CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 gennaio 2023
Cassazione n. 28319/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI SASSARInei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 25 gennaio 2023 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Sassari, investito della richiesta di rinvio a giudizio emessa dal pubblico ministero a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art.449 cod. pen. in relazione all'art. 423, commi 1 e 2, cod. pen., commesso il 16 agosto 2021, ritenuta l'imputazione generica, invitava il pubblico ministero a riformularla indicando in modo specifico quali fossero le condotte colpose che intendeva contestare e quali fossero le misure di prevenzione, idonee a scongiurare eventuali incendi, che l'imputato aveva omesso, secondo l'impostazione accusatoria. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Sassari eccependo, con due motivi, l'abnormità dell'ordinanza. 2.1. Con il primo motivo ha eccepito che l'ordinanza è abnorme 'perché irragionevole. La specificazione delle misure di prevenzione richiesta dal Giudice dell'udienza preliminare è impossibile, non essendo state accertate le modalità con cui l'incendio si è sviluppato, ed essendo stato l'evento attribuito a responsabilità dell'imputato solo alla luce del punto di innesco. E' quindi impossibile individuare le specifiche precauzioni che si sarebbero dovute adottare per impedire il verificarsi di quell'incendio, potendosene prevedere molteplici. 2.2. Con il secondo motivo ha eccepito che l'ordinanza è abnorme perché il Giudice dell'udienza preliminare ha invitato il pubblico ministero ad eliminare la «onnicomprensiva ed indeterminata clausola della negligenza, imprudenza ed imperizia», clausola che identifica, invece, l'elemento soggettivo del reato come disciplinato dal codice penale. Tale invito è pertanto abnorme perché extra legem, non avendo il Giudice dell'udienza preliminare il potere di imporre al pubblico ministero la eliminazione di singole parole dall'imputazione. 2.3. Chiede pertanto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato, perché infondato. 2. L'ordinamento non prevede alcun mezzo di gravame avverso il provvedimento con cui il giudice dell'udienza preliminare restituisce gli atti al pubblico ministero invitandolo a modificare l'imputazione, per cui può ritenersi che esso sia impugnabile mediante il ricorso in cassazione solo se qualificabile come 'atto abnorme', secondo la nozione di abnormità precisata dalla giurisprudenza di legittimità con numerose pronunce, a partire dalle sentenze Sez. U. n. 17 del 10/12/1997 (dep. 1998), Rv. 209603, e Sez. U. n. 26 del 24/11/1999 (dep. 2000), Rv. 215094. 2.1. La Corte di cassazione, peraltro, ha da tempo, e con numerosi interventi culminati nella sentenza Sez. U. n. 5307 del 20/12/2007 (dep. 2008), Rv. 238240, affermato la legittimità della richiesta rivolta dal giudice dell'udienza preliminare al pubblico ministero di modificare dell'imputazione, qualora ritenga che essa non corrisponda al fatto come emerso nell'udienza o non corrisponda ai requisiti stabiliti dall'art. 417 cod. proc. pen., con particolare riferimento all'esposizione «in forma chiara e precisa» del fatto e delle sue circostanze. Si è infatti affermato che tale richiesta costituisce la concretizzazione del dovere del giudice di interloquire con il pubblico ministero per eliminare un vizio dell'imputazione che ritenga sussistente, e corrisponde altresì ad un potere che gli è attribuito sia dall'art. 521 cod. proc. pen., applicato in via analogica, sia dall'art. 423 cod. proc. pen., applicato in modo estensivo, come già sostenuto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 88/1994, che ritenne ricavabile da tali norme del codice di procedura il potere del giudice dell'udienza preliminare di sanare l'erroneità o incompletezza dell'imputazione mediante il rinvio degli atti al pubblico ministero, e dall'ordinanza n. 131/1995 con la quale la Corte Costituzionale ribadì che non è precluso al giudice dell'udienza preliminare sollecitare il pubblico ministero ad effettuare le necessarie integrazioni e precisazioni di una imputazione ritenuta inadeguata. Il provvedimento con cui il giudice dell'udienza preliminare sollecita al pubblico ministero la modifica dell'imputazione, quindi, non può essere ritenuto in sé abnorme, perché costituisce il legittimo e doveroso esercizio di un potere riconosciuto dall'ordinamento: «Non è abnorme, e non è conseguentemente ricorribile per cassazione, l'ordinanza con cui il G.u.p., rinviando l'udienza, invita il pubblico ministero a modificare la imputazione» (Sez. 5, n. 22990 del 02/03/2015, Rv. 263818). Esso può essere ritenuto abnorme solo se determina una indebita regressione del procedimento: «È abnorme, e come tale ricorribile per cassazione, il provvedimento con cui il giudice dell'udienza preliminare dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero per genericità o indeterminatezza dell'imputazione, senza avergli previamente richiesto di precisarla, poiché, alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, è configurabile il vizio dell'abnormità in ogni fattispecie di indebita regressione del procedimento in grado di alterarne l'ordinata sequenza logico-cronologica» (Sez. 6, n. 22499 del 17/02/2011, Rv. 250494).3. Nel presente caso, invece, il giudice dell'udienza preliminare risulta avere esercitato correttamente il potere-dovere sopra ribadito, rinviando l'udienza ed invitando nel contempo il pubblico ministero a riformulare l'imputazione in una forma più chiara e precisa, in particolare sostituendo alla generica clausola tipizzante la colpa la individuazione specifica delle condotte colpose contestate all'imputato. 3.1. La riformulazione richiesta non appare né irragionevole né impossibile, diversamente da quanto sostenuto dal pubblico ministero ricorrente, né costituisce una indebita intromissione nel potere di questi di formulare l'imputazione, dal momento che il giudice dell'udienza preliminare si è limitato ad indicare le criticità dell'imputazione presentata, specificando i punti in cui essa risulta eccessivamente generica. 4. Il provvedimento impugnato, quindi, non può essere ritenuto abnorme, e non è di conseguenza ricorribile in cassazione. Il ricorso deve pertanto essere rigettato. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Così deciso il 3