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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 28915/2025

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ronunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 4322-2020, proposto da: [OSCURATO:PERSONA], c.f.

CRRFST 55A10L020Y , elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 6 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] - Ricorrente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende - Controricorrente avverso la sentenza n.2712/25/2019della Commissione tributaria regionale della Lombardiasez. staccata di Brescia, depositata il 20 giugno 201 9 ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza camerale del 28 maggio 2025; IVA –Agevolazioni prima casa – Disciplina applicabile RGN 4322/2020 Consigliere rel.

Federici [OSCURATO:PERSONA] Dalla sentenza risulta che l’Agenzia delle entrate notificò al ricorrente l’avviso di liquidazione, con irrogazione di sanzioni, a titolo di Iva per l’anno 2013.

La pretesa fiscale trovava causa nella revoca delle agevolazioni utilizzate per l’acquisto della “prima casa”, risultata di superficie superiore a mq 240 (mq. 300,)e pertanto classificata come abitazione di lusso esclusa dal trattamento agevolato.

L’atto fu impugnato dinanzi alla Commissione tributaria di Mantova, che con sentenza n. 278/216 accolse il ricorso.

L’appello erariale fu invece parzialmente accolto dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia con sentenza n. 2712/2019.

Il giudice d’appello, dopo aver respinto le questioni preliminari sollevate dal contribuentein ordine al vizio di notificazione dell’atto impositivo, nonché la denunciata insufficiente motivazione dell’avviso di liquidazione, nel merito ha escluso l’applicazione dell’art. 33 del d.lgs. n. 175/2014, invocato dal Carra, disciplina in forza della quale, per il riconoscimento delle agevolazioni fiscali,i limiti di superficie dell’immobile sono stati sostituiti dalla categoria catastaleintervenuta successivamente.

Quindi, ha rilevato che l’art. 6 del DM 2 agosto 1969, applicabile alla fattispecie,riportava un elenco tassativo di vani esclusi dalla superficie complessiva dell’immobile, ma tra questi non i muri perimetrali e divisori.

Ha pertanto confermato l’atto impositivo quanto all’imposta, risultando l’abitazione di superficie superiore al limite di mq. 240, e dunque da qualificarsi come abitazionedi lusso.

Ha invece annullato le sanzioni, per essere ormai subentrata una nuova disciplina, secondo la quale quella condotta noncostituiva più illecito.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il contribuente, affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso l’amministrazione finanziaria.

All’esito dell’adunanza camerale del 28 maggio 2025la causa è stata riservata e decisa. [OSCURATO:PERSONA] 4322/2020 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] il primo motivo il ricorrente si duole della violazione o falsa applicazione dell’art. 16, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione alla Tabella A, allegata al D.P.R. n. 633 cit., Parte II n. 21, nonché dell’art. 6, D.M. 2 agosto 1969 ([OSCURATO:PERSONA]), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

La sentenza erroneamente avrebbe consid e r a to la superficie lorda anziché netta dell’abitazione, ai fini del riconoscimento dell’agevolazione, discostandosi dalle risultanze della CTP, richiamata dalla pronuncia di primo grado e mai contestata.

Con il secondo motivo il ricorrente ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell’art. 7, l. 27 luglio 2000, n. 212, e dell’art. 3, l. n. 241 del 1990, in relazione all’art. 360, primo comma, c.p.c.

Il giudice d’appello erroneamente ha ritenuto l’atto impositivo congruamente motivato, laddove l’avviso di liquidazione era corredato da motivazione insufficiente e contraddittoria, con violazione del diritto di difesa.

Deve intanto premettersi come sia pacifico che l’acquisto dell’unità immobiliare precede di un anno la nuova disciplina, introdotta dal d.lgs. n. 175 del 2014.

In proposito la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la cessione di un'abitazione di lusso in epoca antecedente all’entrata in vigore dell'art. 33 del d.lgs. n.175 del 2014 è assoggettata all'I va con aliquota ordinaria e non con quella agevolata, non retroagendo detta norma alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 23 del2014, in materia di registro, e non ancorando il diverso criterio di individuazione delle abitazioni di lusso alla novella introdotta dall'art. 10, comma 1, lett. a), del la disciplina da ultimo richiamata, bensì alla modifica del testo dell'art. 21, tabella A, parte II, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972(Cass., 16 marzo 2025, n. 7000).

Ciò chiarito, è infondato il primo motivo di ricorso.

La denuncia che la sentenza avrebbe considerato la superficie lorda e non quella netta dell’unità abitativa si pone in evidente contraddizione con il testo della pronuncia, la quale ha affermato come il calcolo dei metri quadri deve tenere in conto la superficie utile netta.

A tal fine ha quindi richiamato giurisprudenza di legittimità, secondo cui, dalla lettura del testo normativo, alfine della fruizione delle agevolazioni c.d. prima casa, per stabilire se RGN 4322/2020 Consigliere rel.

Federici un'abitazione sia di lusso e come tale esclusa da detti benefici, occorre fare riferimento alla nozione di superficie utile complessiva di cui all'art. 6 del d.m. [OSCURATO:PERSONA] 2 agosto 1969, n. 1072, per il quale, premesso che viene in rilievo la sola utilizzabilità e non anche l'effettiva abitabilità degli ambienti, detta superficie deve essere determinata escludendo dalla estensione globale, riportata nell'atto di acquisto sottoposto all'imposta, quella di balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e del posto macchina (Cass., 26 marzo 2019, n. 8409).

Ha pertanto escluso quanto non espressamente richiamato dalla disciplina, secondo il principio di stretta interpretazione, applicabile alle norme agevolative in materia fiscale, e dunque i muri perimetralie divisori.

L’interpretazione operata dal giudice d’appello è correttae adesiva alla giurisprudenza di questa Corte, che infatti ha espressamente affermato che nel calcolo dei 240 mq rientrano anche le murature, i pilastri, i tramezzi e i vani di porte e finestre, secondo il principio di utilizzabilità degli ambienti, che non può restrittivamente identificarsi con la sola "superficie abitabile (cfr. Cass., 17 luglio 2019, n. 19186).

La motivazione della commissione regionale ha pertanto fatto corretta applicazione dei principi di diritto in materia.

Nessun rilievo poteva poi assumere la consulenza tecnica allegata dal ricorrente in primo grado, che non costituisce prova ma semplice atto difensivo allegato della parte, rientrando come tale tra i documenti che il giudice è tenuto a vagliare, senza esserne vincolato, non potendo formare oggetto di applicazione del principio di non contestazione ai sensi dell'art.115 c.p.c.(cfr. Cass., 28 febbraio 2025, n. 5362).

Si rivela infondato anche il secondo motivo.

La sentenza, nel rilevare che la superficie dell’abitazione fosse superiore ai 240 mq, e tanto comprendendovi anche i muti perimetrali e le tramezzature interne, ha già ampiamente supportato le ragioni della revoca dell’agevolazione.

Né assume alcun pregio l’affermazione secondo cui la superficie risultante dall’accatastamento fosse di mq. 236, atteso che tale estensione è quella che pretende il contribuente, ma certamente non quella lorda dichiarata in DOCFA, ossia mq

300. RGN 4322/2020 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] difetto di motivazione, né insufficienza o contraddittorietà, è dato dunque riscontrare nella sentenza d’appello, con conseguente caducazione di ogni ulteriore censura rivolta al provvedimento impugnato.

In definitiva il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura specificata in motivazione.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente alla rifusione in favore dell’Agenzia delle entrate delle spese di causa, che si liquidano in € 5.900,00 per competenze, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 4322-2020, proposto da: [OSCURATO:PERSONA], c.f. CRRFST 55A10L020Y , elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 6 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] - Ricorrente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende - Controricorrente avverso la sentenza n.2712/25/2019della Commissione tributaria regionale della Lombardiasez. staccata di Brescia, depositata il 20 giugno 201 9 ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza camerale del 28 maggio 2025; IVA –Agevolazioni prima casa – Disciplina applicabile RGN 4322/2020 Consigliere rel. Federici [OSCURATO:PERSONA] Dalla sentenza risulta che l’Agenzia delle entrate notificò al ricorrente l’avviso di liquidazione, con irrogazione di sanzioni, a titolo di Iva per l’anno 2013. La pretesa fiscale trovava causa nella revoca delle agevolazioni utilizzate per l’acquisto della “prima casa”, risultata di superficie superiore a mq 240 (mq. 300,)e pertanto classificata come abitazione di lusso esclusa dal trattamento agevolato. L’atto fu impugnato dinanzi alla Commissione tributaria di Mantova, che con sentenza n. 278/216 accolse il ricorso. L’appello erariale fu invece parzialmente accolto dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia con sentenza n. 2712/2019. Il giudice d’appello, dopo aver respinto le questioni preliminari sollevate dal contribuentein ordine al vizio di notificazione dell’atto impositivo, nonché la denunciata insufficiente motivazione dell’avviso di liquidazione, nel merito ha escluso l’applicazione dell’art. 33 del d.lgs. n. 175/2014, invocato dal Carra, disciplina in forza della quale, per il riconoscimento delle agevolazioni fiscali,i limiti di superficie dell’immobile sono stati sostituiti dalla categoria catastaleintervenuta successivamente. Quindi, ha rilevato che l’art. 6 del DM 2 agosto 1969, applicabile alla fattispecie,riportava un elenco tassativo di vani esclusi dalla superficie complessiva dell’immobile, ma tra questi non i muri perimetrali e divisori. Ha pertanto confermato l’atto impositivo quanto all’imposta, risultando l’abitazione di superficie superiore al limite di mq. 240, e dunque da qualificarsi come abitazionedi lusso. Ha invece annullato le sanzioni, per essere ormai subentrata una nuova disciplina, secondo la quale quella condotta noncostituiva più illecito. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il contribuente, affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso l’amministrazione finanziaria. All’esito dell’adunanza camerale del 28 maggio 2025la causa è stata riservata e decisa. [OSCURATO:PERSONA] 4322/2020 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] il primo motivo il ricorrente si duole della violazione o falsa applicazione dell’art. 16, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione alla Tabella A, allegata al D.P.R. n. 633 cit., Parte II n. 21, nonché dell’art. 6, D.M. 2 agosto 1969 ([OSCURATO:PERSONA]), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. La sentenza erroneamente avrebbe consid e r a to la superficie lorda anziché netta dell’abitazione, ai fini del riconoscimento dell’agevolazione, discostandosi dalle risultanze della CTP, richiamata dalla pronuncia di primo grado e mai contestata. Con il secondo motivo il ricorrente ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell’art. 7, l. 27 luglio 2000, n. 212, e dell’art. 3, l. n. 241 del 1990, in relazione all’art. 360, primo comma, c.p.c. Il giudice d’appello erroneamente ha ritenuto l’atto impositivo congruamente motivato, laddove l’avviso di liquidazione era corredato da motivazione insufficiente e contraddittoria, con violazione del diritto di difesa. Deve intanto premettersi come sia pacifico che l’acquisto dell’unità immobiliare precede di un anno la nuova disciplina, introdotta dal d.lgs. n. 175 del 2014. In proposito la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la cessione di un'abitazione di lusso in epoca antecedente all’entrata in vigore dell'art. 33 del d.lgs. n.175 del 2014 è assoggettata all'I va con aliquota ordinaria e non con quella agevolata, non retroagendo detta norma alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 23 del2014, in materia di registro, e non ancorando il diverso criterio di individuazione delle abitazioni di lusso alla novella introdotta dall'art. 10, comma 1, lett. a), del la disciplina da ultimo richiamata, bensì alla modifica del testo dell'art. 21, tabella A, parte II, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972(Cass., 16 marzo 2025, n. 7000). Ciò chiarito, è infondato il primo motivo di ricorso. La denuncia che la sentenza avrebbe considerato la superficie lorda e non quella netta dell’unità abitativa si pone in evidente contraddizione con il testo della pronuncia, la quale ha affermato come il calcolo dei metri quadri deve tenere in conto la superficie utile netta. A tal fine ha quindi richiamato giurisprudenza di legittimità, secondo cui, dalla lettura del testo normativo, alfine della fruizione delle agevolazioni c.d. prima casa, per stabilire se RGN 4322/2020 Consigliere rel. Federici un'abitazione sia di lusso e come tale esclusa da detti benefici, occorre fare riferimento alla nozione di superficie utile complessiva di cui all'art. 6 del d.m. [OSCURATO:PERSONA] 2 agosto 1969, n. 1072, per il quale, premesso che viene in rilievo la sola utilizzabilità e non anche l'effettiva abitabilità degli ambienti, detta superficie deve essere determinata escludendo dalla estensione globale, riportata nell'atto di acquisto sottoposto all'imposta, quella di balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e del posto macchina (Cass., 26 marzo 2019, n. 8409). Ha pertanto escluso quanto non espressamente richiamato dalla disciplina, secondo il principio di stretta interpretazione, applicabile alle norme agevolative in materia fiscale, e dunque i muri perimetralie divisori. L’interpretazione operata dal giudice d’appello è correttae adesiva alla giurisprudenza di questa Corte, che infatti ha espressamente affermato che nel calcolo dei 240 mq rientrano anche le murature, i pilastri, i tramezzi e i vani di porte e finestre, secondo il principio di utilizzabilità degli ambienti, che non può restrittivamente identificarsi con la sola "superficie abitabile (cfr. Cass., 17 luglio 2019, n. 19186). La motivazione della commissione regionale ha pertanto fatto corretta applicazione dei principi di diritto in materia. Nessun rilievo poteva poi assumere la consulenza tecnica allegata dal ricorrente in primo grado, che non costituisce prova ma semplice atto difensivo allegato della parte, rientrando come tale tra i documenti che il giudice è tenuto a vagliare, senza esserne vincolato, non potendo formare oggetto di applicazione del principio di non contestazione ai sensi dell'art.115 c.p.c.(cfr. Cass., 28 febbraio 2025, n. 5362). Si rivela infondato anche il secondo motivo. La sentenza, nel rilevare che la superficie dell’abitazione fosse superiore ai 240 mq, e tanto comprendendovi anche i muti perimetrali e le tramezzature interne, ha già ampiamente supportato le ragioni della revoca dell’agevolazione. Né assume alcun pregio l’affermazione secondo cui la superficie risultante dall’accatastamento fosse di mq. 236, atteso che tale estensione è quella che pretende il contribuente, ma certamente non quella lorda dichiarata in DOCFA, ossia mq 300. RGN 4322/2020 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] difetto di motivazione, né insufficienza o contraddittorietà, è dato dunque riscontrare nella sentenza d’appello, con conseguente caducazione di ogni ulteriore censura rivolta al provvedimento impugnato. In definitiva il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura specificata in motivazione. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione in favore dell’Agenzia delle entrate delle spese di causa, che si liquidano in € 5.900,00 per competenze, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari
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