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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 novembre 2022

Cassazione n. 21662/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi senza rinvio l'ordinanza. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 24 ottobre 2022 applicava la disciplina prevista dagli artt. 81 cod. proc. pen. e 187 disp. att. cod. proc. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], determinando la pena complessiva nella misura di anni sette di reclusione.

In particolare, la Corte di merito operava in sede di giudizio rescissorio, a seguito di annullamento con rinvio disposto da questa Corte — Sezione 1, sentenza n. 771/2022 del 15 marzo 2022.

La Corte di appello di Milano, infatti, con l'ordinanza originariamente impugnata del 2 luglio 2021, accogliendo l'istanza di riconoscimento del vincolo della continuazione, aveva determinato la pena complessiva in relazione ai reati di cui alla sentenza emessa dalla Corte milanese in data 14 dicembre 2018 n. 7785/2018 (a), individuando quale reato più grave quello del capo 25-C (bancarotta fraudolenta pluriaggravata), in anni tre e mesi nove di reclusione, riconoscendo per la continuazione interna alla medesima sentenza l'aumento nella misura di anni due e mesi tre di reclusione, dunque ad anni sei di reclusione da ridursi a quattro per la diminuente del rito abbreviato (i reati satelliti risultavano contestati ai capi 25-E - bancarotta fraudolenta pluriaggravata— nonché 25-G — violazione dell'art. 12-quinquies d.l. 306/1992 aggrv. dall'art. 7

I. 203/91).

A tale pena veniva ad aggiungersi l'aumento per la continuazione in relazione ai reati di cui alla sentenza della medesima Corte territoriale emessa il 19 novembre 2018 (b), determinato in ordine al capo 25-A (bancarotta fraudolenta pluriaggravata) in anni due e mesi sei di reclusione, al capo 1 (art. 416 cod. pen.) nella misura di anni uno e mesi quattro di reclusione, al capo 26 (art. 11 d.lgs. 74/2000 aggrav.

Dall'art. 7

I. 203/91) nella misura di mesi due, cosicché la pena in aumento risultava di essere di anni quattro di reclusione e, quindi complessivamente, di anni otto di reclusione.

La Corte di cassazione, con la sentenza rescindente, rilevava per un verso l'assenza della determinazione dell'aumento per ogni reato, per altro la sproporzione fra la pena per il capo 25-E e per il capo 25-G della sentenza (a), nonché dell'aumento di anni due e mesi sei di reclusione per il reato 25-A rispetto a quello di mesi dieci di reclusione per analogo reato sub capo 25-E, oltre che per difetto di motivazione in ordine all'aggravante ritenuta per il capo 25-A.

2. Con l'ordinanza ora impugnata è stata ridotta complessivamente la pena ad anni sette di reclusione, confermando la determinazione della pena per i reati di cui alla sentenza (a) in anni quattro di reclusione e invece rideterminando gli aumenti per i reati della sentenza (b): per il capo 25-A in mesi dieci di reclusione, come per il capo 25-E, in ossequio alla sentenza rescindente; per il capo 26 tenendo fermo l'aumento di mesi due di reclusione; per il capo 1, per il quale era contestato l'art. 416 cod. pen., con l'incremento dell'originario aumento di anni uno e mesi quattro in quello di anni due di reclusione, rilevando come Pace sia organizzatore del sodalizio e sia contestata l'aggravante dell'art. 416-bis 1 cod. pen.: il tutto conduceva alla pena in aumento di anni tre di reclusione e, quindi, a quella complessiva di anni sette di reclusione.

3. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 4.

Il motivo censura l'ordinanza per violazione di legge in relazione agli artt. 671 e 627, comma 3, cod. proc. pen. e 81 cod. pen. e conseguente vizio di motivazione.

Il ricorso denuncia la violazione del divieto di reformatio in peius in quanto la Corte milanese avrebbe aumentato, rispetto alla prima ordinanza, la pena prevista per il capo 1, portandola da anni uno e mesi quattro ad anni due di reclusione, senza impugnazione da parte del pubblico ministero e comunque in assenza di una censura sul punto da parte della difesa, cosicchè la sentenza rescindente non consentiva una rivalutazione in tema di pena del capo 1, tanto meno ricorrendo, per la motivazione, ad una valutazione di spettanza del giudice di merito quanto al ruolo di organizzatore dell'associazione criminale e quanto alla sussistenza della circostanza aggravante dell'art. 416-bis.1 cod. pen. 5. [OSCURATO:PERSONA] procuratore generale ha depositato requisitoria e conclusioni scritte datate 9 novembre 2022, con le quali ha chiesto annullarsi senza rinvio l'ordinanza e rideterminarsi la pena. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Va premesso che unico punto di doglianza è quello relativo all'aumento per la continuazione in relazione al capo 1: la difesa del ricorrente evidenzia come l'aumento fosse stato fissato in tale misura ai sensi dell'art. 599- bis cod. proc. pen. in data 19 novembre 2018 dalla Corte di appello di Milano, quindi in sede di cognizione.

Pertanto assolutamente pertinente è il richiamo della Procura generale al principio, assorbente di ogni altra questione, per cui il giudice dell'esecuzione, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell'applicazione della disciplina del reato continuato, non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna (Sez.

U, n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, Nocerino, Rv. 268735 - 01).

D'altro canto l'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione riguardava la necessità di riduzione per ragione di proporzione degli aumenti operati in ordine ai capi 25-A e 25-E, non certamente il tema della congruità dell'aumento in relazione al capo 1), per il quale alcuna censura era stata accolta dalla Corte rescindente.Nel caso in esame la Corte territoriale quale giudice dell'esecuzione ha aumentato la pena per il capo 1) ad anni due di reclusione, rispetto a quanto previsto dal giudice della cognizione, che l'aveva fissata in anni uno e mesi quattro di reclusione, dal che ne consegue l'annullamento della ordinanza sul punto.

3. Va ricordato, infine, che la Corte di cassazione pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio se ritiene superfluo il rinvio e se, anche all'esito di valutazioni anche discrezionali, può decidere la causa alla stregua degli elementi di fatto già accertati o sulla base delle statuizioni adottate dal giudice di merito, non risultando perciò necessari ulteriori accertamenti in fatto (Sez.

U n. 3464 del 30 novembre 2017, dep. 2018, Matrone).

Ne consegue che nel caso di specie, non essendo necessari nuovi accertamenti di fatto, questa Corte deve procede direttamente alla rideterminazione della pena, ai sensi della nuova formulazione dell'art. 620, lett.

I), cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 1, comma 67, legge n. 103 del 2017, sulla base degli elementi di fatto che emergono dal giudizio di merito (Sez. 6, Sentenza n. 12391 del 18/01/2018, Pupo, Rv. 272458 - 01, fattispecie in cui la Corte ha proceduto a rideterminare la pena in ordine al reato di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, applicando i nuovi limiti edittali previsti dalla legge 16 maggio 2014, n. 79).

Nel caso in esame la ordinanza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente alla pena per il capo 1) — che deve essere nuovamente indicata in anni uno e mesi quattro di reclusione, come originariamente determinata come esito dell'aumento della pena base — e dunque la pena complessiva risulta essere di anni sei e mesi quattro di reclusione in luogo di anni sette di reclusione, come invece quantificata dalla Corte di appello di Milano.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato, limitatamente al trat

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi senza rinvio l'ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 24 ottobre 2022 applicava la disciplina prevista dagli artt. 81 cod. proc. pen. e 187 disp. att. cod. proc. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], determinando la pena complessiva nella misura di anni sette di reclusione. In particolare, la Corte di merito operava in sede di giudizio rescissorio, a seguito di annullamento con rinvio disposto da questa Corte — Sezione 1, sentenza n. 771/2022 del 15 marzo 2022. La Corte di appello di Milano, infatti, con l'ordinanza originariamente impugnata del 2 luglio 2021, accogliendo l'istanza di riconoscimento del vincolo della continuazione, aveva determinato la pena complessiva in relazione ai reati di cui alla sentenza emessa dalla Corte milanese in data 14 dicembre 2018 n. 7785/2018 (a), individuando quale reato più grave quello del capo 25-C (bancarotta fraudolenta pluriaggravata), in anni tre e mesi nove di reclusione, riconoscendo per la continuazione interna alla medesima sentenza l'aumento nella misura di anni due e mesi tre di reclusione, dunque ad anni sei di reclusione da ridursi a quattro per la diminuente del rito abbreviato (i reati satelliti risultavano contestati ai capi 25-E - bancarotta fraudolenta pluriaggravata— nonché 25-G — violazione dell'art. 12-quinquies d.l. 306/1992 aggrv. dall'art. 7 I. 203/91). A tale pena veniva ad aggiungersi l'aumento per la continuazione in relazione ai reati di cui alla sentenza della medesima Corte territoriale emessa il 19 novembre 2018 (b), determinato in ordine al capo 25-A (bancarotta fraudolenta pluriaggravata) in anni due e mesi sei di reclusione, al capo 1 (art. 416 cod. pen.) nella misura di anni uno e mesi quattro di reclusione, al capo 26 (art. 11 d.lgs. 74/2000 aggrav. Dall'art. 7 I. 203/91) nella misura di mesi due, cosicché la pena in aumento risultava di essere di anni quattro di reclusione e, quindi complessivamente, di anni otto di reclusione. La Corte di cassazione, con la sentenza rescindente, rilevava per un verso l'assenza della determinazione dell'aumento per ogni reato, per altro la sproporzione fra la pena per il capo 25-E e per il capo 25-G della sentenza (a), nonché dell'aumento di anni due e mesi sei di reclusione per il reato 25-A rispetto a quello di mesi dieci di reclusione per analogo reato sub capo 25-E, oltre che per difetto di motivazione in ordine all'aggravante ritenuta per il capo 25-A. 2. Con l'ordinanza ora impugnata è stata ridotta complessivamente la pena ad anni sette di reclusione, confermando la determinazione della pena per i reati di cui alla sentenza (a) in anni quattro di reclusione e invece rideterminando gli aumenti per i reati della sentenza (b): per il capo 25-A in mesi dieci di reclusione, come per il capo 25-E, in ossequio alla sentenza rescindente; per il capo 26 tenendo fermo l'aumento di mesi due di reclusione; per il capo 1, per il quale era contestato l'art. 416 cod. pen., con l'incremento dell'originario aumento di anni uno e mesi quattro in quello di anni due di reclusione, rilevando come Pace sia organizzatore del sodalizio e sia contestata l'aggravante dell'art. 416-bis 1 cod. pen.: il tutto conduceva alla pena in aumento di anni tre di reclusione e, quindi, a quella complessiva di anni sette di reclusione. 3. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 4. Il motivo censura l'ordinanza per violazione di legge in relazione agli artt. 671 e 627, comma 3, cod. proc. pen. e 81 cod. pen. e conseguente vizio di motivazione. Il ricorso denuncia la violazione del divieto di reformatio in peius in quanto la Corte milanese avrebbe aumentato, rispetto alla prima ordinanza, la pena prevista per il capo 1, portandola da anni uno e mesi quattro ad anni due di reclusione, senza impugnazione da parte del pubblico ministero e comunque in assenza di una censura sul punto da parte della difesa, cosicchè la sentenza rescindente non consentiva una rivalutazione in tema di pena del capo 1, tanto meno ricorrendo, per la motivazione, ad una valutazione di spettanza del giudice di merito quanto al ruolo di organizzatore dell'associazione criminale e quanto alla sussistenza della circostanza aggravante dell'art. 416-bis.1 cod. pen. 5. [OSCURATO:PERSONA] procuratore generale ha depositato requisitoria e conclusioni scritte datate 9 novembre 2022, con le quali ha chiesto annullarsi senza rinvio l'ordinanza e rideterminarsi la pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Va premesso che unico punto di doglianza è quello relativo all'aumento per la continuazione in relazione al capo 1: la difesa del ricorrente evidenzia come l'aumento fosse stato fissato in tale misura ai sensi dell'art. 599- bis cod. proc. pen. in data 19 novembre 2018 dalla Corte di appello di Milano, quindi in sede di cognizione. Pertanto assolutamente pertinente è il richiamo della Procura generale al principio, assorbente di ogni altra questione, per cui il giudice dell'esecuzione, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell'applicazione della disciplina del reato continuato, non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite in misura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile di condanna (Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, Nocerino, Rv. 268735 - 01). D'altro canto l'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione riguardava la necessità di riduzione per ragione di proporzione degli aumenti operati in ordine ai capi 25-A e 25-E, non certamente il tema della congruità dell'aumento in relazione al capo 1), per il quale alcuna censura era stata accolta dalla Corte rescindente.Nel caso in esame la Corte territoriale quale giudice dell'esecuzione ha aumentato la pena per il capo 1) ad anni due di reclusione, rispetto a quanto previsto dal giudice della cognizione, che l'aveva fissata in anni uno e mesi quattro di reclusione, dal che ne consegue l'annullamento della ordinanza sul punto. 3. Va ricordato, infine, che la Corte di cassazione pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio se ritiene superfluo il rinvio e se, anche all'esito di valutazioni anche discrezionali, può decidere la causa alla stregua degli elementi di fatto già accertati o sulla base delle statuizioni adottate dal giudice di merito, non risultando perciò necessari ulteriori accertamenti in fatto (Sez. U n. 3464 del 30 novembre 2017, dep. 2018, Matrone). Ne consegue che nel caso di specie, non essendo necessari nuovi accertamenti di fatto, questa Corte deve procede direttamente alla rideterminazione della pena, ai sensi della nuova formulazione dell'art. 620, lett. I), cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 1, comma 67, legge n. 103 del 2017, sulla base degli elementi di fatto che emergono dal giudizio di merito (Sez. 6, Sentenza n. 12391 del 18/01/2018, Pupo, Rv. 272458 - 01, fattispecie in cui la Corte ha proceduto a rideterminare la pena in ordine al reato di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, applicando i nuovi limiti edittali previsti dalla legge 16 maggio 2014, n. 79). Nel caso in esame la ordinanza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente alla pena per il capo 1) — che deve essere nuovamente indicata in anni uno e mesi quattro di reclusione, come originariamente determinata come esito dell'aumento della pena base — e dunque la pena complessiva risulta essere di anni sei e mesi quattro di reclusione in luogo di anni sette di reclusione, come invece quantificata dalla Corte di appello di Milano. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato, limitatamente al trat
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