CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 31622/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 12671/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma. [OSCURATO:PERSONA] di Rienzo n. 271, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende per procura speciale estesa in calce al ricorso ricorrente contro Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore intimato avverso la sentenza n. 6502/2018 della Corte di appello di Roma, pubblicata il 16 ottobre 2018; vista la memoria depositata dal Pubblico Ministero che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 settembre 2020 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza pubblicata il 16 ottobre 2018 la Corte di appello di Roma rigettò l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] (di nazionalità pakistana) per ottenere la riforma dell'ordinanza emessa il 31 luglio 2017 dal Tribunale di Roma, dispositiva del rigetto delle domande di accertamento del vantato diritto: allo status di rifugiato; in subordine, alla protezione sussidiaria e, in ulteriore subordine, al rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari. 1.1 Per quanto qui ancora interessa, la motivazione di tale sentenza, nella parte dedicata alla conferma della decisione di rigetto della domanda volta all'accertamento del dedotto diritto al rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari, è nel senso che: l'appellante non si trova in una situazione di oggettiva vulnerabilità "per la ipotesi del forzato rientro in patria, a nulla rilevando l'attestato di lavoro in Aprilia prodotto...posto che il lodevole tentativo di inserimento sociale nel nostra Paese non può di per sé costituire motivo per accordare anche la forma più gradata di protezione richiesta, accertata l'insussistenza di tutti i presupposti normativi, richiamati puntualmente dalla sentenza appellata e non oggetto di alcuna censura da parte appellante". 2. Ali chiede la cassazione di tale sentenza, nella parte relativa alla conferma della decisione di rigetto della domanda di accertamento del diritto al rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari, con ricorso contenente un motivo di impugnazione. 3. L'intimato Ministero dell'interno non ha svolto difese. 4. Il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria con cui ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il motivo il ricorrente deduce che la sentenza impugnata, nella parte relativa alla decisione di conferma del diniego del diritto al rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari, è caratterizzata da violazione ovvero falsa applicazione dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998 (di seguito indicato come "t.u. immigrazione"), nonché da "omesso esame di elementi di fatto decisivi ai fini della decisione", in quanto: non è stato considerato rilevante in funzione dell'accertamento di tale diritto il processo di integrazione intrapreso in Italia da esso ricorrente e non è stata svolta un'effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva dello stesso con riferimento al proprio Paese di origine. In particolare, secondo il ricorrente, se da un lato in Pakistan non vi è "una situazione di violenza indiscriminata, emerge un quadro politico di generale instabilità che coinvolge tutta la popolazione; dall'altro, la generale situazione di insicurezza che caratterizza il Paese in relazione alla sostanziale compressione dei diritti civili ed anche alla scarsa capacità dello Stato e della polizia di rispondere alle richieste di protezione dei cittadini". In buona sostanza, "è ragionevole ritenere che il ricorrente abbia svolto un serio percorso di integrazione sociale verso un inserimento lavorativo, onde è plausibile che se tornasse nel proprio paese precipiterebbe certamente in una situazione di estrema vulnerabilità idonea a compromettere la sua possibilità di esercitare i diritti fondamentali legati anche solo alle scelte quotidiane". 2. La censura di omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione fra le parti (art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ.) è inammissibile in quanto il ricorrente: non indica con chiarezza di quali fatti, per come evidenziati nel motivo di appello relativo al diritto in discorso, la Corte di appello dì Roma avrebbe omesso l'esame; si limita a valorizzare in questa sede la situazione politica del Pakistan in termini generali e astratti (riferibili a tutti í cittadini di tale Stato), senza precisare quali siano i diritti ineliminabili della persona di esso ricorrente che sarebbero compromessi dal suo rientro in tale Stato per come dedotti nel motivo di appello sul punto. La sentenza impugnata contiene un giudizio di fatto, incensurabile in questa sede, risultante, sia pure in maniera sintetica ma sufficientemente intelligibile, da un giudizio di comparazione tra la situazione di vulnerabilità che si verrebbe a creare per il richiedente in seguito al rientro nel proprio Paese di origine e il livello di integrazione da lui raggiunto in Italia; evidenziando come all'uopo insufficiente "l'attestato di lavoro in Aprilia" (di cui il ricorrente non indica neppure il contenuto). La sentenza impugnata si è adeguata così all'approccio interpretativo, fatto proprio dalla giurisprudenza di legittimità (significativamente confermato da Cass. S.U. n. 29459 del 2019), della norma contenuta nel citato art. 5, comma 6 del t.u. immigrazione che assegna rilievo centrale alla valutazione comparativa tra il grado d'integrazione effettiva nel nostro paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale (in questo senso, fra le altre, cfr. Cass. n. 4455 del 2018; Cass. n. 11110 del 2019; Cass. n. 12082 del 2019). E' stato sui punto anche precisato che il diritto al permesso di soggiorno in discorso non può essere riconosciuto al cittadino di Stato diverso da quelli membri dell'Unione europea considerando, isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, né il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza (cfr. Cass. n. 17072 del 2018); in quanto si prenderebbe altrimenti in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese di origine, in termini del tutto generali e astratti, di per sé inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria (cfr. Cass. n. 9304 del 2019). Tenuto presente tale ordine di concetti, si osserva che il ricorrente, per quanto da lui evidenziato, da un lato sembra in concreto valorizzare esclusivamente quel che lui qualifica come "serio percorso di integrazione sociale verso un inserimento lavorativo" (un inserimento nel mondo del lavoro, dunque, ancora non stabilizzato) e, dall'altro, fa riferimento non alla sua situazione personale in Pakistan bensì a quella di tale Stato in termini affatto generali e astratti. Non sussiste quindi la dedotta falsa applicazione della disposizione di legge speciale in discorso. Non vi è obbligo di statuizione sulla ripartizione delle spese processuali fra le parti in quanto quella vittoriosa non ha svolto difese. P.Q.M. rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, nel testo introdotto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo. di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso a