CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 agosto 1997
Cassazione n. 14684/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 13/08/1997 avverso la sentenza del 11/03/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Brescia ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente in ordine a fattispecie di rapina aggravata già pronunciata dal Tribunale di Bergamo con sentenza 15 dicembre 2020. Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione l'imputato, PORETTI Omar. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Le doglianze in punto mancata riqualificazione dei fatti in termini di esercizio arbitrario delle proprie ragioni risultano manifestamente infondate, mancando in radice la prova del lamentato e sostanzialmente indimostrato furto che avrebbe costituito presupposto dell'astratta ipotizzabilità della convinzione di azionare una legittima pretesa. Sul punto la motivazione di entrambi i giudici del merito appare congrua e lineare. 2.2. La prospettata inammissibilità dell'appello proposto dal PG inammissibile, in quanto l'articolazione del motivo di ricorso non si confronta con alcun passaggio concreto di tale gravame. 2.3. Quanto alla determinazione della pena base, questa risulta attestarsi su valori prossimi ai minimi e ben inferiori alla media edittale tanto da non determinare la necessità di un onere motivazionale ulteriore rispetto alla generica allegazione della congruità della pena medesima (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). 2.4. La valorizzazione della mancanza di effettivi elementi ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche risulta legittima. (Sez. 2, Sentenza n. 30228 del 05/06/2014 Rv. 260054 - 01) e coerente alla gravità dei fatti, per come evidenziata dalla Corte territoriale. 3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] fè estensore