CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 febbraio 2026
Cassazione n. 21644/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
el 12/09/2025 del TRIB. LIBERTA' di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA]'OLIO, che ha depositato memoria chiedendo ilrigetto dell’originario ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 26/09/2025, il Tribunale per il riesame di Bologna ha accoltol’appello del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e, in riformadell’ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale diReggio [OSCURATO:PERSONA], ha disposto l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere acarico di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai delitti di cui agli artt. 61 n. 5 e 628 cod. pen. e agli artt. 61n.5, 575 e 576, comma 1 n. 1, cod. pen.2. Avverso la predetta ordinanza il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione proponendo tre motivi.per l’udienza preliminare presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], a seguito di giudizioabbreviato, aveva emesso sentenza in data 06/02/2026, con la quale aveva assolto SaidSaraa dai reati a lui ascritti per non aver commesso il fatto e ha dichiarato l’inefficacia dieventuali misure cautelari ai sensi dell’art. 306 e seguenti cod. proc. pen.Ha pertanto chiesto di accertare ai sensi dell’art. 300, comma 1, cod., proc. pen.l’immediata perdita di efficacia della misura cautelare disposta dal Tribunale per il riesamecon l’ordinanza impugnata.3. Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA]Olio, ha depositato memoria chiedendo il rigettodell’originario ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.2. Si impugna con ricorso per cassazione un’ordinanza del Tribunale del riesame che,in accoglimento dell’appello del pubblico ministero avverso l’ordinanza del Giudice per leindagini preliminari che aveva rigettato la richiesta di misura cautelare a carico di SaidSaraa, dispone l’applicazione della misura cautelare a suo carico.Il provvedimento non produceva effetti in attesa della irrevocabilità dell’ordinanza delTribunale del riesame dopo la tempestiva presentazione del ricorso per cassazione, inossequio al disposto dell’art. 310, comma 3, cod. proc. pen. (secondo il quale «l'esecuzionedella decisione con la quale il tribunale, accogliendo l'appello del pubblico ministero, disponeuna misura cautelare è sospesa fino a che la decisione non sia divenuta definitiva»).Sicché in attesa della trattazione del ricorso per cassazione proposto avversoquell’ordinanza da [OSCURATO:PERSONA], la misura restrittiva non era stata eseguita.Il giudizio di cognizione, rispetto al quale il procedimento de libertate era strumentale,veniva frattanto definito con sentenza di assoluzione, statuizione che, a mente dell’art. 300,comma 1, cod. proc. pen., non consente ad alcuna misura di mantenere efficacia.Laddove, quindi, l’ordinanza del Tribunale del riesame che, accogliendo l'appello delpubblico ministero, ha disposto la misura cautelare, diventasse definitiva, l’intervenutaassoluzione per il medesimo fatto nel giudizio di cognizione sarebbe ostativa alla suaeventuale esecuzione e l’odierno ricorrente non potrebbe esservi sottoposto in ragione dellaprevisione contenuta nel richiamato art. 300, comma 1, cod. proc. pen.Il ricorrente insiste, tuttavia, affinché questa Corte emetta una decisione che comunqueimpedisca all’ordinanza del Tribunale del riesame qui impugnata di produrre effetti e chiedeconseguentemente che ne dichiari l’inefficacia.E’ però avviso di questa Corte che in capo all’odierno ricorrente non residua alcuninteresse processuale, rilevante ai sensi dell’art. 586, comma 4, cod. proc. pen., dopo che siè definito con sentenza di assoluzione il giudizio sul quale si era innestato l’incidentecautelare sfociato nel ricorso all’esame di questo Collegio.3. L'interesse richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., quale condizione diammissibilità dell'impugnazione, nel procedimento cautelare, assume i necessari profili diconcretezza e di attualità, se sussiste all'atto della proposizione dell'impugnazione, masoprattutto se permane fino al momento della decisione, in modo che da essa possaderivare «una effettiva incidenza di vantaggio sulla situazione giuridica devoluta alla verificadel giudice dell'impugnazione» (Sez. 5, n. 51491 del 21/11/2023, Picarella, n.m.).In forza della linea interpretativa fissata da Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012,Marinaj, Rv. 251693 – 01, «nel sistema processuale penale, la nozione di interesse adimpugnare non può essere basata sul concetto di soccombenza - a differenza delleimpugnazioni civili che presuppongono un processo di tipo contenzioso, quindi una liteintesa come conflitto di interessi contrapposti - ma va piuttosto individuata in una prospettivautilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovereuna situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella,positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto aquella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo».Bisogna pertanto verificare se, a fronte della definizione del giudizio con una sentenzadi assoluzione che renderebbe inefficace qualsivoglia titolo cautelare disposto in relazioneallo stesso fatto, può ancora comportare una situazione di svantaggio il provvedimento delTribunale del riesame oggi impugnato, ancora ineseguito perché non passato in giudicato,che, accogliendo l’appello del pubblico ministero, aveva applicato la misura della custodiacautelare in carcere.Va, in particolare, accertato se l’interesse ad impugnare non sia più attuale, tenutoconto che «la nozione della "carenza d'interesse sopraggiunta" va individuata nellavalutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesseall'impugnazione, la cui attualità è venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o didiritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, operché la stessa abbia già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto abbia perso ognirilevanza per il superamento del punto controverso» (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep.2012, Marinaj, Rv. 251694 – 01).Orbene la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di sottolineare che, quandol'ordinanza genetica sia stata, nelle more, annullata, viene meno l’interesse al ricorso percassazione già proposto avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare, inquanto l'impugnazione presuppone la perdurante efficacia dell'ordinanza originaria; così, adesempio, si è pronunciata Sez. 6, n. 44723 del 25/11/2021, Tonti, Rv. 282397 – 01, inun’ipotesi in cui il provvedimento applicativo – impugnato con ricorso per cassazione – erastato revocato, sottolineando che non aveva rilievo il fatto che anche il provvedimento direvoca fosse stato impugnato, perché, comunque, frattanto l’immediata efficacia esecutivaaveva fatto venire il titolo di restrizione.Il principio in base al quale è inammissibile il ricorso per cassazione avversoprovvedimento applicativo o confermativo di una misura cautelare personale, qualoral'interessato, nelle more del giudizio, sia stato rimesso in libertà, poiché l'eventualeaccoglimento dell'impugnazione verrebbe in ogni caso a cadere su un provvedimento ormaiprivo di efficacia, deve considerarsi consolidato fin dalla risalente ma non superata decisionedi Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208165.In questo precedente e nell’ambito dello stesso orientamento che esso esprime si ècomunque riconosciuta l’ipotesi in cui può sussistere l’interesse ad una pronunciasull’illegittimità originaria dell’ordinanza applicativa della misura cautelare, quando essopossa essere fatta valere a fondamento della richiesta di riparazione per ingiusta detenzioneai sensi dell’art. 314 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 20 del 12/10/1993, Durante, Rv. 195355 –01; ma, come ha precisato Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010, dep. 2011, Testini, Rv. 249002 –01, purché «la circostanza formi oggetto di specifica e motivata deduzione, idonea aevidenziare in termini concreti il pregiudizio che deriverebbe dal mancato conseguimentodella stessa, formulata personalmente dall'interessato» e venga dedotta contestualmentealla presentazione del ricorso; cfr. sul punto Sez. 1, n. 19649 del 12/01/2017, Cei, Rv.270009 - 01); ma la si è distinta dall’ipotesi in cui il pronunciamento sulla vicenda cautelareall’esito dell’impugnazione non avrebbe potuto avere ad oggetto profili rilevanti ai fini delprocedimento per la riparazione per ingiusta detenzione.Nel caso all’esame di questo Collegio il ricorso verte non sulla legittimità di un titolocautelare, che ha avuto esecuzione e che è stato revocato, ma sulla legittimità di unprovvedimento applicativo della misura cautelare che non ha mai avuto esecuzione; ladecisione su tale ricorso rientra, quindi, tra quelle che non potrebbero produrre ricaduteconcretamente favorevoli per il ricorrente, che non ha subito per quel titolo nemmeno ungiorno di restrizione.Non si è, quindi, verificato alcun pregiudizio che, se accertato, consenta di attivare ilprocedimento di cui agli artt. 314 e seguenti cod. proc. pen.Quando viene meno la condizione che consente a qualsivoglia titolo cautelare diprodurre effetti, perché la prognosi di condanna è già smentita e opera una preclusione dilegge, un’ordinanza del Tribunale del riesame che dispone l’applicazione della custodiacautelare in carcere in riforma di una decisione del Giudice per le indagini preliminare cheaveva respinto la richiesta del pubblico ministero deve ritenersi già travolta nei suoi effetti ela verifica della sua legittimità non risulta, quindi, corrispondere ad alcun interesse néprocessuale né sostanziale.4. Alla luce di queste conclusioni, confortate da un univoco orientamento interpretativodi legittimità, può escludersi che il provvedimento oggi impugnato, anche se passasse ingiudicato, verrebbe validamente applicato in danno del ricorrente, dopo la sua assoluzione.Ne consegue che il ricorso è carente di interesse, poiché dal suo accoglimento nonpotrebbe derivare alcun concreto vantaggio.La difesa, tuttavia, ritiene, sulla scorta di taluni precedenti dei giudici di legittimità, cheresiduerebbe in ogni caso un interesse all’eliminazione del provvedimento con unapronuncia di annullamento senza rinvio, in modo da cancellarlo del tutto e impedirnecertamente l’esecuzione.La questione dedotta impone di risolvere il nodo dell’epilogo decisorio del ricorso percassazione nel procedimento cautelare, in relazione al quale sia sopravvenuta carenza diinteresse.Infatti, secondo alcune decisioni, alle quali il ricorrente ha fatto riferimento nella suadiscussione e che questo Collegio non condivide, a fronte di ipotesi in cui era stato revocatodel provvedimento che ha applicato una misura di custodia e che costituiva il presupposto dialtro successivo di aggravamento oggetto di ricorso, si imporrebbe comunque la necessità diel iminare i l secondo comportando la prevalenza, nell 'assetto giuridico dato,dell'annullamento dell'ordinanza gravata dal ricorso inammissibile per difetto sopravvenuto diinteresse, per cancellarla in via definitiva dal procedimento de liberate, anziché quellodell'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, sebbene astrattamente pregiudizialerispetto al resto (Sez. 6, n. 25852 del 14/05/2024, Nicastro, Rv. 286753 - 01).Secondo questo orientamento, se invece si desse prevalenza alla pronuncia diinammissibilità, si perverrebbe ad effetti paradossali, atteso il contrasto di concorrentidecisioni dal contenuto opposto, nei confronti dello stesso soggetto e per il medesimo fatto:quella di revoca dell'ordinanza genetica emessa dal Giudice per le indagini preliminari equella di aggravamento, con applicazione della custodia cautelare in carcere, emessa dalTribunale dell'appello cautelare.Il contrasto si registrerebbe sul piano degli effetti, perché alla pronuncia diinammissibilità del ricorso conseguirebbe, ai sensi dell'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.,l'efficacia esecutiva di un provvedimento ineseguibile.L’epilogo decisorio dell’annullamento senza rinvio era stato ritenuto una soluzionenecessitata dall’esigenza di impedire l’efficacia di un provvedimento contrastante con larevoca della misura anche da Sez. 6, n. 46070 del 25/09/2014, Gaudiosi, Rv. 260821 e daSez. 6, n. 24458 del 30/03/2017, Leone e altro, Rv. 270674 -01, che lo motivava con «ilrischio, paventato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 7391 del 16/12/2010, Testini, alparagrafo n. 6, di un potenziale contrasto di decisioni e della concorrenza di due titolicautelari, relativi al medesimo indagato ed al medesimo fatto, ma dal contenuto opposto».Gli stessi rischi, sul piano degli effetti della decisione di inammissibilità, ricorrono nellapresente vicenda processuale, dove il ricorso ha ad oggetto – situazione, ad avviso delladifesa, ancora più grave – una misura cautelare mai applicata perché la richiesta delpubblico ministero era stata respinta dal giudice di prime cure, e che potrebbe produrreeffetti se il ricorso avverso la decisione del Tribunale del riesame che ne aveva disposto, inriforma dell’ordinanza del giudice per le indagini preliminari, venisse dichiarata inammissibilee su di essa si formasse il giudicato.Tuttavia, come ha già osservato Sez. 1, n. 30261 del 28/05/2025, Pascale, n.m., nelladecisione delle Sezioni unite Testini sopra richiamata il rischio di contrasto era esaminatosotto il diverso profilo della possibilità per la parte di utilizzare gli elementi nuovi sopravvenutinello stesso procedimento cautelare già pendente a seguito di impugnazione oppurepresupposti della misura, con eventuale diverso esito nell’uno e nell’altro.Di contro, un provvedimento cautelare insuscettibile di qualsivoglia esecuzione, comedeve certamente considerarsi ex lege, ai sensi dell’art. 300, comma 1, cod. proc. pen., quelloal quale sia seguita la sentenza di assoluzione dell’imputato per il fatto addebitatogli, ha giàesaurito ogni sua possibilità di produrre effetti giuridici nel vigente assetto ordinamentale enon rende necessaria la sua cancellazione con la statuizione di annullamento senza rinvio.Né per altro verso appare possibile attribuire ad un ricorso inammissibile l’effetto di dareimpulso ad una decisione cassatoria del provvedimento che, seppur per ragionisopravvenute, non vi era alcuna necessità di impugnare per invalidarne gli effetti; proprioperché effetti non ne ha avuti e non ne potrebbe avere più.Anche se il provvedimento applicativo della misura cautelare non fosse stato impugnatoe fossero quindi spirati invano i termini per la presentazione del ricorso, intervenendo unasentenza di assoluzione, esso non avrebbe potuto essere messo in esecuzione e se fossestato messo in esecuzione ciò sarebbe avvenuto in forza di un’attività radicalmenteillegittima, perché carente di un titolo legittimante.Al pari di quanto è illegittima la protrazione della detenzione in base ad un titolooriginariamente legittimo ed efficace, a decorrere dalla data in cui sia intervenuta unasentenza di assoluzione. E ciò a prescindere dall’adozione o dalla mancata adozione delprovvedimento di cessazione degli effetti del titolo, che, per quanto doveroso, ha naturameramente dichiarativa.L’annullamento senza rinvio sarebbe, pertanto, il frutto dell’esercizio di un potereofficioso che, in realtà, ad onta della formula lessicalmente descrittiva di un interventocassatorio, si risolverebbe nel mero accertamento dell’impossibilità per il provvedimento diprodurre alcun effetto.Se così è, il rischio di coesistenza di provvedimenti contrastanti deve ritenersiinsussistente perché la sentenza di assoluzione, che precede l’esecuzione di quello cheapplica la misura cautelare per il fatto per il quale è stata esclusa la responsabilità penaledell’imputato, prevale in ogni caso, anche sull’eventuale passaggio in giudicatodell’ordinanza applicativa al pari di quanto avverrebbe con riguardo all’ordinanza diaggravamento di una misura applicata con un titolo frattanto revocato.5. D’altronde, anche quando, a fronte della revoca della misura cautelare, residua uninteresse ad un pronunciamento sull’originaria legittimità delle restrizioni della libertà giàrevocate, non vi è dubbio che in questo caso un dispositivo di conferma della misuracautelare non ne potrebbe comportare il ripristino. E quando una misura cautelare deveancora essere eseguita e le possibili valutazioni dei presupposti previsti dall’art. 273 cod.proc. pen. vengono travolte dall’assoluzione che vale da smentita del principale presuppostocautelare, quello dei gravi indizi di colpevolezza, non può esservi dubbio che il titolo non èpiù legittimo e la sua esecuzione sarebbe da considerarsi del tutto illegittima, senza che sianecessario alcun ulteriore accertamento o pronuncia.E seguendo questa linea interpretativa si comprende come in altro precedente di questaCorte (Sez. 3, n. 39399 del 09/07/2025, I., n.m.) si è ritenuto ancora sorretto da un interesseprocessuale il ricorso avverso un’ordinanza del Tribunale della libertà che, in accoglimentodell’appello del pubblico ministero, aveva applicato una misura cautelare, in presenza di unasuccessiva revoca del titolo da parte del Giudice per le indagini preliminari; in quellasingolarissima vicenda la revoca era intervenuta quando ancora la misura cautelareapplicata dal Tribunale del riesame non era stata eseguita, perché erano ancora pendenti itermini per proporre ricorso, e, nelle more della formazione del giudicato ai sensi dell’art.310, comma 3, cod. proc. pen., non solo, come si è detto, il Giudice per le indaginipreliminari aveva revocato la misura ancora inefficace, ma avverso questo provvedimento ilpubblico ministero aveva proposto appello dinanzi al Tribunale del riesame e ne avevaottenuto l’annullamento.In questo caso i giudici di legittimità ritennero sussistente l’interesse ancora attualeproprio perché le vicende successive all’emissione dell’ordinanza del Tribunale del riesameavevano condotto ad una revoca a sua volta annullata; sicché doveva considerarsicontroversa la prospettiva che il titolo – in caso di sua definitività – non potesse avereapplicazione.Situazione ben diversa da quella che ricorre in questo procedimento, dove lasopravvenuta sentenza di assoluzione dà certezza circa l’impossibilità assoluta perl’ordinanza del Tribunale del riesame di produrre effetti, anche a prescindere dalle statuizioniespressamente formulate nel dispositivo della stessa sentenza liberatoria.6. Va infine ricordato che dalla dichiarazione dell’inammissibilità del ricorso persopravvenuta carenza di interesse non deve necessariamente derivare la sua messa inesecuzione in ragione del disposto di cui all’art. 28 reg. es., posto che l’efficacia esecutiva èuna caratteristica intrinseca della sentenza che si realizza anche in mancanza della formaleapposizione in calce alla decisione della attestazione del passaggio in giudicato (Sez. 1, n.44236 del 13/05/2014, Amati, Rv. 260714 – 01; Sez. 6, 21925 del 05/03/2002, dep. 2003,comporta l’immediata e necessaria esecuzione se non vi sono in radice i presupposti diefficacia dell’originario titolo restrittivo sul quale si sono innestate tutte le successiveordinanze eventualmente oggetto di impugnazione.Pertanto, l’esito del presente giudizio, che riguarda un ricorso proposto avverso unprovvedimento di applicazione di una misura relativa ad un procedimento in seno al qualenon potrebbe incontrovertibilmente più produrre effetto in conseguenza del disposto dell’art.300, comma 1, cod. proc. pen., deve essere quello della declaratoria di inammissibilità.7. Come ha affermato univocamente la giurisprudenza di legittimità, in tema diregolamento di spese, infine, qualora il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorsoper cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità nonconsegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento dellasanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende: non si configura, infatti, in tal caso,un'ipotesi di soccombenza della parte, neppure virtuale (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997,Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Rv. 282549 -01; Sez. 3, n. 29593del 26/05/2021, Rv. 281785 – 01; Sez. 2, n. 4452 del 08/01/2019, Cristallo, Rv. 274736; Sez.1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Reznnuves, Rv. 272308).Nel caso di specie ricorre la particolare situazione derivante dal fatto che il termine perl’impugnazione del provvedimento del Tribunale del riesame che ha accolto l’appello delPubblico Ministero avverso l’ordinanza di rigetto della richiesta di applicazione della misuracautelare, ha iniziato a decorrere – in seguito al deposito delle motivazione – prima dellapronuncia della sentenza di assoluzione.Pertanto, in ragione della condizione di incertezza sulla durata e l’esito del giudizio dimerito e della controvertibilità della questione derivante anche dai precedentigiurisprudenziali che prefiguravano comunque un onere di impugnazione in capo alla difesaper giungere all’eliminazione degli effetti del provvedimento, anche in questo casodall’inammissibilità non può derivare alcuna forma di soccombenza o sanzione. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.Così è deciso, 25/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA]