CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 29934/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il 28 dicembre 2022 dal Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza; lette le richieste del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Catanzaro, in parziale accoglimento dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto non sussistente il quadro gravemente indiziario in ordine al reato di frode nelle pubbliche forniture contestato al capo 32 dell'imputazione provvisoria e, per l'effetto, ridotto a mesi due la durata della misura interdittiva del divieto di esercitare attività professionali e imprenditoriali, applicata anche per il reato di falsità ideologica continuata (capo 30), in relazione al quale ha confermato le valutazioni dell'ordinanza genetica. Deduce la violazione dell'art. 356 cod. pen. per l'evidente errore di diritto in cui è incorso il Tribunale ritenendo quale elemento costitutivo del reato anche l'induzione in errore. Risulta, infatti, dal compendio investigativo che la Arena, quale direttrice dei lavori, ha omesso di segnalare alla stazione appaltante le difformità sostanziali nella realizzazione dei lavori oggetto di appalto, limitandosi, dapprima, a mere opposizioni per poi avallare e fare propria la falsa perizia in variante volta a celare le gravi inadempienze degli appaltatori, riconoscendo loro i medesimi corrispettivi pattuiti. Segnala, inoltre, che lo stesso Tribunale considera la perizia come il mezzo artificioso di sanatoria delle inadempienze contrattuali. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o rigettato. In particolare ha eccepito quanto segue: 1) che la dichiarazione di ricorso non è mai stata notificata o portata a conoscenza della difesa in violazione dell'art. 164 disp. att. cod. proc. pen.; 2) la violazione dell'art.591 cod. proc. pen., in relazione all'art. 582 cod. proc. pen., in quanto il ricorso non risulta depositato personalmente dal ricorrente né è stata apposta l'indicazione della persona o dell'incaricato che ha effettuato il deposito; 3) la carenza di interesse del ricorrente, non affrontando il ricorso né la questione degli effetti del suo accoglimento sulla idoneità e proporzionalità della misura né la questione della sussistenza delle esigenze cautelari. Nel merito, il difensore dell'indagata ha dedotto l'insussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui al capo 32, posto che nella fattispecie non si versa in una ipotesi di consegna di opere o cose difformi dalle previsioni contrattuali, ma nella rimodulazione in corso d'opera delle condizioni contrattuali, e non sussiste alcun comportamento ingannevole. Ha, infine, dedotto l'insussistenza di esigenze cautelari, stante il comportamento tenuto dalla Arena e l'avvenuta esecuzione della misura interdittiva, cessata il 10 gennaio scorso. 3. [OSCURATO:PERSONA], nel concludere per l'accoglimento del ricorso, ha rilevato l'attitudine ingannatoria della condotta posta in essere dalla Arena, non segnalando formalmente alla Stazione appaltante le lavorazioni difformi rispetto ai termini contrattuali e proponendo la falsa perizia ci variante volta a dissimulare tali gravi inadempienze. 4. Il difensore ha depositato memoria di replica insistendo nelle proprie argomentazioni e rappresentando, quanto alle esigenze cautelari, che la misura interdittiva disposta nei confronti dei coindagati Sorrentino e Minutolo è stata revocata per insussistenza delle esigenze cautelari. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per l'assorbente rilievo della carenza di interesse del ricorrente conseguente alla sopravvenuta cessazione della misura interdittiva lo scorso 9 gennaio ed alla mancanza di specifiche deduzioni in merito alla sussistenza delle esigenze cautelari. Ad avviso del Collegio, la mancanza di tale deduzione ha assunto una valenza assorbente proprio per effetto della cessazione della misura interdittiva, permanendo la quale potevano anche ritenersi implicitamente richiamate le esigenze cautelari poste a fondamento di detta misura (cfr. .5;ez. 6, n. 7267 del 27/01/2022, Ritondale, Rv. 283001). Va, al riguardo, ribadito che il pubblico ministero che impugni l'ordinanza che, in sede di riesame, abbia escluso il presupposto della gravità indiziaria deve indicare, a pena di inammissibilità per carenza di interesse, le ragioni a sostegno dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari che, tuttavia, possono ritenersi implicitamente sussistenti nel caso, non ricorrente nella fattispecie in esame, in cui la misura sia stata richiesta con riguardo ai reati per i quali opera la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 46129 del 25/11/2021, Marcus, Rv. 282355). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta mancanza di interesse. Così deciso il 3