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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19560/2026

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[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PALMI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che non sono consentite nel giudizio di legittimità le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole della violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e del vizio di motivazione - perché in fatto e manifestamente infondate.

Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di Palmi in composizione monocratica nel provvedimento impugnato.

In esso, invero, si evidenzia, con riguardo alla richiesta continuazione, relativa ai reati di cui a due sentenze esecutive, che: - in relazione alle due condotte, benché riguardino la violazione della medesima norma (art. 75, comma 2, d.

Igs. 6 settembre 2011, n. 159), non emergono elementi idonei a dimostrare un effettivo progetto criminoso unitario, né dalla documentazione prodotta, né dalle argomentazioni difensive; - le due violazioni sono separate da un intervallo temporale di circa quattro mesi e presentano modalità esecutive differenti, l'una relativa all'omissione dell'obbligo di firma, l'altra ad uno spostamento non autorizzato in altro Comune; - non vi è allegazione specifica né prova sufficiente della sussistenza di un piano originario, deliberato già al momento del primo episodio, che comprendesse anche la seconda condotta illecita, neppure nei suoi tratti essenziali; - i fatti risultano frutto di determinazioni autonome e successive, seppure omogenee.

Osservato, pertanto, che il ricorso, che, insiste sull'unificazione, deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibil P.Q.MIN C2' i 2 8 MP 2026 il F

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PALMI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che non sono consentite nel giudizio di legittimità le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole della violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e del vizio di motivazione - perché in fatto e manifestamente infondate. Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di Palmi in composizione monocratica nel provvedimento impugnato. In esso, invero, si evidenzia, con riguardo alla richiesta continuazione, relativa ai reati di cui a due sentenze esecutive, che: - in relazione alle due condotte, benché riguardino la violazione della medesima norma (art. 75, comma 2, d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159), non emergono elementi idonei a dimostrare un effettivo progetto criminoso unitario, né dalla documentazione prodotta, né dalle argomentazioni difensive; - le due violazioni sono separate da un intervallo temporale di circa quattro mesi e presentano modalità esecutive differenti, l'una relativa all'omissione dell'obbligo di firma, l'altra ad uno spostamento non autorizzato in altro Comune; - non vi è allegazione specifica né prova sufficiente della sussistenza di un piano originario, deliberato già al momento del primo episodio, che comprendesse anche la seconda condotta illecita, neppure nei suoi tratti essenziali; - i fatti risultano frutto di determinazioni autonome e successive, seppure omogenee. Osservato, pertanto, che il ricorso, che, insiste sull'unificazione, deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibil P.Q.MIN C2' i 2 8 MP 2026 il F
Sentenza Cassazione n. 19560/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris