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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 aprile 2023

Cassazione n. 22590/2023

Testo disponibile della fonte

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23 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 34750/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , N 1/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D I [OSCURATO:PERSONA] n. 2819/2018,depositata il 02/05/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ricorso in riassunzione ex art. 392 c.p.c., la società [OSCURATO:PERSONA].Car.[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (d’ora innanzi solo [OSCURATO:PERSONA].Car.Due) ha chiesto la riforma della sentenza n. 1892/2005 del Tribunale di Roma, con la quale è stato dichiarato risolto il contratto di appalto stipulato tra essa istante e [OSCURATO:PERSONA] in fallimento, con la condanna della prima al pagamento dell'importo di euro 825.000,00, oltre interessi.

2. In primo grado il giudizio, avente ad oggetto il mancato pagamento di uno stato di avanzamento lavori di un contratto di appalto, è stato introdotto da [OSCURATO:PERSONA] in fallimento, ditta appaltatrice dei lavori e si è svolto in contumacia della [OSCURATO:PERSONA].Car.Due, non costituitasi a suo dire in virtù di accordi stragiudiziali intervenuti tra le parti con l'impegno della società attrice di abbandonare la causa e si è concluso con la pronuncia di risoluzione contrattuale.

3. Posto che l’appello proposto dalla società soccombente era stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Appello di Roma, perché contenente motivi di revocazione, su ricorso di [OSCURATO:PERSONA].Car.Due questa Suprema Corte, con ordinanza n. 13788/2017 ha cassato la sentenza, sul presupposto che la decisione ancora appellabile non è suscettibile di revocazione e ha rinviato alla Corte distrettuale in diversa composizione.

4. [OSCURATO:PERSONA].Car.Due ha riproposto in sede di riassunzione i motivi di appello, lamentando la violazione del dovere di lealtà sancito dall'art.88 c.p.c. per avere controparte dolosamente celato nel corso del giudizio l'esistenza di accordi stragiudiziali, oggetto di due scritture private rispettivamente del 23/11/2000 e del 21/05/2000, seguite dal pagamento di un importo complessivo di euro 835.410,90 e inducendo la società appellante a non costituirsi in giudizio nella prospettiva dell'abbandono della causa.

5. Con sentenza n. 2819/2018, la Corte di appello di Roma ha rigettato il gravameavanzato da Regg.Car.Due.

6. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA].Car.Due ha proposto ricorso per Cassazione articolato in un unico motivo, illustrato da memoria.

7. [OSCURATO:PERSONA] Srl non ha svolto difese in questa sede. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con l’unico motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza e del procedimento ai sensi dell'art. 360 comma 1, n. 4 c.p.c. per violazione dell'art. 345 c.p.c. nella versione vigente al tempo del giudizio di appello (proposto il 2 marzo 2006), con riferimento alle eccezioni di pagamento quale fatto estintivo del diritto fatto valere.

Secondo la ricorrente la Corte di appello di Roma in sede di rinvio non ha tenuto conto dell'eccezione di pagamento e della relativa prova, nonché della conseguente estinzione dell'obbligazioneper cui è causa.

Nel giudizio di appello [OSCURATO:PERSONA].Car.Due ha prodotto tutte le prove documentali dalle quali si evinceva l'integrale saldo dell'importo pattuito, che non risulta contestato.

Ha errato dunque la Corte territoriale laddove ha invocato la preclusione dell’art. 345 c.p.c., sul presupposto che la produzione documentale, essendo già nella disponibilità della parte, fosse ammissibile in appello solo ai fini della valutazione del dolo processuale e aggiungendo che la produzione delle ricevute dei pagamenti avvenuti dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado è irrilevante perché, se in adempimento di accordo transattivo, questi potranno essere fatti valere solo in sedi di esecuzione. 2.-Il ricorso è fondato e merita accoglimento .

La sentenza è errata nel punto in cui ha ritenuto non ammissibile in fase di appello la produzione documentale già nella disponibilità delle parti.

I fatti estintivi della pretesa creditoria, ossia i pagamenti effettuati in esecuzione degli accordi transattivi del 23/11/2000 e del 21/05/2002,erano venuti ad esistenza nel corso del giudizio di primo grado ederano stati dedotti nel giudizio di gravame.

Il contenuto dell'art. 345 comma 3 c.p.c. vigente all'epoca della proposizione dell'appello non era di impedimento al la produzione di documenti nuovi se qualificati indispensabili,considerato che le due quietanze recano una data (15 luglio 2003 e 15 novembre 2005) successiva alla maturazione delle preclusioni istruttorie nel giudizio di primo grado, come illustrato dalla ricorrente.

Il carattere della indispensabilità avrebbe dovuto essere attribuito alle quietanze di avvenuto pagamento dell’intera somma: è infatti opinione di questo Giudice che nel giudizio di appello “costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell’art. 345, comma 3, c.p.c., nel testo previgente rispetto alla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado” (Cass.n. 10790/2017).

Per di più, la Corte di A ppello di Roma non ha tenuto in considerazione la natura di eccezione rilevabile anche di ufficio dell’adempimento dell’obbligazione, quale suo atto estintivo, come riconosciuto da questo Giudice in vari precedenti (Cass. nn. 9965/16; 6350/10; 599/98), tanto che l’eccezione di pagamento può essere sollevata per la prima volta anche in fase di gravame (“L'eccezione di pagamento è rilevabile d'ufficio poiché l'estinzione del debito, ove sia provata, va accertata dal giudice anche in assenza di richiesta da parte del debitore, sicché la questione può essere sollevata per la prima volta anche in appello”: in questi termini Cass.n. 9965/16, cit.).

La “struttura chiusa” del giudizio di rinvio seguito all’ordinanza di questa Corte n. 13788/17 non ostava al rilievo dell’eccezione di pagamento: i fatti estintivi della pretesa creditoria (ossia gli accordi transattivi e i pagamenti effettuati in loro esecuzione)erano già stati dedotti nel precedente giudizio di gravame con l'atto di appello e le relative prove offerte dall'appellante al momento della costituzione nel relativo giudizio.

Il tutto, nel rispetto dell’interpretazione fornita da questo Giudice secondo la quale i fatti estintivi del diritto, se intervenuti prima dell'instaurazione del giudizio di appello la cui sentenza sia stata oggetto di cassazione con r invio ( per vizio in procedendo), dev ono essere dedott i al più in sede di precisazione delle conclusioni del primo giudizio di appello (cfr. Cass. n. 3177/2016). 3.- In conclusione, il Collegio accoglie il ricorso e cassa la decisione impugnata, con rinvio allo stesso giudice in diversa composizione, al quale è demandata anche la liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso,cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione, a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
23 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 34750/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] , N 1/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D I [OSCURATO:PERSONA] n. 2819/2018,depositata il 02/05/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso in riassunzione ex art. 392 c.p.c., la società [OSCURATO:PERSONA].Car.[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (d’ora innanzi solo [OSCURATO:PERSONA].Car.Due) ha chiesto la riforma della sentenza n. 1892/2005 del Tribunale di Roma, con la quale è stato dichiarato risolto il contratto di appalto stipulato tra essa istante e [OSCURATO:PERSONA] in fallimento, con la condanna della prima al pagamento dell'importo di euro 825.000,00, oltre interessi. 2. In primo grado il giudizio, avente ad oggetto il mancato pagamento di uno stato di avanzamento lavori di un contratto di appalto, è stato introdotto da [OSCURATO:PERSONA] in fallimento, ditta appaltatrice dei lavori e si è svolto in contumacia della [OSCURATO:PERSONA].Car.Due, non costituitasi a suo dire in virtù di accordi stragiudiziali intervenuti tra le parti con l'impegno della società attrice di abbandonare la causa e si è concluso con la pronuncia di risoluzione contrattuale. 3. Posto che l’appello proposto dalla società soccombente era stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Appello di Roma, perché contenente motivi di revocazione, su ricorso di [OSCURATO:PERSONA].Car.Due questa Suprema Corte, con ordinanza n. 13788/2017 ha cassato la sentenza, sul presupposto che la decisione ancora appellabile non è suscettibile di revocazione e ha rinviato alla Corte distrettuale in diversa composizione. 4. [OSCURATO:PERSONA].Car.Due ha riproposto in sede di riassunzione i motivi di appello, lamentando la violazione del dovere di lealtà sancito dall'art.88 c.p.c. per avere controparte dolosamente celato nel corso del giudizio l'esistenza di accordi stragiudiziali, oggetto di due scritture private rispettivamente del 23/11/2000 e del 21/05/2000, seguite dal pagamento di un importo complessivo di euro 835.410,90 e inducendo la società appellante a non costituirsi in giudizio nella prospettiva dell'abbandono della causa. 5. Con sentenza n. 2819/2018, la Corte di appello di Roma ha rigettato il gravameavanzato da Regg.Car.Due. 6. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA].Car.Due ha proposto ricorso per Cassazione articolato in un unico motivo, illustrato da memoria. 7. [OSCURATO:PERSONA] Srl non ha svolto difese in questa sede. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con l’unico motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza e del procedimento ai sensi dell'art. 360 comma 1, n. 4 c.p.c. per violazione dell'art. 345 c.p.c. nella versione vigente al tempo del giudizio di appello (proposto il 2 marzo 2006), con riferimento alle eccezioni di pagamento quale fatto estintivo del diritto fatto valere. Secondo la ricorrente la Corte di appello di Roma in sede di rinvio non ha tenuto conto dell'eccezione di pagamento e della relativa prova, nonché della conseguente estinzione dell'obbligazioneper cui è causa. Nel giudizio di appello [OSCURATO:PERSONA].Car.Due ha prodotto tutte le prove documentali dalle quali si evinceva l'integrale saldo dell'importo pattuito, che non risulta contestato. Ha errato dunque la Corte territoriale laddove ha invocato la preclusione dell’art. 345 c.p.c., sul presupposto che la produzione documentale, essendo già nella disponibilità della parte, fosse ammissibile in appello solo ai fini della valutazione del dolo processuale e aggiungendo che la produzione delle ricevute dei pagamenti avvenuti dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado è irrilevante perché, se in adempimento di accordo transattivo, questi potranno essere fatti valere solo in sedi di esecuzione. 2.-Il ricorso è fondato e merita accoglimento . La sentenza è errata nel punto in cui ha ritenuto non ammissibile in fase di appello la produzione documentale già nella disponibilità delle parti. I fatti estintivi della pretesa creditoria, ossia i pagamenti effettuati in esecuzione degli accordi transattivi del 23/11/2000 e del 21/05/2002,erano venuti ad esistenza nel corso del giudizio di primo grado ederano stati dedotti nel giudizio di gravame. Il contenuto dell'art. 345 comma 3 c.p.c. vigente all'epoca della proposizione dell'appello non era di impedimento al la produzione di documenti nuovi se qualificati indispensabili,considerato che le due quietanze recano una data (15 luglio 2003 e 15 novembre 2005) successiva alla maturazione delle preclusioni istruttorie nel giudizio di primo grado, come illustrato dalla ricorrente. Il carattere della indispensabilità avrebbe dovuto essere attribuito alle quietanze di avvenuto pagamento dell’intera somma: è infatti opinione di questo Giudice che nel giudizio di appello “costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell’art. 345, comma 3, c.p.c., nel testo previgente rispetto alla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado” (Cass.n. 10790/2017). Per di più, la Corte di A ppello di Roma non ha tenuto in considerazione la natura di eccezione rilevabile anche di ufficio dell’adempimento dell’obbligazione, quale suo atto estintivo, come riconosciuto da questo Giudice in vari precedenti (Cass. nn. 9965/16; 6350/10; 599/98), tanto che l’eccezione di pagamento può essere sollevata per la prima volta anche in fase di gravame (“L'eccezione di pagamento è rilevabile d'ufficio poiché l'estinzione del debito, ove sia provata, va accertata dal giudice anche in assenza di richiesta da parte del debitore, sicché la questione può essere sollevata per la prima volta anche in appello”: in questi termini Cass.n. 9965/16, cit.). La “struttura chiusa” del giudizio di rinvio seguito all’ordinanza di questa Corte n. 13788/17 non ostava al rilievo dell’eccezione di pagamento: i fatti estintivi della pretesa creditoria (ossia gli accordi transattivi e i pagamenti effettuati in loro esecuzione)erano già stati dedotti nel precedente giudizio di gravame con l'atto di appello e le relative prove offerte dall'appellante al momento della costituzione nel relativo giudizio. Il tutto, nel rispetto dell’interpretazione fornita da questo Giudice secondo la quale i fatti estintivi del diritto, se intervenuti prima dell'instaurazione del giudizio di appello la cui sentenza sia stata oggetto di cassazione con r invio ( per vizio in procedendo), dev ono essere dedott i al più in sede di precisazione delle conclusioni del primo giudizio di appello (cfr. Cass. n. 3177/2016). 3.- In conclusione, il Collegio accoglie il ricorso e cassa la decisione impugnata, con rinvio allo stesso giudice in diversa composizione, al quale è demandata anche la liquidazione delle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso,cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione, a
Sentenza Cassazione n. 22590/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris