CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03159/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 1r [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte di Appello di Milano ha confermato la pronuncia di primo grado, afferman- do la penale responsabilità del predetto per il reato di cui agli artt. 582 e 585, cod. pen.; - che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta la mancanza di motivazione e l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla man- cata assoluzione, non è consentito in sede di legittimità in quanto affidato a de- duzioni indeterminate e aspecifiche, sviluppate tramite argomentazioni riprodut- tive di profili di censura già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dal giudice di merito (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si confronta; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricor- rente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa- vore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.