CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 22943/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE di APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Genova confermava la condanna del ricorrente per i reati di appropriazione indebita e truffa. Si contestava ad [OSCURATO:PERSONA] di avere trattato come propria la autovettura di [OSCURATO:PERSONA], consegnatagli per effettuare una riparazione, nonché di avere indotto in errore [OSCURATO:PERSONA] sulla effettiva proprietà della stessa, avviando una compravendita e lucrando il prezzo di oltre duemila euro. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 120 cod. pen.) le vizio di motivazione in ordine alla tempestività della querela: sarebbe emerso che già nel febbraio del 2016 [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stata a conoscenza del fatto che vi erano delle trattative tra il ricorrente ed una persona della zona per la vendita della sua autovettura; si deduceva, inoltre, che l'acquirente - [OSCURATO:PERSONA] - aveva già presentato una denuncia che era stata archiviata, sicché era ragionevole che la denuncia sporta dalla Ferraris fosse funzionale a riaprire le indagini e che, sul punto, vi fosse stato un accordo tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.2.1. Il collegio rileva che all'epoca della presentazione della querela, ovvero il 9 novembre 2017 il reato contestato era procedibile d'ufficio; tuttavia l'entrata in vigore del d.lgs n. 36 del 2018 - che ha reso l'appropriazione indebita procedibile a querela di parte - ha imposto la verifica della legittimità della condizione di procedibilità (se la querela fosse stata assente o tardiva avrebbe dovuto procedersi ad avvisare l'offeso: di recente Sez. 2,n. 44692 del 08/11/2022, Obertelli, Rv. 283793). Nel caso in esame, la valutazione circa la tempestività della querela è stata effettuata con una valutazione di merito che non si presta ad alcuna censura in questa sede, in quanto priva di illogicità manifesta e coerente con le emergenze processuali: la Corte di appello rilevava infatti che i dubbi dell'offesa circa la buona fede del ricorrente erano stati fugati solamente nell'ottobre 2017, all'atto della ricezione della raccomandata inviata dal legale di [OSCURATO:PERSONA], che aveva rivelato pienamente il comportamento fraudolento di Siciliano. 2.2. Violazione di legge (art. 640 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine una conferma della responsabilità per i reato di truffa: si deduceva che non sarebbero emerse prove degli artifici e raggiri, in quanto [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto accertarsi della proprietà del mezzo anche semplicemente chiedendo di visionare il libretto di proprietà e che, il solo fingersi proprietario di un veicolo, non sarebbe condotta idonea a generare un raggiro. 2.2.1. Il motivo non supera la soglia di ammissibilità in quanto si tratta di una richiesta di rivalutazione delle prove esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965). La Corte territoriale, con motivazione ineccepibile, rilevava che Siciliano aveva instaurato una trattativa per la cessione dell'autovettura della quale si era appropriato ed otteneva la corresponsione del prezzo di euro 2250, autorizzandolo a prelevare l'autovettura: non era pertanto rilevante che il contratto di compravendita non si fosse perfezionato, essendo comunque intercorsi effetti obbligatori tra Siciliano e [OSCURATO:PERSONA] che versava il prezzo di acquisto dell'autovettura ed otteneva il possesso della stessa (foglio 2 della sentenza impugnata). 2.3. Violazione di legge (art. 646 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità per il reato di appropriazione indebita: non si sarebbe potuta ritenere inverata l'interversione del possesso di un bene mobile registrato, prima dell'adempimento degli oneri di trascrizione.2.3.1. Si tratta di doglianza manifestamente infondata in quanto ai fini della consumazione della appropriazione indebita la interversione del "possesso" non richiede né il trasferimento della "proprietà", né tantomeno, la sua opponibilità ai terzi (che si perfeziona con la trascrizione della compravendita del veicolo nel PRA): è necessario solo che ci sia - come accertato nel caso in esame - la piena disponibilità della res da parte dell'autore reato e la sua gestione utí dominus. 3. Il collegio rileva che la parte civile [OSCURATO:PERSONA] ha presentato una memoria personale, della quale non si può tenere conto, in quanto non sottoscritta dal difensore. 4.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila . P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata Così deciso in Rom