CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 luglio 2026
Cassazione n. 23910/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TRATE e AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONENumero registro generale 28214/2018Numero sezionale 5434/2026Numero di raccolta generale 23910/2026Data pubblicazione 23/07/2026– intimate –avverso la sentenza n. 1348/4/2018 della Commissione tributariaregionale del Lazio, depositata il 28/2/2018.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale dell’8 luglio 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro.Rilevato che1. – [OSCURATO:PERSONA] impugnò dinanzi alla Commissione tributariaprovinciale di Roma una cartella di pagamento, emessa a seguito dicontrollo automatizzato, con la quale gli era stato chiesto il pagamentodella somma di euro 24.333,49 a titolo di Irpef e Iva dovute per l’annod’imposta 2009.2. – [OSCURATO:PERSONA] di prime cure respinse il ricorso.3. – [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio, investitadell’appello del contribuente, respinse il gravame, evidenziando, insintesi: - che il primo giudice non era tenuto a riunire la causa con altraavente ad oggetto una distinta cartella emessa per il medesimo annod’imposta, e ciò sia perché il provvedimento di riunione ha naturadiscrezionale, sia perché l’altra causa si era già conclusa con unadeclaratoria di cessazione della materia del contendere a seguitodell’annullamento della cartella disposto dall’Ufficio in via di autotutela;- che, trattandosi di atto impositivo emesso a seguito di controlloautomatico, non era necessaria una specifica motivazione da partedell’amministrazione; - che non era stata data adeguata prova degliversamenti non considerati dall’Ufficio, che secondo il contribuenteavrebbero ridotto il debito d’imposta; - e che, essendo state le sanzioniirrogate contestualmente all’atto impositivo, sulla base del rilievo delmancato versamento di quanto dichiarato, non era necessario seguireNumero registro generale 28214/2018Numero sezionale 5434/2026Numero di raccolta generale 23910/2026Data pubblicazione 23/07/2026la procedura sanzionatoria di cui all’art. 16 d.lgs. n. 472 del 1997, nénotificare al contribuente un autonomo provvedimento sanzionatorio.4. – Avverso tale ultima pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione, affidandolo a cinque motivi.5. – L’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate-Riscossionesono rimaste intimate.6. – In ragione del constatato decesso del ricorrente, avvenuto il31 marzo 2025, la cancelleria di questa Corte ha incaricato l’ufficialegiudiziario di comunicare la fissazione del ricorso in camera di consiglioa [OSCURATO:PERSONA], coniuge del ricorrente e possibile erede legittimadello stesso.Considerato che1. – Preliminarmente, in relazione al decesso del ricorrente – il qualestava in giudizio in proprio ex art. 86 c.p.c. – nel corso del giudizio dilegittimità, si richiama il principio consolidato secondo il quale nel giudiziodi cassazione, in considerazione della sua particolare struttura e disciplina,non è applicabile l’istituto dell’interruzione del processo, con laconseguenza che gli eventi di cui agli artt. 299 e ss. c.p.c., intervenutidopo la rituale instaurazione del giudizio, non assumono alcun rilievo(Cass. n. 6642/2024; Cass. n. 1757/2016; Cass. n. 24635/2015, Cass. n.20325/2004, per tutte).È vero che il precedente, risalente nel tempo, di Cass. n. 564/1990aveva ritenuto che il principio secondo il quale l’istituto dell’interruzionenon riguarda il procedimento di legittimità trovi deroga quando nelprocedimento stesso si verifichi e risulti il decesso del soggetto cheriunisca in sé la qualità di parte e di unico difensore; però detto precedenteè rimasto isolato, in quanto già Cass., sez. un., n. 11195/1992 haespressamente escluso di potervi dare seguito, confermando l’irrilevanzadegli eventi di cui agli artt. 299 ss. c.p.c. nel giudizio di legittimità.Numero registro generale 28214/2018Numero sezionale 5434/2026Numero di raccolta generale 23910/2026Data pubblicazione 23/07/20262. – Escluso perciò che ricorrano i presupposti per l’interruzione, laquestione si sposta all’ambito della verifica delle comunicazioni necessarieper il caso in cui la parte deceduta stia in giudizio ex art. 86 c.p.c.,considerando che già Cass., sez. un., n. 477/2006 e n. 1206/2006 hannoaffermato che nel giudizio di cassazione, la morte dell’unico difensore,avvenuta dopo il deposito del ricorso e prima dell’udienza di discussione,determina la necessità di rinviare a nuovo ruolo la causa, dandonecomunicazione alla parte personalmente, onde consentirle di provvederealla nomina di un nuovo difensore; ciò in quanto tale evento incidenegativamente sull’esercizio del diritto di difesa e sull’integrità delcontraddittorio, la cui inviolabilità deve essere garantita nel giudizio dicassazione, in termini non dissimili da quanto accade nelle fasi di meritosecondo i principi del giusto processo.Nel caso di specie, in cui il ricorrente si difende da sé medesimo, lerichiamate esigenze di tutela del diritto di difesa e dell’integrità delcontraddittorio possono essere soddisfatte provvedendo a comunicarel’avviso di trattazione del ricorso agli eredi siccome continuatori dellapersonalità giuridica del defunto.Correttamente la cancelleria della Corte ha dunque incaricato l’ufficialegiudiziario di comunicare la fissazione del ricorso in camera di consiglioa [OSCURATO:PERSONA], moglie del ricorrente. È certo vero che la qualitàdi coniuge del ricorrente non attribuisce di per sé alla predetta – nonconoscendosi se la chiamata all’eredità sia stata eventualmente esclusada disposizioni testamentarie recanti istituzioni ereditarie in favore dialtri soggetti né, comunque, se la Anzellotti abbia o meno accettatol’eredità eventualmente devolutale in forza della chiamata ex lege –anche la qualità di erede del marito deceduto. Ma deve qui darsi seguitoal consolidato orientamento giurisprudenziale, enunciato con specificoriguardo al tema della riassunzione del processo interrotto per mortedi una parte, ma espressivo di un principio di carattere generaleNumero registro generale 28214/2018Numero sezionale 5434/2026Numero di raccolta generale 23910/2026Data pubblicazione 23/07/2026applicabile anche alla questione ora in esame, secondo cui il ricorsoper riassunzione notificato individualmente nei confronti del chiamatoall’eredità è idoneo ad instaurare validamente il rapporto processualenei confronti di quest’ultimo, nel caso in cui rivesta la qualità disuccessore universale della parte deceduta ex art. 110 c.p.c., fermorestando che egli non assume la qualità di erede per il solo fatto di averricevuto ed accettato la predetta notifica, ma ha l’onere di contestare,costituendosi in giudizio, l’effettiva assunzione di tale qualità ed ilconseguente difetto di legitimatio ad causam, così da escludere lacondizione di fatto che ha giustificato la predetta riassunzione (v., trale tante, Cass. n. 32377/2025).3. – Deve tuttavia rilevarsi che, come emerge dalla relazione dinotifica, l’avviso di trattazione del ricorso in camera di consiglio è statonotificato a [OSCURATO:PERSONA] solo il 29 maggio 2026, meno disessanta giorni prima dell’odierna adunanza camerale. L’art. 380-bis.1,comma 1, c.p.c., nella formulazione introdotta con l’art. 3, comma 28,lett. h), d.lgs. n. 149 del 2022, prevede infatti che «Della fissazione delricorso in camera di consiglio dinanzi alle sezioni unite o alla sezionesemplice è data comunicazione agli avvocati delle parti e al pubblicoministero almeno sessanta giorni prima dell’adunanza». Sebbene ilricorso per cassazione sia stato proposto nel 2018, allorché lamenzionata disposizione prevedeva il termine di quaranta giornianziché quello attuale di sessanta, trova qui applicazione la normacome modificata per effetto della novella del 2022. Invero, secondoquanto disposto dall’art. 35, comma 6, d.lgs. n. 149 del 2022, nellasua attuale formulazione, «Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379,380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di proceduracivile, come modificati o abrogati dal presente decreto, si applicanoanche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1°Numero registro generale 28214/2018Numero sezionale 5434/2026Numero di raccolta generale 23910/2026Data pubblicazione 23/07/2026gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanzain camera di consiglio».4. – Deve pertanto disporsi il rinvio della causa a nuovo ruolo ondeconsentire alla cancelleria di comunicare nuovamente alla possibile erededel ricorrente l’avviso di trattazione della causa nel rispetto del termine dicui all’art. 380-bis.1 c.p.c. nella sua attuale formulazione. P.Q.MLa Corte dispone il rinvio della trattazione della causa a nuovo ruolo.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’8 luglio 2026La PresidenteGiulia Iofrida