CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 28599/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6134/2022R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma,Via dei Portoghesi, 12, è domicilata ex lege, –ricorrente – Contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesadall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] di Ricco ed elettivamente domiciliata in Roma, via dei Gracchi, n. 128, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. MOLISE , n. 357 / 20 21 , depositata IL 23 luglio 2021; [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 settembre2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1.L’Agenzia delle entrate ricorre nei confronti d ell a [OSCURATO:SOCIETA]. , che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe . Con quest’ultima la C.t.r. ha dichiarato inammissibile , in quanto tardivo , l’appello dell’Ufficioavverso la sentenza della C.t.p. di Campobasso che aveva accolto il ricorso della società avverso l’avviso di accertamento con il quale, per l’anno di imposta2012, era stato accertato un maggior reddito ai fini Ires ed un maggior valore della produzione ai fini Irap in applicazione della disciplina del c.d. trasnfer pricing interno. 2. La C.t.r. rilevava che l’appello era stato notificato il 21 agosto 2019, oltre il termine di sei mesi , scadente il 30 aprile 2019 e decorrentedal deposito della sentenza di primo grado avvenuto il 30 ottobre 2018. Riteneva, infatti,che l’Agenzia delle entrate non potesse avvalersi della sospensione di nove mesi di cui all’art. 6, comma 11, d.l. n. 119 del 2018 dei termini di impugnazione in scadenza tra la data di entrata in vigore del decreto ed il 31 luglio 2019, in quanto norma prevista a solo beneficio del contribuente. Aggiungeva che, anche a ritenere il beneficio della sospensione applicabile a tutte le parti processuali, lo stessoera applicabile solo al le liti definibili per le quali fosse stata proposta dal contribuente domanda di definizione, diversamente da quanto accaduto nella fattispecie in esame. Considerato che: 1. Con l’unicomotivo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,la violazione e falsa applicazionedegli artt. 38, comma 3, 51, d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546,dell’art. 327, primo comma, cod. proc. civ . Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto tardivo l’appello. Osserva che l’art. 6, comma 11, d.l. n. 119 del 2018 prevede, Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 sic et simpliciter, la sospensione per nove mesi del termine di impugnazione per tutte le sentenze relative a controversie definibili con termine di impugnazione in scadenza tra la data del 24 ottobre 2018, di entrata in vigore del d.l.,e la data del 31 luglio del 2019; che nella fattispecie sussistevano tutte le condizioni per la sospensione in quanto la controversia rientrava tra quelle definibili e la sentenza della C.t.p. era stata depositata il 30 ottobre 2018; che, pertanto, il termine di impugnazione scadeva il 30 gennaio 2020 e l’appello notificato il 21 agosto 2019 era tempestivo. 2. Il motivo è fondato. 2.1. L'articolo 6d.l. n. 119 de l 2018 consente di definire, a seguito di domanda del contribuente, le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte l'Agenzia delle entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio. Ai sensi del comma 11 dell'articolo 6 , relativamente alle liti che possono essere definite, sono sospesi per un periodo di nove mesi, i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di entrata in vigore del decreto, ovvero dal 23 ottobre 2018,ed il 30 luglio 2019. 2.2. Da l tenore letterale delle disposizioni emerge che per beneficiare della definizione ai sensi della legge agevolativa è necessaria la domanda del contribuente, trattandosi di sua scelta insindacabile; tuttavia, la sospensione è automatica al fine rendere attuabile il dettato normativo. Pertanto, se la lite rientra tra quelle definibili, è automaticamente sospesoil termine per impugnare, in via principale o incidentale, le pronunce e quello per riassumere la causa a seguito di rinvio, purché spiranti nel periodo individuato dal legislatore. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 La disposizione prevede la sospensione del termine per impugnare senza alcuna distinzione tra le parti del giudizio e senza alcuna discriminazione tra amministrazione finanziaria e contribuente (Cass.02/09/2022, n. 25993. Nello stesso sensoCass. 22/07/2024, n. 20178 , resa sull’analoga disposizione di cui all’art. 11 d.l. n. 50 del 2017, la quale ha pure escluso che la previsione di un termine simmetrico sia in violazione degli art. 3 e 97 Cost., ove solo si consideri, come già chiarito da questa Corte, che la ratio della normativa invocata è proprio quella di favorire al massimo l'accesso all'istituto della definizione agevolata, evitando il più possibile, in tale ottica, di contrarre i termini a difesa). Inoltre,trattandosi di sospensione ope legis, la stessa non è legata alla proposizione della domanda di sospensione da parte del contribuente ma opera automaticamente. La sospensione dei termini processuali consegue, pertanto, alla astratta proponibilità della domanda di definizione agevolata(Cass. 21/08/2023, n. 24955). 2.3. La C.t.r., nel ritenere la sospensione applicabile alla sol a impugnazione del contribuente e a condizione che sia stata proposta domanda di definizione,non si è attenuta a questi principi. 3. In conclusione , in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione,che si pronuncerà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, cui demanda di p