CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 gennaio 2022
Cassazione n. 07384/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n.1138/2021 la Corte di appello di Ancona ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. Nel ricorso si chiede l'annullamento della sentenza: a) per violazione di legge e vizio di motivazione in merito al diniego della causa di non punibilità prevista dall'art.131-bis cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante ex art. 385 comma 4 cod. pen. Il ricorso è manifestamente infondato. Con riferimento alla non applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., la Corte di appello ne ha fornito adeguata motivazione, valorizzando la inconsistenza delle giustificazioni addotte, la gravità del fatto in relazione alla pericolosità della persona e l'intensità del dolo. A differenza di quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello ha valutato adeguatamente il profilo sia della gravità del fatto che dell'intensità del dolo, essendovi una evidente correlazione tra la esperienza dell'imputato e la consapevolezza della importanza di rispettare le prescrizioni del regime degli arresti domiciliari, considerate le valutazioni espresse sulle ragioni e la durata dell'allontanamento che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi, non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità. La medesima genericità connota anche il motivo sul diniego delle attenuanti generiche e sull'attenuante dell'art. 385 comma 4, cod. pen., evidentemente insussistente in rapporto alla ricostruzione del fatto ed alle valutazioni espresse nel giudizio di merito. Dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28/01/2022 [OSCURATO:PERSONA]- ere estensore Il PrStØente Ric do [OSCURATO:PERSONA]