CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 dicembre 2016
Cassazione n. 14186/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 23370/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di titolare dell'impresa individuale Area di Servizio di [OSCURATO:PERSONA] e Figli, ed i fideiussori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. Coop. per azioni, in persona dei - legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via G. Pisanelli n. 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]. cessionaria del credito di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via A. Gramsci n. 28, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce all'atto di costituzione; - resistente - avverso la sentenza n. 3482/2016 del TRIBUNALE di MONZApubblicata il 30/12/2016 e l'ordinanza della CORTE D'APPELLO di MILANO del 26/07/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/04/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 30 dicembre 2016, n. 3482, il Tribunale di Monza ha dichiarato inammissibili le domande degli opponenti inerenti i conti correnti nn. 2532 e 2732, ed ha respinto l'opposizione a decreto ingiuntivo, proposta da [OSCURATO:PERSONA], titolare della impresa individuale "Area di servizio di [OSCURATO:PERSONA] e figli", e dai fideiussori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro la Banca popolare di [OSCURATO:SOCIETA] soc. coop. per azioni, concesso per la somma di C 238.020,71, a titolo di saldo negativo del conto corrente con apertura di credito, dal quale l'istituto è receduto. A fondamento della decisione assunta, il Tribunale, per quanto rileva, ha accertato che: a) il recesso della banca è pienamente legittimo, in quanto l'art. 5 del contratto prevede tale facoltà della banca ove superato il limite concordato di sconfinamento, né sussiste, in concreto, una condotta di mala fede dell'istituto; b) è interamente provato il credito bancario, attesa la produzione in giudizio di tutti gli estratti conto, da cui risulta altresì lo sconfinamento dalla soglia pattuita; c) la pretesa invalidità del contratto di finanziamento, concesso a "soggetto in crisi", non è stata in nessun modo adeguatamente dedotta e provata; d) tutte le clausole contrattuali hanno contenuto determinato, ivi compresa la pattuizione degli interessi ancorati al tasso Euribor, la capitalizzazione degli interessi rispetta la deliberazione Cicr ed è specificamente approvata, mentre è rimasta «incomprensibile» la doglianza circa il c.d. c:orrispettivo sul fido accordato, la cui misura pari allo 0,25 è indicata in contratto e rispetta, come la c.d. commissione d'istruttoria veloce in misura fissa, l'art. 117 t.u.b., mentre la banca non ha affatto pattuito né applicato una c.m.s.; e) è inammissibile, perché palesemente generica, la doglianza di applicazione di un tasso usurario, per la quale neppure gli opponenti hanno assolto all'onere di indicare quando esso sarebbe stato superato o indicato il tasso soglia; f) va esclusa una condotta in concreto della banca contraria al principio di trasparenza ex art. 116 t.u.b.; g) il contratto di fideiussione è valido, non essendo stati violati gli artt. 117, 118 e 119 t.u.b., contrariamente all'assunto di parte, data la natura del contratto di fideiussione per obbligazioni future, avente ad oggetto i rapporti ancora sorti, onde non si poteva ex ante indicare il tasso di interesse che sarebbe stato applic:ato; il richiamo all'art. 118 t.u.b. resta inconferente, né è violato l'art. 119 t.u.b., atteso che il contratto imponeva ai fideiussori di tenersi informati ed essi, soprattutto, erano la madre ed il marito della debitrice principale, i quali lavoravano nell'azienda ed erano direttamente coinvolti (il marito) addirittura nella stessa gestione del rapporto bancario, mentre sono rimasti del tutto indimostrati gli elementi costitutivi della fattispecie ex art. 1956 c.c. La Corte d'appello di Milano ha dichiarato inammissibile l'appello, ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., con ordinanza del 26 luglio 2017, n. 2979. La Corte ha rilevato che gli appellanti si siano limitati a contrapporre censure generiche alla prima decisione, reiterando le eccezioni e le argomentazioni svolte in primo grado, del tutto inidonee, però, ad incrinarne l'iter logico e concludendo che non vi fossero ragionevoli probabilità di accoglimento dell'atto di appello, onde ha dichiarato il gravame inammissibile, ai sensi degli artt. 348- bis e 348-ter c.p.c. Avverso entrambi i provvedimenti hanno proposto ricorso per cassazione le parti soccombenti, sulla base di undici motivi. La banca intimata resiste con controricorso. Le parte ricorrente ha depositato la memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. - I motivi debbono essere come segue riassunti: /) nullità dell'ordinanza d'appello, per violazione degli artt. 24 e 111 Cost., 348-bis e 348-ter c.p.c., perché la corte territoriale ha dichiarato inammissibile l'impugnazione, in un caso in cui ha, invece, ritenuto esistente un vizio processuale per mancanza di motivi specifici d'appello, onde si tratta di ordinanza impugnabile, a sua volta, per cassazione; 2) violazione o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., in quanto il tribunale ha ritenuto in concreto dimostrato il credito della banca, mentre non vi era prova al riguardo, e sul punto «non appaiono dubbi» che la banca non abbia «senza dubbio» assolto al proprio onere probatorio; 3) violazione o falsa applicazione «di norme di diritto sull'illegittimo recesso anticipato della banca» e dell'art. 2 del contratto di finanziamento, in quanto tale era la clausola applicabile, /LA che prevedeva una durata minima del finanziamento sino al 28 maggio 2014, e non l'art. 5, che permette il recesso per giusta causa; 4) violazione o falsa applicazione degli artt. 1284, 1346 c.c. e 117 t.u.b., per avere la sentenza di primo grado ritenuto valida la clausola di pattuizione degli interessi ultralegali, mentre essi non erano determinati in contratto; 5) violazione o falsa applicazione degli artt. 1283, 1284 c.c. e 117, 117-bis t.u.b., per avere la sentenza di primo grado ritenuto valide le clausole di pattuizione della capitalizzazione trimestrale e del c.d. corrispettivo sul fido accordato, quando invece non sono state dettagliatamente indicati in contratto la periodicità della capitalizzazione ed il tasso applicato; 6) violazione o falsa applicazione «della legge n. 108/1996», perché l'applicazione degli interessi e degli altri oneri e spese ha comportato il superamento della soglia usuraria, mentre il tribunale non lo ha ritenuto; 7) violazione o falsa applicazione dell'art. 116 t.u.b. e del principio di trasparenza, per non avere il tribunale ritenuto violata la norma in questione, dato che la banca non aveva affatto indicato in modo chiaro i parametri applicati; 8) violazione o falsa applicazione degli artt. 1175, 1375 e 1956 c.c., quanto al contratto di fideiussione, che deve restare inefficace, dato che la banca ha concesso credito alla impresa individuale, quando essa era già in precarie condizioni economiche; 9) violazione o falsa applicazione degli artt. 117, 118 e 119 t.u.b., ancora con riguardo al contratto di fideiussione, dato che esso non indicava il tasso di interesse e gli altri oneri applicati, mentre la banca ha omesso l'informazione periodica ex art. 119 t.u.b. verso i medesimi fideiussori, limitandosi ad informarli dell'operato recesso; inoltre, ha concesso il credito, sebbene la debitrice si trovasse già in precarie condizioni economiche; l'art. 5 del contratto di fideiussione, secondo cui il fideiussore si impegna ad informarsi delle condizioni patrimoniali del debitore e la banca è comunque tenuta, a sua richiesta, a comunicargli l'entità della esposizione complessiva, è contraria all'art. 119 t.u.b.; infine, «una serie di clausole» contrattuali ha «certamente natura vessatoria», ma la banca ha ottenuto la loro sottoscrizione dopo un mero elenco numerico e sintetica esposizione del loro contenuto; 10) violazione o falsa applicazione degli artt. 1341 e 1938 c.c., perché il tribunale ha errato nel ritenere validamente sottoscritte le clausole vessatorie del contratto di fideiussione ed in quanto l'indicazione di un importo massimo garantito non basta per la validità della fideiussione omnibus; 11) violazione «dell'art. 360 co. 1 n. 3, 4 e 5» per «mancata ammissione della CTU», che il tribunale ha ritenuto ingiustificatamente come meramente esplorativa, quando invece essa sarebbe servita per il calcolo del dovuto. 2. - Il primo motivo del ricorso censura la statuizione d'inammissibilità resa dalla Corte d'appello, che sarebbe stata emessa in fattispecie diversa da quelle contemplate all'art. 348-bis c.p.c. L'assunto non ha pregio, in quanto al contrario la corte del merito, vista la sentenza di primo grado e l'atto di appello, ha concluso nel senso che i motivi risultassero del tutto inidonei ad intaccare l'iter argomentativo del primo giudice, per la loro inconcludenza e genericità di assunti: in tal modo, il giudice territoriale non ha affatto sconfinato dal contenuto tipico dell'art. 348- bis c.p.c. ed il motivo si palesa manifestamente infondato. 3. - Gli altri motivi di ricorso, con i quali si intenderebbe censurare la sentenza del tribunale, sono tutti all'evidenza inammissibili. Occorre, in via pregiudiziale, disattendere l'eccezione di inammissibilità al riguardo sollevata dalla banca controricorrente, secondo cui la sentenza di primo grado non sarebbe stata in verità censurata, per il fatto che, nelle conclusioni del ricorso per cassazione, i ricorrenti si siano limitati a chiedere la cassazione dell'ordinanza resa dalla Corte d'appello: atteso il contenuto complessivo del ricorso, infatti, deve ritenersi che l'omissione sia frutto di mero lapsus e che anzi proprio l'impugnazione della decisione del Tribunale sia l'oggetto principale dell'odierno ricorso. Tuttavia, come detto, il ricorso è manifestamente inammissibile. Invero, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in caso di ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c., si rendono applicabili gli artt. 329 e 346 c.p.c., onde la parte ricorrente è onerata della indicazione che la questione sollevata in sede di legittimità era stata devoluta, nella forma propria dei motivi di appello, al giudice del gravame dichiarato inammissibile (Cass. 6 ottobre 2020, n. 21369; Cass. 25 giugno 2019, n. 16891, non massimata; Cass. 8 ottobre 2018, n. 24685, non massimata; Cass. 12 febbraio 2015, n. 2784). Nel ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado, proponibile ai sensi dell'art. 348-ter, comma 3, c.p.c., l'atto d'appello, dichiarato inammissibile, e la relativa ordinanza, pronunciata ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., costituiscono requisiti processuali speciali di ammissibilità, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 366, n. 3, c.p.c., è necessario che nel ricorso per cassazione sia fatta espressa indicazione, con sufficiente dettaglio, dei motivi di appello e della motivazione dell'ordinanza ex art. 348-bis c.p.c., al fine di evidenziare l'insussistenza di un giudicato interno sulle questioni sottoposte al vaglio del giudice di legittimità e già prospettate al giudice del gravame (Cass. 3 dicembre 2020, n. 27703; Cass. 15 maggio 2014, n. 10722). Ciò, in quanto, ove l'appello sia stato dichiarato inammissibile, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado può essere proposto entro i limiti delle questioni già sollevate con l'atto di appello e di quelle riproposte ex art. 346 c.p.c. (Cass. 27 settembre 2018, n. 23320; Cass. 12 febbraio 2015, n. 2784). Né l'onere di indicare, nel ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado proposto ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c., i motivi di appello e la motivazione dell'ordinanza ex art. 348-bis c.p.c., si pone in contrasto con l'art. 6 CEDU, in quanto esso è imposto in modo chiaro e prevedibile risultando da un indirizzo giurisprudenziale di legittimità ormai consolidato, non è eccessivo per il ricorrente e risulta, infine, funzionale al ruolo nornofilattico della Suprema Corte, essendo volto alla verifica in ordine alla mancata formazione di un giudicato interno (Cass. 23 dicembre 2016, n. 26936). Nel caso di specie, non avendo i ricorrenti indicato come e dove le questioni poste con i motivi avanzati in questa sede fossero state prospettate dinanzi al giudice a quo, ma avendo essi totalmente trascurato di procedere all'esposizione dei motivi di appello, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile: atteso che, quanto ai motivi dedotti avverso la sentenza di primo grado, sussiste l'omessa indicazione di aver sollevato le corrispondenti questioni con i motivi di appello. 4. - Il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della //4 controricorrente, liquidate in C 8.200,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie al 15% sui compensi ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comm