CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 giugno 2023
Cassazione n. 23055/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 26819-2018 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc. 00239150790 ), in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a , giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.405, presso lo studio dell’AvvocatoFabio Cirami. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di CATANZARO (cod. fisc. [OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del legale rappresentante pro tempore dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a , giusta procura speciale apposta in calce al controricorso,dall’[OSCURATO:PERSONA], con la qualeelettivamente domicilia in Catanzaro , alla Via V. Cortese n. 25 , presso lo studio l’Ufficio legale della predetta Azienda. - controricorrente - avverso la sentenza della Cortedi appello di Catanzaro, depositata in data 14.2.2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/6/2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza resa in data 30 maggio 2013 il Tribunale di Catanzaro, definitamente decidendo il ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ha accolto la domanda proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] di CATANZARO e per l’effetto l’ha condannata al pagamento della somma pari ad euro 3.111.346,77, oltre interessi di cui al D.lgs. n. 231/2002, somme maturate in relazione al progetto S.A.I.D. (Sistema di [OSCURATO:PERSONA] per Disabili),per le prestazioni socio sanitarie rese dal mese di gennaio 2010 sino al 30.6.2012,nei limiti della quota gravante sul [OSCURATO:PERSONA], pari al 40% della retta giornaliera. 2. Avverso la predetta ordinanza ex art. 702 bis ha proposto appello la [OSCURATO:PERSONA] di CATANZARO, resistito dalla [OSCURATO:PERSONA], e la Corte di appello di Catanzaro, con la sentenza qui ricorsa per cassazione, ha accolto l’appello e per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, ha rigettato la domanda di pagamento avanzatadalla [OSCURATO:PERSONA]. 3. La corte del merito ha ritenuto - per quanto qui ancora di interesse - che : a) doveva essere disattesa l’eccezione preliminare di inammissibilità dell’appello, ai sensi dell’art. 342 c.p.c., posto che l’atto di impug nazione conteneva la specifica enunciazione delle parti dell’ordinanza oggetto di specifica impugnazione, degli errori commessi dal giudice e delle ragioni che, contrapponendosi alle argomentazioni del giudice di primo grado, sarebbero state funzionali ad ottenere una decisione, in tesi, corretta, di segno diametralmente opposto; b) era da considerarsi infondata anche l’ulteriore eccezione preliminare di inammissibilità dell’appello per violazione dell’art.345 c.p.c., nella parte in cui la detta disposizione vieta la proposizione di domande e di eccezioni nuove, in quanto le argomentazioni spese dalla [OSCURATO:PERSONA] di CATANZARO, per contestare la propria legittimazione passiva, in relazione al rapporto obbligatorio dedotto in giudizio dalla Fondazione, dovevano essere considerate mere difese, deducibili anche in appello e rilevabili peraltro d’ufficio dal giudice, se risultantidagli atti; c) in ogni caso, non poteva neanche validamente sostenersi che la difesa dell’Asp, per negare la titolarità passiva del rapporto obbligatorio controverso, avesse introdotto in appello temi di indagine nuovi, posto che il tema legato alla nascita, alla esecuzione e alla cessazione del rapporto contrattuale derivante dall’approvazione del progetto S.A.I.D., era stato portato all’attenzione delle particon la memoria di costituzione ed era stato esaminato dal Tribunale; d) doveva invece essere accolta l’eccezione di inammissibilità della nuova produzione documentale dell’Asp (corrispondenza intercorsa tra le parti a dimostrazione della contestazione delle fatture emesse dalla Fondazione), vuoi perché l’appallante non aveva giustificato l’impossibilità di produrla in primo grado, vuoi perché non rispondeva al requisito dell’indispensabilità sancito dall’art. 702quater c.p.c., in quanto la controversia poneva in realtà solo questioni di mero diritto; e) nel merito l’appello era fondato, in quanto risultavacondivisibile, seppure parzialmente, la tesi dell’appellante in ordine alla qualificazione del protocollo di intesa sottoscritto dalla Fondazione e dall’Asp; f) il contenuto delle delibere di approvazione e di attuazione del progetto S.A.I.D. e del primo protocollo d’intesa siglato tra la Fondazione e la Regione Calabria rendeva palese il collegamento esistente tra il suddetto protocollo e quello successivo siglato tra la Fondazione e la Asp, non potendosi invece revocare in dubbio che il secondo protocollo d’intesa fosse funzionale a regolare le modalità di attuazione del progetto S.A.I.D., approvato dalla Regione Calabria e trasfuso in un protocollo d’intesa tra la Fondazione e la Regione stessa, fonte di reciproche obbligazioni di natura contrattuale, come era anche dimostrato dalla intestazione del documento siglato tra le parti in causa ove si leggeva “… protocollo d’intesa per la verifica ed il controllo dell’organizzazione e della gestione delle attività previste dal progetto S.A.I.D., ai sensi e per l’effetto degli artt. 9 e 12 del protocollo d’intesa tra Regione Calabria e [OSCURATO:PERSONA] allegato alla delibera di GR n. 2824 del 21.6.1999 nel 2002”; g) doveva pertanto ritenersi corretta la tesi della Asp secondo cui il protocollo di intesa stipulato inter partes nel 2000 avesse natura accessoria, in quanto strettamente dipendente dalla vigenza del protocollo 1999; h) era tuttavia altrettanto certo che, con il protocollo di intesa del 2000, l’Asp, nell’ambito dei più ampi poteri di verifica e controllo della gestione del progetto delegati dalla Regione, avesse assunto anche l’impegno di liquidare le prestazioni erogate dalla Fondazione e di effettuare, dopo i controlli di rito, i relativi pagamenti entro 60 giorni dal ricevimento della fattura e dei rendiconti effettivi; i) se corrispondeva dunque al vero che, per effetto delle citate disposizioni, l’Asp dovesse essere considerata il soggetto passivo – sia pure nella veste di longa manus della regione –cui la Fondazione doveva rivolgere le richieste di pagamento delle prestazioni effettuate in esecuzione del progetto S.A.I.D., era altrettanto vero che la detta legittimazione passiva dovevaessere circoscritta alle prestazioni legittimamente eseguite nel periodo di vigenza quinquennale del progetto e non anche a quelle erogate dalla Fondazione nel periodo successivo della proroga di “non oltre sei mesi”, concessa con delibera della GR n. 301 del 25.5.2009, al solo fine di garantire la continuità assistenziale ai disabili fruitori del progetto S.A.I.D., di durata quinquennale, in attesa dell’accreditamento delle strutture all’uopo utilizzate dalla [OSCURATO:PERSONA]; l) la caducazione del progetto S.A.I.D. aveva dunque determinato la caducazione automatica dei due protocolli d’intesa sottoscritti rispettivamente dalla Regione Calabria e dall’Asp, con la conseguenza che le prestazioni erogate dalla Fondazione, nel periodo gennaio 2010-giugno 2012, era state eseguite, in buona sostanza, in assenza di un valido titolo contrattuale, spendibile nei confronti dell’Asp (e, prima ancora, nei confronti della Regione Calabria); m) non risultava neanche rilevante la delibera n. 175 del 2011, con la quale la giunta regionale aveva autorizzato la [OSCURATO:PERSONA] a proseguire l’assistenza ai disabili (già oggetto del progetto S.A.I.D.) per gli anni 2010 e 2011, posto che la citata delibera era stata annullata, in via di autotutela, ovviamente con effetti retroattivi, e che tanto non aveva comportato la riviviscenza dei protocolli d’intesa più volte menzionati, avendo essi cessato di avere efficacia a seguito dell’esaurimento del progetto S.A.I.D. 2. La sentenza, pubblicata il14.2.2018, è stata impugnata dalla [OSCURATO:PERSONA] con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui la [OSCURATO:PERSONA] di CATANZARO ha resistito con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.,nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 111 Cost., 112, 132 e 342 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., sul rilievo della natura meramente apparente ed apodittica della motivazione inpunto di esame dell’eccezione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità ex art. 342 cod. proc. civ. Osserva la ricorrente che la sentenza impugnata, nella parte in cui aveva disatteso la predetta eccezione, con specifico riferimento alla “omessa indicazione di alcuna norma di legge che sarebbe stata violata dal Tribunale”, sarebbe stata carente nell’esplicitazione di un iter logico-argomentativo in grado di supportare il rigetto dell’eccezione in esame, eccezione invece da ritenersi fondata. 1.1 Il motivo è in realtà infondato. 1.1.1 Non corrisponde a verità processuale che il provvedimento impugnato sia stato corredato da una motivazione apparente ovvero addirittura inesistente, in punto di spiegazione delle ragioni sottese al rigetto dell’eccezione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi di gravame. 1.1.2 Sul punto giova ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte, la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da "error in procedendo", quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U., Sentenza n. 22232del 03/11/2016; n. 8053 del 2014; Cass. Sez. 6- 5 , Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019).1.1.3 Orbene, la Corte di appello ha spiegato, ancorch é con motivazione sintetica, che l’atto di impugnazione, introduttivo del gravame, conteneva la specifica enunciazione delle parti dell’ordinanza oggetto di specifica impugnazione, degli errori commessi dal giudice e delle ragioni che, contrapponendosi alle argomentazioni del giudice di primo grado, sarebbero state funzionali ad ottenere una decisione, in tesi, corretta, di segno diametralmente opposto, così evidenziando le ragioni giuridiche poste a sostegno del rigetto dell’eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. 1.1.4 Ciò che sembra invece trasparire dal contenuto del motivo di ricorso qui in esame, senza che tuttavia lo stesso proponga espressamente un vizio di violazione dell’art. 342 c.p.c., è che la ricorrente di dolga, invece, di una erronea interpretazione del disposto normativo da ultimo citato in ordine all’apprezzamento del profilo della specificità dei motivi di gravame proposti in grado di appello, profilo tuttavia sul quale a questa Corte è impedito di pronunciarsi in assenza di un espressa denuncia in tal senso da parte della Fondazione ricorrente. 2. Con il secondo mezzo si deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 345 c.p.c., nonché degli artt. 111 Cost., 112 e 132 c.p.c., 118 disp. Att. c.p.c., sul rilievo che la Corte di appello avrebbe errato nell’aver ritenuto infondata l’eccezione d’inammissibilità dell’appello per violazione dell’art. 345 c.p.c. in tema di divieto di domande ed eccezione nuove in grado di appello. 2.1 Osserva infatti la ricorrente che sarebbe sufficiente un rapido confronto tra la memoria di costituzione in prime cure e l’atto di appello, introduttivo del giudizio di secondo grado, per avvedersi come l’Asp –pur continuando a rubricare la doglianza proposta ugualmente ed impropriamente come “difetto di legittimazione passiva” (trattandosi, invece, in primo grado di contestazione della titolarità passiva del rapporto negoziale, e, in secondo grado, di contestazione della persistente efficacia di un contratto) – avesse completamente stravolto la propria linea difensiva, introducendo temi di indagine, questioni giuridiche, fatti e finanche documenti rimasti sconosciuti nel giudizio di primo grado. Più in particolare, osserva sempre la ricorrente che, nel corso del giudizio di primo grado, l’Asp aveva strutturato la sua difesa asserendo l’inesistenza di alcun rapporto di natura contrattuale tra essa Azienda sanitaria e la [OSCURATO:PERSONA], e dunque contestando la titolarità passiva del rapporto controverso. Nel giudizio di appello – aggiunge la ricorrente – l’Azienda sanitaria, affidata la difesa ad un nuovo difensore, aveva invece radicalmente stravolto la propria linea difensiva, affermando che non già di inesistenza del titolo contrattuale si dovesse trattare, bensì di una sopravvenuta “caducazione”, per effetto di un provvedimento della Regione Calabria, e cioè del D.G.R. n. 301/2009. Secondo la ricorrente, l’atto di appello, dopo aver abbandonato la tesi del difetto di titolarità passiva del rapporto controverso e di non aver mai intrattenuto alcun rapporto negoziale con l’odierna ricorrente, si sarebbe fondato su una eccezione nuova, relativa alla sopravvenuta estinzione del titolo contrattuale della pretesa, volutamente mascherata con il nome di “carenza di legittimazione passiva”, utilizzato anche in primo grado, ma che nulla avrebbe in comune con l’eccezione di inesistenza ab origine del titolo contrattuale, prospettata in prime cure dalla medesima Azienda sanitaria, con violazione pertanto dell’art. 345 c.p.c. che prescrive espressamente l’assoluta inammissibilità di eccezioni nuove che non siano rilevabili anche d’ufficio. Si evidenzia ancora che l’eccezione di sopravvenuta estinzione o caducazione del titolo dovrebbe ritenersi non già mera difesa, come asserito dalla Corte di appello, bensì eccezione in senso stretto, alla luce del disposto normativo di cui all’art. 2697, 2 comma, cod. civ., non rilevabile d’ufficio e che impone al convenuto l’onere di allegare e provare i fatti estintivi della pretesa giudizialmente azionata dall’attore. 2.2 Affetta da vizio di motivazione apparente sarebbe – precisa, altresì, la Fondazione ricorrente –l’affermazione dell’ulteriore ratio decidendi , posta a supporto della decisione di rigetto della predetta eccezione di inammissibilità ex art. 345 c.p.c., e secondo la quale “il tema legato alla nascita, all’esecuzione e alla cessazione del rapporto contrattuale derivante dall’approvazione del progetto S.A.I.D.” era stato portato “all’attenzione dall’Asp con la memoria di costituzione” e come tale era stato esaminato dal Tribunale. Ed infatti, la Corte di appello non avrebbe mai sostenuto che l’Asp, già nel giudizio di primo grado (ed in particolare con la comparsa di costituzione innanzi al Tribunale), aveva eccepito quanto dedotto con il primo motivo di appello (e cioè che dalla deliberazione della giunta regionale n. 301/2009 sarebbe derivata automaticamente la conseguente caducazione ed estinzione del protocollo accessorio d’intesa del 19 maggio del 2000 con l’Asp), avendo, invece, affermato – in modo, per l’appunto, perplesso ed inconferente –che “il tema legato alla nascita, all’esecuzione e alla cessazione del rapporto contrattuale derivante dall’approvazione del progetto S.A.I.D.” sarebbe stato portato all’attenzione dell’Asp, con la memoria di costituzione e sarebbe stato esaminato dal Tribunale. 2.3 Anche il secondo motivo è in realtà infondato. 2.3.1 Va in primo luogo precisato che la questione proposta dalla Asp, già innanzi al primo giudice e di cui qui in discussione, attiene, in buona sostanza al profilo della carenza della titolarità passiva del rapporto obbligatorio oggetto di contesa giudiziale, e ciò anche al di là di eventuali diverse “etichette” fornite dalle parti nel corso del giudizio, avendo contestato l’Azienda sanitaria, in realtà, la riconducibilità dell’obbligazione di pagamento, oggetto di causa, alla sua sfera giuridico-patrimoniale, quale soggetto estraneo alla convenzione contrattualmente riconducibile invece alla regione Calabria. 2.3.2 Sul punto, giova ricordare che, secondo la costante giurisprudenza espressa da questa Corte di legittimità, la titolarità della posizionesoggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto, con l’ulteriore conseguenza che le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio (ez. U, Sentenza n. 2951 del 16/02/2016 ; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 30545 del 20/12/2017;Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 3765 del 12/02/2021 ). Senza contare che la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso èanche rilevabile di ufficio dal giudice , se risultante dagli atti di causa (Sez. U, Sentenza n. 2951del 16/02/2016). 2.3.3 Ne consegue che, alla luce dei principi di diritto qui sopra ricordati (ed anche riaffermati in questa ulteriore sede decisoria), non risulta condivisibile l’eccezione di inammissibilità delle doglianze sollevate in appello da parte della Azienda sanitaria, avendo quest’ultima reiterato l’eccezione di carenza di titolarità passiva nel rapporto obbligatorio controverso, questione peraltro prospettabile, come mera difesa, in ogni stato e grado del giudizio e peraltro anche rilevabile d’ufficio, se risultante dagli atti. 3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazionedegli artt. 1362, 1363, 1372 e 1373 cod. civ. 3.1 Osserva la ricorrente che la Corte di appello, nel procedere alla interpretazione dell’accordo contrattuale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], sarebbe incorsa nella violazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., dettati in tema di interpretazione dei contratti. Si evidenzia, infatti, che il contratto del 19.5.2000 tra essa Fondazione ricorrente e Azienda sanitaria, lungi dal porsi in un rapporto di “accessorietà” con quello stretto in data 27.7.1999 tra Regione e Fondazione, integrerebbe a tutti gli effetti un contratto dotato di una sua autonomia, in considerazione sia della diversità soggettiva degli stipulanti, sia del relativo contenuto “negoziale”, prevedente non già un mero potere di controllo e di verifica (già sussistente ex lege in capo alla [OSCURATO:PERSONA]) delle attività svolte da essa Fondazione con riferimento al progetto S.A.I.D., bensì una serie di reciproche e puntuali obbligazioni delle parti contraenti. Si evidenzia da parte sempre della ricorrente che la sentenza impugnata avrebbe utilizzato, in modo semplicistico e corrivo, quale unica argomentazione a sostegno, la sopra menzionata intestazione del contratto del 19.5.2000, senza tuttavia valutare: i) quale fosse stata la comune intenzione delle parti ex art. 1362, primo comma, cod. civ.; ii) il comportamento complessivo delle parti, anteriore e posteriore alla conclusione del contratto, ai sensi dell’art. 1362, 2 comma, cod. civ.; iii) il contratto nel suo complesso, ex art. 1363 cod. civ., contratto composto non solo dalla intestazione sopra riportata (che di per sé, al pari, del nomen iuris attribuito dalle parti, non potrebbe avere alcun contenuto dirimente), ma anche da una premessa e da una serie di rilevanti ulteriori clausole, totalmente dimenticate dalla Corte di appello. Osserva sempre la ricorrente, a conforto della dedotta autonomia del contratto datato 19.5.2000 (intercorso con la Azienda sanitaria), convergeva il contenuto di una serie di clausole, espressamente indicate già nei giudizi di merito, che avevano evidenziato la natura del predetto accordo non già come avente ad oggetto la mera verifica e controllo da parte dell’Asp dei servizi erogati da essa Fondazione ricorrente, quanto piuttosto come espressione di un rapporto negoziale sinallagmatico intercorso tra le parti, comprendendo lo stesso, da un lato, gli aspetti inerenti al servizio socio-sanitario che la fondazione si impegnava ad espletare in favore dei disabili e, dall’altro, gli aspetti connessi all’obbligazione di pagamento a carico dell’Azienda sanitaria. 3.2 Le doglianze, sin qui esposte in relazione al terzo motivo di ricorso, sono in realtà, inammissibili. 3.2.1 Sul punto, giova ricordare che, secondo la consolidata giurisprudenza espressa da questa Corte, in tema di interpretazione del contratto, il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (S ez. 3, sentenza n. 2465 del 10/02/2015; n. 2074 del 2002; vedi: n. 4178 del 2007, n.22801 del 2009, n. 25866 del 2010). A ciò va aggiunto che -ai fini della censura di violazione dei predetti canoni ermeneutici - non è peraltro sufficiente l'astratto riferimento alle regole legali di interpretazione, ma è necessaria la specificazione dei canoni in concreto violati, con la precisazione del modo e delle considerazioni attraverso i quali il giudice se ne è discostato, nonchè, in ossequio al principio di specificità ed autosufficienza del ricorso, con la trascrizione del testo integrale della regolamentazione pattizia del rapporto o della parte in contestazione, ancorchè la sentenza abbia fatto ad essa riferimento, riproducendone solo in parte il contenuto, qualora ciò non consenta una sicura ricostruzione del diverso significato che ad essa il ricorrente pretenda di attribuire (cfr. anche Sez. 3, Sentenza n. 10891 del 26/05/2016). In ogni caso, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l'interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un'altra (cfr. anche Sez. 1, Sentenza n. 4178 del 2007). 3.2.2 Ciò posto, risulta evidente che la ricorrente voglia in realtà proporre a questa Corte di legittimità un nuovo (ed alternativo) apprezzamento delle clausole negoziali, volto a porre in rilievo l’autonomia del predetto contratto del 2000, rispetto al precedente contratto intervenuto con la Regione Calabria nel 1999, proponendo una rivalutazione della questio facti che invece è inibita, per le ragioni sopra spiegate, nel giudizio di legittimità. Neconsegue la declaratoria di inammissibilità delle censure sin qui elencate. 3.3 Evidenzia ulteriormente la ricorrente che la Corte di appello aveva affermato erroneamente che, per effetto della D.G.R. 301/2009 – che avrebbe dichiarato chiuso il progetto S.A.I.D. – il protocollo di intesa del 27.7.1999 tra essa Fondazione e la Regione Calabria sarebbe stato automaticamente “caducato”, con l’automatica caducazione anche del protocollo di intesa del 19.5.2000, stretto tra essa ricorrente e l’Azienda sanitaria di Catanzaro. 3.4 Tali conclusioni – aggiunge la ricorrente – sarebbero palesemente illegittime, in quanto violative dell’art. 1372 cod. civ., norma in forza della quale il contratto ha forza di legge tra le parti e non può essere sciolto che per mutuo consenso ovvero per altre cause espressamente previste dalla legge. Si evidenzia che, nel nostro ordinamento giuridico, l’estinzione di un rapporto contrattuale di durata, al di là di possibili profili patologici, può avvenire o per scadenza di un termine apposto al medesimo contratto ovvero per esercizio del diritto di recesso unilaterale ove contrattualmente previsto dalle parti. Nel caso di specie, il contratto prevedeva, quanto al termine, che lo stesso avesse durata biennale e che si intendesse “rinnovato, per eguale periodo, qualora non veni(isse) disdetto dalle parti contraenti, almeno tre mesi prima della scadenza, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno”. Secondo la ricorrente, in mancanza di una disdetta nelle forme contrattualmente previste, il protocollo intervenuto tra le parti doveva dunque ritenersi perfettamente efficace nel lasso temporale (gennaio 2010/giugno 2012), durante il quale la Fondazione aveva effettuato le prestazioni socio-sanitarie che l’Asp di Catanzaro aveva continuato a richiedere, ma non a remunerare. Quanto, poi, alla facoltà di recesso unilaterale ex art. 1373 cod. civ., l’art. 25 del predetto protocollo prevedeva che “significative variazioni degli elementi di cui alla premessa del presente atto”, e dunque anche le modifiche delle Delibere di Giunta regionale, lungi dal comportare automaticamente e ipso facto la risoluzione ovvero la “caducazione” del protocollo, come sostenuto dalla Corte territoriale, avrebbero potuto al più indurre l’Azienda sanitaria “a suo insindacabile giudizio” ad attivare un procedimento amministrativo con correlative “contestazioni, acquisizioni di giustificazioni e diffida”, solo all’esito delle quali la medesima Azienda sanitaria avrebbe “potuto” (e non dovuto) decidere il recesso dal protocollo qui in parola. Sempre secondo la ricorrente, le motivazioni addotte dalla Corte di appello per rigettare la sua domanda di pagamento, attinenti ad un’asserita sopravvenuta estinzione del titolo contrattuale, confliggerebbero con l’art. 27 del contratto inter partes, prevedente che il medesimo abbia durata biennale e che si intenda “rinnovato, per egual periodo, qualora non venga disdetto dalle parti contraenti, almeno tre mesi prima della scadenza, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno”, con la conseguenza ultima che, in mancanza di disdetta nelle forme contrattualmente previste, il protocollo stretto tra le parti era dunque perfettamente efficace nel lasso temporale gennaio 2010/giugno 2012, durante il quale essa ricorrente aveva continuato ad effettuare le prestazioni socio-sanitarie che la Asp di Catanzaro aveva continuato a richiedere. 3.5 Anche le ulteriori obiezioni sollevate dalla Fondazione ricorrente nel terzo motivo di ricorso (e qui sopra esposte) risultano formulate in modo inammissibile per due ordini di motivi concorrenti, e cioè, da un lato, perché le stesse difettano del requisito di autosufficienza (avendo in realtà il ricorrente dovuto produrre il testo integrale dei protocolli contrattuali in esame, anziché richiamarne sporadici estratti) e, dall’altro, perché anche in tal caso la nuova lettura ed interpretazione dei predetti contratti involgerebbe, invero, un riesame della questio facti, invece inibita in questo giudizio di legittimità per le ragioni già sopra esposte e che qui solo si richiamano. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019). P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della contro ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 20.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115