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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 febbraio 2026

Cassazione n. 08940/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che tutti e quattro i motivi di ricorso, con i quali si contesta vizio di motivazione e violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., omessa motivazione in relazione alla richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., omessa motivazione in relazione al diniego di applicazione di pena sostitutiva e omessa motivazione in relazione alla liquidazione del danno in favore della parte civile, non sono formulati in termini consentiti dalla legge in questa sede in quanto, risultando solo formalmente tesi a censurare presunte carenze motivazionali, ed invero volti a contestare la valutazione delle risultanze processuali posta dai giudici di merito a base del loro convincimento, essi risultano privi di specificità, non essendo connotati da un effettivo confronto con l'esposizione degli elementi di fatto e le corrette argomentazioni logiche e giuridiche indicate dalla Corte territoriale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il giorno 3 febbraio 2026.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che tutti e quattro i motivi di ricorso, con i quali si contesta vizio di motivazione e violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., omessa motivazione in relazione alla richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., omessa motivazione in relazione al diniego di applicazione di pena sostitutiva e omessa motivazione in relazione alla liquidazione del danno in favore della parte civile, non sono formulati in termini consentiti dalla legge in questa sede in quanto, risultando solo formalmente tesi a censurare presunte carenze motivazionali, ed invero volti a contestare la valutazione delle risultanze processuali posta dai giudici di merito a base del loro convincimento, essi risultano privi di specificità, non essendo connotati da un effettivo confronto con l'esposizione degli elementi di fatto e le corrette argomentazioni logiche e giuridiche indicate dalla Corte territoriale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 3 febbraio 2026.
Sentenza Cassazione n. 08940/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris