Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1Decisione del 9 marzo 2023

Cassazione n. 34193/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI MILANOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04R8X10) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha depositato requisitoria scritta con cui chiede l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. 7Pi< [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa in data 09 marzo 2023 il Tribunale di Milano, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato la nullità della notifica dell'ordine di esecuzione emesso in data 30 marzo 2021 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano a carico di [OSCURATO:PERSONA], con conseguente scarcerazione dell'esecutato, per l'incompletezza delle ricerche effettuate prima della emissione del decreto di irreperibilità del soggetto, in quanto non effettuate all'indirizzo di sua residenza in Romania, conoscibile dall'Ufficio, o comunque per essere stato tale decreto emesso senza verificare l'eventuale rilascio, da parte di quel Paese, di documenti idonei a consentire l'individuazione di un suo recapito.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, articolando un unico motivo, con il quale censura la errata applicazione dell'art. 159 cod.proc.pen.

Il procuratore ricorrente ricostruisce la vicenda dell'esecuzione a carico del Gheorghe, ricordando che questi, prima dell'emissione del decreto di irreperibilità, venne ricercato agli indirizzi noti come suo possibile domicilio in Italia e in tutti gli altri luoghi previsti dall'art. 159 cpp.

Il Tribunale, accogliendo l'eccezione formulata dal difensore, afferma che le ricerche avrebbero dovuto essere effettuate anche in Romania, in quanto nel verbale di identificazione redatto il 01 settembre 2014 era stato indicato un preciso indirizzo di residenza in quel Paese, risultante anche dalla Carta di Identità, che il difensore asseriva essere stata allegata al verbale stesso.

In realtà il difensore ha prodotto una Carta di Identità rilasciata dalla Romania il 16 ottobre 2017, che quindi non può essere quella eventualmente esibita dal Gheorghe in occasione della identificazione effettuata il 01 settembre 2014.

Inoltre a quel verbale non fu allegata alcuna Carta di Identità, ma in esso venne solo indicato il numero di quella esibita dal soggetto identificato: è quindi errata l'affermazione del difensore, secondo cui in quel verbale si era individuata una residenza certa perché risultante dalla Carta di Identità, ed è errato l'assunto del Tribunale, che l'Ufficio della Procura conoscesse un indirizzo certo del Gheorghe in Romania, perché risultante dalla sua Carta di identità, non essendo tale Carta mai stata in possesso dell'Ufficio.

Ciò è dimostrato anche dalla nota integrativa redatta in data 07 marzo 2023 dal [OSCURATO:PERSONA] dei Carabinieri di Milano, che attesta la mancanza, negli atti del sistema interforze, di un indirizzo del soggetto in Romania.

Il Tribunale ha quindi errato nel dichiarare la nullità del decreto di irreperibilità, per la incompletezza delle ricerche effettuate, perché tale completezza incontra il limite della praticabilità delle stesse, e deve essere valutata sulla base delle informazioni risultanti dagli atti nel momento in cui tali ricerche vengono svolte, non essendo rilevanti eventuali informazioni acquisite solo successivamente.

In questo caso la ricerca del Gheorghe all'estero non poteva essere svolta, perché non era noto un suo indirizzo certo in quel Paese: l'art. 159 cod.proc.pen. deve essere interpretato nel senso che non sussiste l'obbligo di ricercare il soggetto all'estro se non risulta, dagli atti, la località straniera in cui questi dimora.

Il decreto di irreperibilità e la conseguente notifica al difensore del Gheorghe, devono pertanto essere ritenute rituali.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza, non essendo il pubblico ministero tenuto ad effettuare ricerche all'estero, dal momento che non risultava, in atti, l'indirizzo in Romania dell'indagato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondatoa e deve essere rigettato.

2. L'ordinanza del giudice dell'esecuzione risulta applicare correttamente il consolidato principio di questa Corte, secondo cui «Ai fini della validità del decreto d'irreperibilità, la completezza delle ricerche va valutata con riferimento agli elementi, conosciuti o conoscibili, risultanti dagli atti al momento in cui vengono eseguite, senza che eventuali notizie successive possano avere incidenza "ex post" sulla legittimità della procedura» (Sez. 3, n. 16708 del 16/02/2018, Rv. 272634; Sez. 3, n. 12838 del 16/01/2013, Rv. 257165).

Tali pronunce, oltre a ribadire l'irrilevanza delle notizie sopravvenute al completamento delle ricerche, affermano la necessità che queste vengano effettuate utilizzando tutti gli elementi «conosciuti e conoscibili», cioè acquisendo tutte le informazioni, anche non immediatamente presenti negli atti, che possono essere reperite con una attività investigativa di limitata difficoltà.

Nel presente caso il verbale di identificazione del Gheorghe, redatto il 01/09/2014, consentiva l'acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi, in quanto, pur non riportando l'indirizzo di residenza dell'indagato in Romania, riportava per esteso gli estremi della sua Carta di Identità rumena, n. 0T607624 rilasciata il 4/4/2013.

La produzione, da parte del difensore del Gheorghe, di copia di una Carta di Identità rilasciata dall'Autorità rumena in una data successiva, dimostra che su tale documento è riportato l'indirizzo di residenza, ed è quindi corretta l'affermazione del giudice dell'esecuzione, secondo cui tale indirizzo avrebbe dovuto o potuto essere trascritto nel verbale, ovvero la Carta di Identità avrebbe potuto essere fotocopiata ed allegata al verbale in tale forma.

E' quindi logica, e coerente con quanto emerge dagli atti, l'ulteriore valutazione secondo cui la mancata conoscenza dell'indirizzo di residenza del Gheorghe in Romania non era conseguenza di una sua condotta omertosa od ostativa, ma di una incompletezza del verbale redatto dalla polizia giudiziaria.

2.1. L'ordinanza impugnata afferma, quindi, che il pubblico ministero doveva chiedere tale indirizzo all'Autorità rumena, sopperendo all'incompletezza di quel verbale.

Questa affermazione costituisce la corretta applicazione del principio sopra indicato, in quanto tale informazione era un elemento non conosciuto ma «conoscibile», perché, indicando il numero della Carta di Identità, sarebbe stato semplice chiedere all'Autorità rumena quale era l'indirizzo di residenza dell'indagato all'epoca di redazione di quel verbale, nonché la conferma dell'attualità o meno di tale recapito, e di conseguenza effettuare le ricerche anche in quel luogo.

Come sottolineato nell'ordinanza impugnata, la partecipazione della Romania all'Unione Europea, e l'esistenza di rapporti di mutua assistenza tra gli organi di polizia di quel Paese e dell'Italia, rendeva relativamente facili tali verifiche.

3. Il pubblico ministero ricorrente ha opposto, a tale motivazione, i noti principi di questa Corte, secondo cui «In tema di notificazioni di atti all'imputato, l'obbligo di effettuare nuove ricerche nei luoghi indicati dall'art. 159, comma 1, cod. proc. pen., al fine di emettere il decreto di irreperibilità, è condizionato all'oggettiva praticabilità degli accertamenti, quale limite logico di ogni garanzia processuale» (Sez. 4, n. 35867 del 21/06/2021, Levac, Rv. 281977) e «Ai fini della emissione del decreto di irreperibilità, l'obbligo di disporre le ricerche all'estero, sorge soltanto se quelle svolte nel territorio dello Stato consentono di individuare la località ove l'imputato dimora o esercita abitualmente la sua attività ed in cui, quindi, può utilmente effettuarsi la ricerca per l'accertamento di un esatto indirizzo» (Sez. 6, n. 29147 del 03/06/2015, Rv. 264104).

Tali principi, da cui non si intende discostarsi, devono essere coniugati con l'obbligo, sopra ricordato, di effettuare le ricerche utilizzando tutti gli elementi conosciuti o conoscibili: nel presente caso, la facile conoscibilità dell'indirizzo di residenza dell'indagato in Romania, non riportato negli atti solo per una incompletezza del verbale di identificazione, rendeva gli ulteriori accertamenti oggettivamente praticabili senza una particolare difficoltà, e non esonerava il pubblico ministero dall'attivarsi per rimediare alla deficienza del verbale stesso.3.1.

Le ricerche effettuate prima dell'emissione del decreto di irreperibilità, pertanto, non possono dirsi complete, perché il recapito del Gheorghe all'estero, ovvero il suo indirizzo di residenza, era facilmente conoscibile attraverso gli elementi già contenuti nel verbale di identificazione redatto il 01/09/2014, così come affermato dall'ordinanza impugnata.

4. Il ricorso proposto deve, pertanto, essere rigettato.

P.Q.M.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI MILANOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04R8X10) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha depositato requisitoria scritta con cui chiede l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. 7Pi< [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 09 marzo 2023 il Tribunale di Milano, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato la nullità della notifica dell'ordine di esecuzione emesso in data 30 marzo 2021 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano a carico di [OSCURATO:PERSONA], con conseguente scarcerazione dell'esecutato, per l'incompletezza delle ricerche effettuate prima della emissione del decreto di irreperibilità del soggetto, in quanto non effettuate all'indirizzo di sua residenza in Romania, conoscibile dall'Ufficio, o comunque per essere stato tale decreto emesso senza verificare l'eventuale rilascio, da parte di quel Paese, di documenti idonei a consentire l'individuazione di un suo recapito. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, articolando un unico motivo, con il quale censura la errata applicazione dell'art. 159 cod.proc.pen. Il procuratore ricorrente ricostruisce la vicenda dell'esecuzione a carico del Gheorghe, ricordando che questi, prima dell'emissione del decreto di irreperibilità, venne ricercato agli indirizzi noti come suo possibile domicilio in Italia e in tutti gli altri luoghi previsti dall'art. 159 cpp. Il Tribunale, accogliendo l'eccezione formulata dal difensore, afferma che le ricerche avrebbero dovuto essere effettuate anche in Romania, in quanto nel verbale di identificazione redatto il 01 settembre 2014 era stato indicato un preciso indirizzo di residenza in quel Paese, risultante anche dalla Carta di Identità, che il difensore asseriva essere stata allegata al verbale stesso. In realtà il difensore ha prodotto una Carta di Identità rilasciata dalla Romania il 16 ottobre 2017, che quindi non può essere quella eventualmente esibita dal Gheorghe in occasione della identificazione effettuata il 01 settembre 2014. Inoltre a quel verbale non fu allegata alcuna Carta di Identità, ma in esso venne solo indicato il numero di quella esibita dal soggetto identificato: è quindi errata l'affermazione del difensore, secondo cui in quel verbale si era individuata una residenza certa perché risultante dalla Carta di Identità, ed è errato l'assunto del Tribunale, che l'Ufficio della Procura conoscesse un indirizzo certo del Gheorghe in Romania, perché risultante dalla sua Carta di identità, non essendo tale Carta mai stata in possesso dell'Ufficio. Ciò è dimostrato anche dalla nota integrativa redatta in data 07 marzo 2023 dal [OSCURATO:PERSONA] dei Carabinieri di Milano, che attesta la mancanza, negli atti del sistema interforze, di un indirizzo del soggetto in Romania. Il Tribunale ha quindi errato nel dichiarare la nullità del decreto di irreperibilità, per la incompletezza delle ricerche effettuate, perché tale completezza incontra il limite della praticabilità delle stesse, e deve essere valutata sulla base delle informazioni risultanti dagli atti nel momento in cui tali ricerche vengono svolte, non essendo rilevanti eventuali informazioni acquisite solo successivamente. In questo caso la ricerca del Gheorghe all'estero non poteva essere svolta, perché non era noto un suo indirizzo certo in quel Paese: l'art. 159 cod.proc.pen. deve essere interpretato nel senso che non sussiste l'obbligo di ricercare il soggetto all'estro se non risulta, dagli atti, la località straniera in cui questi dimora. Il decreto di irreperibilità e la conseguente notifica al difensore del Gheorghe, devono pertanto essere ritenute rituali. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza, non essendo il pubblico ministero tenuto ad effettuare ricerche all'estero, dal momento che non risultava, in atti, l'indirizzo in Romania dell'indagato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondatoa e deve essere rigettato. 2. L'ordinanza del giudice dell'esecuzione risulta applicare correttamente il consolidato principio di questa Corte, secondo cui «Ai fini della validità del decreto d'irreperibilità, la completezza delle ricerche va valutata con riferimento agli elementi, conosciuti o conoscibili, risultanti dagli atti al momento in cui vengono eseguite, senza che eventuali notizie successive possano avere incidenza "ex post" sulla legittimità della procedura» (Sez. 3, n. 16708 del 16/02/2018, Rv. 272634; Sez. 3, n. 12838 del 16/01/2013, Rv. 257165). Tali pronunce, oltre a ribadire l'irrilevanza delle notizie sopravvenute al completamento delle ricerche, affermano la necessità che queste vengano effettuate utilizzando tutti gli elementi «conosciuti e conoscibili», cioè acquisendo tutte le informazioni, anche non immediatamente presenti negli atti, che possono essere reperite con una attività investigativa di limitata difficoltà. Nel presente caso il verbale di identificazione del Gheorghe, redatto il 01/09/2014, consentiva l'acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi, in quanto, pur non riportando l'indirizzo di residenza dell'indagato in Romania, riportava per esteso gli estremi della sua Carta di Identità rumena, n. 0T607624 rilasciata il 4/4/2013. La produzione, da parte del difensore del Gheorghe, di copia di una Carta di Identità rilasciata dall'Autorità rumena in una data successiva, dimostra che su tale documento è riportato l'indirizzo di residenza, ed è quindi corretta l'affermazione del giudice dell'esecuzione, secondo cui tale indirizzo avrebbe dovuto o potuto essere trascritto nel verbale, ovvero la Carta di Identità avrebbe potuto essere fotocopiata ed allegata al verbale in tale forma. E' quindi logica, e coerente con quanto emerge dagli atti, l'ulteriore valutazione secondo cui la mancata conoscenza dell'indirizzo di residenza del Gheorghe in Romania non era conseguenza di una sua condotta omertosa od ostativa, ma di una incompletezza del verbale redatto dalla polizia giudiziaria. 2.1. L'ordinanza impugnata afferma, quindi, che il pubblico ministero doveva chiedere tale indirizzo all'Autorità rumena, sopperendo all'incompletezza di quel verbale. Questa affermazione costituisce la corretta applicazione del principio sopra indicato, in quanto tale informazione era un elemento non conosciuto ma «conoscibile», perché, indicando il numero della Carta di Identità, sarebbe stato semplice chiedere all'Autorità rumena quale era l'indirizzo di residenza dell'indagato all'epoca di redazione di quel verbale, nonché la conferma dell'attualità o meno di tale recapito, e di conseguenza effettuare le ricerche anche in quel luogo. Come sottolineato nell'ordinanza impugnata, la partecipazione della Romania all'Unione Europea, e l'esistenza di rapporti di mutua assistenza tra gli organi di polizia di quel Paese e dell'Italia, rendeva relativamente facili tali verifiche. 3. Il pubblico ministero ricorrente ha opposto, a tale motivazione, i noti principi di questa Corte, secondo cui «In tema di notificazioni di atti all'imputato, l'obbligo di effettuare nuove ricerche nei luoghi indicati dall'art. 159, comma 1, cod. proc. pen., al fine di emettere il decreto di irreperibilità, è condizionato all'oggettiva praticabilità degli accertamenti, quale limite logico di ogni garanzia processuale» (Sez. 4, n. 35867 del 21/06/2021, Levac, Rv. 281977) e «Ai fini della emissione del decreto di irreperibilità, l'obbligo di disporre le ricerche all'estero, sorge soltanto se quelle svolte nel territorio dello Stato consentono di individuare la località ove l'imputato dimora o esercita abitualmente la sua attività ed in cui, quindi, può utilmente effettuarsi la ricerca per l'accertamento di un esatto indirizzo» (Sez. 6, n. 29147 del 03/06/2015, Rv. 264104). Tali principi, da cui non si intende discostarsi, devono essere coniugati con l'obbligo, sopra ricordato, di effettuare le ricerche utilizzando tutti gli elementi conosciuti o conoscibili: nel presente caso, la facile conoscibilità dell'indirizzo di residenza dell'indagato in Romania, non riportato negli atti solo per una incompletezza del verbale di identificazione, rendeva gli ulteriori accertamenti oggettivamente praticabili senza una particolare difficoltà, e non esonerava il pubblico ministero dall'attivarsi per rimediare alla deficienza del verbale stesso.3.1. Le ricerche effettuate prima dell'emissione del decreto di irreperibilità, pertanto, non possono dirsi complete, perché il recapito del Gheorghe all'estero, ovvero il suo indirizzo di residenza, era facilmente conoscibile attraverso gli elementi già contenuti nel verbale di identificazione redatto il 01/09/2014, così come affermato dall'ordinanza impugnata. 4. Il ricorso proposto deve, pertanto, essere rigettato. P.Q.M.
Decreto Cassazione n. 34193/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris