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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 05017/2026

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di Catanzaro ha rigettato l'appello de libertate proposto il 14/11/2024, a mezzo difensori fiduciari, da [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen. avverso l'ordinanza dei del Tribunale di Catanzaro in data 18/11/2024, di rigetto uella richiesta di revoca o di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere disposta il 04/06/2024 in relazione ai reati di cui agli artt. 416-bis cod. pen. (capo A), 81 cpv., 110, 353 e 416-bis.1 cod. pen. (capo H), 110, 628 e 416-bis.1 cod. pen. (capo L) e 81 cpv., 110 cod. pen., 2, 4 e 7 legge n. 895 del 1967 (capo L.2).

1.1. Con l'istanza de libertate - rigettata dal G.I.P. di Catanzaro per insussistenza di elementi idonei a determinare una rivisitazione in melius del quadro indiziario e cautelare - il [OSCURATO:PERSONA] aveva dedotto il mutamento della propria posizione tale da giustificare la chiesta revoca o sostituzione della misura inframuraria in atto, in eccepita mancanza di elementi attuali e concreti dai quali trarre la sussistenza delle esigenze cautelari, specie a fronte della risalenza dei fatti contestati (circoscritti al periodo ricompreso tra novembre 2017 e marzo 2018), per le seguenti ragioni: - rispetto al reato associativo di cui al capo A, per la ritenuta illogica e disorganica valorizzazione di risultanze prive della necessaria verifica, inidonee a dare contezza dell'ultrattività della condotta associativa e, con essa, del contributo concreto prestato a vantaggio del sodalizio investigato (manca la prova del ruolo ricoperto dal [OSCURATO:PERSONA] nell'affiliazione di [OSCURATO:PERSONA] cl. 1983, essendo inverosimili sul punto le dichiarazioni etero-accusatorie rese dai collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo per aver riferito di fatti già valutati nel procedimento "Luce dei Boschi"; mancano evidenze dimostrative delle cointeressenze lavorative tra l'appellante e la 'ndrina di Acquaro, essendo insufficienti le dichiarazioni rese dal fratello [OSCURATO:PERSONA]; è erronea la valorizzazione della conoscenza che l'appellante aveva delle regole della 'ndrangheta; sono probatoriamente inconcludenti l'eptsodio in cui il [OSCURATO:PERSONA] offerse un contributo alle spese legali dei cugini e la discussione intercorsa tra l'appellante e [OSCURATO:PERSONA] sulla compravendita di una partita di droga, trattandosi di proposito mai realizzato); - rispetto al reato-fine di cui al capo H, il cui beneficiario è il cugino [OSCURATO:PERSONA], estraneo alla condotta associativa, trattandosi di vicenda di natura strettamente privata ed avulsa da ogni contesto o programmazione delinquenziale riferibile alle attività del sodalizio di riferimento; - rispetto ai reati di cui ai capi L e L.2, per la ritenuta insussistenza della gravità indiziaria, trattandosi di vicenda di rapina aggravata dall'uso delle armi rispetto alla quale la Procura della Repubblica di Verbania ha effettuato corpose indagini addivenendo ad una richiesta di archiviazione a favore di tutti gli indagati, compreso il [OSCURATO:PERSONA], accolta dal locale G.I.P.

2. Contro l'ordinanza in epigrafe, di rigetto dell'appello cautelare proposto ex art. 310 cod. proc. pen. avverso il rigetto del G.I.P. di Catanzaro, l'indagato propone, a mezzo dei difensori di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato a tre motivi, qui di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Il primo motivo di ricorso lamenta difetto, apoditticità, manifesta illogicità e/o contraddittorietà della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 273 cod. proc. pen. e 629 cod. pen., nonché agli artt. 2, 4 e 7 legge n. 895 del 1967 (capi L ed L.2), deducendo assenza di congrua motivazione in punto di ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza dei reati di cui ai capi L e L.2 dell'imputazione provvisoria ed in particolare sulla prova della partecipazione del ricorrente alle attività preparatoria e della successiva presenza nei luoghi della rapina del 24/11/2018.

Denuncia che essa difesa, senza sollevare alcuna eccezione circa la preclusione processuale nei confronti dell'Autorità catanzarese, aveva depositato al Tribunale del riesame due nuovi atti (richiesta di archiviazione della Procura della Repubblica di Verbania del 07/11/2018 relativa al proc. pen. n. 2747/2017 R.G.N.R., a carico di [OSCURATO:PERSONA] e altri, e consequenziale decreto di archiviazione del G.I.P. di Verbania n. 1015/2018 R.G.

GIP del 19/11/2018: atti, entrambi, riallegati all'odierno ricorso) nei quali erano "riportate chiaramente le ragioni per cui il [OSCURATO:PERSONA] non poteva essere ritenuto coinvolto nella rapina" (pag. 1) ma l'ordinanza impugnata ha erroneamente ritenuto (pag. 5) che le allegazioni difensive fossero già note ai precedenti giudici del riesame e che, pur essendo intervenuto emesso dal G.I.P. di Verbania, non poteva operare alcuna preclusione: la motivazione "sbrigativamente liquida la questione come una corretta iniziativa giudiziaria, senza misurarsi con gli elementi nuovi depositati dalla difesa", ribadendosi che "nel fascicolo del P.M: mancavano la richiesta di archiviazione e decreto emessi dell'Autorità piemontese, recuperati e depositati dalla difesa" (pag. 2 ricorso).

2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta difetto, apoditticità, manifesta illogicità e/o contraddittorietà della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 273 e 238-bis cod. proc. pen. ed art. 416-bis cod. pen. (capo A) deducendo l'assenza di concretezza dell'effettivo contributo offerto dal ricorrente al presunto gruppo mafioso nel periodo oggetto del capo di incolpazione.

Richiamando i provvedimenti giudiziari emessi dagli uffici giudiziari di Verbania (v. supra § 2.1 del considerato in diritto) mediante i quali si evince (non una diversa valutazione soggettiva delle fonti ma) la prova che la rapina ancora oggi contestata al ricorrente non potesse essergli ascritta, essendo detto addebito dimostrativo dell'inserimento del [OSCURATO:PERSONA] nel presunto ente criminale, il venir meno della gravità indiziaria rispetto ad esso "avrebbe sicuramente dovuto condurre alla intera rivisitazione della vicenda" (pag. 3 ricorso).

Vengono riprodotte le argomentazioni poste nell'istanza genetica al fine di provare il vizio motivazionale dedotto: non sussistono gli elementi dimostrativi dell'asserita "ultrattività" della condotta associativa contestata al ricorrente dal 14/06/2013 rispetto ai fatti per cui egli fu ritenuto colpevole di associazione di stampo mafioso accertata dall'anno 1994 nell'ambito del procedimento cd.

"Luce dei boschi"; non sussistono elementi di riscontro circa il ruolo che il ricorrente avrebbe assunto per l'affiliazione di [OSCURATO:PERSONA] cl. 1983, che viene ricavato dall'accusa dalle dichiarazioni rese dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA], ritenute dense di criticità logiche e valutative (difetta la certezza dell'identificazione dell'autore della presunta missiva; difetta la collocazione nel tempo dell'episodio; è inverosimile che il ricorrente abbia inviato la missiva da un carcere all'altro per affiliare un soggetto che faceva già parte della Locale di Ariola ed era sodale del mittente) e a quelle del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], il cui narrato è privo di riscontro alcuno; difetta l'indicazione delle cointeressenze di carattere economico- lavorativo che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe intrattenuto e del loro riflesso sulla contestazione associativa; erroneamente viene valorizzata quale reato-fine dell'associazione la condotta attribuita al ricorrente al capo H, finalizzata ad impedire con minaccia la partecipazione di eventuali acquirenti all'asta giudiziaria per la vendita dell'abitazione del cugino del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], soggetto estraneo alla contestazione associativa.

2.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta difetto, apoditticità, manifesta illogicità e/o contraddittorietà della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 275 cod. proc. pen. quanto alle esigenze cautelari.

Si eccepisce che il Tribunale non si misura con le argomentazioni difensive ritenendo la sussistenza della presunzione assoluta di cui all'art. 275 cod. proc. pen. (pagg. 4 e 5 ord.).

L'indagato, cui si contestano fatti circoscritti al periodo novembre 2017-novembre 2018, dal marzo 2018 ha sempre svolto regolare attività lavorativa quale artigiano con propria partita IVA e non risulta coinvolto in ulteriori vicende penali.

Pertanto, trattandosi di condotte risalenti nel tempo, la misura cautelare di rigore risulta illegittima dovendosi dare rilevanza al cd.

"tempo silente" intercorso tra la commissione del fatto addebitato e l'esecuzione della misura cautelare in atto.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso

4. All'odierna udienza camerale il Difensore ha insistito per l'accoglimento del ricorso, con annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso - discusso in camera di consiglio con le forme dell'art. 127 cod. proc. pen. con la partecipazione del Procuratore Generale e dei Difensori - è inammissibile, articolandosi in censure non consentite in sede di legittimità (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) e in ogni caso reiterative, aspecifiche e manifestamente infondate.

Il ragionamento complessivamente svolto dal Tribunale di Catanzaro appare lineare e coerente perché imperniato, senza cadute di logicità, ed a dispetto di quanto reiterativamente obiettato dal ricorrente, sulla ponderata complessiva considerazione della mancanza di significativi nuovi elementi apprezzabili agli effetti dell'invocata revoca o sostituzione della misura in atto.

Il Tribunale catanzarese ha spiegato, in modo adeguato d esente dai denunciati vizi logici, che gli elementi sui quali l'odierno ricorrente ok 'póssiedono, di per sé, l'attitudine a contraddire il già formulato giudizio in ordine alla sussistenza delle condizioni legittimamente l'applicazione e il mantenimento della custodia in carcere, afferendo a profili - reiterativi di quelli già proposti, quali, per tutti, quello del cd.

"tempo silente" - che non valgono a scardinare il ragionamento sotteso al titolo genetico della misura cautelare in atto che, frattanto, ha assunto la forza del giudicato, né soprattutto, a mettere in luce una diversa, e meno allarmante, gravità indiziaria in ordine ai fatti per cui si procede.

2. Premesso, in generale, che il difetto di motivazione valutabile in cassazione può consistere solo in una mancanza o in una manifesta illogicità della motivazione stessa, il che significa che deve mancare del tutto la presa in considerazione del punto sottoposto all'analisi del giudice, deve altresì ribadirsi che, secondo il costante orientamento di questa Corte, la decisione del giudice dell'appello cautelare ex art. 310 cod. proc. pen. avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di sostituzione di una misura con altra meno afflittiva ovvero con la sua revoca è vincolata, oltre che dall'effetto devolutivo proprio di questo tipo di impugnazione, per cui la sua cognizione non può superare i confini tracciati dai motivi (sull'invalicabilità dei confini segnati dal devolutum v., per tutte, Sez.

U, n. 15403 del 30/11/2023, dep. 2024, Galati, Rv. 286155-01), anche dalla natura del provvedimento impugnato, che è del tutto autonomo rispetto all'ordinanza impositiva della misura (da ultimo, Sez. 3, n. 38979 del 29/10/2025, Amico, non mass. in motiv.).

Il Tribunale dell'appello cautelare, pertanto, non deve riesaminare la questione della sussistenza delle condizioni di applicabilità della misura stessa, ma solo stabilire se il provvedimento restrittivo gravato sia giuridicamente corretto, immune da violazioni di legge e adeguatamente motivato in relazione all'eventuale allegazione di fatti nuovi, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o ad influire sulle esigenze cautelari, tali da consentire di ritenere venuti meno i presupposti fondanti l'adozione della misura in contestazione (Sez. 4, n. 25738 del 04/07/2025, [OSCURATO:PERSONA], non mass. in motiv. § 2; Sez. 6, n. 45826 del 27/10/2021, D'Ippolito, Rv. 282292-01; Sez. 1, n. 82 del 10/11/2015, dep. 2016, Sorgenti, Rv. 265383-01; Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016, Antignano, Rv. 266676-01).

Applicata una misura cautelare ed esauritosi l'iter delle impugnazioni avverso l'ordinanza genetica che ha applicato nei confronti del ricorrente la custodia cautelare in carcere - come avvenuto nel caso di specie (v. postea) - la situazione (gravi indizi di colpevolezza ed esigenze cautelari, anche in punto adeguatezza) si cristallizza in una sorta di giudicato allo stato degli atti, sicché, "rebus sic stantibus", la misura imposta non è soggetta a revoca, se non si prospettino dall'indagato fatti sopravvenuti ovvero anche fatti preesistenti, ma che non abbiano formato oggetto di esame e di valutazione da parte del G.I.P. che ha applicato la misura cautelare (Sez.

U, n. 26 del 12/11/1993, Galluccio, Rv. 195806- 01; conf.

Sez. 1, n. 5462 del 04/12/1993, Cugliari, Rv. 196114-01; da ultimo, ex multis, Sez. 5, n. 31768 del 5/9/2025, Tavella, non mass.).

2.1. Ciò premesso, la precedente ordinanza cautelare del 09/07/2024 - con cui il Tribunale del riesame di Catanzaro confermava l'ordinanza genetica del G.I.P. del Tribunale di Catanzaro del 04/06/2024, che applicò nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere per il delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso, Locale dell'Ariola, '[OSCURATO:PERSONA], operante nel territorio di Acquaro, Dasà e nelle zone limitrofe (capo A), di turbativa d'asta aggravata dal metodo mafioso (capo H), rapina pluriaggravata in concorso (capo L) e nonché detenzione illecita e porto illecito di armi comuni da sparo in concorso (capo L.2) - è stata oggetto di impugnazione in Cassazione e il ricorso proposto (R.G.N. 27672/2024), all'esito dell'udienza camerale partecipata del 10/10/2024, è stato rigettato con sentenza della Sez. 5, n. 1848/2025, dep. il 15/01/2025, ric. [OSCURATO:PERSONA].

Si era già realizzato, pertanto, antecedentemente al provvedimento oggi impugnato del successivo 10/06/2025, il giudicato cautelare.

2.2. Deve ricordarsi che secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, anche massimamente nomofilattico (Sez.

U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv. 235908-01), le ordinanze in materia cautelare, quando siano esaurite le impugnazioni previste dalla legge, hanno efficacia preclusiva "endoprocessuale" riguardo alle questioni esplicitamente o implicitamente dedotte - e quelle che si pongono in rapporto di stretta connessione con le prime (Sez. 6, n. 8900 del 16/01/2016, Persano, Rv. 272338-01), con la conseguenza che una stessa questione, di fatto o di diritto, una volta decisa non può essere più riproposta, neppure adducendo argomenti diversi da quelli già presi in esame (conf. da ultimo, Sez. 4, n. 17740 del 22/03/2024, Nisi, non mass. sul punto, in motiv. § 2; Sez. 5, n. 27710 del 04/05/2018, Bertocchi e altro, Rv. 273648-01; Sez. 6, n. 23295 del 17/03/2015, Volpin, Rv. 263627-01; Sez. 6, n. 7375 del 03/12/2009, Bidognetti, Rv. 246026-01; Sez. 2, n. 1180 del 26/11/2008, dep. 2009, Elia e altro, Rv. 242779-01).

Detta preclusione processuale - avente una portata più modesta rispetto a quella determinata dalla cosa giudicata, sia perché è limitata allo stato degli atti, sia perché non copre anche le questioni deducibili, ma soltanto le questioni dedotte, implicitamente o esplicitamente, nei procedimenti di impugnazione avverso ordinanze in materia di misure cautelari personali (così Sez. 5, n. 12745 del 06/12/2023, dep. 2024, Scala, Rv. 286199-01; con?.

Sez. 1, n. 47482 del 06/10/2015, Orabona, Rv. 265858-01) - opera allo stato degli atti ed è preordinata ad evitare ulteriori interventi giudiziari in assenza di una modifica della situazione di riferimento e può essere superata solo quando nel nuovo incidente cautelare si prospettino nuovi elementi di valutazione e di inquadramento dei fatti che alterino il quadro precedentemente definito, acquisiti da ulteriori sviluppi delle indagini pur se riguardanti circostanze precedenti alla discussione preclusiva (Sez. 2, n. 49188 del 09/09/2015, cit.; Sez. 5, n. 1241 del 02/10/2014, cit.; Sez. 2, n. 49270 del 21/09/2012, Aleotti, Rv. 255237-01, non mass. sul punto; Sez. 5, n. 5959 del 14/12/2011, Amico, Rv. 252151-01; Sez. 6, n. 4112 del 30/11/2006, dep. 2007, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235610-01; Sez. 6, n. 26743 del 06/05/2003, Arnesto e altro, Rv. 226991-01).

2.3. Pertanto, nel caso - come quello di specie - in cui si sia formato il giudicato cautelare al Giudice adito ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen. è rimessa la sola valutazione in ordine a elementi idonei a ritenere superate o attenuate le esigenze cautelari Sez. 4, n. 25738 del 04/07/2025, [OSCURATO:PERSONA], non mass. in motiv. § 2); elementi, nella specie, non ravvisabili.

3. Circoscritta nei suddetti stringenti termini l'attuale cognizione del procedimento di appello cautelare e ribadito che la valutazione consentita in questa sede deve poggiare soltanto su fatti nuovi, successivi all'adozione dell'ordinanza genetica, il primo motivo di ricorso, relativo all'eccepito vizio di motivazione in punto di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per i reati di rapina in concorso e in materia di armi contestati ai capi L ed L.2 dell'imputazione provvisoria, è inammissibile in quanto non consentito, reiterativo e manifestamente infondato.

Invero il Tribunale della libertà di Catanzaro, nell'impugnata ordinanza, contrariamente a quanto deduce il ricorrente, ha debitamente preso in esame gli atti giudiziari (ri)prodotti dalla [OSCURATO:PERSONA] in sede di appello cautelare volti ad escludere il coinvolgimento nella rapina del [OSCURATO:PERSONA] relativi agli esiti del proc. pen. n.2747/2017 R.G.N.R. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verbania, definitosi con decreto di archiviazione n. 1015/2018 R.G.

GIP e li ha ritenuti privi di attitudine a integrare gli estremi dei nova rilevanti agli invocati effetti revocatori o sostitutivi dell'art. 299 cod. proc. pen.; ciò nel duplice rilievo che: - trattasi di "questione già nota all'ufficio (v. all.ti del faldone n. 6 sull'applicativo TIAP" (pag. 4 ord. impugnata); - la deduzione "si rivolve in una considerazione del tutto formalistica, che non si confronta né con gli elementi oggettivi posti a fondamento dell'accusa mossa al [OSCURATO:PERSONA] ai capi di imputazione L e L2 del presente procedimento" (ibidem), né con il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui il provvedimento di archiviazione ha efficacia (limitatamente) preclusiva solo nei confronti dell'autorità giudiziaria che ha provveduto all'archiviazione, mentre nessun ostacolo incontra l'autorità giudiziaria di altra sede a compiere accertamenti su fatti oggetto del provvedimento di archiviazione, senza necessità, nel caso di specie, di un formale provvedimento di riapertura delle indagini (arg. da Sez. 2 n. 37479 del 14/05/2019, Costanzo, Rv. 277041-01 e prec. conf.).

La rassegnata conclusione secondo la quale le circostanze addotte non sono idonee a modificare il quadro sotteso alla precedente ordinanza coperta da giudicato cautelare, sebbene sintetica, appare congrua e convincente sul piano giuridico, non manifestamente illogica né intrinsecamente contraddittoria, sicché si sottrae al sindacato di legittimità di questa Corte.

Invero, il Collegio de libertate catanzarese, nell'evidenziare che la questione della pregressa archiviazione della posizione del [OSCURATO:PERSONA] per il reato di rapina pluriaggravata in concorso era nota all'ufficio e che in ogni caso il contenuto di tale provvedimento di archiviazione non si confrontava con gli elementi indiziari (autonomamente rivalutabili dall'A.G. catanzarese rispetto all'A.G. di Verbania: cfr. Sez. 2 n. 37479 del 14/05/2019, Costanzo, Rv. 277041-01 e prec. conf.) più ampi posti a fondamento dell'ordinanza genetica, ha ben ancorato il proprio giudizio al consolidato orientamento di legittimità secondo il quale, «ai fini della revoca o della sostituzione di misura cautelare chiesta dall'imputato, il "fatto sopravvenuto" che legittima una rivisitazione del materiale indiziario dopo il negativo espletamento della procedura di riesame deve essere rappresentato da risultante processuali nuove, o anche preesistenti, ma non valutate in precedenza» (ex multis, Sez. 4, n. 33931 del 11/05/2023, Iannone, non mass.; Sez. 3, n. 13796 del 31/01/2023, Iannone, non mass.; Sez.

F, n. 35585 del 24/08/2010, Avallone, Rv. 248287-01, secondo cui tale regola deve considerarsi valida anche se il procedimento di riesame non è ancora formalmente esaurito, posto che il principio del ne bis in idem assume portata generale nel vigente ordinamento processual-penale; cfr. già Sez.

U, n. 11 del 08/07/1994, Buffa, Rv. 198212-01).[OSCURATO:PERSONA] sul punto, richiamando pedissequamente il provvedimento di archiviazione per dimostrare in questa sede l'insussistenza della gravità indiziaria rispetto ai reati di cui ai capi L e L.2 (primo motivo di ricorso: pagg. 1-2) e riproducendo i medesimi rilievi anche rispetto al reato associativo di cui al capo A, nell'assunto che "il venir meno della gravità indiziaria" rispetto ai fatti di rapina avrebbe dovuto condurre alla intera rivisitazione della vicenda" (prima parte secondo motivo di ricorso: pagg. 3 e 7), si limita a riproporre aspecificamente censure già svolte davanti al Tribunale del riesame e da questo già respinte in sede di appello cautelare con motivazione precisa, puntuale, corretta ed immune da censure e vizi di logicità, sollecitando questa Corte a sostituirsi ai giudici della cautela in ragione di una lettura alternativa del quadro probatorio; operazione - come già affermato dalla Cassazione nel precedente incidente cautelare relativo al titolo genetico - del tutto preclusa in sede di legittimità (Sez. 5, n. 1848 del 10/10/2024, dep. 2025, [OSCURATO:PERSONA], in motiv. § 2.1 pag. 9).

4. Non consentito, aspecifico e manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso - per la (restante) parte non evocante i fatti di rapina (questi ultimi già vagliati supra) - in quanto intriso di doglianze reiterative di quelle già devolute ai giudici dell'impugnazione, prive di elementi di novità rispetto a quelle già coperte da giudicato cautelare.

È la stessa [OSCURATO:PERSONA] ricorrente ad ammettere di "riprodurre le argomentazioni poste nell'istanza genetica al fine di provare il vizio lamentato" (pag. 3 ricorso), tant'è che i successivi rilievi svolti circa la ritenuta (in)sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato contestato al capo A) afferente la partecipazione alla associazione per delinquere di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e della prova dell'ultrattività della condotta associativa sono ormai coperti da giudicato cautelare, nei termini preclusivi tratteggiati supra, alla stregua di quanto deciso dalla sentenza di rigetto emessa all'esito delle impugnazioni dell'ordinanza genetica resa da Sez. 1, n. 1848 del 10/10/2024, dep. 2025, [OSCURATO:PERSONA], cit., § 2.1, le cui argomentazioni qui debbono intendersi richiamate per sintesi espositiva.

5. Non consentito, meramente iterativo e comunque manifestamente infondato è, infine, il terzo motivo di ricorso, relativo al lamentato vizio di motivazione in punto di esigenze cautelari, con cui la difesa ripropone la stessa doglianza in tema di dedotta rilevanza del cd.

"tempo silente" già devoluta ai giudici dell'impugnazione e da quei giudici già disattesa, con rigetto esitato in Sez. 1, n. 1848 del 10/10/2024, dep. 2025, [OSCURATO:PERSONA], cit., § 2.5, cui pure si rinvia per sintesi espositiva.Come puntualmente rileva il Tribunale del riesame di Catanzaro (pag. 4), le odierne censure difensive si limitano alla valorizzazione del tempo silente: questione già vagliata in sede di ordinanza genetica con giudizio confermato dal Tribunale del riesame di Catanzaro e - deve aggiungersi - da questa Corte di cassazione (Sez. 1, n. 1848 del 10/10/2024, dep. 2024, [OSCURATO:PERSONA], § 2.5), che a sua volta ha mostrato adesione all'indirizzo maggioritario secondo il quale «il cd.

"tempo silente" (ossia il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati) non può, da solo, costituire prova dell'irreversibile allontanamento dell'indagato dal sodalizio, potendo essere valutato esclusivamente in via residuale, quale uno dei possibili elementi, volto a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa dell'assenza di esigenze cautelari» (Sez. 2, n. 7837 del 12/02/2021, Rv.280889- 01; conf.

Sez. 5, n. 16434 del 21/02/2024, Rv. 286267-01; Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Rv. 282766-02; Sez. 2, n. 38848 del 14/07/2021, Rv. 282131-01; Sez. 5, n. 35848 del 11/06/2018, Rv. 273631-01).

Nell'occasione questa Corte, nel rigettare il precedente ricorso del [OSCURATO:PERSONA], ha osservato come l'ordinanza genetica impugnata avesse fornito sul punto una motivazione congrua e specifica, «evidenziando che dagli atti investigativi era emerso che il ricorrente avesse rapporti molto stretti non solo con i vertici del sodalizio mafioso, [OSCURATO:PERSONA] c1.83, [OSCURATO:PERSONA] c1.79, ma anche con [OSCURATO:PERSONA], considerato il capo dell'omonima cosca.

Il Tribunale ha, altresì, fondato il giudizio prognostico sul contesto criminale di consumazione dei fatti, sulla gravità intrinseca degli stessi e sulle allarmanti modalità esecutive e finalità, tipicamente mafiose per cui, a fronte di tali evidenze processuali, il rilievo della distanza temporale tra i fatti contestati e l'applicazione della misura custodiale non può essere considerato elemento dirimente per vincere la presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., giacché è certa o comunque altamente probabile, considerata la caratura criminale estrinsecata da [OSCURATO:PERSONA] e la sua annosa intraneità al contesto criminogeno di riferimento, la riproposizione di situazioni od occasioni analoghe a quelle che hanno dato causa al delitto per cui si procede in costanza delle quali è molto prevedibile che l'indagato, non sottoposto a vincolo coercitivo, finisca per reiterarne il compimento.

Appare infine corretta la motivazione del Tribunale in punto di ritenuta persistenza delle esigenze cautelari tenuto conto che si versa in un'ipotesi di mafia storica, radicata da molti anni sul territorio, che ha innestato chiare e consolidate modalità mafiose nel perseguimento dei fini sottesi al programma criminoso, in assenza di altre circostanze che possano indurre a ritenere che [OSCURATO:PERSONA] abbia effettivamente reciso i forti e consolidati legami, di natura familiare, con il contesto mafioso, emergendo invece una partecipazione attiva ad alcune dinamiche del sodalizio per la conservazione della consorteria, al cui interno svolge un ruolo di primo piano» (Sez. 1, n. 1848 del 2025, cit., § 2.5 pag. 14).

L'inammissibilità della dedotta questione esime questa Corte dal prendere in considerazione la richiesta di rimessione alle Sezioni Unite della questione relativa al tema del cd. tempo silente (pag. 9 ricorso).

6. In conclusione, alla manifesta infondatezza del ricorso segue la dichiarazione di inammissibilità dello stesso, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, con ciò intendendo il Collegio esercitare la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.

7. [OSCURATO:PERSONA] competono gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di Catanzaro ha rigettato l'appello de libertate proposto il 14/11/2024, a mezzo difensori fiduciari, da [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen. avverso l'ordinanza dei del Tribunale di Catanzaro in data 18/11/2024, di rigetto uella richiesta di revoca o di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere disposta il 04/06/2024 in relazione ai reati di cui agli artt. 416-bis cod. pen. (capo A), 81 cpv., 110, 353 e 416-bis.1 cod. pen. (capo H), 110, 628 e 416-bis.1 cod. pen. (capo L) e 81 cpv., 110 cod. pen., 2, 4 e 7 legge n. 895 del 1967 (capo L.2). 1.1. Con l'istanza de libertate - rigettata dal G.I.P. di Catanzaro per insussistenza di elementi idonei a determinare una rivisitazione in melius del quadro indiziario e cautelare - il [OSCURATO:PERSONA] aveva dedotto il mutamento della propria posizione tale da giustificare la chiesta revoca o sostituzione della misura inframuraria in atto, in eccepita mancanza di elementi attuali e concreti dai quali trarre la sussistenza delle esigenze cautelari, specie a fronte della risalenza dei fatti contestati (circoscritti al periodo ricompreso tra novembre 2017 e marzo 2018), per le seguenti ragioni: - rispetto al reato associativo di cui al capo A, per la ritenuta illogica e disorganica valorizzazione di risultanze prive della necessaria verifica, inidonee a dare contezza dell'ultrattività della condotta associativa e, con essa, del contributo concreto prestato a vantaggio del sodalizio investigato (manca la prova del ruolo ricoperto dal [OSCURATO:PERSONA] nell'affiliazione di [OSCURATO:PERSONA] cl. 1983, essendo inverosimili sul punto le dichiarazioni etero-accusatorie rese dai collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo per aver riferito di fatti già valutati nel procedimento "Luce dei Boschi"; mancano evidenze dimostrative delle cointeressenze lavorative tra l'appellante e la 'ndrina di Acquaro, essendo insufficienti le dichiarazioni rese dal fratello [OSCURATO:PERSONA]; è erronea la valorizzazione della conoscenza che l'appellante aveva delle regole della 'ndrangheta; sono probatoriamente inconcludenti l'eptsodio in cui il [OSCURATO:PERSONA] offerse un contributo alle spese legali dei cugini e la discussione intercorsa tra l'appellante e [OSCURATO:PERSONA] sulla compravendita di una partita di droga, trattandosi di proposito mai realizzato); - rispetto al reato-fine di cui al capo H, il cui beneficiario è il cugino [OSCURATO:PERSONA], estraneo alla condotta associativa, trattandosi di vicenda di natura strettamente privata ed avulsa da ogni contesto o programmazione delinquenziale riferibile alle attività del sodalizio di riferimento; - rispetto ai reati di cui ai capi L e L.2, per la ritenuta insussistenza della gravità indiziaria, trattandosi di vicenda di rapina aggravata dall'uso delle armi rispetto alla quale la Procura della Repubblica di Verbania ha effettuato corpose indagini addivenendo ad una richiesta di archiviazione a favore di tutti gli indagati, compreso il [OSCURATO:PERSONA], accolta dal locale G.I.P. 2. Contro l'ordinanza in epigrafe, di rigetto dell'appello cautelare proposto ex art. 310 cod. proc. pen. avverso il rigetto del G.I.P. di Catanzaro, l'indagato propone, a mezzo dei difensori di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato a tre motivi, qui di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta difetto, apoditticità, manifesta illogicità e/o contraddittorietà della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 273 cod. proc. pen. e 629 cod. pen., nonché agli artt. 2, 4 e 7 legge n. 895 del 1967 (capi L ed L.2), deducendo assenza di congrua motivazione in punto di ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza dei reati di cui ai capi L e L.2 dell'imputazione provvisoria ed in particolare sulla prova della partecipazione del ricorrente alle attività preparatoria e della successiva presenza nei luoghi della rapina del 24/11/2018. Denuncia che essa difesa, senza sollevare alcuna eccezione circa la preclusione processuale nei confronti dell'Autorità catanzarese, aveva depositato al Tribunale del riesame due nuovi atti (richiesta di archiviazione della Procura della Repubblica di Verbania del 07/11/2018 relativa al proc. pen. n. 2747/2017 R.G.N.R., a carico di [OSCURATO:PERSONA] e altri, e consequenziale decreto di archiviazione del G.I.P. di Verbania n. 1015/2018 R.G. GIP del 19/11/2018: atti, entrambi, riallegati all'odierno ricorso) nei quali erano "riportate chiaramente le ragioni per cui il [OSCURATO:PERSONA] non poteva essere ritenuto coinvolto nella rapina" (pag. 1) ma l'ordinanza impugnata ha erroneamente ritenuto (pag. 5) che le allegazioni difensive fossero già note ai precedenti giudici del riesame e che, pur essendo intervenuto emesso dal G.I.P. di Verbania, non poteva operare alcuna preclusione: la motivazione "sbrigativamente liquida la questione come una corretta iniziativa giudiziaria, senza misurarsi con gli elementi nuovi depositati dalla difesa", ribadendosi che "nel fascicolo del P.M: mancavano la richiesta di archiviazione e decreto emessi dell'Autorità piemontese, recuperati e depositati dalla difesa" (pag. 2 ricorso). 2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta difetto, apoditticità, manifesta illogicità e/o contraddittorietà della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 273 e 238-bis cod. proc. pen. ed art. 416-bis cod. pen. (capo A) deducendo l'assenza di concretezza dell'effettivo contributo offerto dal ricorrente al presunto gruppo mafioso nel periodo oggetto del capo di incolpazione. Richiamando i provvedimenti giudiziari emessi dagli uffici giudiziari di Verbania (v. supra § 2.1 del considerato in diritto) mediante i quali si evince (non una diversa valutazione soggettiva delle fonti ma) la prova che la rapina ancora oggi contestata al ricorrente non potesse essergli ascritta, essendo detto addebito dimostrativo dell'inserimento del [OSCURATO:PERSONA] nel presunto ente criminale, il venir meno della gravità indiziaria rispetto ad esso "avrebbe sicuramente dovuto condurre alla intera rivisitazione della vicenda" (pag. 3 ricorso). Vengono riprodotte le argomentazioni poste nell'istanza genetica al fine di provare il vizio motivazionale dedotto: non sussistono gli elementi dimostrativi dell'asserita "ultrattività" della condotta associativa contestata al ricorrente dal 14/06/2013 rispetto ai fatti per cui egli fu ritenuto colpevole di associazione di stampo mafioso accertata dall'anno 1994 nell'ambito del procedimento cd. "Luce dei boschi"; non sussistono elementi di riscontro circa il ruolo che il ricorrente avrebbe assunto per l'affiliazione di [OSCURATO:PERSONA] cl. 1983, che viene ricavato dall'accusa dalle dichiarazioni rese dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA], ritenute dense di criticità logiche e valutative (difetta la certezza dell'identificazione dell'autore della presunta missiva; difetta la collocazione nel tempo dell'episodio; è inverosimile che il ricorrente abbia inviato la missiva da un carcere all'altro per affiliare un soggetto che faceva già parte della Locale di Ariola ed era sodale del mittente) e a quelle del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], il cui narrato è privo di riscontro alcuno; difetta l'indicazione delle cointeressenze di carattere economico- lavorativo che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe intrattenuto e del loro riflesso sulla contestazione associativa; erroneamente viene valorizzata quale reato-fine dell'associazione la condotta attribuita al ricorrente al capo H, finalizzata ad impedire con minaccia la partecipazione di eventuali acquirenti all'asta giudiziaria per la vendita dell'abitazione del cugino del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], soggetto estraneo alla contestazione associativa. 2.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta difetto, apoditticità, manifesta illogicità e/o contraddittorietà della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 275 cod. proc. pen. quanto alle esigenze cautelari. Si eccepisce che il Tribunale non si misura con le argomentazioni difensive ritenendo la sussistenza della presunzione assoluta di cui all'art. 275 cod. proc. pen. (pagg. 4 e 5 ord.). L'indagato, cui si contestano fatti circoscritti al periodo novembre 2017-novembre 2018, dal marzo 2018 ha sempre svolto regolare attività lavorativa quale artigiano con propria partita IVA e non risulta coinvolto in ulteriori vicende penali. Pertanto, trattandosi di condotte risalenti nel tempo, la misura cautelare di rigore risulta illegittima dovendosi dare rilevanza al cd. "tempo silente" intercorso tra la commissione del fatto addebitato e l'esecuzione della misura cautelare in atto. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso 4. All'odierna udienza camerale il Difensore ha insistito per l'accoglimento del ricorso, con annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso - discusso in camera di consiglio con le forme dell'art. 127 cod. proc. pen. con la partecipazione del Procuratore Generale e dei Difensori - è inammissibile, articolandosi in censure non consentite in sede di legittimità (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) e in ogni caso reiterative, aspecifiche e manifestamente infondate. Il ragionamento complessivamente svolto dal Tribunale di Catanzaro appare lineare e coerente perché imperniato, senza cadute di logicità, ed a dispetto di quanto reiterativamente obiettato dal ricorrente, sulla ponderata complessiva considerazione della mancanza di significativi nuovi elementi apprezzabili agli effetti dell'invocata revoca o sostituzione della misura in atto. Il Tribunale catanzarese ha spiegato, in modo adeguato d esente dai denunciati vizi logici, che gli elementi sui quali l'odierno ricorrente ok 'póssiedono, di per sé, l'attitudine a contraddire il già formulato giudizio in ordine alla sussistenza delle condizioni legittimamente l'applicazione e il mantenimento della custodia in carcere, afferendo a profili - reiterativi di quelli già proposti, quali, per tutti, quello del cd. "tempo silente" - che non valgono a scardinare il ragionamento sotteso al titolo genetico della misura cautelare in atto che, frattanto, ha assunto la forza del giudicato, né soprattutto, a mettere in luce una diversa, e meno allarmante, gravità indiziaria in ordine ai fatti per cui si procede. 2. Premesso, in generale, che il difetto di motivazione valutabile in cassazione può consistere solo in una mancanza o in una manifesta illogicità della motivazione stessa, il che significa che deve mancare del tutto la presa in considerazione del punto sottoposto all'analisi del giudice, deve altresì ribadirsi che, secondo il costante orientamento di questa Corte, la decisione del giudice dell'appello cautelare ex art. 310 cod. proc. pen. avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di sostituzione di una misura con altra meno afflittiva ovvero con la sua revoca è vincolata, oltre che dall'effetto devolutivo proprio di questo tipo di impugnazione, per cui la sua cognizione non può superare i confini tracciati dai motivi (sull'invalicabilità dei confini segnati dal devolutum v., per tutte, Sez. U, n. 15403 del 30/11/2023, dep. 2024, Galati, Rv. 286155-01), anche dalla natura del provvedimento impugnato, che è del tutto autonomo rispetto all'ordinanza impositiva della misura (da ultimo, Sez. 3, n. 38979 del 29/10/2025, Amico, non mass. in motiv.). Il Tribunale dell'appello cautelare, pertanto, non deve riesaminare la questione della sussistenza delle condizioni di applicabilità della misura stessa, ma solo stabilire se il provvedimento restrittivo gravato sia giuridicamente corretto, immune da violazioni di legge e adeguatamente motivato in relazione all'eventuale allegazione di fatti nuovi, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o ad influire sulle esigenze cautelari, tali da consentire di ritenere venuti meno i presupposti fondanti l'adozione della misura in contestazione (Sez. 4, n. 25738 del 04/07/2025, [OSCURATO:PERSONA], non mass. in motiv. § 2; Sez. 6, n. 45826 del 27/10/2021, D'Ippolito, Rv. 282292-01; Sez. 1, n. 82 del 10/11/2015, dep. 2016, Sorgenti, Rv. 265383-01; Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016, Antignano, Rv. 266676-01). Applicata una misura cautelare ed esauritosi l'iter delle impugnazioni avverso l'ordinanza genetica che ha applicato nei confronti del ricorrente la custodia cautelare in carcere - come avvenuto nel caso di specie (v. postea) - la situazione (gravi indizi di colpevolezza ed esigenze cautelari, anche in punto adeguatezza) si cristallizza in una sorta di giudicato allo stato degli atti, sicché, "rebus sic stantibus", la misura imposta non è soggetta a revoca, se non si prospettino dall'indagato fatti sopravvenuti ovvero anche fatti preesistenti, ma che non abbiano formato oggetto di esame e di valutazione da parte del G.I.P. che ha applicato la misura cautelare (Sez. U, n. 26 del 12/11/1993, Galluccio, Rv. 195806- 01; conf. Sez. 1, n. 5462 del 04/12/1993, Cugliari, Rv. 196114-01; da ultimo, ex multis, Sez. 5, n. 31768 del 5/9/2025, Tavella, non mass.). 2.1. Ciò premesso, la precedente ordinanza cautelare del 09/07/2024 - con cui il Tribunale del riesame di Catanzaro confermava l'ordinanza genetica del G.I.P. del Tribunale di Catanzaro del 04/06/2024, che applicò nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere per il delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso, Locale dell'Ariola, '[OSCURATO:PERSONA], operante nel territorio di Acquaro, Dasà e nelle zone limitrofe (capo A), di turbativa d'asta aggravata dal metodo mafioso (capo H), rapina pluriaggravata in concorso (capo L) e nonché detenzione illecita e porto illecito di armi comuni da sparo in concorso (capo L.2) - è stata oggetto di impugnazione in Cassazione e il ricorso proposto (R.G.N. 27672/2024), all'esito dell'udienza camerale partecipata del 10/10/2024, è stato rigettato con sentenza della Sez. 5, n. 1848/2025, dep. il 15/01/2025, ric. [OSCURATO:PERSONA]. Si era già realizzato, pertanto, antecedentemente al provvedimento oggi impugnato del successivo 10/06/2025, il giudicato cautelare. 2.2. Deve ricordarsi che secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, anche massimamente nomofilattico (Sez. U, n. 14535 del 19/12/2006, dep. 2007, Librato, Rv. 235908-01), le ordinanze in materia cautelare, quando siano esaurite le impugnazioni previste dalla legge, hanno efficacia preclusiva "endoprocessuale" riguardo alle questioni esplicitamente o implicitamente dedotte - e quelle che si pongono in rapporto di stretta connessione con le prime (Sez. 6, n. 8900 del 16/01/2016, Persano, Rv. 272338-01), con la conseguenza che una stessa questione, di fatto o di diritto, una volta decisa non può essere più riproposta, neppure adducendo argomenti diversi da quelli già presi in esame (conf. da ultimo, Sez. 4, n. 17740 del 22/03/2024, Nisi, non mass. sul punto, in motiv. § 2; Sez. 5, n. 27710 del 04/05/2018, Bertocchi e altro, Rv. 273648-01; Sez. 6, n. 23295 del 17/03/2015, Volpin, Rv. 263627-01; Sez. 6, n. 7375 del 03/12/2009, Bidognetti, Rv. 246026-01; Sez. 2, n. 1180 del 26/11/2008, dep. 2009, Elia e altro, Rv. 242779-01). Detta preclusione processuale - avente una portata più modesta rispetto a quella determinata dalla cosa giudicata, sia perché è limitata allo stato degli atti, sia perché non copre anche le questioni deducibili, ma soltanto le questioni dedotte, implicitamente o esplicitamente, nei procedimenti di impugnazione avverso ordinanze in materia di misure cautelari personali (così Sez. 5, n. 12745 del 06/12/2023, dep. 2024, Scala, Rv. 286199-01; con?. Sez. 1, n. 47482 del 06/10/2015, Orabona, Rv. 265858-01) - opera allo stato degli atti ed è preordinata ad evitare ulteriori interventi giudiziari in assenza di una modifica della situazione di riferimento e può essere superata solo quando nel nuovo incidente cautelare si prospettino nuovi elementi di valutazione e di inquadramento dei fatti che alterino il quadro precedentemente definito, acquisiti da ulteriori sviluppi delle indagini pur se riguardanti circostanze precedenti alla discussione preclusiva (Sez. 2, n. 49188 del 09/09/2015, cit.; Sez. 5, n. 1241 del 02/10/2014, cit.; Sez. 2, n. 49270 del 21/09/2012, Aleotti, Rv. 255237-01, non mass. sul punto; Sez. 5, n. 5959 del 14/12/2011, Amico, Rv. 252151-01; Sez. 6, n. 4112 del 30/11/2006, dep. 2007, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235610-01; Sez. 6, n. 26743 del 06/05/2003, Arnesto e altro, Rv. 226991-01). 2.3. Pertanto, nel caso - come quello di specie - in cui si sia formato il giudicato cautelare al Giudice adito ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen. è rimessa la sola valutazione in ordine a elementi idonei a ritenere superate o attenuate le esigenze cautelari Sez. 4, n. 25738 del 04/07/2025, [OSCURATO:PERSONA], non mass. in motiv. § 2); elementi, nella specie, non ravvisabili. 3. Circoscritta nei suddetti stringenti termini l'attuale cognizione del procedimento di appello cautelare e ribadito che la valutazione consentita in questa sede deve poggiare soltanto su fatti nuovi, successivi all'adozione dell'ordinanza genetica, il primo motivo di ricorso, relativo all'eccepito vizio di motivazione in punto di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per i reati di rapina in concorso e in materia di armi contestati ai capi L ed L.2 dell'imputazione provvisoria, è inammissibile in quanto non consentito, reiterativo e manifestamente infondato. Invero il Tribunale della libertà di Catanzaro, nell'impugnata ordinanza, contrariamente a quanto deduce il ricorrente, ha debitamente preso in esame gli atti giudiziari (ri)prodotti dalla [OSCURATO:PERSONA] in sede di appello cautelare volti ad escludere il coinvolgimento nella rapina del [OSCURATO:PERSONA] relativi agli esiti del proc. pen. n.2747/2017 R.G.N.R. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verbania, definitosi con decreto di archiviazione n. 1015/2018 R.G. GIP e li ha ritenuti privi di attitudine a integrare gli estremi dei nova rilevanti agli invocati effetti revocatori o sostitutivi dell'art. 299 cod. proc. pen.; ciò nel duplice rilievo che: - trattasi di "questione già nota all'ufficio (v. all.ti del faldone n. 6 sull'applicativo TIAP" (pag. 4 ord. impugnata); - la deduzione "si rivolve in una considerazione del tutto formalistica, che non si confronta né con gli elementi oggettivi posti a fondamento dell'accusa mossa al [OSCURATO:PERSONA] ai capi di imputazione L e L2 del presente procedimento" (ibidem), né con il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui il provvedimento di archiviazione ha efficacia (limitatamente) preclusiva solo nei confronti dell'autorità giudiziaria che ha provveduto all'archiviazione, mentre nessun ostacolo incontra l'autorità giudiziaria di altra sede a compiere accertamenti su fatti oggetto del provvedimento di archiviazione, senza necessità, nel caso di specie, di un formale provvedimento di riapertura delle indagini (arg. da Sez. 2 n. 37479 del 14/05/2019, Costanzo, Rv. 277041-01 e prec. conf.). La rassegnata conclusione secondo la quale le circostanze addotte non sono idonee a modificare il quadro sotteso alla precedente ordinanza coperta da giudicato cautelare, sebbene sintetica, appare congrua e convincente sul piano giuridico, non manifestamente illogica né intrinsecamente contraddittoria, sicché si sottrae al sindacato di legittimità di questa Corte. Invero, il Collegio de libertate catanzarese, nell'evidenziare che la questione della pregressa archiviazione della posizione del [OSCURATO:PERSONA] per il reato di rapina pluriaggravata in concorso era nota all'ufficio e che in ogni caso il contenuto di tale provvedimento di archiviazione non si confrontava con gli elementi indiziari (autonomamente rivalutabili dall'A.G. catanzarese rispetto all'A.G. di Verbania: cfr. Sez. 2 n. 37479 del 14/05/2019, Costanzo, Rv. 277041-01 e prec. conf.) più ampi posti a fondamento dell'ordinanza genetica, ha ben ancorato il proprio giudizio al consolidato orientamento di legittimità secondo il quale, «ai fini della revoca o della sostituzione di misura cautelare chiesta dall'imputato, il "fatto sopravvenuto" che legittima una rivisitazione del materiale indiziario dopo il negativo espletamento della procedura di riesame deve essere rappresentato da risultante processuali nuove, o anche preesistenti, ma non valutate in precedenza» (ex multis, Sez. 4, n. 33931 del 11/05/2023, Iannone, non mass.; Sez. 3, n. 13796 del 31/01/2023, Iannone, non mass.; Sez. F, n. 35585 del 24/08/2010, Avallone, Rv. 248287-01, secondo cui tale regola deve considerarsi valida anche se il procedimento di riesame non è ancora formalmente esaurito, posto che il principio del ne bis in idem assume portata generale nel vigente ordinamento processual-penale; cfr. già Sez. U, n. 11 del 08/07/1994, Buffa, Rv. 198212-01).[OSCURATO:PERSONA] sul punto, richiamando pedissequamente il provvedimento di archiviazione per dimostrare in questa sede l'insussistenza della gravità indiziaria rispetto ai reati di cui ai capi L e L.2 (primo motivo di ricorso: pagg. 1-2) e riproducendo i medesimi rilievi anche rispetto al reato associativo di cui al capo A, nell'assunto che "il venir meno della gravità indiziaria" rispetto ai fatti di rapina avrebbe dovuto condurre alla intera rivisitazione della vicenda" (prima parte secondo motivo di ricorso: pagg. 3 e 7), si limita a riproporre aspecificamente censure già svolte davanti al Tribunale del riesame e da questo già respinte in sede di appello cautelare con motivazione precisa, puntuale, corretta ed immune da censure e vizi di logicità, sollecitando questa Corte a sostituirsi ai giudici della cautela in ragione di una lettura alternativa del quadro probatorio; operazione - come già affermato dalla Cassazione nel precedente incidente cautelare relativo al titolo genetico - del tutto preclusa in sede di legittimità (Sez. 5, n. 1848 del 10/10/2024, dep. 2025, [OSCURATO:PERSONA], in motiv. § 2.1 pag. 9). 4. Non consentito, aspecifico e manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso - per la (restante) parte non evocante i fatti di rapina (questi ultimi già vagliati supra) - in quanto intriso di doglianze reiterative di quelle già devolute ai giudici dell'impugnazione, prive di elementi di novità rispetto a quelle già coperte da giudicato cautelare. È la stessa [OSCURATO:PERSONA] ricorrente ad ammettere di "riprodurre le argomentazioni poste nell'istanza genetica al fine di provare il vizio lamentato" (pag. 3 ricorso), tant'è che i successivi rilievi svolti circa la ritenuta (in)sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato contestato al capo A) afferente la partecipazione alla associazione per delinquere di stampo mafioso denominata 'Ndrangheta e della prova dell'ultrattività della condotta associativa sono ormai coperti da giudicato cautelare, nei termini preclusivi tratteggiati supra, alla stregua di quanto deciso dalla sentenza di rigetto emessa all'esito delle impugnazioni dell'ordinanza genetica resa da Sez. 1, n. 1848 del 10/10/2024, dep. 2025, [OSCURATO:PERSONA], cit., § 2.1, le cui argomentazioni qui debbono intendersi richiamate per sintesi espositiva. 5. Non consentito, meramente iterativo e comunque manifestamente infondato è, infine, il terzo motivo di ricorso, relativo al lamentato vizio di motivazione in punto di esigenze cautelari, con cui la difesa ripropone la stessa doglianza in tema di dedotta rilevanza del cd. "tempo silente" già devoluta ai giudici dell'impugnazione e da quei giudici già disattesa, con rigetto esitato in Sez. 1, n. 1848 del 10/10/2024, dep. 2025, [OSCURATO:PERSONA], cit., § 2.5, cui pure si rinvia per sintesi espositiva.Come puntualmente rileva il Tribunale del riesame di Catanzaro (pag. 4), le odierne censure difensive si limitano alla valorizzazione del tempo silente: questione già vagliata in sede di ordinanza genetica con giudizio confermato dal Tribunale del riesame di Catanzaro e - deve aggiungersi - da questa Corte di cassazione (Sez. 1, n. 1848 del 10/10/2024, dep. 2024, [OSCURATO:PERSONA], § 2.5), che a sua volta ha mostrato adesione all'indirizzo maggioritario secondo il quale «il cd. "tempo silente" (ossia il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra l'emissione della misura e i fatti contestati) non può, da solo, costituire prova dell'irreversibile allontanamento dell'indagato dal sodalizio, potendo essere valutato esclusivamente in via residuale, quale uno dei possibili elementi, volto a fornire la dimostrazione, in modo obiettivo e concreto, di una situazione indicativa dell'assenza di esigenze cautelari» (Sez. 2, n. 7837 del 12/02/2021, Rv.280889- 01; conf. Sez. 5, n. 16434 del 21/02/2024, Rv. 286267-01; Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Rv. 282766-02; Sez. 2, n. 38848 del 14/07/2021, Rv. 282131-01; Sez. 5, n. 35848 del 11/06/2018, Rv. 273631-01). Nell'occasione questa Corte, nel rigettare il precedente ricorso del [OSCURATO:PERSONA], ha osservato come l'ordinanza genetica impugnata avesse fornito sul punto una motivazione congrua e specifica, «evidenziando che dagli atti investigativi era emerso che il ricorrente avesse rapporti molto stretti non solo con i vertici del sodalizio mafioso, [OSCURATO:PERSONA] c1.83, [OSCURATO:PERSONA] c1.79, ma anche con [OSCURATO:PERSONA], considerato il capo dell'omonima cosca. Il Tribunale ha, altresì, fondato il giudizio prognostico sul contesto criminale di consumazione dei fatti, sulla gravità intrinseca degli stessi e sulle allarmanti modalità esecutive e finalità, tipicamente mafiose per cui, a fronte di tali evidenze processuali, il rilievo della distanza temporale tra i fatti contestati e l'applicazione della misura custodiale non può essere considerato elemento dirimente per vincere la presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., giacché è certa o comunque altamente probabile, considerata la caratura criminale estrinsecata da [OSCURATO:PERSONA] e la sua annosa intraneità al contesto criminogeno di riferimento, la riproposizione di situazioni od occasioni analoghe a quelle che hanno dato causa al delitto per cui si procede in costanza delle quali è molto prevedibile che l'indagato, non sottoposto a vincolo coercitivo, finisca per reiterarne il compimento. Appare infine corretta la motivazione del Tribunale in punto di ritenuta persistenza delle esigenze cautelari tenuto conto che si versa in un'ipotesi di mafia storica, radicata da molti anni sul territorio, che ha innestato chiare e consolidate modalità mafiose nel perseguimento dei fini sottesi al programma criminoso, in assenza di altre circostanze che possano indurre a ritenere che [OSCURATO:PERSONA] abbia effettivamente reciso i forti e consolidati legami, di natura familiare, con il contesto mafioso, emergendo invece una partecipazione attiva ad alcune dinamiche del sodalizio per la conservazione della consorteria, al cui interno svolge un ruolo di primo piano» (Sez. 1, n. 1848 del 2025, cit., § 2.5 pag. 14). L'inammissibilità della dedotta questione esime questa Corte dal prendere in considerazione la richiesta di rimessione alle Sezioni Unite della questione relativa al tema del cd. tempo silente (pag. 9 ricorso). 6. In conclusione, alla manifesta infondatezza del ricorso segue la dichiarazione di inammissibilità dello stesso, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, con ciò intendendo il Collegio esercitare la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate. 7. [OSCURATO:PERSONA] competono gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen
Sentenza Cassazione n. 05017/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris