CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 06925/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.36202/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.1 presso lo [OSCURATO:PERSONA] - ISGRO' avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] SIBARI E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore; -intimato- e sul ricorso successivo senza N.R.G. promosso da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]' CALBOLI n. 60, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente successivo- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.1 presso lo [OSCURATO:PERSONA]' avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente al ricorso successivo- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore; -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CATANZARO n. 675/2019depositata il 20/05/2019 , R.G.N. 1184/2017 ;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/12/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOCHE 1.la Corte d’Appello di Catanzaro, in riforma di sentenza del Tribunale di Cosenza, in accoglimento delle domande proposte da [OSCURATO:PERSONA], ha accertato che il rapporto di lavoro instaurato con il Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della [OSCURATO:PERSONA] del Crati dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] configurava un rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale con orario di 20 ore settimanali; ha convertito il rapporto a progetto in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato part-time da tale data; ha or dinato la riammissione della lavoratrice presso il Consorzio di Bonifica integrale dei bacini meridionali del Cosentino nel posto precedentemente occupato presso il Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della [OSCURATO:PERSONA] del Crati in liquidazione o in altro posto equivalente alle mansioni proprie della categoria D del CCNL di categoria; ha condannato i suddetti Consorzi in solido a corrispondere all’appellante un'indennità commisurata a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto spettante alla data del 23/3/2011; ha condannato i suddetti Consorzi in solido a corrispondere all'appellante importi a titolo di differenze di retribuzione ordinaria e ratei di mensilità aggiuntive; 2.la Corte distrettuale, in particolare, per quanto rileva in questa sede, valutando i 7 contratti a progetto in base ai quali [OSCURATO:PERSONA] aveva lavorato per il Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della [OSCURATO:PERSONA] del Crati tra il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e il 23/3/2011 (per complessivi 37 mesi circa) ha escluso la legittimità dei contratti a progetto conclusi dalle parti successivamente al primo e la gestione autonoma da parte dell'originaria ricorrente dei progetti che le erano state affidati, reputando che il progetto affidato si fosse risolto, già per come era stato descritto nel secondo dei contratti stipulati dalle parti, nell'esecuzione di compiti meramente esecutivi e ripetitivi non collegati ad un determinato risultato finale, temporalmente delimitato, destinato ad essere realizzato attraverso l'attività del collaboratore, avendo la lavoratrice svolto attività di rilevazione dati ed inserimento degli stessi nel sistema informatico dell'ente, compito generico rispetto alla più ampia attività svolta dal consorzio per attuare la concessione della Regione; ha ritenuto dimostrato il carattere obbligatorio e non meramente organizzativo dell'orario di lavoro; ha rivisto, giudicandola incongrua perché atomistica, la valutazione del Tribunale sui singoli indici della subordinazione dedotti (diuturna frequentazione degli uffici consortili, utilizzo degli strumenti messi a disposizione dal consorzio, registrazione dell'orario lavorativo quotidiana, refertazione periodica del lavoro svolto, percezione di un compenso mensile), considerandoli nel loro insieme come elementi sintomatici della natura subordinata del rapporto di lavoro concretamente svoltosi tra le parti ed instauratosi già sulla base del primo contratto di lavoro a progetto; ha applicato il regime sanzionatorio di cui all'art. 69, comma 2, d. lgs. n. 276/2003; ha applicato, ai fini della riammissione in servizio e della condanna solidale al pagamento di indennità risarcitoria e differenziale retributivo, il regime di cui all’art. 2112 c.c., ricostituendo il rapporto di lavoro nei confronti del consorzio subentrato quale cessionario nella generalità dei rapporti che facevano capo al consorzio soppresso; 3.avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Consorzio di Bonifica integrale dei bacini meridionali del Cosentino (di seguito, per brevità, Consorzio BM) con 3 motivi, illustrati da successiva memoria, cui ha resistito con controricorso la lavoratrice; ha proposto altresì ricorso il Consorzio di Bonifica della Piana di Sibari e della [OSCURATO:PERSONA] del Crati in liquidazione (di seguito, per brevità, [OSCURATO:PERSONA]), affidato a 3 motivi, cui ha parimenti resistito con controricorso la lavoratrice;[OSCURATO:PERSONA] 1.con il primo motivo, il Consorzio BM deduce violazione dell’art. 2112 c.c. (art. 360, n. 3, 4, 5 c.p.c.) nella parte in cui la sentenza impugnata ha riconosciuto la sua legittimazione passiva; sostiene l’esistenza di residua attività riconducibile al consorzio in liquidazione (segnatamente per i progetti assegnati alla lavoratrice) e che il personale del [OSCURATO:PERSONA] era stato trasferito anche al Consorzio di Bonifica dei bacini dello [OSCURATO:PERSONA] di Trebisacce ed al Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] dei bacini settentrionali del Cosentino, e che quindi la normativa regionale che ha disciplinato tali passaggi non può essere interpretata in termini di successione con un unico “erede” del consorzio in liquidazione; 2.con il secondo, deduce violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 360, n. 4, 5 c.p.c.), nella parte in cui la sentenza d'appello ha valutato la conformità normativa del primo contratto per mancata impugnazione, e ciononostante ha riconosciuto l'illegittimità anche di tale contratto, pronunciando l'intervenuto insorgere del rapporto di lavoro subordinato dalla sottoscrizione del primo contratto; 3.con il terzo, deduce violazione dell'art. 61 d. lgs. n. 276/2003 (art.360, n. 3, 4, 5 c.p.c.), nella parte in cui la sentenza d'appello ha affermato l'illegittimità dei contratti a progetto dal secondo in poi e l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, argomentando in ordine alla genuinità dei progetti oggetto dei contratti con la lavoratrice, diretti al raggiungimento di ben definiti risultati a riprova di una scelta organizzativa datoriale non coincidente con la sua ordinaria attività; 4.con il primo motivo di ricorso (da qualificarsi incidentale perché successivo), il [OSCURATO:PERSONA] deduce nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 156 c.p.c. (art. 360, n. 4, c.p.c.), per avere la Corte dichiarato l'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato dal 20/12/2005, nonostante il primo contratto a progetto non fosse stato oggetto di appello; 5.con il secondo, violazione e falsa applicazione degli artt. 61 e 69 d. lgs. n. 276/2003 (art. 360, n. 3, c.p.c.), sostenendo la genuinità dei progetti e svolgendo specifiche considerazioni in merito alla impossibilità di ricondurre il contratto esaminato alla disciplina del rapporto di lavoro subordinato, per la mancata considerazione che nel testo vigente all'epoca era consentita la stipula di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa anche in relazione a programmi di lavoro o fasi; 6.con il terzo, violazione e falsa applicazione dell'art. 2094 c.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.) per carenza degli indici principali e sussidiari della subordinazione; 7.il primo motivo del ricorso principale non è ammissibile; 8.la censura oggetto dello stesso contesta la valutazion e di merito operata dalla Corte, che ha individuato nella fattispecie concreta (§§ 25 ss. della motivazione) il subentro del Consorzio BM nei rapporti di lavoro alle dipendenze del [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, in quanto il decreto del Presidente G.R. n 27/2010, emesso in base all'art. 13 della legge regionale n. 11/2003 ed alla delibera del Consiglio regionale n 102/2006, aveva messo in relazione la soppressione del consorzio Sibari con la costituzione del nuovo consorzio BM, con consequenzialità tra le due vicende giuridiche e collegamento tra le stesse, avendo conferito al neo-istituito Consorzio BM le funzioni di bonifica ed i rapporti giuridici, amministrativi e patrimoniali del [OSCURATO:PERSONA], con esclusione delle funzioni e dei rapporti da trasferire con separati atti agli altri due consorzi, così delineando in termini di regola ed eccezione il fenomeno successorio, con trasferimento, appunto, di regola destinato ad operare nei confronti del consorzio BM se non diversamente previsto e disciplinato; ciò anche per il criterio di subentro nel personale, con successione del consorzio BM al consorzio Sibari, salvo quanto espressamente indicato in separati atti con assegnazione agli altri consorzi di bonifica; 9.in tale ottica, con la sentenza impugnata è stata ordinata la riammissione in servizio della lavoratrice appellante nei confronti del consorzio subentrato quale cessionario nella generalità dei rapporti che facevano al capo al consorzio soppresso cedente; 10.si tratta di valutazione di fatto che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, è esterna al perimetro del giudizio di legittimità, se congruamente e logicamente motivata, come nel caso in esame; occorre ribadire in proposito l'oramai costant e insegnamento di questa Corte secondo il quale la verifica dei presupposti fattuali che consentano l'applicazione o meno del regime previsto dall'art. 2112 c.c. implica una valutazione di merito che, ove espressa con motivazione sufficiente e non contraddittoria, sfugge al sindacato di legittimità (v. Cass. n. 20422/2012, n. 5117/2012, n. 1821/2013, n. 2151/2013, n. 24262/2013, n. 10925/2014, n. 27238/2014, n. 22688/2014, n. 25382/2017, n. 2315/2020, n. 6649/2020, n. 7364/2021); 11.il secondo motivo del ricorso principale ed il primo del ricorso incidentale, da trattare congiuntamente in quanto aventi ad oggetto la medesima questione (la conversione del rapporto a progetto in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo parziale dalla data di instaurazione del primo contratto tra le parti) non sono ammissibil i , perché non c entrano la ratio decidendi della sentenza impugnata; 12.questa (§§ 15, 16 della motivazione) ha valutato gli indici della subordinazione considerati nel loro insieme ed accertato che già il primo rapporto di lavoro, pur instauratosi con le forme di un contratto a progetto, si era concretamente svolto con le modalità tipiche della subordinazione; ha così applicato il regime sanzionatorio di cui all'art. 69, comma 2, d. lgs. n. 276/ 2003 ratione temporis vigente, ovvero proceduto alla trasformazione del contratto a progetto nella corrispondente tipologia negoziale di fatto realizzatasi; 13.le censure dei consorzi ricorrenti evidenziano una contraddizione tra la (non esclusa) legittimità formale del primo contratto a progetto e la statuizione di conversione del rapporto già dalla data di inizio dello stesso; tuttavia tale contraddizione non sussiste, perché detta conversione (rientrante nelle domande contenute nel ricorso introduttivo del giudizio) non è stata operata per un difetto formale o genetico del contratto ai sensi del primo comma dell'art. 69 cit., ma bensì per un difetto funzionale ai sensi del comma 2 della stessa norma; 14.questa Corte ha infatti affermato che, in tema di contratto di lavoro a progetto, il regime sanzionatorio previsto dall'art. 69 del d.lgs. n. 276 del 2003, pur imponendo in ogni caso l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato, contempla due distinte e strutturalmente differenti ipotesi, atteso che, al comma 1, sanziona il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa instaurato senza l'individuazione di uno specifico progetto, realizzando un caso di c.d. conversione del rapporto ope legis, restando priva di rilievo l'appurata natura autonoma dei rapporti in esito all'istruttoria, mentre al comma 2 disciplina l'ipotesi in cui, pur in presenza di uno specifico progetto, sia giudizialmente accertata, attraverso la valutazione del comportamento delle parti posteriore alla stipulazione del contratto, la trasformazione in un rapporto di lavoro subordinato in corrispondenza alla tipologia negoziale di fatto realizzata tra le parti (Cass. n. 27453/2020, n. 12820/2016); 15.il terzo motivo di ricorso principale ed il secondo e terzo del ricorso incidentale, anch'essi da trattare congiuntamente perché inerenti alla medesima deduzione della genuinità dei contratti a progetto, risultano parimenti non ammissibili; 16.osserva il Collegio che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la valutazione circa la sussistenza degli elementi dai quali inferire l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato costituisce unaccertamento di fatto, rispetto al quale il sindacato della Corte di cassazione è equiparabile al più generale sindacato sul ricorso al ragionamento presuntivo da parte del giudice di merito; pertanto, il giudizio relativo alla qualificazione di uno specifico rapporto come subordinato o autonomo è censurabile ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. solo per ciò che riguarda l'individuazione dei caratteri identificativi del lavoro subordinato, per come tipizzati dall'art. 2094 c.c., mentre è sindacabile nei limiti ammessi dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. allorché si proponga di criticare il ragionamento (necessariamente presuntivo) concernente la scelta e la ponderazione degli elementi difatto, altrimenti denominati indici o criteri sussidiari disubordinazione, che hanno indotto il giudice del merito ad includere il rapporto controverso nell'uno o nell'altro schema contrattuale (Cass. n. 22846/2022); ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato in caso di prestazioni di natura intellettuale o professionale, l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui si presenta in forma attenuata in quanto non agevolmente apprezzabile a causa dell'atteggiarsi del rapporto, sicché occorrefare riferimento a criteri complementari e sussidiari, come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale, la cui valutazione difatto, rimessa al giudice del merito, se immune da vizi giuridici ed adeguatamente motivata(come nel provvedimento qui impugnato) , è insindacabile in sede di legittimità, ove è censurabile soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto (Cass. n. 5436/2019); la sussistenza dell'elemento della subordinazione nell'ambito di un contratto di lavoro va correttamente individuata sulla base di una serie di indici sintomatici, comprovati dalle risultanze istruttorie, quali la collaborazione, la continuità della prestazione lavorativa e l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, da valutarsi criticamente e complessivamente, con un accertamento infatto insindacabile in sede di legittimità (Cass. n. 14434/2015); 17.nella specifica area dei contratti a progetto, è stato chiarito che, ai fini della distinzione fra lavoro subordinato e lavoro autonomo, deve attribuirsi maggiore rilevanza alle concrete modalità di svolgimento del rapporto, da cui è ricavabile l'effettiva volontà delle parti (iniziale o sopravvenuta), rispetto al "nomen iuris" adottato dalle parti e ciò anche nel caso dicontratto di lavoro a progetto, normativamente delineato come forma particolare di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 61 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (Cass. n. 22289/2014; v. anche Cass. n. 15922/2013); 18.né colgono nel segno le censure relative alla evoluzione della normativa, alla luce dell’intervenuto accertamento in fatto della subordinazione in concreto e tenuto conto del principio di necessaria riconducibilità dell'attività ad un progetto o programma specifico, il cui contenuto, sebbene non inerente ad una attività eccezionale, originale o del tutto diversa rispetto alla ordinaria attività di impresa, sia comunque suscettibile di una valutazione distinta da una "routine" ripetuta e prevedibile, dettagliatamente articolato ed illustrato con la preventiva individuazione di azioni, tempi, risorse, ruoli e aspettative di risultato, e dunque caratterizzato da una determinata finalizzazione, anche in termini di quantità e tempi di lavoro(Cass. n. 5418/2019 ); 19.il provvedimento impugnato ha motivato congruamente e logicamente l’operato accertamento dei fatti in contestazione e deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte, come sopra ricordata; 20.la regolazione delle spese del presente grado di legittimità, liquidate come da dispositivo, segue il regime della soccombenza per ciascuna parte ricorrente; consegue altresì il raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibili il ricorso principale ed il ricorso incidentale. Condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida per ciascuno in € 5.000 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15% ed accessoridi legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei pres