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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 28 gennaio 2022

Cassazione n. 28321/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del -Iiribunale per il riesame di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusionf del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. udito il Difensore: è presente l'[OSCURATO:PERSONA] SALERNO del Foro di Palmi in sostituzione dell'[OSCURATO:PERSONA] CACCAMO in difesa di [OSCURATO:PERSONA]; il Difensore deposita nomina ex art. 102 C.P p., illustra i motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale per il riesame di [OSCURATO:PERSONA], adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., il 25-28 gennaio 2022 ha rigettato la richiesta, avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], di riesame dell'ordinanza con la quale il G.i.p. del Tribunale di Palmi il 29 novembre 2021 ha applicato al predetto la misura cautelare della custodia in carcere.

2. [OSCURATO:PERSONA] è indagato dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Palmi per più violazioni dell'art. 73, comma 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere offerto in vendita marijuana in varie occasioni, tra il 1° luglio ed il 16 agosto 2020 (capi nn. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33 dell'editto). 3.Ricorre per la cassazione dell'ordinanza l'indagato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi a quattro motivi con i quali denunzia promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione (tutti i motivi).

3.1. Con il primo motivo lamenti" violazione degli artt. 143 e 292 cod. proc. pen., 2, 24 e 111 Cost. e 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, per avere il Tribunale offerto motivazione apparente, apodittica e manifestamente illogica in ordine alla mancata traduzione del titolo custodiale in lingua straniera (lingua mandinka), sebbene già dagli atti del processo emergesse il dato che le conversazioni intercettate avevano necessità della traduzione in lingua italiana.

Il ricorrente rammenta che il Tribunale (alla p. 4 dell'ordinanza impugnata) ha disatteso la censura incentrata sulla dedotta nullità del titolo custodiale per mancata traduzione . nella lingua straniera (mandinka), sottolineando che l'indagato ha risposto in maniera pertinente alle domande che gli venivano poste nell'interrogatorio e che lo stesso vive in Italia da sei anni, e sottopone il riferito ragionamento a censura, essendosi l'indagato avvalso del diritto al silenzio ed avendo risposto solo alle domande di rito sulle generalità e sulle altre circostanze identificative e che «Altro - ben altro - è leggere e comprendere il contenuto di 166 pagine in lingua scritta» (così alla p. 2 del ricorso).

In relazione al precedente di legittimità richiamato al riguardo dal Tribunale per il riesame (Sez. 4, n. 33802 del 18/05/2017, Ojeareghan, Rv. 270610, secondo cui «Qualora sia applicata una misura cautelare personale nei confronti di un cittadino straniero che non è in grado di comprendere la lingua italiana, l'omessa traduzione del provvedimento determina la sua nullità (a regime intermedio) solo se la predetta circostanza era già nota al momento dell'emissione del titolo cautelare; laddove invece la mancata conoscenza della lingua italiana emerga nel corso dell'interrogatorio di garanzia, tale situazione va equiparata a quella di assoluto impedimento regolata dall'art. 294, secondo comma, cod. proc. pen., sicché il giudice deve disporre la traduzione del provvedimento coercitivo in un termine congruo, ed il termine per l'interrogatorio decorre nuovamente dalla data di deposito della traduzione, con la conseguente perdita di efficacia della misura in caso di omesso interrogatorio entro il termine predetto, ovvero di traduzione disposta o effettuata in un termine "incongruo"»), si evidenzia che dagli atti del processo emerge proprio la circostanza che la maggior parte delle conversazioni intercettate sono svolte in lingua mandinka e che ciò ha determinato la necessità di traduzione in lingua italiana da parte dell'interprete, allegando al riguardo esemplificativamente, sub n. 1, verbale dei Carabinieri del 12 agosto 2020 da cui tale circostanza emerge.

In conseguenza, sarebbe gravemente viziato il percorso logico seguito dal Tribunale, poiché basato - si assume - su presupposti di fatto mal considerati o trascurati.

Si richiama ampia parte della motivazione della sentenza delle Sezioni Unite n. 5052 del 24/09/2003, dep. 2004, Zalagaitis, Rv. 226717 (la cui massima ufficiale recita: «Qualora sia applicata una misura cautelare personale nei confronti di un cittadino straniero, del quale si ignori (nella specie, a causa dello stato di latitanza) che non è in grado di comprendere la lingua italiana, non è dovuta l'immediata traduzione dell'ordinanza che la dispone e il diritto alla conoscenza del relativo contenuto è soddisfatto - una volta eseguito il provvedimento - o dalla traduzione in lingua a lui nota (anche in applicazione dell'art. 94, comma 1-bis, disp. att. cod. proc. pen.), ovvero dalla nomina, in sede di interrogatorio di garanzia, di un interprete che traduca le contestazioni mossegli, rendendolo edotto delle ragioni che hanno determinato l'emissione del provvedimento nei suoi confronti.

In tal caso la decorrenza del termine per impugnare il provvedimento è differita al momento in cui il destinatario ne abbia compreso il contenuto. (Nell'occasione, la .

Corte ha precisato che, qualora non sia stata portata a conoscenza dello straniero, in una lingua a lui nota, l'ordinanza cautelare, quest'ultima è viziata da nullità a regime cd. intermedio solo quando risulti inequivocabilmente, dagli atti in possesso del giudice al momento della sua adozione, che lo straniero non era in grado di comprendere la lingua italiana). (V.

Corte cost., 12 gennaio 1993 n. 10)»): tramite richiami alla decisione, interpretativa di rigetto, della Corte costituzionale n. 10 del 1993 circa la portata dell'art. 143 cod. proc. pen. ed agli artt. 2, 24 e 111 della Costituzione e alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, si sottolinea l'esistenza di un diritto soggettivo pieno e perfettamente azionabile dell'imputato ad essere immediatamente e dettagliatamente informato, in una lingua a lui comprensibile, dell'accusa mossa e della natura e dei motivi della limitazione della libertà che viene disposta, al fin é di poter svolgere una difesa che sia effettiva.

Nel caso di specie, il Tribunale avrebbe, da un lato, trascurato che dagli atti del processo emerge la mancata conoscenza da parte dell'indagato della lingua italiana e, dall'altro, 'avrebbe posto alla base della decisione un elemento - la partecipazione dell'indagato all'interrogatorio - travisato nel suo portato fattuale.

3.2. Con il secondo motivo censura violazione degli artt. 192, comma 3, e 273 cod. proc. pen. e 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, per avere il Tribunale offerto motivazione apparente, apodittica e manifestamente illogica in ordine alla preliminare operazione di verifica circa la corretta identificazione dell'usuario della utenza intercettata (intestata ad altro soggetto) nella persona dell'odierno ricorrente.

Rammenta il ricorrente di avere segnalato al Tribunale per il riesame che fonti di prova sono attività di captazione, non sequestri né attività di osservazione o pedinannento, che la scheda intercettata non è intestata al ricorrente, ma ad altra persona, e che al momento dell'arresto la scheda in questione non è stata trovata nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA].

Non sarebbe corretta la risposta (che si riferisce testualmente) che si rinviene alla p. 11 del provvedimento impugnato, incentrata sull'appellativo "Demba" usato dagli interlocutori del soggetto che adoperava il numero in questione, sul timbro vocale riconosciuto dagli operatori di polizia giudiziaria, che hanno effettuato plurimi servizi di controllo nella tendopoli di [OSCURATO:PERSONA] in Calabria, e dalla circostanza di avere dato l'utilizzatore della scheda appuntamento ad una persona a "Colina", abitando [OSCURATO:PERSONA] proprio al n. 10 della via [OSCURATO:PERSONA] di Rosarno.

Infatti, ad avviso del ricorrente, richiamata la nozione di indizio nella delicata fase cautelare, 45:_t-_ _p_txdinguldie, esso deve corrispondere ad un fatto s certo, non già solo verosimile o supposto, come sarebbe invece riscontrabile nel caso di specie: quanto alla evocazione del prenome "Demba" nelle conversazioni, se ne sottolinea la mancanza di gravità, poiché «da report relativi all'anno 2018 risultano censiti in Italia oltre 28.000 Soggetti a nome Demba (agevolmente verificabile in internet)» (così alla p. 12 del ricorso); quanto alla corrispondenza tra timbro vocale dell'usuario della numerazione e quello di [OSCURATO:PERSONA], si sottolinea la inaffidabilità della circostanza in questione, non senza trascurare la timbrica particolare degli africani, influenzata dalla pronuncia nella lingua-madre; quanto ai profili dei costanti controlli di polizia - anche - sul soggetto in questione, si osserva «che tale appellativo effettivamente lo identifichi è circostanza solo affermata dal Tribunale, ma non anche dimostrata in maniera inequivoca, attraverso la indicazione della fonte probatoria.

E tale argomento vale ancor più ove si consideri che alla data dell'Il novembre 2020 il soggetto a nome "Demba", utilizzatore della utenza intercettata, era ancora "persona in corso di identificazione" [...] benché la attività intercettativa sulla sua utenza fosse iniziata 1'1 luglio 2020 [...] sicchè non è irrilevante né ininfluente sapere quali attività hanno permesso di individuare il soggetto, in che occasione e soprattutto da parte di quali agenti di p.g., posto che la conoscenza di una voce non è un bagaglio conoscitivo trasmissibile da un agente (che per ipotesi effettua una identificazione) ad un altro (che ascolta le intercettazioni)» (così alle pp. 12- 13 del ricorso), con allegazione di atti di indagine stimati significativi della mancata identificazione del soggetto che parla sino all'il novembre 2020; quanto al riferimento al termine "Collina", che si legge alla p. 11 dell'ordinanza, si osserva come il Tribunale ragioni in termini di mera verosimiglianza, come non si comprenda perché il soggetto intercettato non potesse spostarsi all'interno del Comune di Rosarno, che il passaggio non sarebbe comunque pertinente rispetto al tema e come «la sola coincidenza della zona (Collina) è elemento che da solo non consente di ritenere risolto con la necessaria certezza il tema della identificazione, soprattutto ove si consideri che è notorio che soprattutto i soggetti africani tendono ad occupare in gruppo determinate zone, sitchè anche tale elemento non pare costituire discrimen utile ai fini che qui interessano» (così alla p. 13 del ricorso).

Ulteriore illogicità si rintraccia nella affermazione del Tribunale (p. 13), che eleva ad elemento di riscontro la circostanza che al momento dell'arresto Ikponmwoba era in possesso di un telefono marca Huawei che conteneva la scheda utilizzata per le trattative con [OSCURATO:PERSONA], circostanza che, al più, può valere a identificare il soggetto fermato ma non già l'odierno ricorrente.

Infine, del tutto privo di rilevanza probatoria l'ulteriore riferimento, che si coglie alla p. 14 dell'ordinanza impugnata, al volume dei traffici illeciti in cui era inserito l'odierno ricorrente, trattandosi di mera asserzione non suffragata da elementi di prova nell'ambito di un ragionamento indiziario che riguarda peraltro altra persona diversa da [OSCURATO:PERSONA].

3.3. Tramite il terzo motivo il ricorrente si duole della violazione dell'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen., per avere il Tribunale omesso radicalmente di motivare in ordine ad una prognosi di condanna non superiore a tre anni, così non colmando la lacuna già presente nel titolo genetico, in cui il G.i.p. si limita a motivare sulla mancata concessione della sospensione condizionale della pena.

Si tratta di motivazione - sottolinea il ricorrente - radicalmente omessa da parte del G.i.p. e non emendata dal Tribunale per il riesame, in difformità dal testo normativo richiamato e dalla interpretazione offerta in motivazione (sub n. 2.1., pp. 4-5, del "considerato in diritto") dal precedente di legittimità di Sez. 5, n. 4948 del 20/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], non mass. sul punto.

L'unica prognosi che si rinviene è quella - differente - relativa alla sospensione condizionale della pena.

Si allegano (sub n. 5) tre sentenze emesse nei confronti di coindagati, già prodotte al Tribunale per il riesame, per dimostrare che il giudizio prognostico conduce a ritenere che la pena potrebbe essere contenuta entro tre anni di reclusione.

3.4. Infine, con l'ultimo motivo denunzia violazione degli artt. 274, 272 e 292, lett. c, cod. proc. pen. in ordine alla apparente motivazione circa l'attualità delle esigenze cautelari nonché omessa motivazione in ordine alla inadeguatezza del cd. braccialetto elettronico.

La motivazione sarebbe illogica in punto di attualità delle esigenze cautelari, svolgendo argomenti che si stimano non pertinenti e, in ogni caso, non spiegando la presentazione di un'occasione prossima per compiere delitti della stessa specie (richiamandosi al riguardo il precedente di Sez. 3, n. 34154 del 24/04/2018, Ruggerini, Rv. 273674) e non valorizzandosi la incensuratezza dell'indagato (in contrasto con l'insegnamento di Sez, 3, n. 47739 del 13/09/2019).

Si censura, infine, la totale mancanza di motivazione circa la inidoneità degli arresti domiciliari con applicazione del cd. braccialetto elettronico, in difformità del testo di legge e dal principio di diritto puntualizzato nella motivazione della già richiamate sentenza di Sez. 3, n. 47739 del 13/09/2019.

Si chiede, dunque, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 131 ricorso è parzialmente fondato, nei limiti e per le ragioni di cui appresso.

2. Quanto al primo motivo (incentrato sulla segnalata mancata conoscenza dell'italiano da parte dell'indagato, con necessità di traduzione, omessa, e conseguente nullità del titolo custodiale non previamente tradotto in lingua nota all'indagato), i Giudici di merito fanno corretta applicazione del principio di diritto fissato da Sez. 5, n. 22065 del 06/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279447, precedente richiamato espressamente alla p. 4 dell'ordinanza impugnata, secondo cui «La mancata traduzione nella lingua nota all'indagato alloglotta, che non conosca la lingua italiana, dell'ordinanza applicativa di una misura cautelare personale non ne determina l'invalidità e comporta soltanto che i termini per l'eventuale impugnazione decorrono dal momento in cui l'indagato abbia avuto effettiva conoscenza del contenuto del provvedimento».

Peraltro il ricorso non si misura puntualmente con la circostanza di fatto di cui il Tribunale dà atto alla p. 4, prima parte, dell'ordinanza, di avere l'indagato risposto in maniera pertinente ad una pluralita di domande non limitate alle generalità ma involgenti il tipo di vita che conduce, da sei anni, in Italia.

3. Quanto al secondo motivo (con il quale si denuncia, come si è visto sub n. 3.2. del "ritenuto in fatto", vizio di motivazione circa la identificazione dell'odierno ricorrente nel soggetto che ha in uso il numero telefonico intercettato, intestato ad altri), gli argomenti svolti dal ricorrente mirano, a ben vedere, ad una non consentita "parcellizzazione” delle emergenze istruttorie, da valutarsi, invece, complessivamente, come risulta avere fatto il Tribunale alla p. 11 dell'ordinanza impugnata, dove, tra l'altro, sempre in tema di identificazione, si fa esplicito richiamo al contenuto di una nota di polizia giudiziaria del 22 gennaio 2022 con cui il ricorrente omette il confronto.

E' appena il caso di rammentare che «In tema di misure caute/ari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito» (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; nello stesso senso, ex plurimis, v. già Sez.

F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698; Sez. 6, n. 3529 del 12/11/1998, dep. 1999, Sabatini, Rv. 212565).

Quanto, poi, alla denuncia da parte del ricorrente della violazione dell'art.192 cod. proc. pen., «Poiché la mancata osservanza di una norma processuale in tanto ha rilevanza in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come espressamente disposto dall'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., non è ammissibile il motivo di ricorso in cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata» (così, tra le numerose, Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M, Rv. 274191-02; in conformità, più recentemente, Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Rv. 278196-02).4.

Anche l'ultimo dei quattro motivi di ricorso (con cui si denuncia omissione di motivazione circa l'attualità delle esigenze cautelari e circa l'inadeguatezza degli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico) è infondato.

4.1. Quanto al tema dell'attualità delle esigenze cautelari l'interpretazione offerta Sez. 3, n. 34154 del 24/04/2018, Ruggerini, Rv. 273674, richiamata espressamente alla p. 18 del ricorso (nello stesso senso, cfr. Sez. 6, n. 24476 del 04/05/2016, Tramannoni, Rv. 266999; Sez. 6, n. 24477 del 04/05/2016, Sanzogni, Rv. 267091; Sez. 6, n. 19006 del 19/04/2016, Cumbo, Rv. 266568; Sez. 6, n. 1406 del 02/12/2015, dep. 2016, P.M. in proc.

Rubini, Rv. 265916; Sez. 3, n. 37087 del 19/05/2015, Marino, Rv. 264688), in tema di "occasione prossima" per compiere ulteriori delitti, è stata oggetto di successive, plurime, puntualizzazione da parte della Corte di legittimità, che ha escluso la necessità di individuare specifiche occasioni di recidivanza.

Il riferimento è alle seguenti pronunzie: «In tema di presupposti per l'applicazione delle misure caute/ari personali, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto nell'art. 274, lett. c), cod. proc. perì. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, non va equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma sta invece ad indicare la continuità del "periculum libertatis" nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale de/l'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a neutralizzare (Nella specie, la S.C. ha reputato immune da censure l'ordinanza cautelare che aveva valorizzato le specifiche modalità di realizzazione delle numerose e reiterate condotte criminose e dei comportamenti successivi ai fatti, oltre al contesto in cui i reati erano maturati e alla personalità spiccatamente delinquenziale del ricorrente, elementi, questi, ritenuti idonei a "neutralizzare" il carattere risalente dei precedenti, rendendo, così, concreto ed attuale il pericolo di recidiva) (Conf. n.18746/16 n.m.)» (Sez. 2, n. 18745 del 14/04/2016, Modica, Rv. 266749; in termini, v. già Sez. 2, n. 26093 del 31/03/2016, Centineo, Rv. 267264); «In tema di esigenze caute/ari, il pericolo di recidiva è attuale ogni qual volta sia possibile una prognosi in ordine alla ricaduta nel delitto che indichi la probabilità di devianze prossime all'epoca in cui viene applicata la misura, seppur non specificatamente individuate, né tantomeno imminenti, ovvero immediate; ne consegue che il relativo giudizio non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, desunti sia dall'analisi della personalità dell'indagato (valutabile anche attraverso le modalità del fatto per cui si procede), sia dall'esame delle concrete condizioni di vita di quest'ultimo (Nella fattispecie, la S. C. ha ritenuto immune da censure l'ordinanza cautelare che aveva ritenuto la sussistenza dell'attualità del "periculum libertatis" dell'indagata per il reato di cui all'art. 12 quinquies D.L. n. 306 del 1992, in considerazione del mai interrotto rapporto di fiducia intrattenuto con il coindagato, che portava a ritenere che fosse nuovamente disponibile per l'attivazione di nuove interposizioni fittizie proponibili, anche in costanza di detenzione di quest'ultimo, da persone a lui vicine)» (Sez. 2, n. 47891 del 07/09/2016, Vicini e altri, Rv. 268366); «In tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato richiede una valutazione prognostica circa la probabile ricaduta nel delitto, fondata sia sulla permanenza dello stato di pericolosità personale dell'indagato dal momento di consumazione del fatto sino a quello in cui si effettua il giudizio cautelare, desumibile dall'analisi soggettiva della sua personalità, sia sulla presenza di condizioni oggettive ed "esterne" all'accusato, ricavabili da dati ambientali o di contesto - quali le sue concrete condizioni di vita in assenza di cautele - che possano attivarne la latente pericolosità, favorendo la recidiva.

Ne consegue che il pericolo di reiterazione è attuale ogni volta in cui sussista un pericolo di recidiva prossimo all'epoca in cui viene applicata la misura, seppur non imminente (In motivazione, la S.C. ha precisato che la valutazione prognostica non può estendersi alla previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice)» (Sez. 2, n. 53645 del 08/09/2016, Lucà, Rv. 268977); «In tema di misure caute/ari personali, la sussistenza di un pericolo "attuale" di reiterazione del reato va esclusa qualora la condotta criminosa posta in essere si riveli del tutto sporadica ed occasionale, dovendo invece essere affermata qualora - all'esito di una valutazione prognostica fondata sulle modalità del fatto, sulla personalità del soggetto e sul contesto socio-ambientale in cui egli verrà a trovarsi, ove non sottoposto a misure - appaia probabile, anche se non imminente, la commissione di ulteriori reati; ne deriva che il requisito dell'attualità del pericolo può sussistere anche quando l'indagato non disponga di effettive ed immediate opportunità di ricaduta (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure l'ordinanza impugnata che aveva dato atto della persistenza del pericolo di recidiva sottolineando la gravità del fatto, la capacità di programmazione dell'illecito e l'inserimento dei prevenuti in un contesto criminale, ed aveva altresì ritenuto, in assenza di uno stabile lavoro e di un domicilio certo, che unica misura idonea fosse la custodia in carcere)» (Sez. 2, n. 44946 del 13/09/2016, Draghici e altro, Rv. 267965); «In tema di esigenze caute/ari, l'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., nel testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, richiede che il pericolo che l'imputato commetta altri delitti deve essere non solo concreto (fondato, cioè, su elementi non ipotetici, ma reali), ma anche attuale, nel senso che l'analisi della personalità e delle concrete condizioni di vita dell'indagato deve indurre a ritenere probabile una ricaduta nel delitto "prossima" - anche se non specificamente individuata, nè tanto meno imminente - all'epoca in cui la misura viene applicata (In motivazione, la S. C. ha precisato che la valutazione prognostica non può estendersi alla previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice)» (Sez. 2, n. 47619 del 19/10/2016, Esposito, Rv. 268508); «In tema di presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto nell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure l'impugnata ordinanza del tribunale del riesame, che, nel confermare la misura custodiale disposta dal G.I.P. nei confronti de/l'indagato per fatti di furto in abitazione, aveva argomentato l'attualità del pericolo di recidiva - nonostante la confessione resa e l'emergenza di un solo lontano precedente - dalla particolare spregiudicatezza dimostrata dal medesimo, sfuggito alla cattura in occasione della perpetrazione del primo furto e nondimeno pronto, a distanza soltanto di qualche giorno, a commetterne un altro)» (Sez. 2, n. 11511 del 14/12/2016, dep. 2017, Verga, Rv. 269684); «In tema di misure caute/ari personali, il pericolo di reiterazione del reato di cui all'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., deve essere non solo concreto - fondato cioè su elementi reali e non ipotetici - ma anche attuale, nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita.

Tale valutazione prognostica non richiede, tuttavia, la previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice» (Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Cimieri, Rv. 271216); «In tema di esigenze caute/ari - ove l'indagato sia dedito, per il suo "modus vivendi", a commettere delitti in modo continuativo e seriale - il giudizio sul pericolo di recidiva non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, desunti dall'analisi della personalità de/l'indagato, dall'esame delle sue concrete condizioni di vita, da dati ambientali o di contesto, nonché dalle modalità dei fatti per cui si procede (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva ritenuto sussistente il requisito di attualità del pericolo di recidiva in relazione a un soggetto stabilmente dedito ad attività di cd.

"guardiania", nel contesto di un'associazione per delinquere finalizzata ad attività estorsive nei confronti dei proprietari terrieri)» (Sez. 2, n. 55216 del 18/09/2018, S., Rv. 274085); «In tema di presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto nell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, non va equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma indica, invece, la continuità dei "periculum libertatis" nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare» (Sez. 1, n. 14840 del 22/01/2020, Oliverio, Rv. 279122); «In tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc, pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizza tive della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale e che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma che non deve altresì contemplare la previsione di specifiche occasioni di recidivanza» (Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991; in termini, v. già Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, dep. 2022, Magliulo, Rv. 282769; Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio, Rv. 277242); «In tema di presupposti per l'applicazione delle misure caute/ari personali, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato non va equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma indica, invece, la continuità del "periculum libertatis" nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare» (Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, Mungiguerra, Rv. 282767; in termini, Sez. 2, 5054 del 24/11/2020, dep. 2021, Barletta, Rv. 280566);«In tema di misure caute/ari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, Gomma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizza tive della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione che aveva ritenuto l'attualità delle esigenze caute/ari in base all'avvenuta commissione di reati, da parte dell'indagato, nei due anni precedenti, nonostante l'assenza di condotte successiva da cui desumere il suo perdurante inserimento nel traffico illecito di stupefacenti)» (Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891).

Dunque, l'esatta portata dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., come novellato, da ultimo, dall'art. 2 della legge 16 aprile 2015, n. 47, è stata progressivamente messa a fuoco e specificata tramite una serie di affermazioni, alle quali il Collegio ritiene con convinzione di dare continuità, che hanno chiarito come, in realtà, non sia necessaria la ricerca della imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e come esuli dalle facoltà del giudice la previsione di una "specifica occasione di recidivanza".

Ciò posto, alle pp. 14-15 dell'ordinanza impugnata si rinviene al riguardo idonea motivazione, che valorizza la reiterazione delle condotte, la stabilità dei contatti con i fornitori, il rapporto di fiducia sviluppato con gli appartenenti alla filiera commerciale dello stupefacente, la singolare capacità organizzativa e la personalità intraprendente, peraltro dando espressamente atto (alla p. 15) della incensuratezza dell'indagato, elemento che, però, ritiene non sufficiente.

4.2. Quanto, poi, alla denunziata mancanza di motivazione circa la idoneità del c.d. braccialetto elettronico, osserva il Collegio come, in realtà, alla p. 16 dell'ordinanza si rinvenga motivazione sulla insufficienza, in sé, degli arresti domiciliari, avendo l'indagato proprio in casa detenuto droga e ricevuto acquirenti ed essendo state trovate all'interno dell'abitazione cinque dosi di marijuana in occasione della perquisizione.

Nonostante la mancata espressa presa di posizione sulla sufficienza o meno degli arresti domiciliari rafforzati dalla app!icazione del braccialetto elettronico, deve ritenersi avere il Tribunale per il riesame disatteso tale questione con implicita motivazione inequivoca, siccome logicamente discendente dalle considerazioni che si sono riferite. 12 \

5. Fondato è, invece, il terzo motivo ricorso, con il quale si lamenta la omessa motivazione circa la prognosi di condanna non superiore a tre anni di reclusione.

Tenuto conto, infatti, che tutti i reati contestati hanno ad oggetto droga leggera, alla luce della forbice edittale prevista, deve ritenersi non essere stata nemmeno implicitamente esclusa da parte dei Giudici di merito la prognosi di condanna a sanzione in concreto contenuta entro tre anni di reclusione.

Pur essendosi infatti pronunziato il G.i.p. sulla ritenuta inapplicabilità della sospensione condizionale della pena (p. 165 dell'ordinanza genetica), difetta radicalmente la previsione circa la non applicabilità, all'esito del giudizio, di una pena contenuta entro i tre anni di reclusione: la ravvisata violazione dell'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen. impone la soluzione in dispositivo. 6.Consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente al profilo dell'adeguatezza della misura adottata, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale per il riesame di [OSCURATO:PERSONA]; ed il rigetto nel resto. [OSCURATO:PERSONA] provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del -Iiribunale per il riesame di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusionf del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. udito il Difensore: è presente l'[OSCURATO:PERSONA] SALERNO del Foro di Palmi in sostituzione dell'[OSCURATO:PERSONA] CACCAMO in difesa di [OSCURATO:PERSONA]; il Difensore deposita nomina ex art. 102 C.P p., illustra i motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale per il riesame di [OSCURATO:PERSONA], adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., il 25-28 gennaio 2022 ha rigettato la richiesta, avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], di riesame dell'ordinanza con la quale il G.i.p. del Tribunale di Palmi il 29 novembre 2021 ha applicato al predetto la misura cautelare della custodia in carcere. 2. [OSCURATO:PERSONA] è indagato dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Palmi per più violazioni dell'art. 73, comma 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere offerto in vendita marijuana in varie occasioni, tra il 1° luglio ed il 16 agosto 2020 (capi nn. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33 dell'editto). 3.Ricorre per la cassazione dell'ordinanza l'indagato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi a quattro motivi con i quali denunzia promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione (tutti i motivi). 3.1. Con il primo motivo lamenti" violazione degli artt. 143 e 292 cod. proc. pen., 2, 24 e 111 Cost. e 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, per avere il Tribunale offerto motivazione apparente, apodittica e manifestamente illogica in ordine alla mancata traduzione del titolo custodiale in lingua straniera (lingua mandinka), sebbene già dagli atti del processo emergesse il dato che le conversazioni intercettate avevano necessità della traduzione in lingua italiana. Il ricorrente rammenta che il Tribunale (alla p. 4 dell'ordinanza impugnata) ha disatteso la censura incentrata sulla dedotta nullità del titolo custodiale per mancata traduzione . nella lingua straniera (mandinka), sottolineando che l'indagato ha risposto in maniera pertinente alle domande che gli venivano poste nell'interrogatorio e che lo stesso vive in Italia da sei anni, e sottopone il riferito ragionamento a censura, essendosi l'indagato avvalso del diritto al silenzio ed avendo risposto solo alle domande di rito sulle generalità e sulle altre circostanze identificative e che «Altro - ben altro - è leggere e comprendere il contenuto di 166 pagine in lingua scritta» (così alla p. 2 del ricorso). In relazione al precedente di legittimità richiamato al riguardo dal Tribunale per il riesame (Sez. 4, n. 33802 del 18/05/2017, Ojeareghan, Rv. 270610, secondo cui «Qualora sia applicata una misura cautelare personale nei confronti di un cittadino straniero che non è in grado di comprendere la lingua italiana, l'omessa traduzione del provvedimento determina la sua nullità (a regime intermedio) solo se la predetta circostanza era già nota al momento dell'emissione del titolo cautelare; laddove invece la mancata conoscenza della lingua italiana emerga nel corso dell'interrogatorio di garanzia, tale situazione va equiparata a quella di assoluto impedimento regolata dall'art. 294, secondo comma, cod. proc. pen., sicché il giudice deve disporre la traduzione del provvedimento coercitivo in un termine congruo, ed il termine per l'interrogatorio decorre nuovamente dalla data di deposito della traduzione, con la conseguente perdita di efficacia della misura in caso di omesso interrogatorio entro il termine predetto, ovvero di traduzione disposta o effettuata in un termine "incongruo"»), si evidenzia che dagli atti del processo emerge proprio la circostanza che la maggior parte delle conversazioni intercettate sono svolte in lingua mandinka e che ciò ha determinato la necessità di traduzione in lingua italiana da parte dell'interprete, allegando al riguardo esemplificativamente, sub n. 1, verbale dei Carabinieri del 12 agosto 2020 da cui tale circostanza emerge. In conseguenza, sarebbe gravemente viziato il percorso logico seguito dal Tribunale, poiché basato - si assume - su presupposti di fatto mal considerati o trascurati. Si richiama ampia parte della motivazione della sentenza delle Sezioni Unite n. 5052 del 24/09/2003, dep. 2004, Zalagaitis, Rv. 226717 (la cui massima ufficiale recita: «Qualora sia applicata una misura cautelare personale nei confronti di un cittadino straniero, del quale si ignori (nella specie, a causa dello stato di latitanza) che non è in grado di comprendere la lingua italiana, non è dovuta l'immediata traduzione dell'ordinanza che la dispone e il diritto alla conoscenza del relativo contenuto è soddisfatto - una volta eseguito il provvedimento - o dalla traduzione in lingua a lui nota (anche in applicazione dell'art. 94, comma 1-bis, disp. att. cod. proc. pen.), ovvero dalla nomina, in sede di interrogatorio di garanzia, di un interprete che traduca le contestazioni mossegli, rendendolo edotto delle ragioni che hanno determinato l'emissione del provvedimento nei suoi confronti. In tal caso la decorrenza del termine per impugnare il provvedimento è differita al momento in cui il destinatario ne abbia compreso il contenuto. (Nell'occasione, la . Corte ha precisato che, qualora non sia stata portata a conoscenza dello straniero, in una lingua a lui nota, l'ordinanza cautelare, quest'ultima è viziata da nullità a regime cd. intermedio solo quando risulti inequivocabilmente, dagli atti in possesso del giudice al momento della sua adozione, che lo straniero non era in grado di comprendere la lingua italiana). (V. Corte cost., 12 gennaio 1993 n. 10)»): tramite richiami alla decisione, interpretativa di rigetto, della Corte costituzionale n. 10 del 1993 circa la portata dell'art. 143 cod. proc. pen. ed agli artt. 2, 24 e 111 della Costituzione e alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, si sottolinea l'esistenza di un diritto soggettivo pieno e perfettamente azionabile dell'imputato ad essere immediatamente e dettagliatamente informato, in una lingua a lui comprensibile, dell'accusa mossa e della natura e dei motivi della limitazione della libertà che viene disposta, al fin é di poter svolgere una difesa che sia effettiva. Nel caso di specie, il Tribunale avrebbe, da un lato, trascurato che dagli atti del processo emerge la mancata conoscenza da parte dell'indagato della lingua italiana e, dall'altro, 'avrebbe posto alla base della decisione un elemento - la partecipazione dell'indagato all'interrogatorio - travisato nel suo portato fattuale. 3.2. Con il secondo motivo censura violazione degli artt. 192, comma 3, e 273 cod. proc. pen. e 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, per avere il Tribunale offerto motivazione apparente, apodittica e manifestamente illogica in ordine alla preliminare operazione di verifica circa la corretta identificazione dell'usuario della utenza intercettata (intestata ad altro soggetto) nella persona dell'odierno ricorrente. Rammenta il ricorrente di avere segnalato al Tribunale per il riesame che fonti di prova sono attività di captazione, non sequestri né attività di osservazione o pedinannento, che la scheda intercettata non è intestata al ricorrente, ma ad altra persona, e che al momento dell'arresto la scheda in questione non è stata trovata nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA]. Non sarebbe corretta la risposta (che si riferisce testualmente) che si rinviene alla p. 11 del provvedimento impugnato, incentrata sull'appellativo "Demba" usato dagli interlocutori del soggetto che adoperava il numero in questione, sul timbro vocale riconosciuto dagli operatori di polizia giudiziaria, che hanno effettuato plurimi servizi di controllo nella tendopoli di [OSCURATO:PERSONA] in Calabria, e dalla circostanza di avere dato l'utilizzatore della scheda appuntamento ad una persona a "Colina", abitando [OSCURATO:PERSONA] proprio al n. 10 della via [OSCURATO:PERSONA] di Rosarno. Infatti, ad avviso del ricorrente, richiamata la nozione di indizio nella delicata fase cautelare, 45:_t-_ _p_txdinguldie, esso deve corrispondere ad un fatto s certo, non già solo verosimile o supposto, come sarebbe invece riscontrabile nel caso di specie: quanto alla evocazione del prenome "Demba" nelle conversazioni, se ne sottolinea la mancanza di gravità, poiché «da report relativi all'anno 2018 risultano censiti in Italia oltre 28.000 Soggetti a nome Demba (agevolmente verificabile in internet)» (così alla p. 12 del ricorso); quanto alla corrispondenza tra timbro vocale dell'usuario della numerazione e quello di [OSCURATO:PERSONA], si sottolinea la inaffidabilità della circostanza in questione, non senza trascurare la timbrica particolare degli africani, influenzata dalla pronuncia nella lingua-madre; quanto ai profili dei costanti controlli di polizia - anche - sul soggetto in questione, si osserva «che tale appellativo effettivamente lo identifichi è circostanza solo affermata dal Tribunale, ma non anche dimostrata in maniera inequivoca, attraverso la indicazione della fonte probatoria. E tale argomento vale ancor più ove si consideri che alla data dell'Il novembre 2020 il soggetto a nome "Demba", utilizzatore della utenza intercettata, era ancora "persona in corso di identificazione" [...] benché la attività intercettativa sulla sua utenza fosse iniziata 1'1 luglio 2020 [...] sicchè non è irrilevante né ininfluente sapere quali attività hanno permesso di individuare il soggetto, in che occasione e soprattutto da parte di quali agenti di p.g., posto che la conoscenza di una voce non è un bagaglio conoscitivo trasmissibile da un agente (che per ipotesi effettua una identificazione) ad un altro (che ascolta le intercettazioni)» (così alle pp. 12- 13 del ricorso), con allegazione di atti di indagine stimati significativi della mancata identificazione del soggetto che parla sino all'il novembre 2020; quanto al riferimento al termine "Collina", che si legge alla p. 11 dell'ordinanza, si osserva come il Tribunale ragioni in termini di mera verosimiglianza, come non si comprenda perché il soggetto intercettato non potesse spostarsi all'interno del Comune di Rosarno, che il passaggio non sarebbe comunque pertinente rispetto al tema e come «la sola coincidenza della zona (Collina) è elemento che da solo non consente di ritenere risolto con la necessaria certezza il tema della identificazione, soprattutto ove si consideri che è notorio che soprattutto i soggetti africani tendono ad occupare in gruppo determinate zone, sitchè anche tale elemento non pare costituire discrimen utile ai fini che qui interessano» (così alla p. 13 del ricorso). Ulteriore illogicità si rintraccia nella affermazione del Tribunale (p. 13), che eleva ad elemento di riscontro la circostanza che al momento dell'arresto Ikponmwoba era in possesso di un telefono marca Huawei che conteneva la scheda utilizzata per le trattative con [OSCURATO:PERSONA], circostanza che, al più, può valere a identificare il soggetto fermato ma non già l'odierno ricorrente. Infine, del tutto privo di rilevanza probatoria l'ulteriore riferimento, che si coglie alla p. 14 dell'ordinanza impugnata, al volume dei traffici illeciti in cui era inserito l'odierno ricorrente, trattandosi di mera asserzione non suffragata da elementi di prova nell'ambito di un ragionamento indiziario che riguarda peraltro altra persona diversa da [OSCURATO:PERSONA]. 3.3. Tramite il terzo motivo il ricorrente si duole della violazione dell'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen., per avere il Tribunale omesso radicalmente di motivare in ordine ad una prognosi di condanna non superiore a tre anni, così non colmando la lacuna già presente nel titolo genetico, in cui il G.i.p. si limita a motivare sulla mancata concessione della sospensione condizionale della pena. Si tratta di motivazione - sottolinea il ricorrente - radicalmente omessa da parte del G.i.p. e non emendata dal Tribunale per il riesame, in difformità dal testo normativo richiamato e dalla interpretazione offerta in motivazione (sub n. 2.1., pp. 4-5, del "considerato in diritto") dal precedente di legittimità di Sez. 5, n. 4948 del 20/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], non mass. sul punto. L'unica prognosi che si rinviene è quella - differente - relativa alla sospensione condizionale della pena. Si allegano (sub n. 5) tre sentenze emesse nei confronti di coindagati, già prodotte al Tribunale per il riesame, per dimostrare che il giudizio prognostico conduce a ritenere che la pena potrebbe essere contenuta entro tre anni di reclusione. 3.4. Infine, con l'ultimo motivo denunzia violazione degli artt. 274, 272 e 292, lett. c, cod. proc. pen. in ordine alla apparente motivazione circa l'attualità delle esigenze cautelari nonché omessa motivazione in ordine alla inadeguatezza del cd. braccialetto elettronico. La motivazione sarebbe illogica in punto di attualità delle esigenze cautelari, svolgendo argomenti che si stimano non pertinenti e, in ogni caso, non spiegando la presentazione di un'occasione prossima per compiere delitti della stessa specie (richiamandosi al riguardo il precedente di Sez. 3, n. 34154 del 24/04/2018, Ruggerini, Rv. 273674) e non valorizzandosi la incensuratezza dell'indagato (in contrasto con l'insegnamento di Sez, 3, n. 47739 del 13/09/2019). Si censura, infine, la totale mancanza di motivazione circa la inidoneità degli arresti domiciliari con applicazione del cd. braccialetto elettronico, in difformità del testo di legge e dal principio di diritto puntualizzato nella motivazione della già richiamate sentenza di Sez. 3, n. 47739 del 13/09/2019. Si chiede, dunque, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 131 ricorso è parzialmente fondato, nei limiti e per le ragioni di cui appresso. 2. Quanto al primo motivo (incentrato sulla segnalata mancata conoscenza dell'italiano da parte dell'indagato, con necessità di traduzione, omessa, e conseguente nullità del titolo custodiale non previamente tradotto in lingua nota all'indagato), i Giudici di merito fanno corretta applicazione del principio di diritto fissato da Sez. 5, n. 22065 del 06/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279447, precedente richiamato espressamente alla p. 4 dell'ordinanza impugnata, secondo cui «La mancata traduzione nella lingua nota all'indagato alloglotta, che non conosca la lingua italiana, dell'ordinanza applicativa di una misura cautelare personale non ne determina l'invalidità e comporta soltanto che i termini per l'eventuale impugnazione decorrono dal momento in cui l'indagato abbia avuto effettiva conoscenza del contenuto del provvedimento». Peraltro il ricorso non si misura puntualmente con la circostanza di fatto di cui il Tribunale dà atto alla p. 4, prima parte, dell'ordinanza, di avere l'indagato risposto in maniera pertinente ad una pluralita di domande non limitate alle generalità ma involgenti il tipo di vita che conduce, da sei anni, in Italia. 3. Quanto al secondo motivo (con il quale si denuncia, come si è visto sub n. 3.2. del "ritenuto in fatto", vizio di motivazione circa la identificazione dell'odierno ricorrente nel soggetto che ha in uso il numero telefonico intercettato, intestato ad altri), gli argomenti svolti dal ricorrente mirano, a ben vedere, ad una non consentita "parcellizzazione” delle emergenze istruttorie, da valutarsi, invece, complessivamente, come risulta avere fatto il Tribunale alla p. 11 dell'ordinanza impugnata, dove, tra l'altro, sempre in tema di identificazione, si fa esplicito richiamo al contenuto di una nota di polizia giudiziaria del 22 gennaio 2022 con cui il ricorrente omette il confronto. E' appena il caso di rammentare che «In tema di misure caute/ari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito» (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; nello stesso senso, ex plurimis, v. già Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698; Sez. 6, n. 3529 del 12/11/1998, dep. 1999, Sabatini, Rv. 212565). Quanto, poi, alla denuncia da parte del ricorrente della violazione dell'art.192 cod. proc. pen., «Poiché la mancata osservanza di una norma processuale in tanto ha rilevanza in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come espressamente disposto dall'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., non è ammissibile il motivo di ricorso in cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata» (così, tra le numerose, Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018, M, Rv. 274191-02; in conformità, più recentemente, Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Rv. 278196-02).4. Anche l'ultimo dei quattro motivi di ricorso (con cui si denuncia omissione di motivazione circa l'attualità delle esigenze cautelari e circa l'inadeguatezza degli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico) è infondato. 4.1. Quanto al tema dell'attualità delle esigenze cautelari l'interpretazione offerta Sez. 3, n. 34154 del 24/04/2018, Ruggerini, Rv. 273674, richiamata espressamente alla p. 18 del ricorso (nello stesso senso, cfr. Sez. 6, n. 24476 del 04/05/2016, Tramannoni, Rv. 266999; Sez. 6, n. 24477 del 04/05/2016, Sanzogni, Rv. 267091; Sez. 6, n. 19006 del 19/04/2016, Cumbo, Rv. 266568; Sez. 6, n. 1406 del 02/12/2015, dep. 2016, P.M. in proc. Rubini, Rv. 265916; Sez. 3, n. 37087 del 19/05/2015, Marino, Rv. 264688), in tema di "occasione prossima" per compiere ulteriori delitti, è stata oggetto di successive, plurime, puntualizzazione da parte della Corte di legittimità, che ha escluso la necessità di individuare specifiche occasioni di recidivanza. Il riferimento è alle seguenti pronunzie: «In tema di presupposti per l'applicazione delle misure caute/ari personali, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto nell'art. 274, lett. c), cod. proc. perì. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, non va equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma sta invece ad indicare la continuità del "periculum libertatis" nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale de/l'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a neutralizzare (Nella specie, la S.C. ha reputato immune da censure l'ordinanza cautelare che aveva valorizzato le specifiche modalità di realizzazione delle numerose e reiterate condotte criminose e dei comportamenti successivi ai fatti, oltre al contesto in cui i reati erano maturati e alla personalità spiccatamente delinquenziale del ricorrente, elementi, questi, ritenuti idonei a "neutralizzare" il carattere risalente dei precedenti, rendendo, così, concreto ed attuale il pericolo di recidiva) (Conf. n.18746/16 n.m.)» (Sez. 2, n. 18745 del 14/04/2016, Modica, Rv. 266749; in termini, v. già Sez. 2, n. 26093 del 31/03/2016, Centineo, Rv. 267264); «In tema di esigenze caute/ari, il pericolo di recidiva è attuale ogni qual volta sia possibile una prognosi in ordine alla ricaduta nel delitto che indichi la probabilità di devianze prossime all'epoca in cui viene applicata la misura, seppur non specificatamente individuate, né tantomeno imminenti, ovvero immediate; ne consegue che il relativo giudizio non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, desunti sia dall'analisi della personalità dell'indagato (valutabile anche attraverso le modalità del fatto per cui si procede), sia dall'esame delle concrete condizioni di vita di quest'ultimo (Nella fattispecie, la S. C. ha ritenuto immune da censure l'ordinanza cautelare che aveva ritenuto la sussistenza dell'attualità del "periculum libertatis" dell'indagata per il reato di cui all'art. 12 quinquies D.L. n. 306 del 1992, in considerazione del mai interrotto rapporto di fiducia intrattenuto con il coindagato, che portava a ritenere che fosse nuovamente disponibile per l'attivazione di nuove interposizioni fittizie proponibili, anche in costanza di detenzione di quest'ultimo, da persone a lui vicine)» (Sez. 2, n. 47891 del 07/09/2016, Vicini e altri, Rv. 268366); «In tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato richiede una valutazione prognostica circa la probabile ricaduta nel delitto, fondata sia sulla permanenza dello stato di pericolosità personale dell'indagato dal momento di consumazione del fatto sino a quello in cui si effettua il giudizio cautelare, desumibile dall'analisi soggettiva della sua personalità, sia sulla presenza di condizioni oggettive ed "esterne" all'accusato, ricavabili da dati ambientali o di contesto - quali le sue concrete condizioni di vita in assenza di cautele - che possano attivarne la latente pericolosità, favorendo la recidiva. Ne consegue che il pericolo di reiterazione è attuale ogni volta in cui sussista un pericolo di recidiva prossimo all'epoca in cui viene applicata la misura, seppur non imminente (In motivazione, la S.C. ha precisato che la valutazione prognostica non può estendersi alla previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice)» (Sez. 2, n. 53645 del 08/09/2016, Lucà, Rv. 268977); «In tema di misure caute/ari personali, la sussistenza di un pericolo "attuale" di reiterazione del reato va esclusa qualora la condotta criminosa posta in essere si riveli del tutto sporadica ed occasionale, dovendo invece essere affermata qualora - all'esito di una valutazione prognostica fondata sulle modalità del fatto, sulla personalità del soggetto e sul contesto socio-ambientale in cui egli verrà a trovarsi, ove non sottoposto a misure - appaia probabile, anche se non imminente, la commissione di ulteriori reati; ne deriva che il requisito dell'attualità del pericolo può sussistere anche quando l'indagato non disponga di effettive ed immediate opportunità di ricaduta (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure l'ordinanza impugnata che aveva dato atto della persistenza del pericolo di recidiva sottolineando la gravità del fatto, la capacità di programmazione dell'illecito e l'inserimento dei prevenuti in un contesto criminale, ed aveva altresì ritenuto, in assenza di uno stabile lavoro e di un domicilio certo, che unica misura idonea fosse la custodia in carcere)» (Sez. 2, n. 44946 del 13/09/2016, Draghici e altro, Rv. 267965); «In tema di esigenze caute/ari, l'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., nel testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, richiede che il pericolo che l'imputato commetta altri delitti deve essere non solo concreto (fondato, cioè, su elementi non ipotetici, ma reali), ma anche attuale, nel senso che l'analisi della personalità e delle concrete condizioni di vita dell'indagato deve indurre a ritenere probabile una ricaduta nel delitto "prossima" - anche se non specificamente individuata, nè tanto meno imminente - all'epoca in cui la misura viene applicata (In motivazione, la S. C. ha precisato che la valutazione prognostica non può estendersi alla previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice)» (Sez. 2, n. 47619 del 19/10/2016, Esposito, Rv. 268508); «In tema di presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto nell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure l'impugnata ordinanza del tribunale del riesame, che, nel confermare la misura custodiale disposta dal G.I.P. nei confronti de/l'indagato per fatti di furto in abitazione, aveva argomentato l'attualità del pericolo di recidiva - nonostante la confessione resa e l'emergenza di un solo lontano precedente - dalla particolare spregiudicatezza dimostrata dal medesimo, sfuggito alla cattura in occasione della perpetrazione del primo furto e nondimeno pronto, a distanza soltanto di qualche giorno, a commetterne un altro)» (Sez. 2, n. 11511 del 14/12/2016, dep. 2017, Verga, Rv. 269684); «In tema di misure caute/ari personali, il pericolo di reiterazione del reato di cui all'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., deve essere non solo concreto - fondato cioè su elementi reali e non ipotetici - ma anche attuale, nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita. Tale valutazione prognostica non richiede, tuttavia, la previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice» (Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Cimieri, Rv. 271216); «In tema di esigenze caute/ari - ove l'indagato sia dedito, per il suo "modus vivendi", a commettere delitti in modo continuativo e seriale - il giudizio sul pericolo di recidiva non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere, ma una valutazione prognostica fondata su elementi concreti, desunti dall'analisi della personalità de/l'indagato, dall'esame delle sue concrete condizioni di vita, da dati ambientali o di contesto, nonché dalle modalità dei fatti per cui si procede (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva ritenuto sussistente il requisito di attualità del pericolo di recidiva in relazione a un soggetto stabilmente dedito ad attività di cd. "guardiania", nel contesto di un'associazione per delinquere finalizzata ad attività estorsive nei confronti dei proprietari terrieri)» (Sez. 2, n. 55216 del 18/09/2018, S., Rv. 274085); «In tema di presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, introdotto nell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, non va equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma indica, invece, la continuità dei "periculum libertatis" nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare» (Sez. 1, n. 14840 del 22/01/2020, Oliverio, Rv. 279122); «In tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc, pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizza tive della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale e che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma che non deve altresì contemplare la previsione di specifiche occasioni di recidivanza» (Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991; in termini, v. già Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, dep. 2022, Magliulo, Rv. 282769; Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio, Rv. 277242); «In tema di presupposti per l'applicazione delle misure caute/ari personali, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato non va equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma indica, invece, la continuità del "periculum libertatis" nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare» (Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, Mungiguerra, Rv. 282767; in termini, Sez. 2, 5054 del 24/11/2020, dep. 2021, Barletta, Rv. 280566);«In tema di misure caute/ari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, Gomma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizza tive della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione che aveva ritenuto l'attualità delle esigenze caute/ari in base all'avvenuta commissione di reati, da parte dell'indagato, nei due anni precedenti, nonostante l'assenza di condotte successiva da cui desumere il suo perdurante inserimento nel traffico illecito di stupefacenti)» (Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi, Rv. 282891). Dunque, l'esatta portata dell'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., come novellato, da ultimo, dall'art. 2 della legge 16 aprile 2015, n. 47, è stata progressivamente messa a fuoco e specificata tramite una serie di affermazioni, alle quali il Collegio ritiene con convinzione di dare continuità, che hanno chiarito come, in realtà, non sia necessaria la ricerca della imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e come esuli dalle facoltà del giudice la previsione di una "specifica occasione di recidivanza". Ciò posto, alle pp. 14-15 dell'ordinanza impugnata si rinviene al riguardo idonea motivazione, che valorizza la reiterazione delle condotte, la stabilità dei contatti con i fornitori, il rapporto di fiducia sviluppato con gli appartenenti alla filiera commerciale dello stupefacente, la singolare capacità organizzativa e la personalità intraprendente, peraltro dando espressamente atto (alla p. 15) della incensuratezza dell'indagato, elemento che, però, ritiene non sufficiente. 4.2. Quanto, poi, alla denunziata mancanza di motivazione circa la idoneità del c.d. braccialetto elettronico, osserva il Collegio come, in realtà, alla p. 16 dell'ordinanza si rinvenga motivazione sulla insufficienza, in sé, degli arresti domiciliari, avendo l'indagato proprio in casa detenuto droga e ricevuto acquirenti ed essendo state trovate all'interno dell'abitazione cinque dosi di marijuana in occasione della perquisizione. Nonostante la mancata espressa presa di posizione sulla sufficienza o meno degli arresti domiciliari rafforzati dalla app!icazione del braccialetto elettronico, deve ritenersi avere il Tribunale per il riesame disatteso tale questione con implicita motivazione inequivoca, siccome logicamente discendente dalle considerazioni che si sono riferite. 12 \ 5. Fondato è, invece, il terzo motivo ricorso, con il quale si lamenta la omessa motivazione circa la prognosi di condanna non superiore a tre anni di reclusione. Tenuto conto, infatti, che tutti i reati contestati hanno ad oggetto droga leggera, alla luce della forbice edittale prevista, deve ritenersi non essere stata nemmeno implicitamente esclusa da parte dei Giudici di merito la prognosi di condanna a sanzione in concreto contenuta entro tre anni di reclusione. Pur essendosi infatti pronunziato il G.i.p. sulla ritenuta inapplicabilità della sospensione condizionale della pena (p. 165 dell'ordinanza genetica), difetta radicalmente la previsione circa la non applicabilità, all'esito del giudizio, di una pena contenuta entro i tre anni di reclusione: la ravvisata violazione dell'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen. impone la soluzione in dispositivo. 6.Consegue l'annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente al profilo dell'adeguatezza della misura adottata, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale per il riesame di [OSCURATO:PERSONA]; ed il rigetto nel resto. [OSCURATO:PERSONA] provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.
Sentenza Cassazione n. 28321/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris