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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 dicembre 2023

Cassazione n. 09645/2026

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a e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], pressol’indirizzo di posta elettronica certificata della quale è domiciliata perlegge;-ricorrente-controPREFETTURA [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], COMUNE DIrappresentanti;-indicati come intimati-avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 18943/2023 depositatail 27/12/2023;udita la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere Dott.[OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 5263/2024Numero sezionale 1268/2026Numero di raccolta generale 9645/2026Data pubblicazione 15/04/20261. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione ex art.615 c.p.c. dinanzi al Giudice di Pace di Roma, avverso l’intimazione dipagamento n. 09720169052754713 e le sottese cartelle esattoriali,afferenti sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada,alcune delle quali emesse dalla [OSCURATO:PERSONA] di Grosseto, echiedeva, in via preliminare, la sospensione dell’esecuzione delprovvedimento impugnato, e in via principale l’accertamento e ladichiarazione della nullità dell’avviso di intimazione opposto.

Inparticolare, eccepiva l’intervenuta prescrizione del credito azionato.Si costituivano: a) la Provincia di Grosseto, quale enteimpositore, eccependo in via preliminare il proprio difetto dilegittimazione passiva con riferimento ai vizi dedotti dall’opponente,inerenti alla mancata notifica degli atti interruttivi della prescrizionesostenendo che tali attività rientrassero nella competenza esclusivadell’agente della riscossione; deduceva, altresì, la correttezza delproprio operato, avendo provveduto nei termini di legge all’iscrizione aruolo delle sanzioni; b) [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il rigettodell’opposizione; c) l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, che eccepival’avvenuta interruzione del termine di prescrizione.Rimanevano contumaci la Prefettura di Latina, la Prefettura diIl Giudice di Pace di Roma, con sentenza n. 19468/2022,rigettava l’opposizione, ritenendo provata l’interruzione del termine diprescrizione.Avverso tale decisione proponeva appello il Partito RepubblicanoItaliano.Si costituivano la Provincia di Grosseto e [OSCURATO:PERSONA].Rimanevano contumaci le Prefetture di Latina e di Frosinone, ilComune di Fiumicino e l’Agenzia delle Entrate – Riscossione.Numero registro generale 5263/2024Numero sezionale 1268/2026Numero di raccolta generale 9645/2026Data pubblicazione 15/04/2026Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 18943/2023, accoglieval’appello, ritenendo maturata la prescrizione del credito, sul rilievo cheil primo atto interruttivo fosse costituito dall’intimazione di pagamentodel 2016, notificata oltre il termine quinquennale previsto dall’art. 28della l. n. 689/1981; conseguentemente annullava l’intimazione dipagamento e le cartelle esattoriali sottese; condannava in solido alpagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio la [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], la Prefettura di Latina, la Prefettura diRiscossione, in applicazione del principio della soccombenza eritenendo sussistente un interesse comune tra le parti convenute aisensi dell’art. 97 c.p.c.2.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione laProvincia di Grosseto, affidato a un unico motivo.Nessuno degli intimati ha svolto difese.Per l’odierna adunanza camerale il Procuratore Generale non harassegnato conclusioni scritte.Non sono state depositate memorie.La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro iltermine di giorni sessanta dalla decisione.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Nella sentenza impugnata il Tribunale di Roma, in funzione digiudice d’appello, ha ribaltato l’esito del primo grado, accogliendol’eccezione di prescrizione del PRI (nello specifico, il Tribunale harilevato che il primo atto interruttivo valido era l’intimazione dipagamento del 2016, notificata oltre il termine quinquennale previstodall’art. 28 L. 689/1981).

In ordine alla regolazione delle spese, che èil punto che qui rileva, il Tribunale ha applicato il principio di causalità,condannando in solido l’Agenzia delle Entrate Riscossione e tutti gli entiimpositori (inclusa la Provincia di Grosseto) alla rifusione delle spese dientrambi i gradi di giudizio in favore del PRI.

Tale condanna solidale èNumero registro generale 5263/2024Numero sezionale 1268/2026Numero di raccolta generale 9645/2026Data pubblicazione 15/04/2026stata fondata sull’art. 97 c.p.c., ravvisando un “interesse comune” trale parti soccombenti.2. [OSCURATO:PERSONA] di Grosseto articola in ricorso un unico motivo conil quale denuncia: violazione e falsa applicazione degli artt. 92 e 97c.p.c. in relazione all’art. 132, 1 comma nr. 4) c.p.c. e art. 118 disp.a carico dell’Agenzia delle Entrate Riscossione e la Provincia diGrosseto, oltre agli altri degli enti impositori, senza considerare chenon vi era affatto un interesse comune ai sensi dell’art 97 c.p.c. ,nella parte in cui la corte territoriale ha disposto la condanna solidalealle spese di lite anche nei confronti della Provincia di Grosseto,ritenendo sussistente un interesse comune tra gli enti impositori el’agente della riscossione, senza dar conto del percorso logico-giuridicoseguito, incorrendo in vizio di motivazione apparente ai sensi degli artt.132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.

Deduce che la corte territorialeavrebbe omesso di considerare le difese svolte dalla Provincia, la qualeaveva assunto una posizione distinta da quella dell’agente dellariscossione, limitandosi a rimettersi alle valutazioni del giudice echiedendo espressamente di essere esonerata dalla condanna allespese in caso di accoglimento dell’appello.

Osserva che, nella parte incui ha disposto la condanna solidale senza distinguere tra le diverseposizioni processuali, la corte territoriale avrebbe omesso diconsiderare che l’accoglimento dell’opposizione era dipesoesclusivamente da attività rientrante nella competenza dell’agentedella riscossione (la mancata prova degli atti interruttivi dellaprescrizione), così disattendendo i principi della giurisprudenza dilegittimità, secondo cui i vizi imputabili all’agente della riscossione nonsi riflettono sull’ente impositore.3.Il motivo è infondato.[OSCURATO:PERSONA] di Grosseto censura la sentenza impugnata nellaparte in cui ha disposto la condanna solidale alle spese di lite, ai sensiNumero registro generale 5263/2024Numero sezionale 1268/2026Numero di raccolta generale 9645/2026Data pubblicazione 15/04/2026dell’art. 97 cod. proc. civ., ritenendo insussistente un interesse comunetra l’ente impositore e l’agente della riscossione e deducendo, altresì,un vizio di motivazione apparente.Senonché, come correttamente rilevato dal giudice d’appello,l’opposizione all’esecuzione proposta dal debitore ha investito l’unitariapretesa esecutiva azionata mediante l’intimazione di pagamento,determinando una soccombenza che ha inciso indistintamente sullaposizione dell’agente della riscossione e di ciascuno degli entiimpositori, tutti portatori di un convergente interesse processuale allaresistenza alla domanda oppositiva, avente ad oggetto un’intimazionedi pagamento comunque unitaria.Ai fini dell’applicazione dell’art. 97 cod. proc. civ., l’interessecomune non richiede l’identità del rapporto sostanziale, né unaresponsabilità omogenea nella causazione dell’esito della lite, essendosufficiente la comunanza di interesse rispetto al provvedimentorichiesto al giudice e alla difesa dell’atto impugnato.

Ne consegue chela condanna solidale alle spese (nei confronti dei soggetti che hannopartecipato al giudizio in funzione difensiva rispetto alla medesimapretesa esecutiva) costituisce corretta applicazione del principio dicausalità.Né rileva, nei rapporti con il debitore vittorioso, la dedottaimputabilità dell’esito del giudizio alla condotta dell’agente dellariscossione, trattandosi di profilo che attiene esclusivamente ai rapportiinterni tra ente impositore ed esattore e che resta estraneo allaregolazione delle spese processuali nei confronti della parte opponente(e impregiudicata la facoltà di uno dei soccombenti di chiedere, ma inmodo espresso, a diverso titolo di essere manlevato da altro di quelli).Deve infine escludersi il dedotto vizio di motivazione apparente,avendo la sentenza impugnata esplicitato il fondamento della condannasolidale nel richiamo all’art. 97 cod. proc. civ. e nella ravvisataunitarietà dell’interesse alla resistenza in giudizio, con argomentazioneNumero registro generale 5263/2024Numero sezionale 1268/2026Numero di raccolta generale 9645/2026Data pubblicazione 15/04/2026coerente e intellegibile e, benché sobria, idonea a rendere percepibileil percorso logico-giuridico seguito.In definitiva il ricorso viene rigettato sulla base del seguenteprincipio di diritto:«In tema di opposizione all’esecuzione esattoriale, qualora ildebitore contesti l’unitaria pretesa esecutiva azionata medianteintimazione di pagamento su plurime cartelle, sussiste, ai finidell’applicazione dell’art. 97 c.p.c., un interesse comune tra l’agentedella riscossione e gli enti impositori che abbiano partecipato al giudizioin funzione difensiva rispetto alla medesima pretesa,indipendentemente dalla distinzione dei rispettivi ruoli sul pianosostanziale o dall’imputabilità dell’esito della lite a condotte riferibiliall’uno o all’altro.

Ne consegue che la condanna solidale alle spese dilite costituisce corretta applicazione anche solo del principio dicausalità, restando irrilevanti, nei rapporti con il debitore vittorioso, lequestioni attinenti al riparto interno delle responsabilità tra entecreditore ed esattore».4.

La ritenuta infondatezza del ricorso rende irrilevante la verificadella ritualità delle notificazioni eseguite nei confronti di tutte le partiintimate alla luce dei principî affermati dalle Sezioni Unite di questaCorte con ordinanza n. 6826/2010 (seguita dalla successivagiurisprudenza di legittimità: cfr., tra le tante, Cass. n. 21141/2011; n.15106/2013; n. 11287 e n. 12515/2018; n. 8980/2020 e n.10718/2023).5.

Al rigetto del ricorso non consegue la condanna alle spese, nonessendo state svolte difese da nessuna parte intimata, ma consegue ladeclaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per ilpagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo,se dovuto (Cass. Sez.

U. 20 febbraio 2020 n. 4315).

P.Q.MLa Corte:Numero registro generale 5263/2024Numero sezionale 1268/2026Numero di raccolta generale 9645/2026Data pubblicazione 15/04/2026- rigetta il ricorso;- ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,ad opera di parte ricorrente al competente ufficio di merito,dell’importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 9 aprile 2026, nella camera di consigliodella Terza Sezione Civile.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], pressol’indirizzo di posta elettronica certificata della quale è domiciliata perlegge;-ricorrente-controPREFETTURA [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], COMUNE DIrappresentanti;-indicati come intimati-avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 18943/2023 depositatail 27/12/2023;udita la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere Dott.[OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 5263/2024Numero sezionale 1268/2026Numero di raccolta generale 9645/2026Data pubblicazione 15/04/20261. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione ex art.615 c.p.c. dinanzi al Giudice di Pace di Roma, avverso l’intimazione dipagamento n. 09720169052754713 e le sottese cartelle esattoriali,afferenti sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada,alcune delle quali emesse dalla [OSCURATO:PERSONA] di Grosseto, echiedeva, in via preliminare, la sospensione dell’esecuzione delprovvedimento impugnato, e in via principale l’accertamento e ladichiarazione della nullità dell’avviso di intimazione opposto. Inparticolare, eccepiva l’intervenuta prescrizione del credito azionato.Si costituivano: a) la Provincia di Grosseto, quale enteimpositore, eccependo in via preliminare il proprio difetto dilegittimazione passiva con riferimento ai vizi dedotti dall’opponente,inerenti alla mancata notifica degli atti interruttivi della prescrizionesostenendo che tali attività rientrassero nella competenza esclusivadell’agente della riscossione; deduceva, altresì, la correttezza delproprio operato, avendo provveduto nei termini di legge all’iscrizione aruolo delle sanzioni; b) [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il rigettodell’opposizione; c) l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, che eccepival’avvenuta interruzione del termine di prescrizione.Rimanevano contumaci la Prefettura di Latina, la Prefettura diIl Giudice di Pace di Roma, con sentenza n. 19468/2022,rigettava l’opposizione, ritenendo provata l’interruzione del termine diprescrizione.Avverso tale decisione proponeva appello il Partito RepubblicanoItaliano.Si costituivano la Provincia di Grosseto e [OSCURATO:PERSONA].Rimanevano contumaci le Prefetture di Latina e di Frosinone, ilComune di Fiumicino e l’Agenzia delle Entrate – Riscossione.Numero registro generale 5263/2024Numero sezionale 1268/2026Numero di raccolta generale 9645/2026Data pubblicazione 15/04/2026Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 18943/2023, accoglieval’appello, ritenendo maturata la prescrizione del credito, sul rilievo cheil primo atto interruttivo fosse costituito dall’intimazione di pagamentodel 2016, notificata oltre il termine quinquennale previsto dall’art. 28della l. n. 689/1981; conseguentemente annullava l’intimazione dipagamento e le cartelle esattoriali sottese; condannava in solido alpagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio la [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], la Prefettura di Latina, la Prefettura diRiscossione, in applicazione del principio della soccombenza eritenendo sussistente un interesse comune tra le parti convenute aisensi dell’art. 97 c.p.c.2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione laProvincia di Grosseto, affidato a un unico motivo.Nessuno degli intimati ha svolto difese.Per l’odierna adunanza camerale il Procuratore Generale non harassegnato conclusioni scritte.Non sono state depositate memorie.La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro iltermine di giorni sessanta dalla decisione.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Nella sentenza impugnata il Tribunale di Roma, in funzione digiudice d’appello, ha ribaltato l’esito del primo grado, accogliendol’eccezione di prescrizione del PRI (nello specifico, il Tribunale harilevato che il primo atto interruttivo valido era l’intimazione dipagamento del 2016, notificata oltre il termine quinquennale previstodall’art. 28 L. 689/1981). In ordine alla regolazione delle spese, che èil punto che qui rileva, il Tribunale ha applicato il principio di causalità,condannando in solido l’Agenzia delle Entrate Riscossione e tutti gli entiimpositori (inclusa la Provincia di Grosseto) alla rifusione delle spese dientrambi i gradi di giudizio in favore del PRI. Tale condanna solidale èNumero registro generale 5263/2024Numero sezionale 1268/2026Numero di raccolta generale 9645/2026Data pubblicazione 15/04/2026stata fondata sull’art. 97 c.p.c., ravvisando un “interesse comune” trale parti soccombenti.2. [OSCURATO:PERSONA] di Grosseto articola in ricorso un unico motivo conil quale denuncia: violazione e falsa applicazione degli artt. 92 e 97c.p.c. in relazione all’art. 132, 1 comma nr. 4) c.p.c. e art. 118 disp.a carico dell’Agenzia delle Entrate Riscossione e la Provincia diGrosseto, oltre agli altri degli enti impositori, senza considerare chenon vi era affatto un interesse comune ai sensi dell’art 97 c.p.c. ,nella parte in cui la corte territoriale ha disposto la condanna solidalealle spese di lite anche nei confronti della Provincia di Grosseto,ritenendo sussistente un interesse comune tra gli enti impositori el’agente della riscossione, senza dar conto del percorso logico-giuridicoseguito, incorrendo in vizio di motivazione apparente ai sensi degli artt.132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. Deduce che la corte territorialeavrebbe omesso di considerare le difese svolte dalla Provincia, la qualeaveva assunto una posizione distinta da quella dell’agente dellariscossione, limitandosi a rimettersi alle valutazioni del giudice echiedendo espressamente di essere esonerata dalla condanna allespese in caso di accoglimento dell’appello. Osserva che, nella parte incui ha disposto la condanna solidale senza distinguere tra le diverseposizioni processuali, la corte territoriale avrebbe omesso diconsiderare che l’accoglimento dell’opposizione era dipesoesclusivamente da attività rientrante nella competenza dell’agentedella riscossione (la mancata prova degli atti interruttivi dellaprescrizione), così disattendendo i principi della giurisprudenza dilegittimità, secondo cui i vizi imputabili all’agente della riscossione nonsi riflettono sull’ente impositore.3.Il motivo è infondato.[OSCURATO:PERSONA] di Grosseto censura la sentenza impugnata nellaparte in cui ha disposto la condanna solidale alle spese di lite, ai sensiNumero registro generale 5263/2024Numero sezionale 1268/2026Numero di raccolta generale 9645/2026Data pubblicazione 15/04/2026dell’art. 97 cod. proc. civ., ritenendo insussistente un interesse comunetra l’ente impositore e l’agente della riscossione e deducendo, altresì,un vizio di motivazione apparente.Senonché, come correttamente rilevato dal giudice d’appello,l’opposizione all’esecuzione proposta dal debitore ha investito l’unitariapretesa esecutiva azionata mediante l’intimazione di pagamento,determinando una soccombenza che ha inciso indistintamente sullaposizione dell’agente della riscossione e di ciascuno degli entiimpositori, tutti portatori di un convergente interesse processuale allaresistenza alla domanda oppositiva, avente ad oggetto un’intimazionedi pagamento comunque unitaria.Ai fini dell’applicazione dell’art. 97 cod. proc. civ., l’interessecomune non richiede l’identità del rapporto sostanziale, né unaresponsabilità omogenea nella causazione dell’esito della lite, essendosufficiente la comunanza di interesse rispetto al provvedimentorichiesto al giudice e alla difesa dell’atto impugnato. Ne consegue chela condanna solidale alle spese (nei confronti dei soggetti che hannopartecipato al giudizio in funzione difensiva rispetto alla medesimapretesa esecutiva) costituisce corretta applicazione del principio dicausalità.Né rileva, nei rapporti con il debitore vittorioso, la dedottaimputabilità dell’esito del giudizio alla condotta dell’agente dellariscossione, trattandosi di profilo che attiene esclusivamente ai rapportiinterni tra ente impositore ed esattore e che resta estraneo allaregolazione delle spese processuali nei confronti della parte opponente(e impregiudicata la facoltà di uno dei soccombenti di chiedere, ma inmodo espresso, a diverso titolo di essere manlevato da altro di quelli).Deve infine escludersi il dedotto vizio di motivazione apparente,avendo la sentenza impugnata esplicitato il fondamento della condannasolidale nel richiamo all’art. 97 cod. proc. civ. e nella ravvisataunitarietà dell’interesse alla resistenza in giudizio, con argomentazioneNumero registro generale 5263/2024Numero sezionale 1268/2026Numero di raccolta generale 9645/2026Data pubblicazione 15/04/2026coerente e intellegibile e, benché sobria, idonea a rendere percepibileil percorso logico-giuridico seguito.In definitiva il ricorso viene rigettato sulla base del seguenteprincipio di diritto:«In tema di opposizione all’esecuzione esattoriale, qualora ildebitore contesti l’unitaria pretesa esecutiva azionata medianteintimazione di pagamento su plurime cartelle, sussiste, ai finidell’applicazione dell’art. 97 c.p.c., un interesse comune tra l’agentedella riscossione e gli enti impositori che abbiano partecipato al giudizioin funzione difensiva rispetto alla medesima pretesa,indipendentemente dalla distinzione dei rispettivi ruoli sul pianosostanziale o dall’imputabilità dell’esito della lite a condotte riferibiliall’uno o all’altro. Ne consegue che la condanna solidale alle spese dilite costituisce corretta applicazione anche solo del principio dicausalità, restando irrilevanti, nei rapporti con il debitore vittorioso, lequestioni attinenti al riparto interno delle responsabilità tra entecreditore ed esattore».4. La ritenuta infondatezza del ricorso rende irrilevante la verificadella ritualità delle notificazioni eseguite nei confronti di tutte le partiintimate alla luce dei principî affermati dalle Sezioni Unite di questaCorte con ordinanza n. 6826/2010 (seguita dalla successivagiurisprudenza di legittimità: cfr., tra le tante, Cass. n. 21141/2011; n.15106/2013; n. 11287 e n. 12515/2018; n. 8980/2020 e n.10718/2023).5. Al rigetto del ricorso non consegue la condanna alle spese, nonessendo state svolte difese da nessuna parte intimata, ma consegue ladeclaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per ilpagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo,se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). P.Q.MLa Corte:Numero registro generale 5263/2024Numero sezionale 1268/2026Numero di raccolta generale 9645/2026Data pubblicazione 15/04/2026- rigetta il ricorso;- ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,ad opera di parte ricorrente al competente ufficio di merito,dell’importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 9 aprile 2026, nella camera di consigliodella Terza Sezione Civile.Il Presidente
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