CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 novembre 2021
Cassazione n. 05731/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA', sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2020 del TRIBUNALE di AVEZZANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la decisione in epigrafe, il Tribunale di Avezzano ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di Avezzano del 14.11.2019 con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto dal reato di lesioni ai danni di [OSCURATO:PERSONA], perché il fatto non costituisce reato, ed è stato condannato alla pena di 300 euro di multa per quello di minaccia commesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Ha proposto ricorso in cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore, deducendo un unico motivo con cui censura violazione di legge per inosservanza delle norme processuali in tema di inutilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie provenienti da soggetti imputati di procedimento connesso. Il ricorrente evidenzia che la parte offesa denunciante, [OSCURATO:PERSONA], testimone del processo, è a sua volta imputata per il reato reciproco di minaccia commesso ai suoi danni nelle stesse circostanze di tempo e di luogo, sicchè le sue dichiarazioni non potevano essere assunte come quelle di un teste puro. La Corte d'Appello ha errato nel valutare la posizione di indagata in procedimento connesso della predetta testimone soltanto con riferimento al momento dell'iscrizione della stessa nel registro degli indagati, dimenticando invece che, per giurisprudenza costante, è rilevante il dato sostanziale dell'attribuibilità al dichiarante della qualità di indagato in procedimento connesso, dato che andava ancorato al momento della presentazione della querela da parte del ricorrente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, più volte, nel corso del processo, è stata erroneamente rifiutata l'acquisizione di documentazione relativa al procedimento penale in corso nei confronti della controparte. Si denuncia, pertanto, l'assunzione della testimonianza in dibattimento senza l'osservanza delle cautele procedimentali previste dall'art. 64 cod. proc. pen. 3. Il PG [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'inammissibilità del ricorso con requisitoria scritta. 4. Il ricorrente ha depositato il 30.11.2021 memoria difensiva con allegata la documentazione che proverebbe la qualità di indagata in procedimento connesso della persona offesa. 5. Il difensore e procuratore speciale della parte civile costituita ha concluso con memoria scritta per il rigetto del ricorso chiedendo la rifusione delle spese legali per 3.510 euro, oltre accessori di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il ricorrente non indica la decisività della prova testimoniale che si sostiene sia stata illegittimamente assunta, tanto più che le sentenze di merito danno atto di ulteriori testimonianze (soprattutto la madre della querelante, che emerge sia stata presente ai fatti, e quelle del veterinario, dott. [OSCURATO:PERSONA], intervenuto dopo che era stato investito il cane della persona offesa), poste a sostegno della affermazione di responsabilità, nonchè di prove documentali. Pertanto, il motivo di ricorso è inammissibile, coerentemente con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì l'incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato; e ciò anche quando si lamenti l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in mancanza del previo avvertimento di cui all'art. 64, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 1219 del 12/11/2019, dep. 2020, Cocciadiferro, Rv. 278123; cfr. in generale, sul principio, Sez. U, n. 23868 del 23/4/2009, Fruci, Rv. 243416, nonché Sez. U, n. 39061 del 16/7/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 244329). Inoltre, il ricorso è generico anche sotto altri profili, poiché non si confronta con le ragioni del provvedimento impugnato, che ha già risolto la questione proposta dal ricorrente citando le ulteriori testimonianze e la mancata prova della connessione tra i due procedimenti, quello in atto e quello a carico della persona offesa. 3. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000 P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, che liquida in complessivi euro 3.510, oltre accessori di legge. Così deciso il 6 dicembre 2021. Il