CassazionedecretoSezione 2Decisione del 5 giugno 2023
Cassazione n. 12835/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24570/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatae difesa dall'avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 61, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la SENTENZAdella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 669/2019 depositata il09/05/2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (‘Immobiliare’) proponeva opposizione nei confronti della s.n.c. [OSCURATO:PERSONA] per la revoca del decreto ingiuntivo emesso in data 17.07.2007 dal Tribunale di Ancona - Sezione distaccata di Senigallia, rigettata dal medesimo Tribunale adíto con sentenza emessa in data 15.01.2012. Immobiliare fondava la sua opposizione su l residuo dare d ella [OSCURATO:SOCIETA]. - che si era obbligata a forni re mobili e arredi alla [OSCURATO:PERSONA], dante causadi Immobiliare - per un importo di €33.797,15,oltre a interessi di mora, preteso dalla [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. mediante decreto ingiuntivo , sull’affermazione del la mancata fornitura dei prodotti indicati in alcuni [OSCURATO:PERSONA] (‘DDT’) esul fatto che la determinazione d e i prezzi degli arredi avesse di volta in volta subìto variazioni. 2. Impugnava la predetta sentenza Immobiliare innanzi alla Corte d'Appello di Ancona, che rigettava il gravame osservando che , per quanto ancora qui rileva: - dai mezzi istruttori dedotti dall’opposta , risulta adeguatamente provata l'effettuazione, in favore dell'opponente , delle forniture oggetto di contestazione; - né Immobiliare ha adempiuto all'onere probatorio circa l'eccezione di avvenuta estinzione della pretesa azionata in via monitoria mediante accordo transattivo, intervenuto alla fine della fornitura ed entro la fine dell'anno 2004, con il quale Immobiliare asserisce che le parti fissavano la quantità e qualità delle merci e lavorazioni fornite, individuando nella somm a di €9.750,00 ( da aggiungereall’acconto versato di €9.004,78) il compenso finale della fornitura accettato da [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. a tacitazione di ogni pretesa. Tale documento, infatti, difetta di tutti i requisiti propri della scrittura di transazione come desumibili dal disposto dell'art. 1965 cod. civ. D'altra parte, prosegue la Corteterritoriale, l'esistenza del negozio transattivo ai sensi del combinato disposto degli artt. 1967 e 2725 cod. civ. deve essere necessariamente provata per iscritto, dovendosi negare al riguardo l'ammissibilità di una prova per testi. In effetti, in sede di escussione del teste che lo aveva redatto, il documento in questione viene considerato quale semplice elaborato riepilogativo delle forniture e lavorazioni avutesi presso il locale, non avente carattere di definitività; -correttamente il giudice in prime cure ha negato l'ammissibilità del giuramento decisorio, nonché dell'articolata prova per testi. Il primo, per come formulato da parte opponente, perché tende ad ottenere unicamente conferma di circostanza non contestata da controparte, cioè l'avvenuta ricezione da parte dell'opposta della somma di €9.004,78 a titolo di acconto, circostanza comunque non decisoria, considerato l'oggetto del contendere (richiesta di pagamento del residuo dare, da parte dell’opposta;mancata fornitura dei prodotti indicati in alcuni DDT, da parte dell’opponente). La seconda (prova per testi) perché tendeva a fornire prova di circostanza - l'intervenuto accordo transattivo tra le parti - che deve essere necessariamente dimostrataper iscritto. 3. Avverso la pronuncia della Corte d’Appello proponeva ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]., affidandolo a due motivi. Si difendeva la [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. depositando controricorso, illustrato da memoria pervenuta in prossimità dell’adunanza. La Presidente della Sezione, ritenendoche i motivi del ricorso si rivelano inammissibili, prima ancora che infondati, con provvedimento del 04.04.2023 proponeva la definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-biscod. proc. civ., nel testo introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022. La ricorrent e h a chiesto la decisione del ricorso con istanza del 05.06.2023. [OSCURATO:PERSONA]: 1. In via preliminare, è doveroso precisare che si prescinderà dal fatto che entrambi i mezzi del gravame sono stati formulati senza riferimento alcuno ai motivi di cui al primo comma dell'art. 360 cod. proc. civ., senza cioè rispettare puntualmente il canone della specificità del motivo: ciò nell’osservanza dei principi iura novit curia e di effettività della tutela giurisdizionale (Cass. Sez. U., 2013 n. 17931). Tanto premesso, si può ora procedere nell’esame dei motivi di ricorso. 2. Con il primo motivo si deduce omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. La ricorrente – pur attribuendo anch’ella alla scrittura risalente al dicembre 2004 un valore ricognitivo, non transattivo, trattandosi di un elaborato riepilogativo delle forniture e lavorazioni avutesi presso il locale [OSCURATO:PERSONA] – censura la pronuncia impugnata nella parte in cui ha omesso di apprezzarne il contenuto. La scrittura suddetta, precisa la ricorrente, non è un semplice elenco di beni forniti, ma ricostruisce anche il rapporto di dare e avere tra le stesse parti; del resto, proprio dall'esame testimoniale è emerso che successivamente alla redazione del documento furono effettuate « piccole forniture » e «piccoli ritocchi»che non avrebbero potuto incidere così tanto sui conti. In sintesi:alla data di redazione del documento riepilogativo - detratti gli acconti - la ricorrente doveva ancora versare in favore d ella controparte €9.000,00 non €30.000,00. 2.1. Il motivo è inammissibile. Ricorre l’ipotesi di «doppia conforme», prevista dall’art. 348-ter, comma 5, cod. proc. civ. (vigente ratione temporis, applicabile, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla legge n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012, e quindi applicabile anche al giudizio in esame, poiché l’atto di citazione in appello risulta notificato in data 12.03.2013). In tale ipotesi, il ricorrente per cassazione, al fine di evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n. 5), cod. proc. civ. per difetto di specificità, deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (ex plurimis: Cass. Sez. 6 - 2, n. 8320 del 2022 , Rv. 664432 - 01; Cass., Sez. 3, 14.07.2022, n. 22244; Cass., Sez. L, 20.07.2022, n. 22782; Cass.,Sez. 6 - 2, 15.03.2022, n. 8320; Cass., Sez. L, 06.08.2019, n. 20994). Nella specie, il ricorrente non ha indicato le ragioni di diversità fra le due pronunce e, inoltre, non ha richiamato il fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti il cui esame sarebbe stato omesso dalla Corte distrettuale, tale non potendo considerarsi l’asserito omesso apprezzamento del contenuto del documento ricognitivo in questione. Secondo i principi fissatida Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 (Rv. 629831 - 01), infatti , l’ipotesi di cui all’art. 360, n. 5), cod. proc. civ., deve essere riferita ad un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).Del resto, le deduzioni aventi ad oggetto la persuasività del ragionamento del giudice di merito nella valutazione delle risultanze istruttorie attengono alla mera sufficienza della motivazione, e cioè ad un profilo non (più) deducibile. 3. Con il secondo motivo si deduce l’erroneità della mancata ammissione del giuramento decisorio . A giudizio della ricorrente sbaglia la Corte d'Appello,innanzitutto , nel ritenere che il versamento della somma di €9.004,78 fosse non contestata, anzi addirittura riportata nella fattura riepilogativa n. 364 del 28.12.2004: si deve ribadire, infatti, che la controparte non ha accusato nessun acconto nella suddetta fattura riepilogativa e ha proceduto per l'intero prezzo della fornitura. Né ha pregio quanto affermato dalla Corte d'Appello sul fatto che il giuramento non sarebbe comunque decisorio in quanto, considerato l’oggetto del contendere, non sarebbe tale da comportare la definizione della controversia: un limite come quello imposto dal giudice di seconde cure è in contrasto con lo spirito stesso della norma. 3.1. Il motivo è inammissibilesotto due differenti profili. 3.1.1. Innanzitutto, l’assenza del versamento degli acconti dalla fattura n. 364/2004 è questione nuova, non risultante dalla pronuncia impugnata; né la ricorrente dice, nel rispetto del principio di specificità ai sensi del n. 6 dell'art. 366 cod. proc. civ. vigente ratione temporis, dove e come sarebbe stata sollevata nei precedenti giudizi di merito (ex multis: Cass. Sez. 5, 15/01/2019, n. 777; Cass. Sez. 5, 18/11/2015, n. 23575). 3.1.2. In secondo luogo, la ricorrente ha mancato di trascrivere puntualmente la formula del giuramento decisorio: come già questa Corte ha avuto modo di affermare: «La parte che con il ricorso per cassazione sostenga che il giudice del merito ha errato nel non ammettere il deferimento del giuramento decisorio ha l'onere di indicare, specificatamente, il contenuto della formula del giuramento stesso, onde consentire la valutazione delle questioni da risolvere e della decisività dello stesso; infatti, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, tale controllo deve poter essere compiuto dalla Suprema Corte sulla base delle deduzioni contenute in tale atto, alle cui lacune non è dato sopperire con indagini integrative» (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4365 del 04/03/2015, Rv. 634720 –01; Cass. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 17915 del 30/07/2010, Rv. 614538 – 01 ; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6078 del 26/04/2002, Rv. 554014 -01) . 4. In definitiva, il Collegio dichiara il ricorso inammissibile, liquida le spese secondo soccombenza,come da dispositivo. Essendo la decisione resa nel procedimento per la definizione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, di cui all'art. 380-biscod. proc. civ. . ( novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), con formulazione di istanza di decisione ai sensi dell’ultimo comma della norma citata, e il giudizio definito inconformità alla proposta, parte ricorrente deve essere, inoltre , condannata al pagamento delle ulteriori somme ex art. 96 , commi 3 e 4 cod. proc. civ., sempre come liquidate in dispositivo (sulla doverosità del pagamento della somma di cui all'art. 96, comma 4, cod. proc. civ. in favoredella Cassa delle Ammende: Cass. S.U. n. 27195/2023). Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile, condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che liquida in €6.000,00per compensi, oltre ad €200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%. Condanna altresì parte ricorrente, ai sensi dell'art. 96, comma 3 cod. proc. civ., al pagamento a favore della parte controricorrente di una somma ulteriore di €6.000,00 equitativamente determinata, nonché –ai sensi dell’art. 96, comma 4 cod. proc. civ. - al pagamento della somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pa