prevalenza del lavoro prestato dai lavoratori non soci con la ricorrenza di una condizione imposta dal CCNL Pulizie nel caso di convenzione con una [OSCURATO:PERSONA], condizione per cui,ai sensi del D.M. 30/12/2005 del MAP, sarebbe stata prevista l'esclusione dal computo , ai fini del calcolo di prevalenza di cui all'art. 2513 c.c. del costo del lavoro delle unità lavorative non socie assunte, a garanzia del mantenimento del carattere di mutualità prevalente; (v) il ricorso all'invocata esclusione, ai fini della giustificazione della prevalenza di lavoratori non soci, risultava tuttavianon condivisibile in quanto la predetta previsione normativa era - come per la fattispecie in esame del credito vantato dall'opponente nei confronti del Consorzio - destinata a trovare applicazione nell'ambito del contratto di affidamento stipulato tra il Consorzio e la Cooperativa PDP, entrambi soggetti di diritto privato, dovendosi rammentare che il rapporto contrattuale di affidamento dell'appalto eraintercorso tra il [OSCURATO:PERSONA] e la PDP cooperativa e non direttamente fra quest'ultima e la Regione. 2.Il decreto, pubblicato il 9 dicembre 2022 , è stat o impugnat o da [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] AMMINISTRATIVAcon ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui il [OSCURATO:PERSONA] n. 267/2017 del [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, col quale ha anche proposto ricorso incidentale condizionato. Entrambe le parti hanno depositato memoria. La Procura Generale ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo laricorrente lamenta “ violazione e falsa applicazione del d.m. 30/12/2005 del MAP (ministero attività produttive), degli articoli 2513, 2751 bis numero 5 cod.civ. 116 cpc, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1 n. 3, avendo il tribunale erroneamente ritenuto non applicabile il dm succitato e non allegata la prova del diritto”. 1.1 Contesta la società ricorrente l’affermazione, contenuta nel decreto impugnato, secondo cui la previsione normativa dettata dal d.m. 30/12/2005 sarebbe destinata a trovare applicazione nell'ambito del contratto di affidamento stipulato tra il Consorzio e la Cooperativa PDP, entrambi soggetti di diritto privato, non essendosi accorto il Tribunale che il rapporto era intercorso pacificamente tra la Regione Puglia e il [OSCURATO:PERSONA],del quale Consorzio la PDP faceva parte. 1.2 Secondo la ricorrente, in applicazione del DM 30 dicembre 2005, avrebbe dovuto escludersi dal computo - ai fini del calcolo di prevalenza di cui all’art.2513 del c.c. - il costo del lavoro delle unità lavorative non socie assunte in forza di obbligo di legge o di contratto collettivo nazionale di lavoro o di convenzione con la pubblica amministrazione e il costo delle unità lavorative,che - per espressa disposizione di legge - non po tevano acquisire la qualità di socio della cooperativa. Con la consegu enza che la PDP soc. coop. sarebbe stata da considerare,senza alcun dubbio, una cooperativa a mutualità prevalente. 1.3 Sempre secondo la ricorrente, quand’anche si fosse riten uto quella intercorsa tra il [OSCURATO:PERSONA] (e con la partecipazione della PDP) una convenzione tra privati, vi sarebbe stato, in ogni caso,il CCNL vigente ratione temporisa fondare la domanda; CCNL che prevede, apertis verbis e con le stesse specifiche parole utilizzate dalle parti, l’obbligo d’assunzione dei lavoratori e la deroga al regime derogatorio del requisito della prevalenza. 1.4 Il primo motivo è inammissibile, ai sensi dell’art. 360 bis cod. proc. civ. 1.4.1 Il Tribunale di Roma in sede di opposizione allo stato passivo ha ritenuto non applicabile la normativa derogatoriasopra ricordata, in quanto le parti sarebbero entrambe soggetti di diritto privato. Il rapporto contrattuale di affidamento dell’appalto, si legge nel provvedimento impugnato, è infatti intercorso tra Consorzio e la PDP e “non direttamente fra quest’ultima e la Regione”. La parte ricorrente non si confronta con i principi affermati nella subiecta materiadalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità, in relazione alla quale, in tal modo, non propone neanche argomenti per un suoeventuale superamento. 1.4.2 Giova infatti ricordare che, per costante orientamento di questaCorte, la natura cooperativa e mutualistica dell'impresa non è, di per sé, idonea a giustificare l'applicazione del suddetto privilegio, essendo comunque necessari specifici requisiti - quali, da un lato, l'effettiva pertinenza e correlazione del credito al lavoro dei soci; dall'altro la prevalenza dell'apporto lavorativo di questi ultimi rispetto a quello dei dipendenti non soci -che non solo impongono di enucleare nell'ambito del fenomeno cooperativistico una più ristretta area di imprese ammesse a beneficiare del privilegio in questione, ma escludono anche la possibilità di fare ricorso, a tal fine, a parametri diversi da quelli indicati (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 7085 del 2022; Cass. n. 38363 del 2021; Cass. n. 22390 del 2021; Cass. n. 21655 del 2018; Cass. n. 22147 del 2016; Cass. n. 12136 del 2014). In realtà, sin dal 1997, ed in particolare con la sentenza n. 2984/1997, la Corte, traendo spunto dal dettato normativo della cd. Legge Basevi -legge n. 1577 del 1947, sulla disciplina delle cooperative, in particolare l’art. 23 - e al dichiarato fine di individuare il fondamento del privilegio cooperativo in aderenza alle disposizioni di detta legge, ha affermato che i requisiti affinché una cooperativa di produzione e lavoro sia ammessa al beneficio di cui all'art. 2751-bis, n. 5 c.c. sono - oltre a quello soggettivo della formale iscrizione presso la camera di commercio quale ente cooperativo, o altra iscrizione equipollente, ovvero nell'albo nazionale degli enti cooperativi, istituito dall'art. 15,D.Lgs. n. 220 del 2002(salvo quanto ivi disposto dagli artt. 19 e 20) – anche , come già sopra accennato : ( i) l'effettività e pertinenza del lavoro dei soci rispetto all'attività svolta dall'ente; (ii) la prevalenza del lavoro dei soci rispetto a quello dei non soci (da ultimo, vedi anche:Cass. 4/2024). Ne consegue che, sulla base degli orientamenti giurisprudenziali sopra riferiti e dei quali la liquidatela neanche perora un superamento, le ulteriori questioni legate al profilo della caratterizzazione del creditore istante nel senso della “mutualità prevalente”ex art. 1513 c.c. perdono ogni rilevanza giuridica, posto che i requisiti, necessari ed indispensabili per il riconoscimento del reclamato privilegio, sono quelli (diversi) da ultimo ricordati. Perde del tutto rilevanza, a fronte di tale ragione decisoria non superata dalla ricorrente con le sue deduzioni difensive, la ulteriore quaestio iuris se il requisito della prevalenza del lavoro dei soci sia derogatoo meno in forza del D.M. 30.12.2005 MAP ai fini del riconoscimento del detto privilegio ese la disciplina applicabile alla convenzione con la P.A. sia applicabile anche al rapporto intercorso tra PDP e Consorzio. 2. Con il secondo mezzo si censura il provvedimento impugnato per “violazione e falsa applicazione art.li 2751 bis n° 5 e 2777, 2545 octies del cod. civ., dell’articolo 82 del d.l 69 del 2013 convertito con l 98/2013, del d. lgs. 02.08.2002 n.220, dell’articolo 116 cpc in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1 n. 3, avendo il tribunale erroneamente applicato le succitate disposizioni”. 2.1Con questo motivo la ricorrente impugna il decreto del Tribunale di Roma in ordine alla tesi della validità, ai fini del riconoscimento del privilegio in argomento, della semplice richiesta di “revisione” ex D. Lgs 220/2002, in assenza di certificazione del positivo superamento della stessa. Più in particolare, si legge nel decreto impugnato: “ai fini del riconoscimento del suddetto privilegio occorre che sussista il duplice requisito dell’inerenza del credito rispetto al lavoro dei soci e della prevalenza del lavoro di questi ultimi rispetto a quello dei lavoratori non soci, cui si aggiunge il requisito formale del positivo superamento o richiesta della revisione di cui al d. lgs 220/2002, che non esclude ma integra i predetti elementi della pertinenza e della prevalenza come richiesti dalla citata normativa in materia. Ebbene rispetto al caso in esame, occorre rilevare che la documentazione allegata in atti da parte opponente non appare sufficiente al riconoscimento dell’invocato privilegio in quanto, sebbene ottenuto il certificato di revisione ex art. 82, comma 3 bis, d.l. 69/2013 per il biennio 2011/2012 e richiesto successivamente quello relativo al biennio 2013/2014 (ancorché nell’anno 2015), tuttavia non risulta validamente integrato l’ulteriore requisito sostanziale richiesto dalla normativa ed in particolare quello che attiene alla prevalenza dell’apporto lavorativo dei lavoratori soci rispetto a quelli estranei alla compagine societaria…” (pag. 8). 2.2 D alla declaratoria di inammissibilità del primo motivo deriva l’assorbimento della questione dedotta nel secondo motivo. Ed invero, dalla lettura della motivazione sopra riportata per esteso risulta evidente che il Tribunale aveva ritenuto non validamente integrato il solo requisito della prevalenza dell’apporto lavorativo dei lavoratori soci, con la conseguenza che, in ordine all’ulteriore requisito del positivo superamento della revisione ex D.lgs. 220/2002 per il biennio 2013/2014, il Tribunale aveva ritenuto sufficiente la semplice richiesta della relativa certificazione inviata da PDP il 30.06.2015 alla Confederazione delle Cooperative, con conseguente irrilevanza della questione oggi posta con la censura ora in esame. 3. Si propone infine ricorso incidentale condizionato all’accoglimento del primo motivo del ricorso di PDP, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione del D. lgs n. 220/2022, dell’art. art. 82 D.L. 69/2013, comma 3 bis, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (art. 23, comma 9), in relazione al capo del decreto dove si ritiene sufficiente la sola richiesta di verifica ministeriale, così come effettuata dalla PDP per gli anni 2013 e 2014, ai fini del positivo superamento della revisione stessa, anziché una attestazione di revisione di cui all’art. 5 del citato decreto. 3.1 Il ricorso incidentale, essendo stato appunto condizionato all’accoglimento del ricorso principale, rimane assorbito. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019). P.Q.M dichiara inammissibile il ricorsoprincipale ed assorbito il ricorso incidentale; condanna la parte ricorrente principale al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.000per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del la ricorrente principale , d