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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 ottobre 2024

Cassazione n. 39914/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2024 del TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Torino che ha confermato la pronuncia di condanna del Giudice di Pace cittadino per il reato di cui all'art. 582 cod. pen.

Ritenuto che il primo e unico motivo con cui la ricorrente contesta l'illogicità della motivazione in ordine alla attendibilità della persona offesa: - non è deducibile, in quanto ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per mero vizio della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275557), né può essere evocata la regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio", che rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.; - è altresì manifestamente infondato, alla stregua della corretta e non illogica argomentazione di cui a pag. 5 della sentenza impugnata.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 9 ottobre 2024 Il consi e estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2024 del TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Torino che ha confermato la pronuncia di condanna del Giudice di Pace cittadino per il reato di cui all'art. 582 cod. pen. Ritenuto che il primo e unico motivo con cui la ricorrente contesta l'illogicità della motivazione in ordine alla attendibilità della persona offesa: - non è deducibile, in quanto ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per mero vizio della motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275557), né può essere evocata la regola di giudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio", che rileva in sede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicità manifesta e decisiva della motivazione della sentenza ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.; - è altresì manifestamente infondato, alla stregua della corretta e non illogica argomentazione di cui a pag. 5 della sentenza impugnata. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 9 ottobre 2024 Il consi e estensore Il P
Sentenza Cassazione n. 39914/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris