CassazionedecretoSezione 2Decisione del 16 aprile 2025
Cassazione n. 10079/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 481/2023 R.G. proposto da:MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, domiciliato ex lege in [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO(ADS80224030587) che lo rappresenta e difende;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] 1796 S.P.A., elettivamente domiciliata agli indirizzi PEC deidifensori iscritti nel REGINDE, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]);-controricorrente-avverso DECRETO della CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 2822/2022depositato il 21/10/2022.Numero registro generale 481/2023Numero sezionale 2892/2024Numero di raccolta generale 10079/2025Data pubblicazione 16/04/2025Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/10/2024 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con ricorso alla Corte d'Appello di Napoli, la [OSCURATO:SOCIETA]chiese il riconoscimento dell'equa riparazione per l'irragionevoledurata della procedura fallimentare, pari a ventisei anni, svoltasipresso il Tribunale di Napoli a carico di [OSCURATO:PERSONA], nella qualesi era insinuata al passivo per un credito pari ad € 6212,97.A seguito dell’accoglimento della domanda da parte del Consiglieredesignato, che aveva condannato il Ministero al pagamento dellasomma di € 6.212,97, propose opposizione il Ministero della Giustizia.La Corte di Appello di Napoli, nel contraddittorio con la [OSCURATO:PERSONA] 1796s.p.a., con decreto del 21.10.2022, respinse il ricorso, considerandonon irrisorio il valore della pretesa e l’assenza di prova, da partedell’amministrazione di elementi di segno contrario relativi allecondizioni personali della parte idonei ad escludere la legittimità dellapretesa.Avverso tale decreto il Ministero della Giustizia ha proposto ricorsoper cassazione affidato a due motivi.[OSCURATO:PERSONA] 1796 s.p.a ha resistito con controricorso.A seguito della proposta di definizione ex art. 380 bis cod. proc. civ.del Consigliere delegato, la società ricorrente ha chiesto la decisione.In prossimità dell’adunanza, le parti hanno depositato memorieillustrative.RAGIONI DELLA DECISIONEVa, in primo luogo esaminata l’eccezione di inammissibilitàdell’istanza di decisione e della conseguente definizione del giudizio,formulata dal Ministero della Giustizia, a seguito della proposta didefinizione ex art. 380 bis c.p.c., per essere stata detta istanza2 di 10Numero registro generale 481/2023Numero sezionale 2892/2024Numero di raccolta generale 10079/2025Data pubblicazione 16/04/2025sottoscritta unicamente da un Procuratore dello Stato e nondall’Avvocato dello Stato.La difesa della società controricorrente richiama l’ordinanza n.35124/2021 di questa Corte, che, in motivazione, escluderebbel’abilitazione del Procuratore dello Stato ad assumere la difesa in sededi legittimità.L’eccezione è priva di fondamento.Come recentemente affermato da questa Corte con ordinanza n.31024 del 2024, non massimata - che si condivide per l’articolataricostruzione normativa e per i riferimenti giurisprudenziali in essariportati - non risulta l'esistenza di norme che precludano alProcuratore dello Stato la sottoscrizione del ricorso per cassazione.Deve essere, in primo luogo, richiamato l'art. 9 della legge n. 103 del1979 (recante Modifiche all'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato),il quale prevede che "l'Avvocatura generale dello Stato provvede allarappresentanza e difesa delle amministrazioni nei giudizi davanti allacorte costituzionale, alla corte di cassazione, al Tribunale superioredelle acque pubbliche, alle altre supreme giurisdizioni, ancheamministrative, ed ai collegi arbitrali con sede in Roma, nonché neiprocedimenti innanzi a collegi internazionali o comunitari".L’art. 8 della medesima Legge statuisce che "l'Avvocatura generaledello stato è costituita dall'Avvocato generale dello Stato, da Avvocatie da Procuratori dello Stato”, aggiungendo che “i Procuratori dellostato possono assumere la rappresentanza in giudizio delleamministrazioni nei modi di cui al testo unico approvato con R.D. 30ottobre 1933, n. 1611, art. 1, comma 2".Il citato art. 1 del RD n.1611 del 1933 dispone che "gli Avvocati delloStato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed inqualunque sede e non hanno bisogno di mandato, neppure nei casi3 di 10Numero registro generale 481/2023Numero sezionale 2892/2024Numero di raccolta generale 10079/2025Data pubblicazione 16/04/2025nei quali le norme ordinarie richiedono il mandato speciale, bastandoche consti della loro qualità.L'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, seppur profondamenteinnovato dalla L. 3 aprile 1979 n. 103, ha lasciato inalterate ledel R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611, con la conseguenza che sia per iprocuratori che per gli avvocati dello Stato è applicabile l'art. 1 delR.D. 30 ottobre 1933 n. 1611, norma che consente di esercitare lefunzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede senzabisogno di mandato.La Corte costituzionale, nella sentenza n. 245 del 2017, sia pur in unobiter dictum, ha chiarito come nessuna limitazione sia prevista per iprocuratori dello Stato, i quali, pertanto, possono esercitare, allostesso modo degli avvocati dello Stato, le funzioni anche innanzi allemagistrature superiori, secondo il chiaro tenore dell'art. 1, secondocomma, del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 e dell'art. 8, terzocomma, della legge 3 aprile 1979, n. 103.Alle stesse conclusioni è pervenuto il Consiglio di Stato, sezionesesta, sentenza 11 febbraio 2013, n. 769; anche in tale decisione, èstato richiamato l'art. 1, comma 2, del regio decreto 30 ottobre 1933,n. 1611, in combinato disposto con l’art. 8, comma 3, della 3 aprile1979, n. 103, dai quali si evince che il sistema vigente non prevedealcuna limitazione all’esercizio innanzi alle magistrature superiori daparte dei procuratori dello Stato sicché entrambi possono esercitareVenendo al merito, con il primo motivo di ricorso si deduce laviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, comma 2-sexies, lett. g)legge 89 del 2001, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3, da partedella Corte d’Appello di Napoli, nella parte in cui il provvedimento4 di 10Numero registro generale 481/2023Numero sezionale 2892/2024Numero di raccolta generale 10079/2025Data pubblicazione 16/04/2025impugnato ha ritenuto che un credito “oggettivamente rilevante” nonpossa, per ciò solo, essere considerato come irrisorio, così valutandola pretesa solo con riguardo al valore economico, senza alcunaconsiderazione delle condizioni personali della parte. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe errato nel ritenere che la pretesa siasoggettivamente irrisoria solo se oggettivamente irrisoria,considerando l’indagine soggettiva un posterius rispetto all’indagineoggettiva anziché svolgere un’indagine globale in relazione ai duepresupposti richiesti dall’art.2, comma 2-sexies, lett. g) legge 89 del2001.Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 2, comma 2-sexies, lett. g) e dell’art. 5-terlegge 89 del 2001, nonché degli artt. 2727, 2728 e 2697 c.c., ai sensidell’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., per non aver la Corte d’Appellofatto corretta applicazione della regola dell’onere probatorio e deiprincipi concernenti la disciplina delle presunzioni legali iuris tantum,nella parte in cui ha ritenuto che la presunzione di cui all’art. 2,comma 2-sexies, lett. g, legge 89/2001 sia applicabile solo in fasemonitoria e non nella successiva fase dell’opposizione. Secondo ladifesa erariale, incombeva sulla società ricorrente l’onere di provarela sussistenza del pregiudizio nella fase del giudizio di opposizionepoiché esso introduce non un autonomo giudizio di impugnazionema la fase di contraddittorio pieno di un unico procedimento.I motivi, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente,sono infondati.L'art. 2, comma 2-sexies, lett. g), della l. n. 89 del 2001, comeintrodotto dalla Legge n. 208 del 2015, contempla una presunzione diinsussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo,salvo prova contraria, in caso di "irrisorietà della pretesa o del valore5 di 10Numero registro generale 481/2023Numero sezionale 2892/2024Numero di raccolta generale 10079/2025Data pubblicazione 16/04/2025della causa, valutata anche in relazione alle condizioni personali dellaparte".Per l’operatività della presunzione del pregiudizio, superabile con laprova contraria, devono ricorrere l’irrisorietà della pretesa o delvalore della causa, da valutare in relazione alle condizioni personalidella parte.Secondo la giurisprudenza della Corte EDU (tra le altre Bock c.Germania; Quinta sezione, decreto 19 gennaio 2010, ricorso n.22051/07), tale limite è finalizzato ad escludere dalla riparazione leviolazioni del termine di durata ragionevole riferibili a giudizipresupposti di carattere bagatellare, in rapporto anche alla condizionesociale e personale del richiedente, in cui esigua risulta, appunto, laposta in gioco e perciò trascurabili appaiono i rischi sostanziali eprocessuali connessi (Cass. n. 974 del 2014; n. 26497 del 2019; n.2995 del 2017; n. 633 del 2014; n. 5317 del 2013; con particolareriguardo alla esclusione della operatività della presunzione diinsussistenza del pregiudizio prevista dall'art. 2, comma 2-sexies,lett. g), della l. n. 89 del 2001, Cass. n. 5918 del 2020).Come affermato da questa Corte in più occasioni, in base al principiode minimis non curat praetor, recepito dalla Corte Europea dei dirittidell'uomo (con sentenza del 6 marzo 2012, [OSCURATO:PERSONA] c. Italia),non è indennizzabile la violazione che non raggiunga una sogliaminima di gravità ( ex multis Cassazione civile sez. II, 24/04/2019,n.11228); in tali casi si presume, anche sulla base della teoria deldanno evento, che l’irragionevole durata del giudizio non abbiaraggiunto la soglia di gravità tale da giustificare l’esistenza di unconcreto pregiudizio.Questa Corte ha escluso l'equo indennizzo in casi in cui il processopresupposto aveva ad oggetto pretese di entità davvero minima,6 di 10Numero registro generale 481/2023Numero sezionale 2892/2024Numero di raccolta generale 10079/2025Data pubblicazione 16/04/2025sempre inferiore a euro 500,00 (Cassazione civile sez. II,13/12/2023, n.34861; Cassazione civile sez. II, 24/04/2019,n.11228);Il ricorso alla presunzione iuris tantum di insussistenza del pregiudizioda irragionevole durata del processo di cui all'art. 2, comma 2-sexies,lettera g), della legge n. 89 del 2001, deve, dunque, prendere lemosse dal fatto noto costituito dalla pretesa azionata o dal valoredella causa nel giudizio presupposto e valutare l’irrisorietà dellapretesa “anche" in relazione alle condizioni personali della parte.Il riferimento alle "condizioni personali della parte" assume poi unaspecifica dimensione ove si tratti di equa riparazione per irragionevoledurata del processo in favore di persone giuridiche, ed in particolaredi società di capitali, per il danno provocato alle persone preposte allagestione dell'ente o ai suoi membri (secondo le indicazioni dellesentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, 6 aprile 2000,Comingersoll SA c. Portugal; 8 giugno 2004, [OSCURATO:PERSONA] s.a.r.l. c.soggetti, imposte dalla vocazione imprenditoriale, non possonocostituire automatica ragione di esclusione dei medesimi dallatitolarità del diritto all'indennizzo.L'accertamento della irrisorietà della pretesa rientra nell'ambitodell'apprezzamento di fatto spettante al giudice di merito, che èsindacabile in sede di legittimità soltanto per omesso esame di fattodecisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, ai sensidell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformato dal d.l. n. 83 del 2012,convertito dalla legge n. 134/2012, o, altrimenti, nelle ipotesi dimancanza assoluta della motivazione, o di motivazione apparente,perplessa o incomprensibile, o di contrasto irriducibile traaffermazioni inconciliabili.7 di 10Numero registro generale 481/2023Numero sezionale 2892/2024Numero di raccolta generale 10079/2025Data pubblicazione 16/04/2025La Corte d'appello di Napoli ha ritenuto sussistente il pregiudizio dairragionevole durata del processo, dando rilievo all'elementoobiettivo, correlato al valore non bagatellare del bene che è oggettodella lite (un credito di € 6212,97) ed il Ministero non ha allegatol’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio dal quale trarrel’insussistenza del pregiudizio, non essendo sufficiente un meroraffronto tra l’importo dell’istanza di insinuazione al passivo ed ilpatrimonio societario, operazione che escluderebbe tout court ilpregiudizio in favore delle società con un considerevole volumed’affari che agiscono in diverse procedure per il recupero dei credito.Come affermato da questa Corte, la determinazione della consistenzadella pretesa e del valore della causa, agli effetti dell’art. 2, comma2-sexies, lettera g), della legge n. 89 del 2001, non può checompiersi sulla base della reale portata dell'interesse della singolaparte alla decisione, effettuando un giudizio di comparazione con lasituazione socioeconomica dell'istante ove la stessa siaeventualmente acclarata, altrimenti non potendo che farsi riferimentoall'entità della pretesa patrimoniale esercitata, e dunque, come fattocorrettamente nella specie dalla Corte di Napoli, all’importo delcredito azionato in sede esecutiva (cfr. Cass. n. 24362 del 2018; n.974 del 2020).Deve, pertanto, essere ribadito il principio secondo cui, in materia diequa riparazione per irragionevole durata del processo, ai fini dellapresunzione di insussistenza del pregiudizio prevista dall'art. 2,comma 2 sexies, lett. g), della l. n. 89 del 2001, l'irrisorietà dellapretesa deve essere valutata alla stregua di due elementi: unoobiettivo, correlato al valore del bene che è oggetto della lite, e unosoggettivo, per il quale si tiene conto delle condizioni della parte(Cass. Civ., Sez. II, 13.2.2024, n. 3970).8 di 10Numero registro generale 481/2023Numero sezionale 2892/2024Numero di raccolta generale 10079/2025Data pubblicazione 16/04/2025Non è, altresì ravvisabile, alcuna violazione delle regole sull’onereprobatorio, avendo questa Corte affermato che, in tema di equariparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 2, il danno nonpatrimoniale si presume sino a prova contraria, essendo oneredell’Amministrazione fornire elementi idonei a farne escludere lasussistenza in concreto. Del resto, l'opposizione di cui alla L. n. 89 del2001, art. 5 ter, non introduce un autonomo giudizio di impugnazionedel decreto che ha deciso sulla domanda, ma realizza, con l'ampioeffetto devolutivo di ogni opposizione, la fase a contraddittorio pienodi un unico procedimento, avente ad oggetto la medesima pretesafatta valere con il ricorso introduttivo (Cassazione civile sez. VI,10/02/2022, n.4290).Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.Essendo la decisione resa nel procedimento per la definizioneaccelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamenteinfondati, di cui all'art. 380-bis cod. proc. civ.. (novellato dal D. Lgsn.149 del 2022.), con formulazione di istanza di decisione ai sensidell'ultimo comma della norma citata, e il giudizio definito inconformità alla proposta, parte ricorrente deve essere, inoltre,condannata al pagamento delle ulteriori somme ex art.96, comma 3 e4 c.p.c., sempre come liquidate in dispositivo (sulla doverosità delpagamento della somma di cui all'art. 96, comma 4 c.p.c. in favoredella Cassa delle Ammende: Cass. S.U. n. 27195/2023).Le spese processuali seguono la soccombenza.Numero registro generale 481/2023Numero sezionale 2892/2024Numero di raccolta generale 10079/2025Data pubblicazione 16/04/2025REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto:[OSCURATO:PERSONA] PresidenteRIPARAZIONEALDO [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereROSSANA [OSCURATO:PERSONA] RelatoreCRISTINA [OSCURATO:PERSONA] Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 481/2023 R.G. proposto da:MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, domiciliato ex lege in [OSCURATO:PERSONA], presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO(ADS80224030587) che lo rappresenta e difende;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] 1796 S.P.A., elettivamente domiciliata agli indirizzi PEC deidifensori iscritti nel REGINDE, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]);-controricorrente-avverso DECRETO della CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 2822/2022depositato il 21/10/2022.Numero registro generale 481/2023Numero sezionale 2892/2024Numero di raccolta generale 10079/2025Data pubblicazione 16/04/2025Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/10/2024 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con ricorso alla Corte d'Appello di Napoli, la [OSCURATO:SOCIETA]chiese il riconoscimento dell'equa riparazione per l'irragionevoledurata della procedura fallimentare, pari a ventisei anni, svoltasipresso il Tribunale di Napoli a carico di [OSCURATO:PERSONA], nella qualesi era insinuata al passivo per un credito pari ad € 6212,97.A seguito dell’accoglimento della domanda da parte del Consiglieredesignato, che aveva condannato il Ministero al pagamento dellasomma di € 6.212,97, propose opposizione il Ministero della Giustizia.La Corte di Appello di Napoli, nel contraddittorio con la [OSCURATO:PERSONA] 1796s.p.a., con decreto del 21.10.2022, respinse il ricorso, considerandonon irrisorio il valore della pretesa e l’assenza di prova, da partedell’amministrazione di elementi di segno contrario relativi allecondizioni personali della parte idonei ad escludere la legittimità dellapretesa.Avverso tale decreto il Ministero della Giustizia ha proposto ricorsoper cassazione affidato a due motivi.[OSCURATO:PERSONA] 1796 s.p.a ha resistito con controricorso.A seguito della proposta di definizione ex art. 380 bis cod. proc. civ.del Consigliere delegato, la società ricorrente ha chiesto la decisione.In prossimità dell’adunanza, le parti hanno depositato memorieillustrative.RAGIONI DELLA DECISIONEVa, in primo luogo esaminata l’eccezione di inammissibilitàdell’istanza di decisione e della conseguente definizione del giudizio,formulata dal Ministero della Giustizia, a seguito della proposta didefinizione ex art. 380 bis c.p.c., per essere stata detta istanza2 di 10Numero registro generale 481/2023Numero sezionale 2892/2024Numero di raccolta generale 10079/2025Data pubblicazione 16/04/2025sottoscritta unicamente da un Procuratore dello Stato e nondall’Avvocato dello Stato.La difesa della società controricorrente richiama l’ordinanza n.35124/2021 di questa Corte, che, in motivazione, escluderebbel’abilitazione del Procuratore dello Stato ad assumere la difesa in sededi legittimità.L’eccezione è priva di fondamento.Come recentemente affermato da questa Corte con ordinanza n.31024 del 2024, non massimata - che si condivide per l’articolataricostruzione normativa e per i riferimenti giurisprudenziali in essariportati - non risulta l'esistenza di norme che precludano alProcuratore dello Stato la sottoscrizione del ricorso per cassazione.Deve essere, in primo luogo, richiamato l'art. 9 della legge n. 103 del1979 (recante Modifiche all'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato),il quale prevede che "l'Avvocatura generale dello Stato provvede allarappresentanza e difesa delle amministrazioni nei giudizi davanti allacorte costituzionale, alla corte di cassazione, al Tribunale superioredelle acque pubbliche, alle altre supreme giurisdizioni, ancheamministrative, ed ai collegi arbitrali con sede in Roma, nonché neiprocedimenti innanzi a collegi internazionali o comunitari".L’art. 8 della medesima Legge statuisce che "l'Avvocatura generaledello stato è costituita dall'Avvocato generale dello Stato, da Avvocatie da Procuratori dello Stato”, aggiungendo che “i Procuratori dellostato possono assumere la rappresentanza in giudizio delleamministrazioni nei modi di cui al testo unico approvato con R.D. 30ottobre 1933, n. 1611, art. 1, comma 2".Il citato art. 1 del RD n.1611 del 1933 dispone che "gli Avvocati delloStato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed inqualunque sede e non hanno bisogno di mandato, neppure nei casi3 di 10Numero registro generale 481/2023Numero sezionale 2892/2024Numero di raccolta generale 10079/2025Data pubblicazione 16/04/2025nei quali le norme ordinarie richiedono il mandato speciale, bastandoche consti della loro qualità.L'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, seppur profondamenteinnovato dalla L. 3 aprile 1979 n. 103, ha lasciato inalterate ledel R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611, con la conseguenza che sia per iprocuratori che per gli avvocati dello Stato è applicabile l'art. 1 delR.D. 30 ottobre 1933 n. 1611, norma che consente di esercitare lefunzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede senzabisogno di mandato.La Corte costituzionale, nella sentenza n. 245 del 2017, sia pur in unobiter dictum, ha chiarito come nessuna limitazione sia prevista per iprocuratori dello Stato, i quali, pertanto, possono esercitare, allostesso modo degli avvocati dello Stato, le funzioni anche innanzi allemagistrature superiori, secondo il chiaro tenore dell'art. 1, secondocomma, del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 e dell'art. 8, terzocomma, della legge 3 aprile 1979, n. 103.Alle stesse conclusioni è pervenuto il Consiglio di Stato, sezionesesta, sentenza 11 febbraio 2013, n. 769; anche in tale decisione, èstato richiamato l'art. 1, comma 2, del regio decreto 30 ottobre 1933,n. 1611, in combinato disposto con l’art. 8, comma 3, della 3 aprile1979, n. 103, dai quali si evince che il sistema vigente non prevedealcuna limitazione all’esercizio innanzi alle magistrature superiori daparte dei procuratori dello Stato sicché entrambi possono esercitareVenendo al merito, con il primo motivo di ricorso si deduce laviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, comma 2-sexies, lett. g)legge 89 del 2001, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3, da partedella Corte d’Appello di Napoli, nella parte in cui il provvedimento4 di 10Numero registro generale 481/2023Numero sezionale 2892/2024Numero di raccolta generale 10079/2025Data pubblicazione 16/04/2025impugnato ha ritenuto che un credito “oggettivamente rilevante” nonpossa, per ciò solo, essere considerato come irrisorio, così valutandola pretesa solo con riguardo al valore economico, senza alcunaconsiderazione delle condizioni personali della parte. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe errato nel ritenere che la pretesa siasoggettivamente irrisoria solo se oggettivamente irrisoria,considerando l’indagine soggettiva un posterius rispetto all’indagineoggettiva anziché svolgere un’indagine globale in relazione ai duepresupposti richiesti dall’art.2, comma 2-sexies, lett. g) legge 89 del2001.Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 2, comma 2-sexies, lett. g) e dell’art. 5-terlegge 89 del 2001, nonché degli artt. 2727, 2728 e 2697 c.c., ai sensidell’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., per non aver la Corte d’Appellofatto corretta applicazione della regola dell’onere probatorio e deiprincipi concernenti la disciplina delle presunzioni legali iuris tantum,nella parte in cui ha ritenuto che la presunzione di cui all’art. 2,comma 2-sexies, lett. g, legge 89/2001 sia applicabile solo in fasemonitoria e non nella successiva fase dell’opposizione. Secondo ladifesa erariale, incombeva sulla società ricorrente l’onere di provarela sussistenza del pregiudizio nella fase del giudizio di opposizionepoiché esso introduce non un autonomo giudizio di impugnazionema la fase di contraddittorio pieno di un unico procedimento.I motivi, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente,sono infondati.L'art. 2, comma 2-sexies, lett. g), della l. n. 89 del 2001, comeintrodotto dalla Legge n. 208 del 2015, contempla una presunzione diinsussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo,salvo prova contraria, in caso di "irrisorietà della pretesa o del valore5 di 10Numero registro generale 481/2023Numero sezionale 2892/2024Numero di raccolta generale 10079/2025Data pubblicazione 16/04/2025della causa, valutata anche in relazione alle condizioni personali dellaparte".Per l’operatività della presunzione del pregiudizio, superabile con laprova contraria, devono ricorrere l’irrisorietà della pretesa o delvalore della causa, da valutare in relazione alle condizioni personalidella parte.Secondo la giurisprudenza della Corte EDU (tra le altre Bock c.Germania; Quinta sezione, decreto 19 gennaio 2010, ricorso n.22051/07), tale limite è finalizzato ad escludere dalla riparazione leviolazioni del termine di durata ragionevole riferibili a giudizipresupposti di carattere bagatellare, in rapporto anche alla condizionesociale e personale del richiedente, in cui esigua risulta, appunto, laposta in gioco e perciò trascurabili appaiono i rischi sostanziali eprocessuali connessi (Cass. n. 974 del 2014; n. 26497 del 2019; n.2995 del 2017; n. 633 del 2014; n. 5317 del 2013; con particolareriguardo alla esclusione della operatività della presunzione diinsussistenza del pregiudizio prevista dall'art. 2, comma 2-sexies,lett. g), della l. n. 89 del 2001, Cass. n. 5918 del 2020).Come affermato da questa Corte in più occasioni, in base al principiode minimis non curat praetor, recepito dalla Corte Europea dei dirittidell'uomo (con sentenza del 6 marzo 2012, [OSCURATO:PERSONA] c. Italia),non è indennizzabile la violazione che non raggiunga una sogliaminima di gravità ( ex multis Cassazione civile sez. II, 24/04/2019,n.11228); in tali casi si presume, anche sulla base della teoria deldanno evento, che l’irragionevole durata del giudizio non abbiaraggiunto la soglia di gravità tale da giustificare l’esistenza di unconcreto pregiudizio.Questa Corte ha escluso l'equo indennizzo in casi in cui il processopresupposto aveva ad oggetto pretese di entità davvero minima,6 di 10Numero registro generale 481/2023Numero sezionale 2892/2024Numero di raccolta generale 10079/2025Data pubblicazione 16/04/2025sempre inferiore a euro 500,00 (Cassazione civile sez. II,13/12/2023, n.34861; Cassazione civile sez. II, 24/04/2019,n.11228);Il ricorso alla presunzione iuris tantum di insussistenza del pregiudizioda irragionevole durata del processo di cui all'art. 2, comma 2-sexies,lettera g), della legge n. 89 del 2001, deve, dunque, prendere lemosse dal fatto noto costituito dalla pretesa azionata o dal valoredella causa nel giudizio presupposto e valutare l’irrisorietà dellapretesa “anche" in relazione alle condizioni personali della parte.Il riferimento alle "condizioni personali della parte" assume poi unaspecifica dimensione ove si tratti di equa riparazione per irragionevoledurata del processo in favore di persone giuridiche, ed in particolaredi società di capitali, per il danno provocato alle persone preposte allagestione dell'ente o ai suoi membri (secondo le indicazioni dellesentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, 6 aprile 2000,Comingersoll SA c. Portugal; 8 giugno 2004, [OSCURATO:PERSONA] s.a.r.l. c.soggetti, imposte dalla vocazione imprenditoriale, non possonocostituire automatica ragione di esclusione dei medesimi dallatitolarità del diritto all'indennizzo.L'accertamento della irrisorietà della pretesa rientra nell'ambitodell'apprezzamento di fatto spettante al giudice di merito, che èsindacabile in sede di legittimità soltanto per omesso esame di fattodecisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, ai sensidell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformato dal d.l. n. 83 del 2012,convertito dalla legge n. 134/2012, o, altrimenti, nelle ipotesi dimancanza assoluta della motivazione, o di motivazione apparente,perplessa o incomprensibile, o di contrasto irriducibile traaffermazioni inconciliabili.7 di 10Numero registro generale 481/2023Numero sezionale 2892/2024Numero di raccolta generale 10079/2025Data pubblicazione 16/04/2025La Corte d'appello di Napoli ha ritenuto sussistente il pregiudizio dairragionevole durata del processo, dando rilievo all'elementoobiettivo, correlato al valore non bagatellare del bene che è oggettodella lite (un credito di € 6212,97) ed il Ministero non ha allegatol’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio dal quale trarrel’insussistenza del pregiudizio, non essendo sufficiente un meroraffronto tra l’importo dell’istanza di insinuazione al passivo ed ilpatrimonio societario, operazione che escluderebbe tout court ilpregiudizio in favore delle società con un considerevole volumed’affari che agiscono in diverse procedure per il recupero dei credito.Come affermato da questa Corte, la determinazione della consistenzadella pretesa e del valore della causa, agli effetti dell’art. 2, comma2-sexies, lettera g), della legge n. 89 del 2001, non può checompiersi sulla base della reale portata dell'interesse della singolaparte alla decisione, effettuando un giudizio di comparazione con lasituazione socioeconomica dell'istante ove la stessa siaeventualmente acclarata, altrimenti non potendo che farsi riferimentoall'entità della pretesa patrimoniale esercitata, e dunque, come fattocorrettamente nella specie dalla Corte di Napoli, all’importo delcredito azionato in sede esecutiva (cfr. Cass. n. 24362 del 2018; n.974 del 2020).Deve, pertanto, essere ribadito il principio secondo cui, in materia diequa riparazione per irragionevole durata del processo, ai fini dellapresunzione di insussistenza del pregiudizio prevista dall'art. 2,comma 2 sexies, lett. g), della l. n. 89 del 2001, l'irrisorietà dellapretesa deve essere valutata alla stregua di due elementi: unoobiettivo, correlato al valore del bene che è oggetto della lite, e unosoggettivo, per il quale si tiene conto delle condizioni della parte(Cass. Civ., Sez. II, 13.2.2024, n. 3970).8 di 10Numero registro generale 481/2023Numero sezionale 2892/2024Numero di raccolta generale 10079/2025Data pubblicazione 16/04/2025Non è, altresì ravvisabile, alcuna violazione delle regole sull’onereprobatorio, avendo questa Corte affermato che, in tema di equariparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 2, il danno nonpatrimoniale si presume sino a prova contraria, essendo oneredell’Amministrazione fornire elementi idonei a farne escludere lasussistenza in concreto. Del resto, l'opposizione di cui alla L. n. 89 del2001, art. 5 ter, non introduce un autonomo giudizio di impugnazionedel decreto che ha deciso sulla domanda, ma realizza, con l'ampioeffetto devolutivo di ogni opposizione, la fase a contraddittorio pienodi un unico procedimento, avente ad oggetto la medesima pretesafatta valere con il ricorso introduttivo (Cassazione civile sez. VI,10/02/2022, n.4290).Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.Essendo la decisione resa nel procedimento per la definizioneaccelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamenteinfondati, di cui all'art. 380-bis cod. proc. civ.. (novellato dal D. Lgsn.149 del 2022.), con formulazione di istanza di decisione ai sensidell'ultimo comma della norma citata, e il giudizio definito inconformità alla proposta, parte ricorrente deve essere, inoltre,condannata al pagamento delle ulteriori somme ex art.96, comma 3 e4 c.p.c., sempre come liquidate in dispositivo (sulla doverosità delpagamento della somma di cui all'art. 96, comma 4 c.p.c. in favoredella Cassa delle Ammende: Cass. S.U. n. 27195/2023).Le spese processuali seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile,condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio dilegittimità in favore del controricorrente, che liquida in euro 1.800,009 di 10Numero registro generale 481/2023Numero sezionale 2892/2024Numero di raccolta generale 10079/2025Data pubblicazione 16/04/2025per compensi, oltre ad euro 200,00 per esborsi, al rimborsoforfettario nella misura del 15% e agli accessori di legge.Condanna altresì parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 3c.p.c., al pagamento a favore della parte controricorrente di unasomma ulteriore di euro 1.800,00 equitativamente determinata,nonché – ai sensi dell’art.96, comma 4, c.p.c. - al pagamento dellasomma di euro 600,00 in favore della Cassa delle Ammende.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda SezioneCivile della Corte di cassazione, in data 24 ottobre 2024.Il PresidenteMilena Falaschi10 di 10Numero registro generale 18080/2025Numero sezionale 156/2026Numero di raccolta generale 6921/2026Data pubblicazione 23/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:[OSCURATO:PERSONA] - Presidente -[OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] – [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. -[OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - R.G.N. 18080/2025ANDREA PENTA - Consigliere -ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso 18080-2025 proposto da:MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, pressol’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] 1976 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] eENNIO ABRUSCI- controricorrente -Numero registro generale 18080/2025Numero sezionale 156/2026Numero di raccolta generale 6921/2026Data pubblicazione 23/03/2026per la correzione dell’ordinanza n. 10079/2025 della CORTE DICASSAZIONE, depositata il 16/04/2025;udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dalConsigliere OlivaCon istanza per la correzione di errore materiale, gli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Abrusci e [OSCURATO:PERSONA], procuratori della controricorrente [OSCURATO:PERSONA]1796 S.p.a., hanno lamentato l’omessa distrazione in loro favore dellespese liquidate dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n.10079/2025, con la quale era stato dichiarato inammissibile il ricorsoproposto dal Ministero della Giustizia avverso il decreto della Corte diAppello di Napoli del 21/10/2022, che aveva a sua volta respintol’opposizione proposta dal predetto Ministero, ai sensi di quantoprevisto dall’art. 5-ter della legge n. 89 del 2001, avverso il decretocon il quale era stata accolta la domanda, proposta da [OSCURATO:PERSONA] 1796S.p.a., di riconoscimento dell’indennizzo per irragionevole durata di ungiudizio fallimentare, con liquidazione della somma di € 6.212,97.A seguito del decreto del Presidente in data 10/09/2025 l’istanzadei predetti difensori, prodotta nel giudizio di legittimità definito conl’ordinanza oggetto della richiesta di correzione, è confluita in unprocedimento autonomo, aperto d’ufficio, avente ad oggetto larichiesta di correzione ex art. 391 bis c.p.c.Il Ministero della Giustizia non ha svolto attività difensiva nelpresente procedimento.[OSCURATO:PERSONA]’istanza di correzione è fondata.Nel controricorso i due difensori, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],avevano richiesto la distrazione delle spese del giudizio di legittimità.Numero registro generale 18080/2025Numero sezionale 156/2026Numero di raccolta generale 6921/2026Data pubblicazione 23/03/2026L’ordinanza n. 10079/2025 di questa Corte ha posto le spese delpredetto giudizio a carico del Ministero, risultato soccombente, ma haeffettivamente omesso di disporne la distrazione a favore deiprocuratori della società controricorrente. Ne consegue la fondatezzadell’istanza, che va accolta con correzione dell’ordinanza di questaCorte n. 10079/2025, mediante l’inserimento, rispettivamente:- nell’ultimo rigo della motivazione, a pagina 9 dell’ordinanza,delle parole “e sono distratte a favore dei procuratoriantistatari.” dopo le parole “Le spese processuali seguono lasoccombenza”;- nel dispositivo, alla fine del secondo rigo di pagina 10dell’ordinanza, delle parole “Dispone la distrazione delle spesecome sopra liquidate a favore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] eBruno Guaraldi, dichiaratisi distrattari”.Nulla per le spese, trattandosi di procedimento di correzione dell’erroremateriale, posto il principio, che merita di essere ribadito, secondo cui“Nel procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287, 288e 391-bis c.p.c., avente natura sostanzialmente amministrativa e nondiretto a incidere, in situazione di contrasto tra le parti, sull'assetto diinteressi già regolato dal provvedimento corrigendo, non puòprocedersi alla liquidazione delle spese, perché in nessun caso èconfigurabile una situazione di soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c.,neppure nell'ipotesi in cui la parte non richiedente, partecipando alcontraddittorio, si opponga all'istanza di rettifica” (Cass. Sez. U,Sentenza n. 29432 del 14/11/2024, Rv. 672744).P.Q.M.La Corte accoglie l’istanza di correzione dell’ordinanza n.10079/2025 e dispone che:Numero registro generale 18080/2025Numero sezionale 156/2026Numero di raccolta generale 6921/2026Data pubblicazione 23/03/20261) nell’ultimo rigo della motivazione, a pagina 9 dell’ordinanza,siano inserite le parole “e sono distratte a favore dei procuratoriantistatari.” dopo le parole “Le spese processuali seguono lasoccombenza”;2) nel dispositivo, alla fine del secondo rigo di pagina 10dell’ordinanza, siano inserite le parole “Dispone la distrazionedelle spese come sopra liquidate a favore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Abrusci e [OSCURATO:PERSONA], dichiaratisi distrattari”.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, addì 22 gennaio 2026.IL PRESIDENTEGiuseppe TedescoDocumento informatico redatto ai sensi dell’ultimo comma dell’art 196-quinquies disp. att. c.p.c.P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile,condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio dilegittimità in favore del controricorrente, che liquida in euro 1.800,009 di 10Numero registro generale 481/2023Numero sezionale 2892/2024Numero di raccolta generale 10079/2025Data pubblicazione 16/04/2025per compensi, oltre ad euro 200,00 per esborsi, al rimborsoforfettario nella misura del 15% e agli accessori di legge.Condanna altresì parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 3c.p.c., al pagamento a favore della parte controricorrente di unasomma ulteriore di euro 1.800,00 equitativamente determinata,nonché – ai sensi dell’art.96, comma 4, c.p.c. - al pagamento dellasomma di euro 600,00 in favore della Cassa delle Ammende.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda SezioneCivile della Corte di cassazione, in data 24 ottobre 2024.Il PresidenteMilena Falaschi10 di 10Numero registro generale 18080/2025Numero sezionale 156/2026Numero di raccolta generale 6921/2026Data pubblicazione 23/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:[OSCURATO:PERSONA] - Presidente -[OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] – [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. -[OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - R.G.N. 18080/2025ANDREA PENTA - Consigliere -ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso 18080-2025 proposto da:MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, pressol’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] 1976 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] eENNIO ABRUSCI- controricorrente -Numero registro generale 18080/2025Numero sezionale 156/2026Numero di raccolta generale 6921/2026Data pubblicazione 23/03/2026per la correzione dell’ordinanza n. 10079/2025 della CORTE DICASSAZIONE, depositata il 16/04/2025;udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dalConsigliere OlivaCon istanza per la correzione di errore materiale, gli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Abrusci e [OSCURATO:PERSONA], procuratori della controricorrente [OSCURATO:PERSONA]1796 S.p.a., hanno lamentato l’omessa distrazione in loro favore dellespese liquidate dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n.10079/2025, con la quale era stato dichiarato inammissibile il ricorsoproposto dal Ministero della Giustizia avverso il decreto della Corte diAppello di Napoli del 21/10/2022, che aveva a sua volta respintol’opposizione proposta dal predetto Ministero, ai sensi di quantoprevisto dall’art. 5-ter della legge n. 89 del 2001, avverso il decretocon il quale era stata accolta la domanda, proposta da [OSCURATO:PERSONA] 1796S.p.a., di riconoscimento dell’indennizzo per irragionevole durata di ungiudizio fallimentare, con liquidazione della somma di € 6.212,97.A seguito del decreto del Presidente in data 10/09/2025 l’istanzadei predetti difensori, prodotta nel giudizio di legittimità definito conl’ordinanza oggetto della richiesta di correzione, è confluita in unprocedimento autonomo, aperto d’ufficio, avente ad oggetto larichiesta di correzione ex art. 391 bis c.p.c.Il Ministero della Giustizia non ha svolto attività difensiva nelpresente procedimento.[OSCURATO:PERSONA]’istanza di correzione è fondata.Nel controricorso i due difensori, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],avevano richiesto la distrazione delle spese del giudizio di legittimità.Numero registro generale 18080/2025Numero sezionale 156/2026Numero di raccolta generale 6921/2026Data pubblicazione 23/03/2026L’ordinanza n. 10079/2025 di questa Corte ha posto le spese delpredetto giudizio a carico del Ministero, risultato soccombente, ma haeffettivamente omesso di disporne la distrazione a favore deiprocuratori della società controricorrente. Ne consegue la fondatezzadell’istanza, che va accolta con correzione dell’ordinanza di questaCorte n. 10079/2025, mediante l’inserimento, rispettivamente:- nell’ultimo rigo della motivazione, a pagina 9 dell’ordinanza,delle parole “e sono distratte a favore dei procuratoriantistatari.” dopo le parole “Le spese processuali seguono lasoccombenza”;- nel dispositivo, alla fine del secondo rigo di pagina 10dell’ordinanza, delle parole “Dispone la distrazione delle spesecome sopra liquidate a favore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] eBruno Guaraldi, dichiaratisi distrattari”.Nulla per le spese, trattandosi di procedimento di correzione dell’erroremateriale, posto il principio, che merita di essere ribadito, secondo cui“Nel procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287, 288e 391-bis c.p.c., avente natura sostanzialmente amministrativa e nondiretto a incidere, in situazione di contrasto tra le parti, sull'assetto diinteressi già regolato dal provvedimento corrigendo, non puòprocedersi alla liquidazione delle spese, perché in nessun caso èconfigurabile una situazione di soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c.,neppure nell'ipotesi in cui la parte non richiedente, partecipando alcontraddittorio, si opponga all'istanza di rettifica” (Cass. Sez. U,Sentenza n. 29432 del 14/11/2024, Rv. 672744).P.Q.M.La Corte accoglie l’istanza di correzione dell’ordinanza n.10079/2025 e dispone che:Numero registro generale 18080/2025Numero sezionale 156/2026Numero di raccolta generale 6921/2026Data pubblicazione 23/03/20261) nell’ultimo rigo della motivazione, a pagina 9 dell’ordinanza,siano inserite le parole “e sono distratte a favore dei procuratoriantistatari.” dopo le parole “Le spese processuali seguono lasoccombenza”;2) nel dispositivo, alla fine del secondo rigo di pagina 10dell’ordinanza, siano inserite le parole “Dispone la distrazionedelle spese come sopra liquidate a favore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Abrusci e [OSCURATO:PERSONA], dichiaratisi distrattari”.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, addì 22 gennaio 2026.IL PRESIDENTEGiuseppe TedescoDocumento informatico redatto ai sensi dell’ultimo comma dell’art 196-quinquies disp. att. c.p.c.