CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 maggio 1972
Cassazione n. 28073/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il motivo di ricorso, relativo all'applicazione della circostanza attenuante 'pretoria' della rapina di lieve entità ex sent. Corte Cost. n.86 2024, del 13 maggio 2024, non può essere introdotto per la prima volta in questa sede, ostandovi il disposto dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; osservato infatti che, per quanto l'appello fosse stato presentato nel 2022, quindi anteriormente alla pronuncia della sentenza da parte della Corte Costituzionale, le conclusioni per l'udienza di discussione (tenutasi il 20 novembre 2024) ben avrebbero potuto recare un motivo nuovo dedicato alla richiesta di applicazione della 'novità' introdotta nel sistema; le conclusioni, tuttavia, non ne portano traccia, come invece sarebbe stato necessario per la formulazione di un motivo tempestivo (Sez. 2, n. 19543 del 27/03/2024, G., Rv. 286536 - 01), con conseguente tardività della istanza odierna, che non è consentita per violazione della catena devolutiva, come sopra indicato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 1 lugli