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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 febbraio 2025

Cassazione n. 09037/2025

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O R D I N A N Z A sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] di via [OSCURATO:PERSONA] n.144 in Quarto (NA), in persona dell’amministratore rappresentato e difes o dall’Avvoc ato [OSCURATO:PERSONA], Controricorrente avverso la sentenza n.1649/2019 della Corte di appello di Napoli, depositata il 22.3.2019.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12.2.2025dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa e ragioni della decisione Con sentenza n. 1649 del 22.3.2019 la Corte di appello di Napoli, in riforma della decisione di primo grado, rigettò la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] di via [OSCURATO:PERSONA] n.144 R.G.

N. 16485/2019.in Quartodi restituzione della somma di euro 20.645,41 da lui versata, quando era amministratore, atitolo di anticipazione di spese gravanti sul condominio.

La Corte territoriale motivò la decisione sulla basedel rilievo che l’attore non aveva provato le dedotte anticipazioni di somme in favore del condominio; con riguardo all’importo di euro 17.803,4, risultando la prova offerta del credito unicamente dalla copia delverbale dell’assemblea condominiale del 20.1.2005, di approvazione dei rendiconti relativi al periodo dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 31.12.2004, in cui si dava atto del credito dell’amministratore per anticipazioni di cassa, essendo stato il valore probatorio del documento eliso dal suo disconoscimento, espresso in modo chiaro e specifico , da parte del condominio ; aggiunse che l’apposizione di tale voce nel bilancio era generica e non costituiva dimostrazione delle anticipazioni fatte dall’amministratore e che il credito in questione non poteva comunque ritenersi provato in mancanza di una regolare tenuta della contabilità; con riguardo alla ulteriore somma di euro 2.842,00, che l’esponente deduceva di avere versato per conto del condominio in esecuzione della sentenza del giudice di pace di Pozzuoli in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che tale pagamento non risultava provatodalla quietanza rilasciata dal legale in data 23.2.2005, trattando si di atto proveniente da terzi non confermato da altre prove e privo, a giudizio del giudicante, di sufficiente valenza probatoria.

Per la cassazione di questa sentenza, con atto notificato il 2 1.5.2019 , ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tremotivi.

Il condominio Margherita di via [OSCURATO:PERSONA] n.144 in Quartoha notificato controricorso.

In via preliminare va dato atto della regolarità della comunicazione, da parte della Cancelleria di questa Corte, dell’avviso della data della camera di consiglio al difensore del ricorrente mediante deposito dell’atto in Cancelleria.Dagli atti acquisiti risulta infatti che la comunicazione dell’avviso in via telematica all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che risultava in quel momento difensore del ricorrente, essendo stato sostituito dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] soltanto con atto di costituzione depositato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], n on è stata possibile in quanto l’indirizzo pec del legale non risulta presente sul sistema Reginde.

La R.G.

N. 16485/2019.comunicazione dell’avviso è avvenuta pertanto regolarmente, stabilendo l’art. 16, comma 6, decreto legge n. 179 del 2012, convertito con legge n. 221 del 2012, che, nel caso in cui la consegna del messaggio di posta elettronica certificata non sia possibile per causa imputabile al destinatario, la comunicazione avvenga mediante deposito dell’atto presso la Cancelleria.

Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e/ofalsa applicazione degli artt.112, 115, 116, 214 e 215 c.p.c. e degli artt. 2719e 2697 c.c. , censurando la sentenza impugnata per avere affermato che il condominio aveva operato un valido disconoscimento della conformità all’originale della copia del verbale della delibera assembleare del 20.1.2005di approvazione del rendiconto da lui prodotta.

In realtà, sostiene il ricorrente, nessuna delle espressioni contenute negli scritti difensivi della controparte conteneva un disconoscimento specifico e puntuale del suddetto documento, né il punto aveva mai formato oggetto del motivo di appello avanzato dal condominio averso la decisione di accoglimento della domanda del Tribunale.

Parimenti, nessuna contestazione il condominio aveva mosso nei confronti della quietanza rilasciata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in ordine al pagamento effettuato dall’attore, con denaro proprio, della somma di euro 2.842,00, in esecuzione della sentenza del giudice di pace che aveva condannatoil condominio a pagare il suddetto importo.

La Corte di appello ha quindi errato nel non riconoscere a tali documenti il valore di prova delle anticipazioni fatte dall’amministratore, oggetto della domanda di rimborso.

Il motivo è inammissibile.

In primo luogo perché investe un apprezzamento di fatto di competenza esclusiva del giudice di merito, a cui spetta l’interpretazione e valutazione delle difese e contestazioni svolte dalle parti.Dalla lettura della sentenza emerge, inoltre, che il condominio aveva reiterato in appello il disconoscimento del verbale assembleare prodotto dalla controparte, così censurando la sentenza di primo grado che gli aveva attribuito efficacia probatoria di ricognizione di debito in favore dell’ex amministratore, proponendo altresì avverso tale documento querela di falso.

R.G.

N. 16485/2019.In secondo luogo in quanto l’assunto del ricorrente trova diretta smentita nella nelle allegazioni contenute nello stesso ricorso, e riportate anche nel controricorso, da cui risulta che il condominio, a fronte della produzione della copia del verbale della assemblea condominiale del 20.1.2005,aveva dedotto la falsità dello stesso, per non essersi mai tenuta, a quella data, alcuna riunione dell’assemblea, deducendo, a sostegno, l’impossibilità di alcuni condomini, tra i quali la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], che ivi risultavaindicata come presidente, e dei coniugi Tassari e Barretta, di presenziarvi.

Il ricorrente, in particolare, non si avvede che tali deduzioni, in quanto dirette a contestare l’esistenza stessa del verbale, comportavano un vero e proprio disconoscimento della autenticità del predetto documento, ai sensi dell’art. 214 c.c., che ne determinava la inutilizzabilità in giudizio, superabile solo mediante la proposizione, di parte di chi intendeva avvalersene, dell’azione di verificazione e del suo esito positivo.

Ed infatti la sentenza impugnata, sia pure richiamando, con una non limpida sovrapposizione, l’art. 2719 c.c., in tema di in tema di contestazione della conformità della copia prodotta rispetto all’originale, chiaramente individua l’impossibilità giuridica di avvalersi del documento in questione nella contestazione operata dal condominio della esistenza dell’originale, cioè nel disconoscimento della sua autenticità, che ritiene ammissibile anche nei confronti della copia della scrittura privata, precisando che chi intende avvalersene deve produrre l’originale, necessario per la procedura di verificazione (pag. 10).

Tale motivazione, che costituisce la giustificazione della inutilizzabilità del documento, non è investita da censure da parte del ricorso e, anche sotto questo profilo, il motivo si configurainammissibile.

Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115e 116 c.p.c. e degli artt. 1129, 1130, 1135 , 1703, 1720 e 2697 c.c., lamentando che la sentenza impugnata non abbia tenuto conto, ai fini della prova delle anticipazioni fatte, ignorandoli completamente, dei documenti giustificativi delle somm e versat e dall’amministrazione e da cui risultavano le causali dei relativi pagamenti.

Il motivo è inammissibile.

R.G.

N. 16485/2019.La censura è generica, lamentando la mancata valutazione di documenti che tuttavia il ricorrente non solo non riproduce nel loro contenuto ma nemmeno individua in modo specifico nella loro tipologia, lacuna che non consente a questa Corte di apprezzare la loro decisività, cioè di formulare alcun giudizio sul fatto che,se fossero stati tenuti in considerazione, la decisione sarebbe stata favorevole al ricorrente.

Il terzomotivo di ricorso denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt.112, 115, 116 e 324 c.p.c. e degli artt. 2697 e 2909 c.c., censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto non provato il versamento per conto del condominio in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 2.842,00, nonostante la mancata contestazione del condominioe la mancata proposizione da parte dello stesso di uno specifico motivo di appello avverso la sentenzadi accoglimento di primo grado.Si aggiunge che la quietanza liberatoria prodotta in atti, diversamente da quanto ritenuto dallaCorte di appello, attestava sia i l versamento effettuato dall’odierno ricorrente sia il fatto che esso era stato eseguito per conto del condominio.

Questo motivo è infondato, investendo la valutazione del giudice di merito in ordine sia ai motivi sollevati dal condominio con l’atto di appello, con cui aveva chiesto l’integrale riforma della sentenza del tribunale, censurando quindi anche l’accertamento del credito per la somma di euro 2.842,00, sia con riferimento al contenuto rappresentativo della quietanza e d a l suo valore dimostrativo del versamento che al fatto che esso era avvenuto, da parte dell’amministratore, con denaro proprio .

Trattasi di accertament i e apprezzamenti difatto, che non sono sindacabiliin sede di giudizio di legittimità.

In conclusione ilricorso va respinto.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte de l ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, se dovuto.

P.Q.M R.G.

N. 16485/2019.rigettail ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 3.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge espese generali.

Dà atto che sussistono i presupposti peril versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previst

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O R D I N A N Z A sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] di via [OSCURATO:PERSONA] n.144 in Quarto (NA), in persona dell’amministratore rappresentato e difes o dall’Avvoc ato [OSCURATO:PERSONA], Controricorrente avverso la sentenza n.1649/2019 della Corte di appello di Napoli, depositata il 22.3.2019. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12.2.2025dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa e ragioni della decisione Con sentenza n. 1649 del 22.3.2019 la Corte di appello di Napoli, in riforma della decisione di primo grado, rigettò la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] di via [OSCURATO:PERSONA] n.144 R.G. N. 16485/2019.in Quartodi restituzione della somma di euro 20.645,41 da lui versata, quando era amministratore, atitolo di anticipazione di spese gravanti sul condominio. La Corte territoriale motivò la decisione sulla basedel rilievo che l’attore non aveva provato le dedotte anticipazioni di somme in favore del condominio; con riguardo all’importo di euro 17.803,4, risultando la prova offerta del credito unicamente dalla copia delverbale dell’assemblea condominiale del 20.1.2005, di approvazione dei rendiconti relativi al periodo dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 31.12.2004, in cui si dava atto del credito dell’amministratore per anticipazioni di cassa, essendo stato il valore probatorio del documento eliso dal suo disconoscimento, espresso in modo chiaro e specifico , da parte del condominio ; aggiunse che l’apposizione di tale voce nel bilancio era generica e non costituiva dimostrazione delle anticipazioni fatte dall’amministratore e che il credito in questione non poteva comunque ritenersi provato in mancanza di una regolare tenuta della contabilità; con riguardo alla ulteriore somma di euro 2.842,00, che l’esponente deduceva di avere versato per conto del condominio in esecuzione della sentenza del giudice di pace di Pozzuoli in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che tale pagamento non risultava provatodalla quietanza rilasciata dal legale in data 23.2.2005, trattando si di atto proveniente da terzi non confermato da altre prove e privo, a giudizio del giudicante, di sufficiente valenza probatoria. Per la cassazione di questa sentenza, con atto notificato il 2 1.5.2019 , ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tremotivi. Il condominio Margherita di via [OSCURATO:PERSONA] n.144 in Quartoha notificato controricorso. In via preliminare va dato atto della regolarità della comunicazione, da parte della Cancelleria di questa Corte, dell’avviso della data della camera di consiglio al difensore del ricorrente mediante deposito dell’atto in Cancelleria.Dagli atti acquisiti risulta infatti che la comunicazione dell’avviso in via telematica all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che risultava in quel momento difensore del ricorrente, essendo stato sostituito dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] soltanto con atto di costituzione depositato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], n on è stata possibile in quanto l’indirizzo pec del legale non risulta presente sul sistema Reginde. La R.G. N. 16485/2019.comunicazione dell’avviso è avvenuta pertanto regolarmente, stabilendo l’art. 16, comma 6, decreto legge n. 179 del 2012, convertito con legge n. 221 del 2012, che, nel caso in cui la consegna del messaggio di posta elettronica certificata non sia possibile per causa imputabile al destinatario, la comunicazione avvenga mediante deposito dell’atto presso la Cancelleria. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e/ofalsa applicazione degli artt.112, 115, 116, 214 e 215 c.p.c. e degli artt. 2719e 2697 c.c. , censurando la sentenza impugnata per avere affermato che il condominio aveva operato un valido disconoscimento della conformità all’originale della copia del verbale della delibera assembleare del 20.1.2005di approvazione del rendiconto da lui prodotta. In realtà, sostiene il ricorrente, nessuna delle espressioni contenute negli scritti difensivi della controparte conteneva un disconoscimento specifico e puntuale del suddetto documento, né il punto aveva mai formato oggetto del motivo di appello avanzato dal condominio averso la decisione di accoglimento della domanda del Tribunale. Parimenti, nessuna contestazione il condominio aveva mosso nei confronti della quietanza rilasciata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in ordine al pagamento effettuato dall’attore, con denaro proprio, della somma di euro 2.842,00, in esecuzione della sentenza del giudice di pace che aveva condannatoil condominio a pagare il suddetto importo. La Corte di appello ha quindi errato nel non riconoscere a tali documenti il valore di prova delle anticipazioni fatte dall’amministratore, oggetto della domanda di rimborso. Il motivo è inammissibile. In primo luogo perché investe un apprezzamento di fatto di competenza esclusiva del giudice di merito, a cui spetta l’interpretazione e valutazione delle difese e contestazioni svolte dalle parti.Dalla lettura della sentenza emerge, inoltre, che il condominio aveva reiterato in appello il disconoscimento del verbale assembleare prodotto dalla controparte, così censurando la sentenza di primo grado che gli aveva attribuito efficacia probatoria di ricognizione di debito in favore dell’ex amministratore, proponendo altresì avverso tale documento querela di falso. R.G. N. 16485/2019.In secondo luogo in quanto l’assunto del ricorrente trova diretta smentita nella nelle allegazioni contenute nello stesso ricorso, e riportate anche nel controricorso, da cui risulta che il condominio, a fronte della produzione della copia del verbale della assemblea condominiale del 20.1.2005,aveva dedotto la falsità dello stesso, per non essersi mai tenuta, a quella data, alcuna riunione dell’assemblea, deducendo, a sostegno, l’impossibilità di alcuni condomini, tra i quali la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], che ivi risultavaindicata come presidente, e dei coniugi Tassari e Barretta, di presenziarvi. Il ricorrente, in particolare, non si avvede che tali deduzioni, in quanto dirette a contestare l’esistenza stessa del verbale, comportavano un vero e proprio disconoscimento della autenticità del predetto documento, ai sensi dell’art. 214 c.c., che ne determinava la inutilizzabilità in giudizio, superabile solo mediante la proposizione, di parte di chi intendeva avvalersene, dell’azione di verificazione e del suo esito positivo. Ed infatti la sentenza impugnata, sia pure richiamando, con una non limpida sovrapposizione, l’art. 2719 c.c., in tema di in tema di contestazione della conformità della copia prodotta rispetto all’originale, chiaramente individua l’impossibilità giuridica di avvalersi del documento in questione nella contestazione operata dal condominio della esistenza dell’originale, cioè nel disconoscimento della sua autenticità, che ritiene ammissibile anche nei confronti della copia della scrittura privata, precisando che chi intende avvalersene deve produrre l’originale, necessario per la procedura di verificazione (pag. 10). Tale motivazione, che costituisce la giustificazione della inutilizzabilità del documento, non è investita da censure da parte del ricorso e, anche sotto questo profilo, il motivo si configurainammissibile. Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115e 116 c.p.c. e degli artt. 1129, 1130, 1135 , 1703, 1720 e 2697 c.c., lamentando che la sentenza impugnata non abbia tenuto conto, ai fini della prova delle anticipazioni fatte, ignorandoli completamente, dei documenti giustificativi delle somm e versat e dall’amministrazione e da cui risultavano le causali dei relativi pagamenti. Il motivo è inammissibile. R.G. N. 16485/2019.La censura è generica, lamentando la mancata valutazione di documenti che tuttavia il ricorrente non solo non riproduce nel loro contenuto ma nemmeno individua in modo specifico nella loro tipologia, lacuna che non consente a questa Corte di apprezzare la loro decisività, cioè di formulare alcun giudizio sul fatto che,se fossero stati tenuti in considerazione, la decisione sarebbe stata favorevole al ricorrente. Il terzomotivo di ricorso denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt.112, 115, 116 e 324 c.p.c. e degli artt. 2697 e 2909 c.c., censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto non provato il versamento per conto del condominio in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 2.842,00, nonostante la mancata contestazione del condominioe la mancata proposizione da parte dello stesso di uno specifico motivo di appello avverso la sentenzadi accoglimento di primo grado.Si aggiunge che la quietanza liberatoria prodotta in atti, diversamente da quanto ritenuto dallaCorte di appello, attestava sia i l versamento effettuato dall’odierno ricorrente sia il fatto che esso era stato eseguito per conto del condominio. Questo motivo è infondato, investendo la valutazione del giudice di merito in ordine sia ai motivi sollevati dal condominio con l’atto di appello, con cui aveva chiesto l’integrale riforma della sentenza del tribunale, censurando quindi anche l’accertamento del credito per la somma di euro 2.842,00, sia con riferimento al contenuto rappresentativo della quietanza e d a l suo valore dimostrativo del versamento che al fatto che esso era avvenuto, da parte dell’amministratore, con denaro proprio . Trattasi di accertament i e apprezzamenti difatto, che non sono sindacabiliin sede di giudizio di legittimità. In conclusione ilricorso va respinto. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte de l ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, se dovuto. P.Q.M R.G. N. 16485/2019.rigettail ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 3.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge espese generali. Dà atto che sussistono i presupposti peril versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previst
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